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CAPITOLO TERZO.
3. Il ruolo della performance nel sistema di valutazione.
Il termine performance è un concetto centrale nel campo della valutazione e,
pertanto, può assumere una pluralità di significati a seconda di quale prospettiva si
utilizzi per interpretarlo.
Nel D.lgs. 150/2009, la performance è considerata uno dei perni, insieme alla
trasparenza, agli istituti di valorizzazione del merito, al ruolo della contrattazione ed
alla premialità, su cui il decreto stesso si fonda.
Tali concetti base non sono sconosciuti alle pubbliche amministrazioni, poiché come
analizzato nel Capitolo primo, sia il D.lgs. 286/1999, sia la L. 59/1997, contengono
una prima formulazione della disciplina dei controlli interni, nonché strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dell’attività svolta dalle
116
amministrazioni pubbliche.
La performance è il contributo (ovvero il risultato e le modalità con cui lo si ottiene)
che un soggetto, un’organizzazione, un gruppo o un singolo, apportano attraverso la
propria azione e con riferimento al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi o
alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
Il risultato, in questa prospettiva, si lega quindi strettamente all’esecuzione ed allo
svolgimento di un’attività, nonché ai risultati della stessa ed alle modalità di
rappresentazione.
“Gestione delle performance” tratto da http://www.qualitapa.gov.it/gestione-‐performance/
116
90
Si può affermare che la performance sia misurabile, poiché finalizzata al
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi pubblici ed in quanto tale
gestibile, monitorabile.
Sia il monitoraggio che la misurazione della performance sono processi empirici e
formalizzati che, per essere effettuati correttamente, necessitano che
un’organizzazione si doti di un sistema che svolga le funzioni fondamentali di
acquisizione, analisi e rappresentazione delle informazioni.
Ciò che è essenziale, però, è che sussista un legame tra il sistema e gli obiettivi,
poiché molte sono in tal senso le possibili implicazioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda la tipologia e la varietà di decisioni prese a livello
strategico, poi per la completezza delle informazioni disponibili a livello di vertice
politico-amministrativo ed infine per la comprensione da parte dei dirigenti di
obiettivi a livello organizzativo e con riferimento a processi essenziali per il loro
conseguimento, nonché del ruolo che i dirigenti stessi svolgono all’interno
dell’organizzazione.
3.1 Il ruolo della CiVIT nella valutazione della performance.
La CiVIT, acronimo di Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche, è un’autorità amministrativa indipendente che è
stata istituita nell’ambito della cd. Riforma Brunetta, ovvero con D.lgs. 150/2009,
recante attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del
117
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Legge delega completa http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/09015ld.htm
117
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Entrata in vigore nel 2010, la Commissione è chiamata, come disposto per legge, ad
operare in posizione di indipendenza nella formulazione del proprio giudizio di
valutazione. Ha, inoltre, il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all’esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi
adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni
118
pubbliche.
A questo compito, volto a favorire l’efficienza dell’attività pubblica e la qualità dei
servizi resi ai cittadini, anche riconoscendo e premiando effettivamente il merito dei
singoli e dei gruppi che operano all’interno delle amministrazioni, si accompagna
quello di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei
dati anche con la fornitura in rete di un’accorta selezione di quelli veramente utili a
consentire alle istituzioni ed ai cittadini di operare un partecipato controllo sul modo
di gestione della cosa pubblica.
Anche questa funzione è particolarmente rilevante, perché nell’intento del legislatore
la trasparenza dei dati deve costituire lo strumento per assicurare l’integrità delle
pubbliche amministrazioni e prevenire in tal modo il grave fenomeno della
corruzione.
La struttura operativa della Commissione, come disposto dal Regolamento di
organizzazione, è diretta da “un Segretario generale che, in qualità di vertice della
struttura operativa, svolge le funzioni di amministrazione e gestione dell’attività in
Commissione” ed in particolare:
Coordina gli uffici (…) per garantire l’attuazione delle direttive generali
• ricevute;
Art. 13, D.lgs. 150/2009 tratto da http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm
118
92
Supporta il Presidente ed i componenti della Commissione nello svolgimento
• dei loro compiti;
Ferma l’istituzione della sezione per l’integrità (…) formula proposte in
• ordine all’organizzazione e all’articolazione della struttura amministrativa
della Commissione e alle relative modifiche;
(…) predispone i piani di organizzazione delle risorse umane e finanziarie,
• nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione
finanziaria e provvede alla tenuta della contabilità generale della
Commissione;
Cura l’amministrazione e la gestione del personale in servizio presso la
• Commissione e le relazioni sindacali;
Provvede all’approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari al
• funzionamento della Commissione curando i relativi adempimenti;
Sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari della Commissione;
• Sottopone al Presidente i provvedimenti relativi alle richieste di accesso agli
• atti (…);
Predispone le procedure concernenti l’organizzazione del lavoro, definendo
• specificatamente gli standard e i processi di lavoro in attuazione delle norme
regolamentari della Commissione;
Coordina il sistema informativo della Commissione (…);
• E’ il responsabile della sicurezza in qualità di datore di lavoro;
• Coordina l’attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei
• documenti e nomina il funzionario responsabile;
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119
Esercita le altre funzioni attribuite dalla Commissione.
•
Nonostante le funzioni della Commissione siano apparentemente assorbite quasi
totalmente dalla figura del Segretario generale, questi non è il solo a far parte della
struttura operativa.
Insieme a lui, infatti, vi sono: l’Ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del
personale e l’Ufficio per il supporto all’attività della Commissione (art. 4 del
Regolamento). Al loro interno, sono individuate l’area giuridica e l’area tecnica.
Quest’ultima è composta dal settore performance e qualità e dalla Sezione per la
trasparenza e l’integrità.
La Commissione, a inizio anno, assegna gli obiettivi in linea con quelli presenti nel
Piano della performance al Segretario generale e valuta, al termine del periodo di
riferimento, i risultati raggiunti.
Il Segretario generale, a sua volta, assegna gli obiettivi al dirigente e valuta il suo
operato rispetto ai risultati, attraverso la stessa procedura utilizzata nella fase
precedente dalla Commissione.
Gli obiettivi della singola area sono assegnati dalla Commissione in relazione a
quelli strategici indicati nel Piano e attribuiti alle aree, all’interno delle quali se non è
previsto un dirigente, si assume che i compiti siano assegnati al Commissario
relatore.
La Commissione, sentito il Segretario generale, valuta le competenze dimostrate ed i
comportamenti professionali ed organizzativi del personale appartenente a ciascuna
area, mentre il Segretario generale, sentita la Commissione, valuta le competenze
Art. 3, comma 2, Regolamento recante l’organizzazione e il funzionamento della
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Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche,
tratto da www.civit.it
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dimostrate ed i comportamenti pr