alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • La società può acquistare beni o crediti dai promotori o fondatori entro 2 anni dall'iscrizione, previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria se il valore supera un decimo del capitale sociale.
  • Per certificare il valore dei beni o crediti, l'alienante deve presentare una relazione tecnica firmata da un esperto, disponibile ai soci 15 giorni prima dell'assemblea.
  • Per valori mobiliari o finanziari, non è richiesta la relazione tecnica; gli amministratori verificano invece eventuali modifiche di prezzo entro 30 giorni dall'iscrizione della società.
  • Se il promotore o fondatore non effettua il pagamento dovuto, una diffida sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, e le azioni a rischio possono essere vendute tramite una banca.
  • Il mancato pagamento comporta la possibilità di dichiarare il socio decaduto e impedisce l'esercizio del diritto di voto.

Acquisto di crediti da promotori o fondatori della S.P.A.

La società può acquistare beni o crediti dai promotori o dai fondatori. Se l’acquisto avviene entro 2 anni dall’iscrizione e se il corrispettivo supera un decimo del valore del capitale sociale, l’acquisto richiede l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria. Si seguono le stesse regole del conferimento di beni o crediti:

- l’alienante deve presentare una relazione tecnica, firmata da un esperto, che certifichi il valore di ciò che la società intende acquistare;
- la relazione deve essere depositata presso la sede della S.P.A.

entro 15 giorni dalla successiva assemblea, cosicché i soci possano prenderne visione.
Se il conferimento riguarda valori mobiliari o finanziari la relazione non è richiesta. In questo caso, più semplicemente, entro 30 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori verificano l’eventuale sopravvenienza di fatti eccezionali che abbiano modificato il prezzo dei valori mobiliari o finanziari oggetto del conferimento.
Se il promotore o fondatore non esegue il pagamento dovuto, entro 15 giorni verrà pubblicata una diffida sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dopodiché i soci potranno far vendere, per mezzo di una banca e per conto del socio,, le azioni a rischio (cioè quelle non coperte a causa del mancato pagamento). Se le azioni non vengono acquistate, i soci possono dichiarare decaduto colui che non ha pagato. Essere in mora impedisce in ogni caso l’esercizio del diritto di voto.

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