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CAPITOLO II
I CAF
L’origine dei CAF 1.1
Sommario: 1. Natura giuridica e
obblighi dei CAF 1.2 La rete dei CAF 1.3 Personale 1.4
Modelli organizzativi 1.5 I servizi offerti dai CAF 2. I
vantaggi e i costi per cittadini 2.1 La semplificazione
burocratica 2.2 La relazione di servizio e di fiducia con i
L’assistenza gratuita e
cittadini 2.3 Il servizio globale 2.4
la consulenza a pagamento 2.5 I vantaggi e i costi per le
L’asseverazione 3.1
pubbliche amministrazioni 3. La
certificazione tributaria 3.2 Le procedure di revisione
fiscale 3.3 Le disposizioni del D.M. 29 dicembre 1999 e gli
effetti sull'attività di controllo 4. Visto di conformità
“Criticità connesse al rilascio del visto”
leggero 4.1 5.
Modello 730 5.1 Le novità e i chiarimenti 5.2 Spese
sanitarie 5.3 Responsabilità di CAF e professionisti 5.4
Decreto Legislativo n. 193/2016 5.5 Mod. 730 rettificativo
5.6 Mod. 730 integrativo
L’origine dei CAF
1.
Nel 1993 il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi
Scalfaro, definì “lunare” il modello 740 per la dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche, per la sua incomprensibilità,
interpretando la diffusa insoddisfazione dei cittadini nei confronti
del sistema fiscale dello Stato italiano, percepito come complicato,
29
iniquo e vessatore. In quello stesso anno presero avvio
operativamente i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, istituiti
nel 1991, in contesto caratterizzato, allora come ora, da:
-crescente complicazione normativa, dovuta al fatto che il
legislatore italiano non si pone il problema dell’impatto
organizzativo delle norme fiscali che approva a ritmo vertiginoso,
non tenendo conto che in un sistema complicato è più facile
sbagliare, ma anche aggirare le norme;
-elevata evasione ed elusione fiscale, soprattutto in alcune aree del
proposito, l’Agenzia
Paese e in alcune fasce sociali più a rischio (in
delle Entrate ha elaborato di recente una mappa dei tipi di
comportamento fiscale ricorrenti nelle varie aree del paese);
-cultura del sospetto e del controllo, che da sempre caratterizza
l’Amministrazione finanziaria italiana, anche come conseguenza
dell’elevata propensione all’evasione e all’elusione
26 27 , che
difficilmente avrebbe potuto essere riconvertita in una cultura del
servizio al cittadino.
Si viene cosi a creare un circolo vizioso in cui la crescente
complicazione normativa induce maggiore elusione ed evasione,
che induce a chiedere norme più rigide, controlli più stringenti e
sanzioni più severe, che aumentano le complicazioni in una spirale
senza fine.
26 Comportamento illegittimo con cui il contribuente mira a contrastare il prelievo tributario.
Al pari dell’elusione fiscale determina la riduzione del carico fiscale, ma se ne differenzia sul
piano delle modalità di attuazione. Nel caso dell’evasione, infatti, la riduzione del prelievo si
ottiene mediante una diretta e immeditata violazione di norme tributarie, attraverso la
rappresentazione esterna di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà o una non
corretta qualificazione giuridica della situazione medesima (p. es., occultando proventi
imponibili, o deducendo costi inesistenti). L’evasione è contrastata dal legislatore con la
previsione di specifiche fattispecie sanzionatorie, tributarie, amministrative e penali, nonché
attraverso la predisposizione di una efficace disciplina dei controlli amministrativi. Da “
Enciclopedia giuridica Treccani”.
27 Comportamento del contribuente che, pur rispettoso della lettera della normativa
tributaria, tende a evitare il pagamento dell’imposta con costruzioni negoziali il cui solo scopo
è quello di sottrarsi all’obbligo fiscale. In molti casi, tuttavia, l’elusione non ha niente di
condannabile e si distingue quindi dall’evasione che consiste invece in un illecito
occultamento della materia imponibile. Per contrastare l’elusione il legislatore ha agito sia sul
piano della definizione delle fattispecie impositive sia su quello dell’accertamento fiscale. Più
in particolare, nell’ordinamento italiano, la lunga assenza di simili disposizioni è stata colmata
dall’art. 10 della l. 408/1990 e quindi dall’attuale art. 37 bis del d.p.r. 600/1973 (introdotto dal
d. lgs. 8 358/1997). Da “Enciclopedia giuridica Treccani”. 30
Senza tenere conto che i controlli, sovente, hanno un costo
maggiore delle sanzioni effettivamente introitate, a causa della
lentezza dell’iter dei ricorsi e del rischio di prescrizione. Ad
aggravare ulteriormente il quadro allora si aggiungevano i disservizi
dovuti alla farraginosità e alla lentezza delle procedura
burocratiche, come quella dei rimborsi, allora fatti dalla Banca
d’Italia, per i quali bisognava attendere anni. Questo alimentava la
profonda insoddisfazione e mancanza di fiducia dei cittadini nello
Stato.
