Concetti Chiave
- Il Regolamento CE n.178/2002 ha introdotto la tracciabilità alimentare per individuare la fonte delle materie prime e i destinatari dei prodotti.
- La tracciabilità consente di risalire le tappe della filiera per gestire crisi alimentari, identificare cause e adottare soluzioni preventive.
- Gli operatori devono ritirare rapidamente i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza e informare i consumatori se necessario.
- L'EFSA, istituita con il Regolamento CE n.178/2022, fornisce consulenza e adotta misure sanitarie per la sicurezza alimentare in Europa.
- La tracciabilità comprende processi di ricevimento, trasformazione e confezionamento interni, mentre la rintracciabilità esterna riguarda la consegna ai clienti.
Tracciabilità nella filiera agroalimentare
A seguito del famoso scandalo alimentare denominato della "mucca pazza", il Regolamento CE n.178/2002 ha introdotto il principio della tracciabilità dei prodotti alimentari, precisando che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi dovranno disporre di sistemi e procedure per individuare sia la fonte di approvvigionamento delle materie prime (rintracciabilità interna), sia le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (rintracciabilità esterna); resta escluso il consumatore finale, di cui l'operatore è esentato dal tenerne traccia. Questo provvedimento è stato reso obbligatorio affinchè fosse possibile, in caso di allerta alimentare:- risalire a ritroso le varie tappe della filiera "da valle a monte";
- individuare le cause della crisi;
- adottare rapidamente tutti i sistemi più adeguati per trattare la crisi, limitarne gli effetti e prevenire il ripetersi.
Il sistema della rintracciabilità, infatti, consente agli operatori e alle autorità di controllo di individuare rapidamente i punti di caduta della filiera alimentare, qualora sorgessero problemi di sicurezza alimentare per la salute pubblica e di intervenire, se necessario, con l'immediato ritiro del prodotto.
L'operatore ha l'obbligo, infatti, di avviare immediatamente il ritiro di un alimento da lui prodotto o distribuito e non più sotto il suo controllo, se ha motivo di ritenere che non sia conforme ai requisiti di sicurezza.
Se il prodotto fosse già arrivato al consumatore, l'operatore deve richiamare i prodotti già forniti, informando il consumatore del motivo del ritiro.
Quindi, mentre la tracciabilità consiste nell'identificazione delle aziende che partecipano alla formazione di ciascuna unità di prodotto, la rintracciabilità ha il compito di recuperare a ritroso le tracce relative a ogni singola unità produttiva.
A seguito dei numerosi scandali di natura igienico-alimentare avvenuti negli ultimi decenni, il Regolamento CE n.178/2022 ha istituito un nuovo organo indipendente di consulenza e assistenza scientifica e tecnica, l'EFSA (European Food Safety Authority - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). Questo organismo, con sede a Parma, fornisce informazioni e formula pareri scientifici in tutti i campi che hanno rilievo per la sicurezza alimentare. Inoltre, l'EFSA si attiva per adottare misure sanitarie in seguito a problemi alimentari che coinvolgono la salute dei consumatori dell'Unione.
La tracciabilità consiste quindi nelle fasi di ricevimento delle materie prime, miscelazione, trasformazione e confezionamento (rintracciabilità interna). Dopo la consegna al cliente si parla invece di rintracciabilità esterna.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio introdotto dal Regolamento CE n.178/2002 riguardo alla tracciabilità dei prodotti alimentari?
- Qual è il ruolo dell'EFSA nella sicurezza alimentare?
- Qual è la differenza tra tracciabilità e rintracciabilità nel contesto della filiera agroalimentare?
Il Regolamento CE n.178/2002 ha introdotto il principio della tracciabilità dei prodotti alimentari, richiedendo agli operatori del settore di disporre di sistemi per individuare la fonte delle materie prime e le imprese a cui forniscono i prodotti, escludendo il consumatore finale.
L'EFSA, istituita dal Regolamento CE n.178/2022, è un organo indipendente che fornisce consulenza scientifica e tecnica sulla sicurezza alimentare e adotta misure sanitarie in caso di problemi che coinvolgono la salute dei consumatori dell'Unione.
La tracciabilità si riferisce all'identificazione delle aziende coinvolte nella produzione di un'unità di prodotto, mentre la rintracciabilità riguarda il recupero delle tracce di ogni singola unità produttiva, sia internamente che esternamente alla filiera.