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LOTTA
Trattandosi di una malattia che colpisce lo xilema, non sono ancora stati prodotti agrofarmaci in grado di curare
la malattia quindi fino ad oggi vi è una lotta preventiva ed una lotta obbligatoria che segue la normativa
ministeriale.
La lotta preventiva consiste nel rispettare alcuni accorgimenti da parte dell’uomo:
- effettuare interventi di potatura solo se necessari e nel periodo di riposo vegetativo delle piante;
- evitare di causare ferite di grandi dimensioni poiché cicatrizzano più lentamente e con difficoltà
consentendo al patogeno di penetrare con più facilità;
disinfettare tutti gli attrezzi di potatura con Sali quaternari d’ammonio;
-
- ricoprire le ferite con mastici fungicidi o cicatrizzanti, che lascino traspirare i tessuti;
evitare di ferire inutilmente le piante durante l’esecuzione di altri lavori, come ad esempio quelli di
-
pavimentazione dei viali cittadini. (7) PAGINA 4
La lotta obbligatoria viene applicata, nel momento in cui viene accertata la presenza del cancro, secondo il
decreto del ministero delle politiche agricole del 17 Aprile 1998, suddiviso in 9 articoli:
1. La lotta contro il cancro colorato del platano è obbligatoria su tutto il territorio italiano;
2. I servizi fitosanitari regionali disporranno annualmente degli accertamenti sistematici relativi allla
presenza di "Ceratocystis fimbriata" sugli alberi di platano;
3. La comparsa della malattia deve essere immediatamente segnalata ai servizi fitosanitari centrali presso il
Ministero per le politiche agricole;
4. Le piante infette e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, a spese dei proprietari, secondo
le indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale;
5. Per limitare la diffusione della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento devono essere
eseguiti solo in casi di effettiva necessità previa autorizzazione al servizio fitosanitario regionale;
fitosanitari regionali devono sorvegliare sull’applicazione del decreto;
6. I servizi
La mancanza dell’applicazione delle diposizioni date verrà denunciata all’autorità giudiziaria;
7.
8. Il decreto ministeriale del 3 settembre 1987 è abrogato;
9. Il decreto entra in vigore dal giorno successivo la sua pubblicazione.
Questo decreto, però, è stato aggiornato il 29 Febbraio 2012 in quanto <<Ceratocystis fimbriata agente del
cancro colorato del platano è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del
territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione
verso le zone indenni;>>.
Gli articoli del seguente decreto affermano che:
<<Art. 1. Finalità
Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della
di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo
Repubblica italiana al fine Ceratocystis fimbriata , Ell. Et
Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.
Art. 2. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «zona indenne»: il territorio dove non è stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso è
stato eradicato ufficialmente;
b) «zona focolaio»: l’area dove è stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza
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del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla
pianta infetta;
c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano è in grado di perpetuarsi nel tempo e
più possibile l’eradicazione nell’immediato;
la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente non
d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio
o fra una zona indenne e una zona di contenimento;
e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.
Art. 3. Monitoraggi
1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi perverificare la presenza di infezioni di
Ceratocystis fimbriata sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi
consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.
Art. 4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio di cui all’art. 3, definiscono
1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi lo stato fitosanitario del
territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle
di cui all’art. 2.
definizioni
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni
anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico,
tenuto conto della diffusione dell’organismo nocivo.
Art. 5. Misure nelle zone indenni previsti dall’art. 3,
1. Nelle zone indenni i monitoraggi, devono essere effettuati prioritariamente nelle
vicinanze delle zone tampone.
2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a
Ceratocystis fimbriata, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le
previste dall’art. 6.
misure fitosanitarie
3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere
effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue
diverse disposizioni. PAGINA 6
Art. 6. Misure nelle zone focolaio
1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono
essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30
giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del
Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.
2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa
eliminazione delle piante infette.
3. Ogni pianta con sintomi diCeratocystis fimbriata e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate,
compreso tutto il materiale di risulta.
4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare
interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, può
disporre misure curative alternative all’abbattimento.
5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a
qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fi tosanitario regionale conformemente
all’allegato ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.
6. Un focolaio è considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi
consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di Ceratocystis fimbriata .
7. Un focolaio può essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell’organismo nocivo sia
tale da rendere tecnicamente non più possibile l’eradicazione della malattia.
8. Nelle zone focolaio è vietata la piantagione di piante di platano.
9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti
nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214.
Art. 7. Misure nelle zone di contenimento PAGINA 7
1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene
sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all’art. 3.
modificata diffusione dell’organismo nocivo, tutti gli interventi sui
2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la
platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi
possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fi tosanitario regionale. In ogni caso
devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di
smaltimento del materiale di risulta.
3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono
essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente
per territorio.
4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti
nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale
rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Art. 8. Misure nelle zone tampone
1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.
Art. 9. Prescrizioni per gli operatori
1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano
devono attenersi alle misure di cui all’allegato.
Art. 10. Azioni di informazione
1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:
a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosità del fungo;
riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell’art. 3;
b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare
c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.
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Art. 11. Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
previste dall’art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
Art. 12. Disposizionifi nali
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato
del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nellaGazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 febbraio 2012
Il Ministro: CATANIA >> (8)
Gli alberi infetti devono essere abbattuti nei periodi asciutti, per evitare che il patogeno si diffonda, ed evitare il
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