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DELL’ACE
lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000
euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione
non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi
di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. 2-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è
dovuta. 3. L'imposta netta è determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis
nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si
detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei
crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza
in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi.
246 Circolare CNDCEC n.28/IR del 29 marzo 2012
137
3.1 Introduzione alle disposizioni
antielusive
Continuando nella trattazione della disciplina,
risulta indispensabile considerare le cosiddette
“sterilizzazioni” antielusive, già citate nel
precedente capitolo . Come, infatti, messo in
evidenza nel capitolo suddetto, in ambito di
variazioni in aumento, e come disposto
dall’articolo 10 del decreto ministeriale 14
247
marzo 2012 (decreto attuativo del D.L.
201/2011), il legislatore fiscale ha previsto
delle sterilizzazioni tese ad evitare che
all’interno di gruppi societari vengano poste in
essere delle operazioni con il solo scopo di
moltiplicare il “beneficio ACE”.
L’articolo 10 sopra citato contiene quindi una
serie di disposizioni antielusive specifiche,
248
operanti in caso di operazioni infragruppo . I
gruppi d’imprese possono nei fatti, mediante
tali operazioni, avviare delle capitalizzazioni
di comodo, finalizzate alla duplicazione
dell’agevolazione ACE, in presenza di
un’unica immissione di denaro. Per meglio
intenderci, potremmo supporre che una
persona fisica potrebbe acquistare una
247 Il comma VIII dell’articolo 1 del D.L 201/2011 cita
testualmente: Le disposizioni di attuazione del presente
articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso
provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi
finalità antielusiva specifica”. Il D.L. 201/2011 operava
quindi un rimando a un decreto attuativo.
248 Le Operazioni Infragruppo sono quell’insieme di
trasferimenti di beni strumentali, di merci, di servizi e di
risorse finanziarie che avvengono tra le diverse unità che
compongono il gruppo. 138
partecipazione da un terzo (non facente parte
del gruppo), ma anziché acquistare tale
partecipazione direttamente, costituisce una
249
holding alla quale conferisce le somme per
l’acquisto. In questo caso, il bonus ACE rileva
due volte: una prima volta in seguito alla
costituzione della holding ed al conferimento
del capitale, la seconda per effetto del
250
conferimento nella società target . Così
come già sancito nel capitolo I, una fattispecie
elusiva si manifesta quando si realizza una
fattispecie fiscalmente rilevante che non viola
alcuna norma tributaria (in quel caso si
tratterebbe di evasione fiscale), ma, ciò
nonostante, determina una compressione della
prestazione fiscale del contribuente che la
pone in essere, non accettata dall’ordinamento
tributario giacché non rispettosa della ratio
251
delle norme giuridiche applicate . Il
contribuente realizza in tale modo,
l’operazione “elusiva”, ma l’Amministrazione
Finanziaria manda a tassazione, mediante
provvedimento impositivo, un’altra
operazione, in altre parole, l’operazione
“elusa”, vale a dire quell’operazione che il
contribuente avrebbe, ma non ha attuato.
Nella fase di accertamento dell’elusione
tributaria, come si evince dall’articolo 10 bis,
249 Società finanziaria che detiene il controllo di un gruppo di
aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una
rilevante quota del pacchetto azionario di ciascuna.
250 G. ALBANO, L. MIELE, Le norme antielusive si
disapplicano in assenza di moltiplicazione del beneficio, in
Corr. Trib., 2014, pag. 1890 e ss.
251 TESAURO, Compendio di diritto tributario, Milano, 2013,
pag 133. 139
252
comma VI , l’Agenzia delle Entrate è
chiamata a scomputare dall’imposta dovuta
sull’operazione elusa l’imposta che il
contribuente ha effettivamente versato per
253
l’operazione elusiva .
In riferimento alla disciplina ACE, le
disposizioni antielusive prevedono un
meccanismo di neutralizzazione
dell’agevolazione suddetta, che agisce sulle
società conferenti, ovvero quelle società che
operano gli investimenti idonei a generare la
moltiplicazione del beneficio, conservando la
rilevanza dell’apporto in capo alla sola società
ricevente. In alcuni casi tuttavia, la
neutralizzazione opera direttamente a
detrimento degli incrementi di patrimonio
254
netto delle società che ricevono gli apporti .