Inoltre, va ricordato, che all’epoca le dichiarazioni erano in forma
cartacea, il che comportava costi di acquisizione ed elaborazione
dei dati (servizi dati in appalto) e un elevato margine di errore: circa
il 70% delle dichiarazioni di allora conteneva errori, per lo più
materiali, che erano sanzionati in modo pesante, creando forte
malumore fra i contribuenti.
Nel 1991, il Governo italiano, con l’allora Ministro delle Finanze
dell’intermediazione
Rino Formica, compì la scelta di avvalersi dei
CAF promossi dalle associazioni di categoria e dai sindacati, e in
seguito anche dei professionisti, quale rete di erogazione dei servizi
fiscali, con l’intento di migliorare il servizio ai contribuenti e di
rendere più efficace la lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
Inizialmente, la scelta fu accolta con freddezza, se non osteggiata
per motivi diversi, sia dalle associazioni datoriali che da quelle
finanziaria, da cui fu
sindacali, ma anche dall’Amministrazione
percepita come una sottrazione di funzioni.
In seguito, le resistenze furono superate dalle parti sociali, che
videro nei CAF uno strumento di lotta all’evasione e un’opportunità
per rendere un servizio ai propri associati. Anche
l’Amministrazione finanziaria arrivò a condividere pienamente le
scelte compiute, perché consentirono di valorizzare il ruolo e la
professionalità della stessa.
Nel 1992 fu emanato il regolamento concernente l’assistenza fiscale
d’imposta
ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti
e dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 31
Nel 1993 furono costituiti i primi CAF e si fece la prima
dichiarazione con il modello 730 (per i redditi del 1992),
modello 740, ideato dall’allora
semplificato rispetto al precedente
Segretario generale del Ministero delle Finanze Giorgio Benvenuto,
allo scopo di provvedere in tempi rapidi al rimborso delle imposte a
favore dei dipendenti e pensionati mediante il sostituto d’imposta.
Nel 1997 fu introdotto il visto di conformità, che implica il
– –
riscontro da parte del CAF che se ne assume la responsabilità
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti
d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Questo consentì
all’Amministrazione finanziaria di fare controlli a campione.
Nel 1998 fu introdotta la trasmissione telematica della dichiarazione
dei redditi, che poté essere realizzata grazie ai CAF e ai
professionisti, i quali furono indotti ad attrezzarsi tecnologicamente,
assorbendo così l’impatto sui contribuenti. E’ parere unanime che
senza i CAF questa scelta sarebbe stata impraticabile, dato il
bassissimo livello di diffusione dell’informatica fra i cittadini.
Nel 1999 fu istituita l’Agenzia delle 28
Entrate , divenuta operativa
nel 2001, quale struttura distinta e autonoma dal Ministero delle
d’imposta
Finanze, che riunì gli uffici competenti sui vari tipi
(Ufficio delle Imposte dirette, Ufficio del Registro, Ufficio IVA,
Intendenza di Finanza), rendendo l’organizzazione più integrata ed
efficiente a beneficio del contribuente, che venne così ad avere un
unico interlocutore che gestisce la sua intera posizione fiscale.
Alla fine degli anni ’90 anche l’INPS 29 iniziò ad avvalersi della rete
essi l’assistenza alla compilazione e
dei CAF, trasferendo a
28 Ente pubblico non economico istituito dal d. lgs. 300/1999, art. 57 (Riforma
dell’organizzazione del Governo). L’Agenzia delle Entrate opera attivamente dal 2001, sia
supportando il ministro dell’Economia e delle Finanze nella raccolta delle Entrate tributarie,
sia assicurando la corretta applicazione della legislazione tributaria. Da “Enciclopedia giuridica
Treccani”.
29 Sigla dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ente di diritto pubblico derivato dalla
Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, istituita con l. 350/17 luglio 1898,
che nel 1919 assunse la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nel
1933 la denominazione attuale. La sua attività principale consiste nella gestione dei contributi
previdenziali, versati dalla quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e da una
gran parte dei lavoratori autonomi, e nell’erogazione delle pensioni di natura previdenziale
32
trasmissione dei RED e, in seguito, di analoghe dichiarazioni di
responsabilità relative all’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), all’invalidità civile e alla pensione sociale
(modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS).
A differenza dell’Agenzia delle Entrate, che esternalizzò in toto la
rete di erogazione dei servizi, l’INPS continuò a mantenere la
propria rete di sportelli di servizi, anche se la maggioranza degli
utenti si rivolge ai CAF, per le dichiarazioni di responsabilità
relative ai redditi posseduti, o ai Patronati, per le prestazioni
30
previdenziali e assicurative .
Il quadro si completa nel 2002 con la costituzione della Consulta
Nazionale dei CAF, organismo di coordinamento dei CAF a essa
di quelli autorizzati, che producono il 98% dei
aderenti (l’85%
730), che si pone come interlocutore unitario dell’Agenzia delle
e dell’INPS,
Entrate con i quali collabora nella ricerca delle
soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l’esercizio delle attività da
svolgere, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare
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