Concetti Chiave
- Il fascismo giudicava incompatibile la coesistenza di codici civili e commerciali distinti, promuovendo un'economia corporativa senza conflitti di classe.
- Le libertà politiche e sindacali furono eliminate, sostituite da una collaborazione forzata tra le categorie produttive tramite le corporazioni.
- Si promosse un codice civile unitario per rappresentare una società senza classi, basata sulla collaborazione tra diverse categorie produttive.
- Le giurisdizioni civile e commerciale furono unificate in una corte di common law, incorporando antiche consuetudini commerciali.
- Questo portò alla creazione di un unico diritto delle obbligazioni e dei contratti, contrastando la separazione tipica dei sistemi giuridici continentali.
Antiche consuetudini commerciali
L'esistenza di un codice concepito come «legge di classe» (e, anzi, la coesistenza di due contrapposte «leggi di classe», quali erano stati giudicati il codice civile e il codice di commercio) si era rivelata incompatibile con le posizioni ideologiche del fascismo, che dichiarava di fondarsi proprio sul superamento, entro la cosiddetta «economia corporativa», di ogni conflitto di classe.
Le libertà politiche e sindacali erano state soppresse; gli strumenti di libera e democratica composizione dei conflitti erano stati sostituiti con strumenti di forzosa collaborazione tra le categorie produttive, autoritativamente inquadrate nelle «corporazioni».
Un codice civile unitario, applicabile ad ogni sorta di rapporti e ad ogni categoria di soggetti, doveva concorrere a formare l'immagine di una società senza classi, di una nuova unità sociale, basata sulla collaborazione, e non più sul conflitto, tra le diverse categorie produttive.
Il fenomeno si era, tecnicamente, attuato mediante la unificazione delle giurisdizioni civile e commerciale in capo ad una unica corte di common law: le antiche consuetudini commerciali si erano allora incorporate nella common law ed erano diventate vincolanti per tutti i cittadini, fossero essi commercianti o non commercianti, dando vita ad un unico diritto delle obbligazioni e dei contratti, in antitesi con la duplicità dei sistemi di diritto privato propria dei sistemi giuridici continentali.