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Concetti Chiave

  • La legge n. 91 del 1992 ha sostituito una vecchia normativa del 1912, mantenendo lo jus sanguinis come criterio principale per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
  • La cittadinanza automatica è concessa a figli di cittadini italiani, minori adottati da cittadini, e coniugi dopo 3 anni di matrimonio o 6 mesi di residenza.
  • La cittadinanza su dichiarazione è possibile per discendenti di cittadini che soddisfano determinate condizioni e per stranieri nati e sempre residenti in Italia.
  • La cittadinanza per naturalizzazione richiede in genere 10 anni di residenza per stranieri, con termini abbreviati per specifiche categorie.
  • Servizi eminenti o eccezionali interessi dello Stato possono portare alla cittadinanza tramite una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Indice

  1. Evoluzione delle leggi sulla cittadinanza
  2. Criteri di acquisizione automatica

Evoluzione delle leggi sulla cittadinanza

Nel nostro ordinamento, la Costituzione non ha previsto direttamente regole specifiche sulla materia, che è rimasta quindi disciplinata da una vecchia legge ordinaria del 1912, recentemente sostituita dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Questa ha innovato sia per quanto riguarda l’eguaglianza dei sessi, sia perché ha semplificato l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero; in sostanza, però, ha riconfermato come criterio fondamentale lo jus sanguinis, utilizzando solo in subordine quello dello jus soli. Le ipotesi di acquisto vanno poi distinte in relazione al loro carattere automatico o dipendente dalla volontà del soggetto e dello Stato.

Criteri di acquisizione automatica

È cittadino di diritto e in modo automatico:

• Il figlio di padre o madre cittadini e il minore adottato da cittadini;

• Il coniuge di cittadino/a dopo 3 anni di matrimonio o 6 mesi di residenza.
È cittadino di diritto ma in base a sua dichiarazione di volontà:

• Il discendente di cittadini che presta servizio militare o assume pubblico servizio o risieda da due anni in Italia nel momento in cui raggiunge la maggiore età;

• Lo straniero nato in Italia e ivi sempre residente.

È cittadino per naturalizzazione, cioè per concessione dello Stato:

• Lo straniero dopo 10 anni e l’apolide dopo 5 anni di residenza: termine abbreviato per i cittadini di Paesi dell’Unione europea (4 anni), per gli stranieri nati in Italia o discendenti da cittadini (3 anni) o adottati dopo la maggiore età o al servizio dello Stato (5 anni);

• Lo straniero che abbia prestato eminenti servizi allo Stato o se ricorrono eccezionali interessi dello Stato (ma in questo caso occorre anche una deliberazione del Consiglio dei ministri).

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