Concetti Chiave
- Sia le leggi statali che regionali devono rispettare la Costituzione, i vincoli dell'UE e obblighi internazionali.
- La legge statale mantiene un ruolo centrale nel sistema costituzionale delle autonomie territoriali.
- Le materie di competenza esclusiva dello Stato sono numerose e variegate, come indicato nell'art. 117.
- Le competenze statali sono definite tramite criteri oggettivi, teleologici o di ampia discrezionalità.
- La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite sui diritti civili e sociali è a discrezione dello Stato.
Limiti delle leggi
Tanto la legge statale quanto la legge regionale soggiacciono a tre limiti:
- il rispetto della Costituzione;
- i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;
- i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Tale disposizione, tuttavia, non determina un’equiparazione fra la legge statale e la legge regionale: la legge statale, anche dopo la riforma, ha mantenuto e mantiene un ruolo centrale, essenzialmente di chiusura del sistema costituzionale delle autonomie territoriali.
Competenze esclusive dello Stato
Le materie di competenza esclusiva dello Stato indicate nel secondo comma dell’art. 117 sono molte e, fra loro, assai eterogenee (l’elenco è suddiviso in diciassette lettere). La stessa tecnica di enumerazione non è univoca: alcune competenze sono individuate secondo un criterio oggettivo, ossia facendo riferimento a puntuali ambiti materiali (ad es. l’«immigrazione» o la «difesa e Forze armate»); altre secondo un criterio teleologico, ossia in ragione delle finalità o delle funzioni da realizzare (ad es. la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»); altre ancora secondo un criterio difficilmente qualificabile che consente un’ampia discrezionalità al legislatore statale (è il caso, in particolare, della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»).