Concetti Chiave
- I beneficiari possono restituire beni al legittimario spontaneamente, ma in mancanza possono essere soggetti a un'azione di restituzione ai sensi dell’Art 561 del codice civile.
- L'azione di restituzione mira a garantire il pieno possesso dei beni al legittimario e può essere esercitata contro i beneficiari e i loro aventi causa.
- In caso di restituzione di beni donati, se questi sono andati perduti per colpa del donatario, il legittimario ha diritto a un credito, con le conseguenze di insolvenza a carico degli eredi.
- Se i donatari hanno alienato beni a terzi entro venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario può richiedere la restituzione degli immobili agli acquirenti, seguendo l'ordine di alienazione.
- La restituzione dei beni mobili donati può essere richiesta ai terzi acquirenti, tenendo conto degli effetti del possesso di buona fede.
Azione di restituzione
Dal punto di vista del testamento, i beneficiari godono della possibilità di restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione, regolata ai sensi dell’Art 561 del codice civile.
Scopo dell'azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi.
Conseguenze dell'insolvenza
Nel caso di restituzione della cosa donata, se la stessa è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi avanti causa, o in caso di insolvenza del donatario, sorgerà un diritto di credito nei confronti del donatario, ma se questo risulterà insolvente saranno gli eredi e gli altri donatari anteriori a sopportare le conseguenze di questa insolvenza.
Restituzione contro terzi
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo dell'azione di restituzione nel contesto testamentario?
- Cosa accade in caso di insolvenza del donatario durante la restituzione di beni donati?
- Come può il legittimario richiedere la restituzione di beni donati a terzi?
L'azione di restituzione ha lo scopo di garantire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari che contro gli aventi causa da questi, come stabilito dall'Art 561 del codice civile.
Se il bene donato perisce per causa imputabile al donatario o in caso di sua insolvenza, si genera un diritto di credito nei confronti del donatario, ma se questi è insolvente, le conseguenze ricadono sugli eredi e sugli altri donatari anteriori.
Il legittimario può chiedere la restituzione degli immobili donati a terzi, a condizione che non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, iniziando dall'ultima alienazione e seguendo l'ordine di data delle alienazioni.