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Concetti Chiave

  • L'azione di restituzione consente al legittimario di ottenere il possesso dei beni, se i beneficiari non li restituiscono spontaneamente.
  • È possibile esercitare l'azione sia contro i beneficiari diretti che contro gli aventi causa, secondo l'Art 561 del codice civile.
  • In caso di perdita della cosa donata per colpa del donatario, sorge un diritto di credito verso il donatario o i suoi eredi se insolvente.
  • Il legittimario può chiedere la restituzione degli immobili a terzi acquirenti se la donazione è trascritta da meno di venti anni.
  • La restituzione dei beni deve essere richiesta seguendo l'ordine cronologico delle alienazioni, iniziando dall'ultima.

Azione di restituzione

Dal punto di vista del testamento, i beneficiari godono della possibilità di restituire spontaneamente i beni al legittimario, ma nel caso in cui ciò non avvenga, si potrà ancora agire con una nuova azione, l'azione di restituzione, regolata ai sensi dell’Art 561 del codice civile.
Scopo dell'azione di restituzione è quello di far conseguire il pieno possesso dei beni al legittimario, ed è esperibile sia contro i beneficiari sia contro gli aventi causa da questi.


Nel caso di restituzione della cosa donata, se la stessa è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi avanti causa, o in caso di insolvenza del donatario, sorgerà un diritto di credito nei confronti del donatario, ma se questo risulterà insolvente saranno gli eredi e gli altri donatari anteriori a sopportare le conseguenze di questa insolvenza.

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.


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