Concetti Chiave
- L'obbligo principale di un imprenditore di trasporti è il trasferimento del passeggero, accompagnato da obblighi accessori.
- Un mezzo di trasporto deve essere idoneo a trasferire cose o persone orizzontalmente, escludendo strumenti come ascensori e scale mobili.
- Il trasporto implica un considerevole affidamento al vettore da parte del passeggero, mancante negli strumenti verticali.
- I mezzi di trasporto non necessitano di motore, come nel caso di barche a vela e deltaplani.
- Il vettore deve rispettare il luogo di destinazione convenuto; eventuali deviazioni comportano responsabilità contrattuale, salvo eccezioni specifiche.
Adempimenti contrattuali dell’imprenditore di trasporti
L’obbligo principale dell’imprenditore di trasporti è rappresentato dal trasferimento del passeggero (obbligo principale), a cui si aggiungono obbligazioni accessorie o secondarie. Affinché possa parlarsi di trasporto, secondo gli studiosi è indispensabile l’utilizzo di un mezzo di trasporto. È definito «mezzo di trasporto» quel mezzo che risulti idoneo a trasferire cose o persone da un luogo a un altro.
Secondo la dottrina maggioritaria, in quest’ultima categoria non sono annoverati strumenti quali ascensori, scale mobili e tapis roulant. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione sulla base di due elementi:- il trasferimento del passeggero deve avvenire sul piano orizzontale. Per questo motivo non è considerato trasporto lo spostamento eseguito all’interno del medesimo edificio, in cui scale mobili e ascensori consentono uno spostamento in senso verticale;
- nel trasporto, il passeggero deve affidarsi al vettore per poter essere trasferito. In linea generale, a tal proposito si parla di un affidamento considerevole (questo requisito fondamentale è assente nell’uso dei tre strumenti sopraccitati).
Per essere tale, il mezzo di trasporto non deve essere necessariamente dotato di motore (si pensi, ad esempio, alle barche a vela o ai deltaplani).
Il passeggero deve essere trasferito presso il luogo di trasferimento convenuto: il vettore ha dunque l’obbligo di rispettare il luogo di destinazione prestabilito, generalmente diverso da quello di partenza (ma non sempre, si pensi alle gondole e alle navi da crocera). Nel caso in cui il vettore non rispetti l’itinerario previsto, sorge responsabilità contrattuale. Esistono altresì alcune fattispecie nelle quali l’imprenditore dei trasporti non è ritenuto responsabile del mutamento di itinerario.