Concetti Chiave
- Nel diritto romano classico, il nemico sconfitto in guerra poteva essere acquisito per occupazione e trasformato in schiavo, riflettendo l'evoluzione culturale di schiavo e cittadino.
- Il termine "servo" deriva dal latino "serbare", che significa conservare in vita, evidenziando il cambio di atteggiamento dei romani verso i nemici sconfitti.
- Il tesoro, definito come un bene mobile di pregio senza proprietario noto, era soggetto a specifiche regole di acquisizione nel diritto romano.
- Secondo le disposizioni di Adriano, il tesoro scoperto casualmente in una proprietà veniva diviso equamente tra il proprietario del terreno e lo scopritore.
- Il ritrovamento casuale di oggetti sacri o religiosi spettava completamente al ritrovatore, secondo le riforme giuridiche del tempo.
Evoluzione del diritto romano
In merito all’acquisto del nemico sconfitto in guerra, la storia del diritto romano ha assunto posizioni diverse e mutevoli nel corso del tempo e sulla base dell’evoluzione della civiltà e della nozione culturale di schiavo e cittadino romano.
Il nemico sconfitto in guerra poteva essere acquistato per occupazione, diventando schiavo del vincitore. I romani, protagonisti di moltissime campagne militari, hanno cambiato atteggiamento nei confronti dei nemici di guerra: inizialmente essi venivano eliminati; in seguito però, si dispose che essi venissero mantenuti in vita in qualità di schiavi acquisiti per occupazione. Il nome servo, infatti, deriva dal verbo latino «serbare», cioè conservare in vita.
Regole sull'acquisizione del tesoro
Come afferma il giurista Paolo, il tesoro è un bene mobile di pregio di cui non si conosce più il proprietario. Esistono delle regole poste alla base dell’acquisizione del tesoro.
Il rapporto che esiste tra lo scopritore del tesoro e il luogo in cui esso viene rinvenuto è stato disciplinato da alcune disposizioni imperiali emanate dall’imperatore Adriano e in seguito modificate da Giustiniano.
Secondo il regime originario, il tesoro spettava al proprietario del fondo in cui esso era stato ritrovato. Qualora il proprietario del luogo avesse incaricato un secondo soggetto a rinvenire un tesoro posto all’interno della sua proprietà, esso apparteneva sempre al proprietario del luogo. In seguito alla riforma adrianea, però, si stabilì che il ritrovamento si dividesse in parti eguali fra proprietario del luogo e ritrovatore nel caso in cui tale ritrovamento avvenisse in maniera fortuita. Infine, il ritrovamento casuale di cosa sacra o religiosa spettava al ritrovatore.
Domande da interrogazione
- Qual era l'atteggiamento dei romani nei confronti dei nemici sconfitti in guerra?
- Come veniva gestita l'acquisizione del tesoro secondo il diritto classico?
- Quali modifiche furono apportate da Giustiniano riguardo al ritrovamento del tesoro?
Inizialmente, i romani eliminavano i nemici sconfitti, ma successivamente decisero di conservarli in vita come schiavi, acquisiti per occupazione.
L'acquisizione del tesoro era regolata da disposizioni imperiali, inizialmente spettava al proprietario del fondo, ma con la riforma adrianea il ritrovamento fortuito veniva diviso equamente tra proprietario e ritrovatore.
Giustiniano modificò le disposizioni imperiali esistenti, ma il testo non specifica esattamente quali cambiamenti furono apportati rispetto al regime originario.