Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Tesina sul cancro colorato del platano Pag. 1 Tesina sul cancro colorato del platano Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesina sul cancro colorato del platano Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesina sul cancro colorato del platano Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LOTTA

Trattandosi di una malattia che colpisce lo xilema, non sono ancora stati prodotti agrofarmaci in grado di curare

la malattia quindi fino ad oggi vi è una lotta preventiva ed una lotta obbligatoria che segue la normativa

ministeriale.

La lotta preventiva consiste nel rispettare alcuni accorgimenti da parte dell’uomo:

- effettuare interventi di potatura solo se necessari e nel periodo di riposo vegetativo delle piante;

- evitare di causare ferite di grandi dimensioni poiché cicatrizzano più lentamente e con difficoltà

consentendo al patogeno di penetrare con più facilità;

disinfettare tutti gli attrezzi di potatura con Sali quaternari d’ammonio;

-

- ricoprire le ferite con mastici fungicidi o cicatrizzanti, che lascino traspirare i tessuti;

evitare di ferire inutilmente le piante durante l’esecuzione di altri lavori, come ad esempio quelli di

-

pavimentazione dei viali cittadini. (7) PAGINA 4

La lotta obbligatoria viene applicata, nel momento in cui viene accertata la presenza del cancro, secondo il

decreto del ministero delle politiche agricole del 17 Aprile 1998, suddiviso in 9 articoli:

1. La lotta contro il cancro colorato del platano è obbligatoria su tutto il territorio italiano;

2. I servizi fitosanitari regionali disporranno annualmente degli accertamenti sistematici relativi allla

presenza di "Ceratocystis fimbriata" sugli alberi di platano;

3. La comparsa della malattia deve essere immediatamente segnalata ai servizi fitosanitari centrali presso il

Ministero per le politiche agricole;

4. Le piante infette e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, a spese dei proprietari, secondo

le indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale;

5. Per limitare la diffusione della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento devono essere

eseguiti solo in casi di effettiva necessità previa autorizzazione al servizio fitosanitario regionale;

fitosanitari regionali devono sorvegliare sull’applicazione del decreto;

6. I servizi

La mancanza dell’applicazione delle diposizioni date verrà denunciata all’autorità giudiziaria;

7.

8. Il decreto ministeriale del 3 settembre 1987 è abrogato;

9. Il decreto entra in vigore dal giorno successivo la sua pubblicazione.

Questo decreto, però, è stato aggiornato il 29 Febbraio 2012 in quanto <<Ceratocystis fimbriata agente del

cancro colorato del platano è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del

territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione

verso le zone indenni;>>.

Gli articoli del seguente decreto affermano che:

<<Art. 1. Finalità

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della

di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo

Repubblica italiana al fine Ceratocystis fimbriata , Ell. Et

Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è

stato eradicato ufficialmente;

b) «zona focolaio»: l’area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza

PAGINA 5

del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla

pianta infetta;

c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e

più possibile l’eradicazione nell’immediato;

la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non

d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio

o fra una zona indenne e una zona di contenimento;

e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.

Art. 3. Monitoraggi

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi perverificare la presenza di infezioni di

Ceratocystis fimbriata sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi

consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.

Art. 4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio di cui all’art. 3, definiscono

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi lo stato fitosanitario del

territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle

di cui all’art. 2.

definizioni

2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni

anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico,

tenuto conto della diffusione dell’organismo nocivo.

Art. 5. Misure nelle zone indenni previsti dall’art. 3,

1. Nelle zone indenni i monitoraggi, devono essere effettuati prioritariamente nelle

vicinanze delle zone tampone.

2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a

Ceratocystis fimbriata, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le

previste dall’art. 6.

misure fitosanitarie

3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere

effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue

diverse disposizioni. PAGINA 6

Art. 6. Misure nelle zone focolaio

1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono

essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30

giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del

Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale

competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.

2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa

eliminazione delle piante infette.

3. Ogni pianta con sintomi diCeratocystis fimbriata e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate,

compreso tutto il materiale di risulta.

4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare

interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può

disporre misure curative alternative all’abbattimento.

5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a

qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fi tosanitario regionale conformemente

all’allegato ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.

6. Un focolaio è considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi

consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di Ceratocystis fimbriata .

7. Un focolaio può essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell’organismo nocivo sia

tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione della malattia.

8. Nelle zone focolaio è vietata la piantagione di piante di platano.

9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti

nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal

Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 214.

Art. 7. Misure nelle zone di contenimento PAGINA 7

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene

sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all’art. 3.

modificata diffusione dell’organismo nocivo, tutti gli interventi sui

2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la

platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio

fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi

possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fi tosanitario regionale. In ogni caso

devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di

smaltimento del materiale di risulta.

3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono

essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente

per territorio.

4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti

nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale

rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 8. Misure nelle zone tampone

1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.

Art. 9. Prescrizioni per gli operatori

1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano

devono attenersi alle misure di cui all’allegato.

Art. 10. Azioni di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:

a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo;

riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell’art. 3;

b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare

c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.

PAGINA 8

Art. 11. Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative

previste dall’art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12. Disposizionifi nali

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato

del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nellaGazzetta Uffi ciale della

Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA >> (8)

Gli alberi infetti devono essere abbattuti nei periodi asciutti, per evitare che il patogeno si diffonda, ed evitare il

più

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
11 pagine
SSD Scienze agrarie e veterinarie AGR/12 Patologia vegetale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina_1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Patologia vegetale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cacciola Santa Olga.