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Concetti Chiave

  • L'annullabilità del contratto è una forma di invalidità che si verifica quando la volontà delle parti è viziata o proviene da una persona incapace d'agire, ma il contratto produce comunque effetti.
  • Le cause di annullabilità sono chiamate vizi delle volontà e includono l'errore, la violenza morale e il dolo.
  • L'errore si verifica quando c'è una conoscenza inesatta di circostanze rilevanti, che può portare all'annullamento del contratto a meno che l'altra parte non offra una rettifica.
  • La violenza morale implica la conclusione di un contratto sotto minaccia, ed è rilevante se la minaccia riguarda un danno ingiusto o grave.
  • Il dolo è un inganno che induce una parte a concludere un contratto; può essere determinante o incidente a seconda dell'influenza esercitata sul contratto.

Indice

  1. Concetto di annullabilità
  2. Cause di annullabilità
  3. Violenza morale e timore reverenziale
  4. Dolo e inganno

Concetto di annullabilità

L’annullabilità è un’invalidità meno grave, poiché un contratto annullabile è un contratto in cui la volontà delle parti proviene da una persona incapace d’agire o è viziata, perché non si è formata in modo regolare, quindi, il contratto produce i suoi effetti, ma non li produce in modo esatto.

Cause di annullabilità

Le cause che possono determinare l’annullabilità del contratto sono chiamate vizi delle volontà, e sono:

* l’* la * il > L’errore consiste in un’inesatta o completa mancanza di conoscenza di determinate circostanze, che spinge una persona a concludere un contratto.

L’errore produce l’annullamento di un contratto quando è rilevante, cioè, essenziale o riconoscibile dall’altro contraente; se una parte è in errore, l’altra parte può evitare l’annullamento del contratto offrendo la sua rettifica, cioè di eseguire il contratto in modo esattamente corrispondente al suo contenuto.

Violenza morale e timore reverenziale

> La violenza morale ricorre quando una persona decide di concludere un contratto sotto la minaccia di un’altra persona.

A differenza della violenza fisica, che rende il contratto nullo di diritto dando luogo a una divergenza tra la dichiarazione e le volontà di concludere il contratto, nella violenza morale vi è una volontà, anche se viziata o condizionata dalla minaccia.

La violenza morale è rilevante per il diritto quando la minaccia riguarda un danno ingiusto, cioè non previsto e tutelato dalla legge, o un danno notevole o grave tale da fare impressione su una persona normale e sensata.

Dalla violenza morale si distingue il timore reverenziale, che consiste nel senso di rispetto di una persona nei confronti di un’altra e, di regola, se non vi è una minaccia è irrilevante per il diritto.

Dolo e inganno

> Il dolo consiste in un inganno o raggiro, proveniente dall’altra parte del contratto o anche da un terzo, che induce una persona in errore e la convince a stipulare un contratto.

Il dolo può essere determinante, quando convince una persona a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o incidente, quando convince una persona a stipulare un contratto che avrebbe concluso ugualmente, ma a condizioni o con modalità diverse.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le cause principali che possono determinare l'annullabilità di un contratto?
  2. Le cause principali che possono determinare l'annullabilità di un contratto sono i vizi della volontà, che includono l'errore, la violenza morale (o psicologica) e il dolo.

  3. In che modo l'errore può portare all'annullamento di un contratto?
  4. L'errore può portare all'annullamento di un contratto quando è rilevante, cioè essenziale o riconoscibile dall'altro contraente. Se una parte è in errore, l'altra parte può evitare l'annullamento offrendo la rettifica del contratto.

  5. Qual è la differenza tra violenza morale e timore reverenziale nel contesto contrattuale?
  6. La violenza morale si verifica quando una persona conclude un contratto sotto minaccia, mentre il timore reverenziale è un senso di rispetto senza minaccia. La violenza morale è rilevante per il diritto se la minaccia riguarda un danno ingiusto o notevole, mentre il timore reverenziale è generalmente irrilevante se non vi è minaccia.

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