Concetti Chiave
- In diritto romano, il procuratore poteva acquistare il possesso di un bene per il rappresentato tramite traditio, basandosi su un rapporto causale posto dal dominus negotii.
- Un altro caso prevedeva l'uso di un mandatario, che riceveva il possesso del bene e lo trasferiva al rappresentato tramite traditio, configurando una rappresentanza indiretta.
- Il procuratore poteva anche acquistare beni per conto del dominus negotii attraverso un mandato speciale, con effetti immediati sul rappresentato, un'eccezione nel diritto romano.
- Nerazio descriveva questo istituto eccezionale nel Digesto, evidenziando che la proprietà poteva essere acquisita dal dominus anche a sua insaputa.
- Giuristi come Beseler e Pugliese interpretavano il mandato speciale come una dichiarazione anticipata della volontà del dominus di acquistare la proprietà tramite il procuratore.
Indice
Il ruolo del procuratore nel diritto romano
Il diritto romano prevedeva che, solo in alcuni casi specifici, il procuratore (procurator) potesse acquistare il possesso su un bene tramite traditio per conto di un altro soggetto (rappresentato).
La prima fattispecie aveva luogo nel caso in cui il procuratore ricevesse la consegna del bene sulla base di un rapporto causale posto in essere dal dominus negotii. I giuristi romani prestavano attenzione al fatto che il rapporto causale fosse sempre ascrivibile al dominus negotii, cioè al rappresentato. Il procuratore, dunque, riceveva la traditio del bene sulla base di un rapporto posto in essere dal rappresentato: il procuratore non faceva altro che acquisire il possesso per conto del dominus, il quale era direttamente destinatario degli effetti del rapporto giuridico concluso per suo conto dal procuratore.
Il mandato e la rappresentanza indiretta
Il secondo caso, invece,, non implicava la presenza di un procuratore, bensì di un mandatario. A differenza del caso precedente, in questa fattispecie non era richiesta la presenza del procuratore bensì di un mandatario e, in secondo luogo, il rapporto negoziale non era posto in essere dal dominus, bensì dal mandatario. Questi riceveva anche la consegna del bene sulla base del rapporto causale posto in essere da lui stesso e, cosa più importante, sulla base dell’incarico ricevuto dal mandante, egli era tenuto a trasferire il possesso del bene al rappresentato tramite un’ulteriore traditio. Tale caso costituisce un esempio tipico di rappresentanza indiretta.
Eccezioni nel diritto romano
Il diritto romano prevedeva un ulteriore contesto eccezionale in cui il dominus potesse acquistare il possesso su un bene per conto di un terzo. Nella fattispecie, il procuratore riceveva un mandato speciale a comperare. Sulla base di tale mandato, conferitogli dal dominus negotii, egli poneva in essere la compravendita e riceveva altresì la consegna del bene da parte del venditore. Egli, dunque, riceveva la traditio spendendo il nome del rappresentato (nomine domini). In questo caso, il dominus negotii acquistava immediatamente la proprietà: gli effetti del rapporto negoziale si producevano immediatamente in capo al rappresentato. Tale caso costituisce un’eccezione perché solitamente il diritto romano prevedeva che potesse essere destinatario del rapporto esclusivamente colui che lo avesse posto in essere.
Interpretazioni giuridiche classiche
Tale istituto eccezionale è stato descritto nel Digesto dal giurista classico Nerazio, il quale ha scritto che il procuratore può acquistare per conto del dominus: «Sit tradita meo nome, dominium mihi quiritur etiam ignoranti», cioè nel caso in cui «egli abbia effettuato la traditio a mio nome, la proprietà è da me acquistata, anche a mia insaputa».
Il giurista Beseler ha fornito un’interpretazione del motivo per cui l’acquisto compiuto dal procuratore potesse diventare acquisto del dominus negotii. Egli afferma che questa compravendita poteva essere considerata propria del dominus negotii perché, nella fattispecie, era come se il rapporto negoziale fosse stato posto in essere dal rappresentato. Secondo Beseler, dunque, il mandato speciale di cui era munito il procuratore non costituiva altro che un’anticipata dichiarazione di volontà di voler acquistare la proprietà da parte del dominus».
Il giurista Giovanni pugliese disse inoltre che nel mandato speciale a comperare si individuava la volontà del dominus negotii di voler far suoi gli effetti derivanti dalla traditio ex iusta causa (compravendita), ricevuta nomine domini dal procuratore per mezzo del venditore.
Domande da interrogazione
- Quali sono i casi in cui un procuratore può acquistare il possesso per conto di un altro nel diritto romano?
- Qual è la differenza tra procuratore e mandatario nel contesto dell'acquisto del possesso?
- In quale caso il dominus negotii acquisisce immediatamente la proprietà nel diritto romano?
- Come viene giustificato l'acquisto del possesso da parte del procuratore secondo il giurista Beseler?
- Cosa ha detto il giurista Giovanni Pugliese riguardo al mandato speciale a comperare?
Nel diritto romano, un procuratore può acquistare il possesso per conto di un altro quando riceve la traditio del bene sulla base di un rapporto causale posto in essere dal dominus negotii, oppure quando riceve un mandato speciale a comperare.
La differenza principale è che il procuratore agisce sulla base di un rapporto causale posto in essere dal dominus, mentre il mandatario agisce sulla base di un incarico ricevuto dal mandante e deve trasferire il possesso tramite un'ulteriore traditio.
Il dominus negotii acquisisce immediatamente la proprietà quando il procuratore riceve un mandato speciale a comperare e conclude la compravendita spendendo il nome del rappresentato.
Beseler giustifica l'acquisto del possesso da parte del procuratore affermando che il mandato speciale rappresenta un'anticipata dichiarazione di volontà del dominus negotii di voler acquistare la proprietà.
Giovanni Pugliese ha affermato che nel mandato speciale a comperare si individua la volontà del dominus negotii di voler far suoi gli effetti derivanti dalla traditio ex iusta causa, ricevuta nomine domini dal procuratore.