Nel capitolo precedente, nell’ambito delle
variazioni negative del patrimonio, è stato
riportato il disposto del comma V, articolo 1,
del D.L 201/2011, che cita: “rilevano... come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del
patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi
titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di
partecipazioni in società controllate; c) gli
acquisti di aziende o di rami di aziende”.
In tale paragrafo, abbiamo concentrato la
nostra attenzione esclusivamente sul punto a)
del comma sopra citato, operando un rimando
252 Legge 212/2000: l’articolo 10 bis è stato introdotto nello
statuto dei contribuenti mediante D.lgs 128/2015.
253 Maggiori precisazioni circa l’elusione sono contenute nel
capitolo I del presente elaborato.
254 G. ALBANO, L. MIELE, Le norme antielusive sterilizzano
le moltiplicazioni ACE, in Corr. Trib., 2012, pag. 1050 e ss.
140
per le lettere b) e c) che ora andremo invece ad
analizzare. È l’articolo 10 del D.M 14 marzo
2012, a regolare l’ambito di applicazione dei
punti prima richiamati con lo scopo, già più
volte ribadito, di evitare, con particolare
riferimento alle operazioni infragruppo, gli
effetti moltiplicativi del bonus ACE. Nei fatti,
mentre la norma primaria, ovvero l’articolo 1
comma V del D.L “Salva Italia”, si limita a
prevedere, come causa di sterilizzazione, gli
acquisti di partecipazioni in società controllate
e gli acquisti di azienda, il decreto ministeriale
attuativo, oltre a specificare la portata
applicativa di tali disposizioni, individua
anche talune fattispecie considerate con
255
presunzione elusive . Andiamo ora ad
evidenziare il contenuto del disposto di cui
all’articolo 10 del D.M 14 marzo 2012:
“Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel
corso del periodo di imposta potevano
considerarsi controllanti in base all'articolo
2359 del codice civile, di soggetti di cui ai
medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati,
anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso
controllante si applicano le disposizioni del
presente articolo. La variazione in aumento di
cui all'articolo 5 è ridotta di un importo pari
ai conferimenti in denaro effettuati,
successivamente alla chiusura dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2010, a favore di
soggetti controllati, o sottoposti al controllo
255 M. ZANNI, Le norme antielusive nella disciplina ACE, il
Fisco, 2012, pag. 3500 e ss
141
del medesimo controllante, ovvero divenuti
tali a seguito del conferimento. La riduzione
prescinde dalla persistenza del rapporto di
controllo alla data di chiusura dell'esercizio.
La variazione in aumento che residua non ha
altresì effetto fino a concorrenza:
a) dei corrispettivi per l'acquisizione o
l'incremento di partecipazioni in società
controllate già appartenenti ai soggetti di cui
al comma 1;
b) dei corrispettivi per l'acquisizione di
aziende o di rami di aziende già appartenenti
ai soggetti di cui al comma 1;
c) dei conferimenti in denaro provenienti da
soggetti non residenti, se controllati da
soggetti residenti. La riduzione prescinde
dalla persistenza del rapporto di controllo alla
data di chiusura dell'esercizio;
d) dei conferimenti in denaro provenienti da
soggetti domiciliati in Stati o territori diversi
da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168- bis del TUIR;
e) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso al
31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.”
Nel primo comma del presente articolo
rinveniamo i soggetti cui la disciplina è
destinata, ovvero “i soggetti di cui agli articoli
2 ed 8”, in altri termini, come presumibile, i
soggetti IRES ed IRPEF, che nel corso del
periodo d’imposta potevano considerarsi
142 256
“controllanti” ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
di altri soggetti IRES o IRPEF, oppure come
conclude il comma, che tali soggetti siano
controllati, anche insieme ad altri, dallo stesso
controllante. In altri termini possiamo dire che
tali soggetti sono società di capitali, enti
commerciali, stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, persone fisiche e società di
persone. Nella relazione illustrativa al decreto
attuativo è possibile leggere che sono
rientranti nelle disposizioni antielusive “quelle
o