Concetti Chiave
- L'annullabilità del contratto è una forma di invalidità che si verifica quando la volontà delle parti è viziata o proviene da una persona incapace d'agire, ma il contratto produce comunque effetti.
- Le cause di annullabilità sono chiamate vizi delle volontà e includono l'errore, la violenza morale e il dolo.
- L'errore si verifica quando c'è una conoscenza inesatta di circostanze rilevanti, che può portare all'annullamento del contratto a meno che l'altra parte non offra una rettifica.
- La violenza morale implica la conclusione di un contratto sotto minaccia, ed è rilevante se la minaccia riguarda un danno ingiusto o grave.
- Il dolo è un inganno che induce una parte a concludere un contratto; può essere determinante o incidente a seconda dell'influenza esercitata sul contratto.
Indice
Concetto di annullabilità
L’annullabilità è un’invalidità meno grave, poiché un contratto annullabile è un contratto in cui la volontà delle parti proviene da una persona incapace d’agire o è viziata, perché non si è formata in modo regolare, quindi, il contratto produce i suoi effetti, ma non li produce in modo esatto.
Cause di annullabilità
Le cause che possono determinare l’annullabilità del contratto sono chiamate vizi delle volontà, e sono:
* l’* la * il > L’errore consiste in un’inesatta o completa mancanza di conoscenza di determinate circostanze, che spinge una persona a concludere un contratto.
L’errore produce l’annullamento di un contratto quando è rilevante, cioè, essenziale o riconoscibile dall’altro contraente; se una parte è in errore, l’altra parte può evitare l’annullamento del contratto offrendo la sua rettifica, cioè di eseguire il contratto in modo esattamente corrispondente al suo contenuto.
Violenza morale e timore reverenziale
> La violenza morale ricorre quando una persona decide di concludere un contratto sotto la minaccia di un’altra persona.
A differenza della violenza fisica, che rende il contratto nullo di diritto dando luogo a una divergenza tra la dichiarazione e le volontà di concludere il contratto, nella violenza morale vi è una volontà, anche se viziata o condizionata dalla minaccia.
La violenza morale è rilevante per il diritto quando la minaccia riguarda un danno ingiusto, cioè non previsto e tutelato dalla legge, o un danno notevole o grave tale da fare impressione su una persona normale e sensata.
Dalla violenza morale si distingue il timore reverenziale, che consiste nel senso di rispetto di una persona nei confronti di un’altra e, di regola, se non vi è una minaccia è irrilevante per il diritto.
Dolo e inganno
> Il dolo consiste in un inganno o raggiro, proveniente dall’altra parte del contratto o anche da un terzo, che induce una persona in errore e la convince a stipulare un contratto.
Il dolo può essere determinante, quando convince una persona a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o incidente, quando convince una persona a stipulare un contratto che avrebbe concluso ugualmente, ma a condizioni o con modalità diverse.
Domande da interrogazione
- Quali sono le cause principali che possono determinare l'annullabilità di un contratto?
- In che modo l'errore può portare all'annullamento di un contratto?
- Qual è la differenza tra violenza morale e timore reverenziale nel contesto contrattuale?
Le cause principali che possono determinare l'annullabilità di un contratto sono i vizi della volontà, che includono l'errore, la violenza morale (o psicologica) e il dolo.
L'errore può portare all'annullamento di un contratto quando è rilevante, cioè essenziale o riconoscibile dall'altro contraente. Se una parte è in errore, l'altra parte può evitare l'annullamento offrendo la rettifica del contratto.
La violenza morale si verifica quando una persona conclude un contratto sotto minaccia, mentre il timore reverenziale è un senso di rispetto senza minaccia. La violenza morale è rilevante per il diritto se la minaccia riguarda un danno ingiusto o notevole, mentre il timore reverenziale è generalmente irrilevante se non vi è minaccia.