Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il comportamento antisindacale è sanzionato per la lesione dei diritti dei lavoratori, indipendentemente dalla buona fede del datore di lavoro.
  • Le modalità di sciopero sono evolute, includendo forme comunicative oltre alla semplice astensione dal lavoro.
  • La liceità delle azioni del datore di lavoro, come sostituire lavoratori in sciopero, è valutata caso per caso dal giudice.
  • L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori prevede una procedura emergenziale per trattare i casi di comportamento antisindacale.
  • Ignorare una condanna per comportamento antisindacale può portare a conseguenze penali secondo l'articolo 650 del Codice penale.

Antisindacalismo

Il comportamento illecito viene sanzionato per il fatto di essere oggettivamente antisindacale, cioè in virtù della lesione di diritti o beni appartenenti ai lavoratori. La buona fede soggettiva del datore di lavoro, quindi, non può mai determinare il venir meno dell’illecito, sempre oggettivo.
La questione del carattere antisindacale del comportamento datoriale riguarda anche condotte che le imprese assumono rispetto a forme di sciopero molto aggressive e anomale.

Ormai da diversi decenni l’esercizio del diritto di sciopero tende ad adottare modalità particolari, che non consistono nella mera astensione dal lavoro, bensì si concretano in prestazioni inerenti anche a forme comunicative che vanno al di là della semplice astensione dal lavoro.
Eventuali minacce avanzate dal datore di lavoro in questo contesto. La risposta non può mai essere netta, perché la situazione deve essere valutata di volta in volta dal giudice, il quale può adottare decisioni diverse in base alla singola fattispecie.
Il datore di lavoro può scegliere, ad esempio, di sostituire i lavoratori in sciopero con prestatori somministrati o interinali. Valutare la liceità o meno di tale comportamento risulta difficile, perché non esiste mai una risposta univoca.
Dal punto di vista processuale, l’applicazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori costituisce una procedura emergenziale. Essa non deve necessariamente prevedere una fase di merito, ma il procedimento viene spesso tenuto in via contigibile, cioè urgente.

La procedura termina con un provvedimento dall’efficacia definitiva, salvo che le parti vogliano impugnarlo successivamente. L’aspetto più importante è il valore intrinsecamente politico della decisione. Qualora il datore di lavoro, una volta subita una condanna per comportamento antisindacale, decida di non cessare gli effetti che hanno provocato il suddetto atteggiamento, la situazione si aggrava ulteriormente. L’inosservanza del decreto di condanna costituisce infatti un illecito penale (ai sensi dell’art. 650 el Codice penale).

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