Concetti Chiave
- Il diritto di proprietà acquisito a titolo originario si verifica quando un bene viene ad esistenza, come nel caso di un quadro creato da un pittore.
- La proprietà di un bene può essere trasferita a titolo derivativo attraverso un contratto, come avviene nella normale circolazione dei beni.
- Il concetto di proprietà nei codici ottocenteschi era assoluto e inviolabile, ma oggi si è evoluto verso un approccio più dinamico legato all'attività d'impresa.
- Il codice civile moderno enfatizza la flessibilità delle relazioni economiche, con il contratto che supporta principalmente le attività d'impresa.
- Il creditore ha il diritto di mantenere in vigore un contratto, scegliendo di esercitare la clausola risolutiva espressa solo se desidera scioglierlo.
Indice
Origine del diritto di proprietà
Nel momento in cui il bene viene ad esistenza, il diritto di proprietà sul suddetto bene è acquisito a titolo originario. Le successive vicende che ineriscono la circolazione del bene possono avvenire anche a titolo derivativo, cioè mediante un contratto che la certifichi.
Se un soggetto realizza un quadro, esso apparterrà al pittore stesso. Tuttavia, se per assurdo non dovesse piacergli e se lo lasciasse accanto a un cassonetto, la proprietà passa nelle mani di chi ha preso con sé la res derelitta.
Evoluzione storica del diritto
Il tema del diritto di proprietà e degli altri diritti reali è centrale nelle riflessioni dei codici ottocenteschi. Il codice civile dell’epoca, infatti, ruotava proprio attorno al diritto di proprietà: il contratto era servente rispetto a una concezione del diritto di proprietà che veniva etichettato come assoluto, sacro e inviolabile.
Ruolo del contratto nel diritto moderno
Oggigiorno le cose non stanno più così: il codice civile ha puntato molto su un assetto dinamico delle relazioni economiche e, quindi, sullo svolgimento dell’attività d’impresa. In questo modo il contratto è divenuto servente proprio rispetto all’attività d’impresa.
Il creditore è libero di conservare il contratto e, quindi, di non avvalersene. Lo scioglimento del contratto, dunque, avverrà solo nel momento in cui il creditore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.