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CAPITOLO II

I CAF

L’origine dei CAF 1.1

Sommario: 1. Natura giuridica e

obblighi dei CAF 1.2 La rete dei CAF 1.3 Personale 1.4

Modelli organizzativi 1.5 I servizi offerti dai CAF 2. I

vantaggi e i costi per cittadini 2.1 La semplificazione

burocratica 2.2 La relazione di servizio e di fiducia con i

L’assistenza gratuita e

cittadini 2.3 Il servizio globale 2.4

la consulenza a pagamento 2.5 I vantaggi e i costi per le

L’asseverazione 3.1

pubbliche amministrazioni 3. La

certificazione tributaria 3.2 Le procedure di revisione

fiscale 3.3 Le disposizioni del D.M. 29 dicembre 1999 e gli

effetti sull'attività di controllo 4. Visto di conformità

“Criticità connesse al rilascio del visto”

leggero 4.1 5.

Modello 730 5.1 Le novità e i chiarimenti 5.2 Spese

sanitarie 5.3 Responsabilità di CAF e professionisti 5.4

Decreto Legislativo n. 193/2016 5.5 Mod. 730 rettificativo

5.6 Mod. 730 integrativo

L’origine dei CAF

1.

Nel 1993 il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi

Scalfaro, definì “lunare” il modello 740 per la dichiarazione dei

redditi delle persone fisiche, per la sua incomprensibilità,

interpretando la diffusa insoddisfazione dei cittadini nei confronti

del sistema fiscale dello Stato italiano, percepito come complicato,

29

iniquo e vessatore. In quello stesso anno presero avvio

operativamente i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, istituiti

nel 1991, in contesto caratterizzato, allora come ora, da:

-crescente complicazione normativa, dovuta al fatto che il

legislatore italiano non si pone il problema dell’impatto

organizzativo delle norme fiscali che approva a ritmo vertiginoso,

non tenendo conto che in un sistema complicato è più facile

sbagliare, ma anche aggirare le norme;

-elevata evasione ed elusione fiscale, soprattutto in alcune aree del

proposito, l’Agenzia

Paese e in alcune fasce sociali più a rischio (in

delle Entrate ha elaborato di recente una mappa dei tipi di

comportamento fiscale ricorrenti nelle varie aree del paese);

-cultura del sospetto e del controllo, che da sempre caratterizza

l’Amministrazione finanziaria italiana, anche come conseguenza

dell’elevata propensione all’evasione e all’elusione

26 27 , che

difficilmente avrebbe potuto essere riconvertita in una cultura del

servizio al cittadino.

Si viene cosi a creare un circolo vizioso in cui la crescente

complicazione normativa induce maggiore elusione ed evasione,

che induce a chiedere norme più rigide, controlli più stringenti e

sanzioni più severe, che aumentano le complicazioni in una spirale

senza fine.

26 Comportamento illegittimo con cui il contribuente mira a contrastare il prelievo tributario.

Al pari dell’elusione fiscale determina la riduzione del carico fiscale, ma se ne differenzia sul

piano delle modalità di attuazione. Nel caso dell’evasione, infatti, la riduzione del prelievo si

ottiene mediante una diretta e immeditata violazione di norme tributarie, attraverso la

rappresentazione esterna di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà o una non

corretta qualificazione giuridica della situazione medesima (p. es., occultando proventi

imponibili, o deducendo costi inesistenti). L’evasione è contrastata dal legislatore con la

previsione di specifiche fattispecie sanzionatorie, tributarie, amministrative e penali, nonché

attraverso la predisposizione di una efficace disciplina dei controlli amministrativi. Da “

Enciclopedia giuridica Treccani”.

27 Comportamento del contribuente che, pur rispettoso della lettera della normativa

tributaria, tende a evitare il pagamento dell’imposta con costruzioni negoziali il cui solo scopo

è quello di sottrarsi all’obbligo fiscale. In molti casi, tuttavia, l’elusione non ha niente di

condannabile e si distingue quindi dall’evasione che consiste invece in un illecito

occultamento della materia imponibile. Per contrastare l’elusione il legislatore ha agito sia sul

piano della definizione delle fattispecie impositive sia su quello dell’accertamento fiscale. Più

in particolare, nell’ordinamento italiano, la lunga assenza di simili disposizioni è stata colmata

dall’art. 10 della l. 408/1990 e quindi dall’attuale art. 37 bis del d.p.r. 600/1973 (introdotto dal

d. lgs. 8 358/1997). Da “Enciclopedia giuridica Treccani”. 30

Senza tenere conto che i controlli, sovente, hanno un costo

maggiore delle sanzioni effettivamente introitate, a causa della

lentezza dell’iter dei ricorsi e del rischio di prescrizione. Ad

aggravare ulteriormente il quadro allora si aggiungevano i disservizi

dovuti alla farraginosità e alla lentezza delle procedura

burocratiche, come quella dei rimborsi, allora fatti dalla Banca

d’Italia, per i quali bisognava attendere anni. Questo alimentava la

profonda insoddisfazione e mancanza di fiducia dei cittadini nello

Stato.

