Concetti Chiave
- Le leggi medievali penalizzavano severamente l'adulterio femminile, spesso con pene più gravi rispetto a quelle per gli uomini.
- In Sicilia, dopo l'anno 1000, il marito aveva il diritto di uccidere la moglie adultera colta in flagrante, ma non a distanza di tempo.
- Nelle leggi di Federico II, la pena di morte per l'uomo adultero fu sostituita dalla confisca dei beni, mentre la donna subiva punizioni corporali o la reclusione.
- Alcuni statuti prevedevano la pena di morte o il rogo per la donna adultera, con il fuoco visto come mezzo di purificazione.
- La denuncia di adulterio doveva essere fatta dal marito, ma molti evitavano per non esporre la loro situazione coniugale infelice.
Indice
Protezione legale per le donne
C'erano casi in cui la donna aveva una particolare protezione, per esempio nel diritto penale, per quei reati a carattere sessuale di cui poteva essere vittima; ma non doveva trattarsi di "femina onesta", altrimenti la sua tutela diminuiva rapidamente, come nel caso dell'adulterio, frequentemente visto come reato più grave per la donna che per l'uomo.Ancora dopo il 1000 le Costituzioni in Sicilia permettevano al marito di uccidere la moglie ed il suo amante sorpresi in flagrante adulterio; ciò non era più lecito fare se era passato del tempo; infatti, se non c'era la flagranza, il marito poteva solo tagliare il naso alla moglie.
Pene per adulterio nel medioevo
Col primo risorgere del diritto romano, si vollero riportare in uso quelle norme che stabilivano la fustigazione e la reclusione in monastero per la donna adultera e la pena di morte per il suo complice; alcuni Statuti (Brescia, Piacenza, Pavia, Genova, Corsica) stabilivano addirittura la pena di morte per entrambi.
Disparità di genere nelle punizioni
Ma già nelle leggi di Federico II di Svevia la morte per l'uomo fu commutata nella confisca dei beni e molti Statuti, pur fissando anche una pena corporale, spesso ne ammettevano la trasformazione in una multa pecuniaria che alle volte, per entrambi i colpevoli, era in sostituzione di pene derisorie, come quella di dover correre nudi per la città tra lo schiamazzo di molti che forse erano non meno colpevoli.
Ma per la donna la pena era frequentemente quella del carcere a volontà del marito o di punizioni corporali, oltre naturalmente la perdita della dote a vantaggio del marito stesso.
Per alcuni Statuti l'uomo adultero se la cavava con una multa, mentre la donna era condannata a morte o messa al rogo, poiché il fuoco pareva proprio avesse una funzione purificatrice.Per fortuna tutte queste gravi pene dovevano essere applicate su denuncia e richiesta del marito, il quale avrebbe portato così in pubblico la sua disgraziata vita coniugale. Spesso succedeva che coloro le cui mogli erano adultere non osavano portare l'accusa in giudizio per non incorrere in perpetua infamia, secondo una perversa consuetudine. Da parte della donna si perdeva la dote non soltanto per il commesso adulterio, ma talvolta persino per un bacio accettato da chi non era il marito.
Si trattava sempre, secondo un concetto formale e medioevale, di tutelare nella società il pubblico costume, convinti che gravi sanzioni e gravi pene rendessero il mondo più morale.
Domande da interrogazione
- Qual era la percezione dell'adulterio femminile rispetto a quello maschile nel contesto storico descritto?
- Quali erano le conseguenze legali per una donna sorpresa in adulterio?
- Come venivano applicate le pene per adulterio e quali erano le implicazioni sociali per il marito?
L'adulterio femminile era considerato un reato più grave rispetto a quello maschile, con pene più severe per le donne, come la morte o la reclusione, mentre gli uomini spesso se la cavavano con multe.
Le conseguenze legali per una donna sorpresa in adulterio includevano la possibilità di essere uccisa dal marito in flagrante, la perdita della dote, la reclusione o punizioni corporali, a seconda degli Statuti locali.
Le pene per adulterio venivano applicate su denuncia del marito, che spesso evitava di farlo per non esporre la propria vita coniugale disgraziata e incorrere in infamia pubblica.