DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI
SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA & COMMERCIO .
Tribunale sez. speciale impresa Milano, 04/03/2020 n.1983.
Osservazioni sulla revoca degli amministratori per giusta causa e sulla
determinazione del relativo compenso.
Relatore
Gabriella Gimigliano
Anno accademico 2019/2020
Indice
1. Introduzione
2. Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale Impresa
2.1 - Fatto
2.2 - Diritto
3. La posizione della Cassazione nelle pronunce riguardanti la revoca degli
amministratori disposta per giusta causa.
3.1-
–
3.2 Azione di responsabilità e susseguente revoca cautelare
–
3.3 Obbligo di motivazione delle delibere assembleari
–
3.4 Revoca implicita
4. Conclusioni
5. Bibliografia
INTRODUZIONE una figura molto diffusa all’interno
Gli amministratori di società rappresentano
dell’ordinamento italiano, ricoprendo una serie di compiti e mansioni di notevole
importanza, tra le quali, rientrano la rappresentanza e la gestione della stessa società. Gli
nell’esercizio
amministratori, del loro potere gestionale, sono chiamati ad adempiere ad
una serie di principi fondamentali come, ad esempio, svolgere tutti gli atti di loro
competenza con la diligenza professionale e secondo le specifiche competenze che
dalla natura dell’incarico.
derivano Nella stesura del mio elaborato si cerca, partendo
dall’analisi di una sentenza del Tribunale di Milano sezione speciale impresa n.1983
04/03/2020, di approfondire il tema della revoca ingiustificata degli amministratori,
2383 comma 3 cod. civ., inserito nel capo V titolo
descritta puntualmente nell’articolo
V del Libro V, e le modalità di determinazione del compenso degli stessi, disciplinato
dall’articolo 2389 cod. di silenzio sia dell’atto di nomina dell’atto
civ., nelle ipotesi sia
costitutivo. Nella prima parte della tesi verranno presi in considerazione i fatti e il diritto
della pronuncia del Tribunale di Milano e le relative scelte dello stesso, per indagare
sulle pretese esposte dalle parti e capire i motivi delle scelte effettuate. Tale indagine ci
sull’interpretazione del concetto di
permetterà di chiarire alcuni dei dubbi presenti
giusta causa, dal momento che, il legislatore, non ne fornisce una definizione puntuale,
ma nel corso degli anni, affida alla giurisprudenza l'analisi di tale aspetto, elaborandone
un’interpretazione unitaria. Bisogna premettere come l’amministratore possa essere
revocato anche nei casi in cui non sussista una giusta causa essendo, la revoca, una
manifestazione unilaterale della volontà dei soci di sciogliere il legame con
l’amministratore; dunque, la revoca rimane valida in ogni caso, ma l’esistenza o meno
della giusta causa è rilevante ai fini del possibile risarcimento del danno economico in
favore dell’amministratore revocato. Si è ritenuto opportuno soffermarmi sulle singole
fattispecie integranti giusta causa, poiché essa non si sostanzia esclusivamente in atti
dolosi o colposi da parte dell’amministratore, ma può anche consistere in fatti o atti
estranei alla volontà o alla persona dell’amministratore, tali da pregiudicare il rapporto
di fiducia in modo così significativo da non consentirne più il proseguimento, neanche
in via temporanea. Nel secondo capitolo, invece, verrà analizzata la posizione della
Corte di Cassazione, a partire dai primi anni duemila fino ai nostri giorni, tramite
l’integrazione di sentenze antecedenti, per verificare se quanto deciso dal Tribunale di
Milano trova conferma nelle precedenti pronunce della stessa Corte, o si tratta di un
caso che contrasta le decisioni assunte in passato. L’ultima parte di questa tesi si andrà a
focalizzare sulla dottrina e la giurisprudenza, mettendo a confronto la disciplina
precedente della nomina e revoca degli amministratori, con la materia post riforma
societaria, prevista dal D.Lgs. 6/2003, che ha disposto una riorganizzazione generale
nelle società di capitali e società cooperative, attuata dalla legge 3 ottobre 2001, n.366.
In seguito, verranno evidenziate differenze ed analogie tra la disciplina prevista in tema
di s.p.a. e s.r.l. tramite un parallelismo interessante sia il tema della revoca, che d'azione
di responsabilità contro gli amministratori, mettendo in risalto ciò che è cambiato
successivamente la riforma societaria. Infine, verranno sviscerate le modalità di
attuazione della revoca e di determinazione dell’ammontare del compenso degli
andando a richiamare l’obbligo di motivazione delle delibere
amministratori,
assembleari, studiando in dettaglio, i casi in cui l’amministratore riceva un compenso
non deliberato, oppure riceva un compenso erogato in eccesso rispetto a quello stabilito,
l’insorgere di sanzioni penali qualora la rilevanza dell’importo possa
causando
identificarsi come danno patrimoniale per la società.
CAPITOLO PRIMO
Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale
Impresa
1.1 Fatto
La sentenza oggetto di analisi interessa la responsabilità degli amministratori di s.r.l., in
particolar modo le scelte di gestione e la determinazione del relativo compenso. Nello
specifico la società COMER S.R.L. si costituisce come attrice nei confronti dei due
amministratori, identificati nei due coniugi C.P.Y e J.H.T. nominati insieme a Y.C.,
rimasti in carica fino al 03/03/2016, per accertare la responsabilità in capo ai primi di
una cattiva amministrazione gravata da una mancanza di trasparenza nella gestione.
