Concetti Chiave
- Il licenziamento collettivo differisce da quello individuale principalmente per il numero di lavoratori coinvolti e non può essere contestato per motivi ingiustificati.
- La procedura di licenziamento collettivo include una fase informativa dove l'imprenditore comunica ufficialmente alle rappresentanze sindacali l'intenzione di ridurre il personale, specificando motivi e dettagli.
- Durante la fase consultiva, le parti esaminano congiuntamente le cause dell'eccedenza del personale, con l'obiettivo di ricollocare i dipendenti all'interno dell'azienda entro 45 giorni.
- La fase conclusiva prevede una mediazione amministrativa se non si trova un accordo, con un periodo totale di procedura che può durare fino a 75 giorni.
- La legge incentiva il raggiungimento di un accordo tramite riduzioni di contributi dovuti all'Inps, rendendo meno oneroso per l'imprenditore il licenziamento in caso di accordo.
Indice
Differenze tra licenziamento collettivo e individuale
In teoria, il licenziamento collettivo differisce da quello individuale solo per l'ampio numero di lavoratori coinvolti nel primo. In pratica, però, il licenziamento collettivo non può essere impugnato per motivo ingiustificato, ma solo per denunciare l'inosservanza dei criteri di scelta o della procedura.
Fasi del licenziamento collettivo
Quest’ultima prevede diverse fasi:
1) fase informativa. L’imprenditore comunica per iscritto alle RSA o RSU la propria intenzione di ridurre il personale, specificando i motivi tecnico-produttivi che impediscono di adottare una misura meno drastica. La comunicazione deve indicare il numero e i profili professionali del personale eccedente, oltre alle ragioni per cui è considerato tale. Il datore, infine, deve specificare le tempistiche entro cui intende attuare la riduzione dei propri dipendenti;
2) fase consultiva. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, le parti possono effettuare un esame congiunto, finalizzato a individuare le cause che hanno determinato l’eccedenza del personale. L’esame, soprattutto, mira a collocare i dipendenti vittime del licenziamento all’interno della stessa impresa. Esso deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
3) Fase conclusiva. Se le parti non trovano un accordo, il contenzioso è trasmesso alla sede amministrativa, che svolge un ruolo di mediazione tramite l’intervento dell’ispettorato o del ministero del lavoro. Quest’ulteriore fase deve concludersi entro altri 30 giorni. Se neppure in sede amministrativa viene raggiunto un accordo, quindi entro un massimo di 75 giorni (45 esame congiunto + 30 contenzioso amministrativo), la procedura si dichiara conclusa. Entrambe le parti riacquistano i rispettivi poteri di licenziare e di scioperare. Ciò, in pratica, accade però solo di rado.
Incentivi per accordi nel licenziamento
La legge, infatti, ha sempre incentivato il raggiungimento di un accordo congiunto o amministrativo. Basti pensare all’istituto della mobilità: in teoria, l’imprenditore doveva corrispondere all’Inps un contributo pari a 6 o 9 mensilità per ciascun lavoratore licenziato; in caso di accordo, però, l’importo si riduceva a 3 mensilità. L’incentivo ha continuato ad essere efficace anche in seguito alla sostituzione della mobilità con la Naspi: oggi, l'importo per il licenziamento deve essere sempre erogato, ma se le parti non raggiungono un accordo, esso è triplicato.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra licenziamento collettivo e individuale?
- Quali sono le fasi previste nella procedura di licenziamento collettivo?
- Quali incentivi esistono per raggiungere un accordo nel licenziamento collettivo?
La principale differenza è che il licenziamento collettivo coinvolge un ampio numero di lavoratori e non può essere impugnato per motivo ingiustificato, ma solo per inosservanza dei criteri di scelta o della procedura.
La procedura di licenziamento collettivo prevede tre fasi: informativa, consultiva e conclusiva, con l'obiettivo di trovare un accordo e ridurre l'impatto sui lavoratori.
La legge incentiva il raggiungimento di un accordo riducendo il contributo dovuto all'Inps in caso di accordo, e triplicandolo se non si raggiunge un accordo, anche dopo la sostituzione della mobilità con la Naspi.