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Concetti Chiave

  • La legge 4.4.2001 n.154 introduce misure contro la violenza nelle relazioni familiari, inserendo gli articoli 342 bis e ter nel codice civile.
  • Gli ordini di protezione previsti possono essere adottati in caso di condotte che danneggiano l'integrità fisica o morale o la libertà di un coniuge o convivente.
  • Le misure includono l'allontanamento del responsabile dalla residenza familiare e sono applicabili anche a coppie dello stesso sesso e convivenze stabili.
  • Il tribunale per i minorenni può ordinare l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
  • È possibile imporre un assegno periodico per supportare le persone conviventi rimaste senza mezzi adeguati.

Indice

  1. Misure contro la violenza familiare
  2. Tutela dei minori e convivenze
  3. Ordini di protezione e sanzioni

Misure contro la violenza familiare

Nel corpo del codice civile, con la L. 4.4.2001 n.154 riguardante le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari“, sono stati inseriti gli art.342 bis e ter, i quali contemplano la possibile adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, in caso di condotte che “gravino pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

Tutela dei minori e convivenze

Tali disposizioni si presentano inserite in un contesto di una società percorsa da un innegabile incertezza di valori, anche familiari, e da rilevanti diversità culturali. Il complesso delle misure introdotte dalla L. 154/2001, per quanto riguarda la posizione familiare dei minori, è diretto a consentire l’ordine di allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (con la relativa competenza del tribunale per i minorenni).

Ordini di protezione e sanzioni

Questi strumenti di tutela risultano allargati ad ogni situazione di convivenza caratterizzata da una certa stabilità della relazione di vita (dunque non solo al matrimonio o all’unione civile), anche nei confronti di persone dello stesso sesso. Gli ordini che possono essere adottati riguardano essenzialmente: la cessazione della condotta pregiudizievole e l’allontanamento del responsabile della casa familiare, oltre all’inibizione di avvicinarsi ai luoghi in cui si svolge la vita della vittima. Risulta anche possibile imporre il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi destinate a restare prive di mezzi adeguati.

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