Concetti Chiave
- La società può acquistare beni o crediti dai promotori o fondatori, ma se l'acquisto supera un decimo del capitale sociale entro 2 anni dall'iscrizione, è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria.
- Per l'acquisto, l'alienante deve presentare una relazione tecnica firmata da un esperto, che attesti il valore degli beni o crediti in questione.
- La relazione deve essere depositata presso la sede della S.P.A. entro 15 giorni dalla successiva assemblea, per garantire che i soci possano visionarla.
- In caso di conferimento di valori mobiliari o finanziari, non è richiesta la relazione tecnica, ma gli amministratori devono verificare eventuali fatti eccezionali entro 30 giorni dall'iscrizione.
- Il mancato pagamento da parte del promotore o fondatore comporta la pubblicazione di una diffida e può portare alla vendita forzata delle azioni a rischio, nonché alla decadenza del socio in mora dal diritto di voto.
Acquisto di beni o crediti
La società può acquistare beni o crediti dai promotori o dai fondatori. Se l’acquisto avviene entro 2 anni dall’iscrizione e se il corrispettivo supera un decimo del valore del capitale sociale, l’acquisto richiede l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria. Si seguono le stesse regole del conferimento di beni o crediti:
- l’alienante deve presentare una relazione tecnica, firmata da un esperto, che certifichi il valore di ciò che la società intende acquistare;
- la relazione deve essere depositata presso la sede della S.P.A. entro 15 giorni dalla successiva assemblea, cosicché i soci possano prenderne visione.
Se il conferimento riguarda valori mobiliari o finanziari la relazione non è richiesta. In questo caso, più semplicemente, entro 30 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori verificano l’eventuale sopravvenienza di fatti eccezionali che abbiano modificato il prezzo dei valori mobiliari o finanziari oggetto del conferimento.
Conseguenze del mancato pagamento
Se il promotore o fondatore non esegue il pagamento dovuto, entro 15 giorni verrà pubblicata una diffida sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dopodiché i soci potranno far vendere, per mezzo di una banca e per conto del socio,, le azioni a rischio (cioè quelle non coperte a causa del mancato pagamento). Se le azioni non vengono acquistate, i soci possono dichiarare decaduto colui che non ha pagato. Essere in mora impedisce in ogni caso l’esercizio del diritto di voto.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per l'acquisto di beni o crediti da parte della società?
- Cosa succede se un promotore o fondatore non esegue il pagamento dovuto?
- Quali sono le regole specifiche per il conferimento di valori mobiliari o finanziari?
L'acquisto di beni o crediti dai promotori o fondatori richiede l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria se avviene entro 2 anni dall'iscrizione e il corrispettivo supera un decimo del valore del capitale sociale. È necessaria una relazione tecnica firmata da un esperto per certificare il valore dell'acquisto (testo).
Se il pagamento non viene effettuato entro 15 giorni, viene pubblicata una diffida sulla Gazzetta ufficiale. I soci possono far vendere le azioni a rischio e, se non vengono acquistate, possono dichiarare decaduto il socio inadempiente (testo).
Per il conferimento di valori mobiliari o finanziari non è richiesta la relazione tecnica. Gli amministratori devono verificare, entro 30 giorni dall'iscrizione della società, se ci sono stati fatti eccezionali che hanno modificato il prezzo dei valori conferiti (testo).