Concetti Chiave
- La Costituzione italiana sottolinea l'importanza degli ammortizzatori sociali per sostenere il reddito, con la cassa integrazione guadagni ordinari come uno dei principali strumenti.
- Il d.lgs. 148/2015 ha riorganizzato i trattamenti di integrazione salariale, includendo ordinari, straordinari e in deroga, per diverse situazioni aziendali.
- Il d.lgs. 22/2015 ha introdotto la nuova assicurazione sociale per l'impiego e l'indennità di disoccupazione per specifiche categorie di lavoratori.
- La flessibilità lavorativa è stata affrontata con la creazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive, che coordina servizi per l'impiego e formazione.
- L'articolo 38 della Costituzione garantisce assistenza e previdenza sociale in caso di disoccupazione, inabilità e altre condizioni lavorative problematiche.
Indice
Strumenti di sostegno al reddito
Il dettato costituzionale dedica una particolare attenzione alle modalità di attivazione e utilizzo degli strumenti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali). Fra questi, uno dei più adoperati è la cassa di integrazione guadagni ordinari. Nel corso del tempo, a questa misura si sono aggiunte la cassa integrazione guadagni straordinaria, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria. Il d.lgs. 148/2015 ha riordinato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (trattamenti di integrazione salariale ordinari, straordinari e in deroga). Il d.lgs. 22/2015 ha inoltre previsto la «nuova assicurazione sociale per l’impiego», quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati in caso di perdita del lavoro, e l’«indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata».
Politiche del lavoro e flexicurity
Inoltre, nel tentativo di conciliare la flessibilità del mercato del lavoro con la sicurezza sociale del lavoratore (flexicurity), è stato ridisegnato il modello delle politiche del lavoro, affidando alla neoistituita Agenzia nazionale per le politiche attive il coordinamento dei servizi per l’impiego, che svolgono la funzione di formare il lavoratore aiutandone la ricollocazione sul mercato (v. d.lgs. 150/2015).
Assistenza e previdenza sociale
Per far fronte alla disoccupazione e all’inabilità, inoltre, l’articolo 38 del testo costituzionale garantisce l’assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere» abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; il secondo comma prevede che ai lavoratori siano garantiti «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», abbiano cioè diritto alla previdenza sociale attraverso l’erogazione di pensioni, assegni o assicurazioni.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli strumenti principali di sostegno al reddito menzionati nel testo?
- Come viene affrontata la flexicurity nelle politiche del lavoro?
- Cosa garantisce l'articolo 38 del testo costituzionale in termini di assistenza e previdenza sociale?
Il testo menziona la cassa di integrazione guadagni ordinari, straordinaria e in deroga, oltre alla nuova assicurazione sociale per l’impiego e l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.
La flexicurity viene affrontata ridisegnando il modello delle politiche del lavoro e affidando all'Agenzia nazionale per le politiche attive il coordinamento dei servizi per l’impiego, per formare e ricollocare i lavoratori.
L'articolo 38 garantisce assistenza e previdenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi, e mezzi adeguati per i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.