Inoltre, va ricordato, che all’epoca le dichiarazioni erano in forma

cartacea, il che comportava costi di acquisizione ed elaborazione

dei dati (servizi dati in appalto) e un elevato margine di errore: circa

il 70% delle dichiarazioni di allora conteneva errori, per lo più

materiali, che erano sanzionati in modo pesante, creando forte

malumore fra i contribuenti.

Nel 1991, il Governo italiano, con l’allora Ministro delle Finanze

dell’intermediazione

Rino Formica, compì la scelta di avvalersi dei

CAF promossi dalle associazioni di categoria e dai sindacati, e in

seguito anche dei professionisti, quale rete di erogazione dei servizi

fiscali, con l’intento di migliorare il servizio ai contribuenti e di

rendere più efficace la lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

Inizialmente, la scelta fu accolta con freddezza, se non osteggiata

per motivi diversi, sia dalle associazioni datoriali che da quelle

finanziaria, da cui fu

sindacali, ma anche dall’Amministrazione

percepita come una sottrazione di funzioni.

In seguito, le resistenze furono superate dalle parti sociali, che

videro nei CAF uno strumento di lotta all’evasione e un’opportunità

per rendere un servizio ai propri associati. Anche

l’Amministrazione finanziaria arrivò a condividere pienamente le

scelte compiute, perché consentirono di valorizzare il ruolo e la

professionalità della stessa.

Nel 1992 fu emanato il regolamento concernente l’assistenza fiscale

d’imposta

ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti

e dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 31

Nel 1993 furono costituiti i primi CAF e si fece la prima

dichiarazione con il modello 730 (per i redditi del 1992),

modello 740, ideato dall’allora

semplificato rispetto al precedente

Segretario generale del Ministero delle Finanze Giorgio Benvenuto,

allo scopo di provvedere in tempi rapidi al rimborso delle imposte a

favore dei dipendenti e pensionati mediante il sostituto d’imposta.

Nel 1997 fu introdotto il visto di conformità, che implica il

– –

riscontro da parte del CAF che se ne assume la responsabilità

della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle

risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che

disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti

d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Questo consentì

all’Amministrazione finanziaria di fare controlli a campione.

Nel 1998 fu introdotta la trasmissione telematica della dichiarazione

dei redditi, che poté essere realizzata grazie ai CAF e ai

professionisti, i quali furono indotti ad attrezzarsi tecnologicamente,

assorbendo così l’impatto sui contribuenti. E’ parere unanime che

senza i CAF questa scelta sarebbe stata impraticabile, dato il

bassissimo livello di diffusione dell’informatica fra i cittadini.

Nel 1999 fu istituita l’Agenzia delle 28

Entrate , divenuta operativa

nel 2001, quale struttura distinta e autonoma dal Ministero delle

d’imposta

Finanze, che riunì gli uffici competenti sui vari tipi

(Ufficio delle Imposte dirette, Ufficio del Registro, Ufficio IVA,

Intendenza di Finanza), rendendo l’organizzazione più integrata ed

efficiente a beneficio del contribuente, che venne così ad avere un

unico interlocutore che gestisce la sua intera posizione fiscale.

Alla fine degli anni ’90 anche l’INPS 29 iniziò ad avvalersi della rete

essi l’assistenza alla compilazione e

dei CAF, trasferendo a

28 Ente pubblico non economico istituito dal d. lgs. 300/1999, art. 57 (Riforma

dell’organizzazione del Governo). L’Agenzia delle Entrate opera attivamente dal 2001, sia

supportando il ministro dell’Economia e delle Finanze nella raccolta delle Entrate tributarie,

sia assicurando la corretta applicazione della legislazione tributaria. Da “Enciclopedia giuridica

Treccani”.

29 Sigla dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico derivato dalla

Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, istituita con l. 350/17 luglio 1898,

che nel 1919 assunse la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nel

1933 la denominazione attuale. La sua attività principale consiste nella gestione dei contributi

previdenziali, versati dalla quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e da una

gran parte dei lavoratori autonomi, e nell’erogazione delle pensioni di natura previdenziale

32

trasmissione dei RED e, in seguito, di analoghe dichiarazioni di

responsabilità relative all’ISEE (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente), all’invalidità civile e alla pensione sociale

(modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS).

A differenza dell’Agenzia delle Entrate, che esternalizzò in toto la

rete di erogazione dei servizi, l’INPS continuò a mantenere la

propria rete di sportelli di servizi, anche se la maggioranza degli

utenti si rivolge ai CAF, per le dichiarazioni di responsabilità

relative ai redditi posseduti, o ai Patronati, per le prestazioni

30

previdenziali e assicurative .

Il quadro si completa nel 2002 con la costituzione della Consulta

Nazionale dei CAF, organismo di coordinamento dei CAF a essa

di quelli autorizzati, che producono il 98% dei

aderenti (l’85%

730), che si pone come interlocutore unitario dell’Agenzia delle

e dell’INPS,

Entrate con i quali collabora nella ricerca delle

soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l’esercizio delle attività da

svolgere, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare

d&rs

Dettagli
A.A. 2018-2019
137 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ferdinando.franze di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Pollari Nicolò.