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CABILI A TUTELA DELLA VITTIMA DEBOLE
1. L'allontanamento dalla casa familiare
Fin dal primo momento in cui scelsi, di concerto con il mio relatore, il tema da trattare, la domanda che riecheggiava nella mia mente era soprattutto una: appurato che stiamo trattando di vittime particolarmente vulnerabili e della tutela offerta loro dal sistema cautelare, allora in concreto nella prassi applicativa quali sono le misure coercitive personali applicate per la maggiore ad indagati di delitti violenti perpetrati nei confronti delle c.d. vittime deboli?; così ho deciso di svolgere una vera e propria analisi statistica raccogliendo dati provenienti dai fascicoli delle notizie di reato effettivamente pervenute presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA) negli ultimi sei mesi.
Naturalmente, come sappiamo, il nostro ordinamento giuridico prevede regole precise in base all'art. 329 c.p.p. sono coperti dal segreto gli atti di
Indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza (ad esempio perché gli viene notificato un sequestro o un avviso di garanzia) e comunque rimangono segreti fino alla chiusura delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.
Questa è la ragione per cui non mi è concesso citare i nomi degli indagati o i relativi numeri 188 di RGNR dato che dal numero del procedimento si può facilmente risalire al nome della persona sottoposta ad indagini.
Tuttavia, è possibile affermare che dall'analisi di trenta fascicoli di notizie di reato relativi ai delitti di: atti persecutori (art. 612-bis c.p.), maltrattamenti verso familiari e conviventi (art. 187).
Grazie e con la gentile collaborazione della dott.ssa Nicoletta Guerrero e della dott.ssa Piera Bossi (entrambe GIP/GUP) del Tribunale di Busto Arsizio.
Ovvero il numero con il quale il procedimento è iscritto nel Registro.
Generale Notizie di Reato nonché il reato ipotizzato ed il nome del PM che indaga. 80572 c.p.), violenze sessuali (609-bis e ss c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art.582 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), è emerso che, salvo casi eccezionali in cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per situazioni fortemente gravose e per le quali diversa soluzione non era prospettabile, in relazione a queste tipologie di reati (che per lo più sono commessi a danno appunto di vittime deboli) vi è una marcata, o potremmo meglio dire, una vera e propria egemonica applicazione da parte del giudice, delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p., vale a dire rispettivamente le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai 189 luoghi frequentati dalla persona.
offesa .Inoltre, ho avuto modo di rilevare che in realtà, nella pratica quotidiana, il divieto di avvicinamento mentre la misura dell’al-namento è disposto per lo più in relazione al c.d. delitto di stalking lontanamento familiare in relazione al delitto di maltrattamenti, percosse, lesioni personali ote all’interno delle ‘mura domestiche’. violenze sessuali perpetraCiò nonostante, il codice non lega in alcun modo tali provvedimenti agli specifici reati appena indicati escludendo a priori che essi siano stati introdotti ad hoc. Conclusa questa breve ma indispensabile premessa, si rende ora necessario esami-nare con attenzione i due provvedimenti cautelari da me personalmente definiti come i reali ‘protagonisti’ della tutela concessa dall’ordinamento alla vittima debole. Preliminarmente, come osservato dall’autore Francesco Zacchè 190, vi è da rilevare che nei casi in cui la custodia cautelare si rivelasse una
misura eccessivamente afflittiva, o l'illecito di cui all'art. 280, comma 2, c.p.p., gli strumenti contestato non rientrasse nei limiti di pena idonei a contrastare la violenza perpetrata nei confronti di soggetti vulnerabili sono appunto l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Lo stesso Zacchè, sul punto si esprime dicendo che: "tali cautele sono capaci di adeguarsi plasticamente al peculiare substrato 'criminologico' preso a riferimento, evitando le occasioni di contatto non soltanto favorevoli alla prosecuzione dell'atteggiamento persecutorio,
Ben ventisei procedimenti su trenta, che sono stati oggetti di analisi, presentavano l'adozione di tali misure coercitive personali."
ZACCHÈ, F., Il sistema cautelare a protezione della vittima, in http://www.archiviopenale.it/, 20 dicembre 2016.
Ora, partiamo proprio, mediante il quale, il giudice prescrive all'indagato/im-191 casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. putato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro e di non
accederel'autorizzazione dello stesso giudice con il preciso scopo di creare, intorno al soggetto senzadebole, una sorta di 'schermo protettivo' ispirato all'esperienza comparata dell'order of protection della legislazione angloamericana, indispensabile sia per far cessare condotte violente della persona convivente che per un'ordinata ripresa della vita familiare del nucleo c.d. superstite. In base all'impostazione operata dall'autore Domenico Potetti 192, il primo comma, nella sua formulazione letterale, concepisce la misura cautelare in esame come una prescrizione a due distinti e alternativi oggetti: lasciare immediatamente la casa familiare ovvero non farvi rientro. Per di più, la sintassi del comma 1 introduce nella misura in esame un contenuto ulteriore ed importante, consistente nel potere del giudice di regolare la frequentazione della casa familiare da parte dell'indagato; mentre il duplice contenuto della misura, sopraevidenziato è chiaramente posto dal legislatore in senso alternativo, la previsione della disciplina dell'accesso autorizzato presso la casa familiare riguarda invece entrambe le suddette forme di prescrizione adottate dal giudice. In altre parole, l'inciso "e di non accedervi senza l'autorizzazione" non introduce un terzo tipo di prescrizione, ma solo un accessorio dei due tipi che abbiamo sopra individuato. Questa misura è stata introdotta con L. 4 aprile 2001, n. 154. Il presupposto è la commissione di delitti in ambito familiare ma non anche la condizione di 'attuale' coabitazione tra i coniugi. La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, POTETTI, D., in Cassazione Penale, fasc.9,2014, pag. 3134 ss. Grazie a questo elemento accessorio, in entrambi i casi la frequentazione della casa familiare sarà regolata dal giudice, essendo previsto che l'eventuale autorizzazione potràLe prescrizioni del giudice presuppongono l'acoabitazione attuale o pregressa. Per questi motivi occorre che l'indiziato abbia vissuto in quella casa per un tempo e con modalità tali che essa sia stata, anche per lui, la 'casa familiare', e cioè luogo nel quale l'indagato, la persona offesa, ed eventualmente terzi, abbiano intrattenuto e sviluppato un rapporto interpersonale riconducibile alla famiglia legittima, o anche di fatto.
L'autore Carmelo Minnella 194 nel suo scritto, prosegue il discorso dicendo che per quanto l'allontanamento dalla casa familiare interviene in tutte le situazioni di violenza familiare, esso non è una misura cautelare speciale, ma risulta applicabile anche nei procedimenti relativi ad ipotesi criminose del tutto estranee alla sfera domestica.
Quindi la misura cautelare potrebbe trovare applicazione in tutte quelle ipotesi di reati non compiuti a danno di conviventi (ma magari in loro presenza), ma per i quali
È necessario salvaguardare l'esigenza cautelare dell'inquinamento probatorio, di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p. Invero, che l'allontanamento dalla casa familiare è misura coercitiva destinata ad essere applicata pressoché esclusivamente ai reati frutto di violenza nelle relazioni domestiche, è misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare193 Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2006, n.18990: "la è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale". L'allontanamento dalla casa famigliare ex art.194 MINNELLA, C., 282-bis c.p.p.: problemi e prospettive, in Dir. Famiglia, fasc.1, 2006, pag. 385 ss. 83 confermato nell'ultimo comma dell'art. 282-bis c.p.p., dove si stabilisce che, qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 (abuso deimezzi di correzione o di disciplina), 572 (maltrat