L’azione di responsabilità, svolta dalla società 1
ex. art. 2476 cod. civ. , si riferisce ad
una serie di addebiti che quantificano il danno complessivo per un importo pari a euro
2.372.205,43. La somma deriva dall’indebita appropriazione dei compensi non
corrispondenti a delibere assembleari e approvati in riunioni in cui l’unico socio non era
presente, dall’indebito utilizzo dei fondi sociali per spese personali, dall’assunzione
simulata della figlia minorenne e dalla negligente gestione dei rapporti con i dipendenti
della società. I due coniugi, convenuti in giudizio, si sono opposti alle pretese avute,
riconducendo la revoca per giusta causa e la presente pretesa giudiziaria alla discussione
a seguito del loro rifiuto di essere coinvolti nella creazione di fondi neri, negando la
fondatezza dei suddetti addebiti e attestando la propria coerenza con l’attività svolta. I
convenuti rivolgono domande riconvenzionali per la condanna dell’attrice a titolo di
risarcimento per la loro revoca in assenza di giusta causa, con conseguente
reintegrazione del danno relativo alla persecuzione subita e i compensi spettanti a titolo
di TFM (trattamento di fine mandato). A seguito, per trovare un punto d'accordo
comune, vennero messe in atto varie proposte conciliative, sfortunatamente non andate
a buon fine, con le difese che riaffermano le loro posizioni, nello specifico, l’attrice
dettagliatamente contesta la fondatezza delle domande avversarie, e i convenuti, a loro
volta, sottolineano l’assenza di qualsiasi contestazione quanto alla loro gestione da parte
del Presidente del CdA. Successivamente, al netto di richieste istruttorie avviate dalle
parti, il Giudice Istruttore ha provveduto alla consulta del CTU contabile per verificare
“Gli
1 Articolo 2476: amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della
società.”
l’ammontare dei compensi percepiti dai due amministratori dal 2004 al 2016 e la
relativa corrispondenza di tali somme, trascritte nell’apposito libro dei soci, calcolando
anche l’ammontare dei compensi che sarebbero spettati ai due convenuti in base agli
accordi previsti. Osservati i testi di udienza, il Tribunale reputa che la domanda
risarcitoria dell’attrice possa essere accolta parzialmente, mentre le domande
riconvenzionali proposte dai convenuti possono essere accolte solo quanto alla pretesa
riguardante il TFM.
1.2 Diritto
Una volta illustrato il fatto in termini generali, ora ci soffermeremo punto per punto per
andare a capire la ragione delle scelte effettuate.
Con riferimento all’esame della prima pretesa dei convenuti, riguardante l’assenza di
giusta causa della loro revoca, il Tribunale ha chiarito come le motivazioni evidenziate
dall’attrice rappresentino di per sé vicende idonee a giustificare l’interruzione del
rapporto fiduciario. Ciò che viene contestato ai due convenuti, in particolare, riguarda
l’emersione di contenziosi con i dipendenti della società, il ritardo dei pagamenti dovuti
alla fornitrice e alla mancanza di risposte da parte dei due coniugi. Richiamando
l’articolo 2383, terzo comma, cod. civ., si evince come “la giusta causa per la revoca
dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo
inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che vadano ad
inclinare il pactum fiduciae. Di conseguenza, la revoca va considerata supportata da
giusta causa con conseguente rigetto della domanda risarcitoria richiesta dai convenuti,
decisione supportata dal fatto che gli stessi non abbiano specificatamente contestato i
fatti espressi nella delibera di revoca.
Spostando la nostra attenzione sulle analisi delle domande risarcitorie dell’attrice, tali
richieste si basano su quattro distinti addebiti che andremo ad analizzare singolarmente.
Il primo addebito contestato riguarda l’attribuzione indebita di somme a titolo di
compensi gestori in misura non corrispondente né ad accordi stipulati all’inizio del
rapporto di mandato, né a delibere assembleari regolarmente costituite. D’altra parte i
convenuti hanno sottolineato come le delibere assembleari citate non siano mai state
impugnate dalla socia potendo, quest’ultima, verificare la rilevanza dei compensi di
fatto percepiti dai due amministratori per molti anni. Tale pretesa risulta del tutto
infondata dal momento che l’attrice contesta il fatto che la determinazione del
compenso degli amministratori sarebbe stata effettuata in occasione di incontri
informali, di cui l’attrice ha fornito capitoli di prova orale generici e dunque
inammissibili a fronte del complessivo materiale probatorio. Possiamo, dunque,
affermare che i compensi spettanti ai due amministratori siano stati quelli riportati nelle
delibere assembleari e regolarmente trascritte nel libro dei soci, considerate efficaci non
essendo state impugnate o annullate, e neppure configurabili come fonte di danno per la
s.r.l. Concludendo questa prima analisi, a seguito dei controlli effettuati dalla CTU
contabile, il Tribunale conferma la presenza di compensi netti erogati in eccesso rispetto
a quanto deliberato, con conseguente danno subito dall’attrice per il maggior costo
aziendale sostenuto.
Proseguendo, andiamo ad esaminare il secondo addebito richiesto dall’attrice che
accusa i due convenuti dell’appropriazione di fondi sociali non corrispondenti a costi
sostenuti per la società, ma ad acquisti personali. I convenuti, oltre a ribadire la
correttezza della loro gestione, hanno evidenziato come la registrazione di tutti i costi da
essi sostenuti per conto della società era affidata a professionisti che provvedevano alla
ricevuto la documentazione giustificativa. L’argomentazione
registrazione dopo aver
dei convenuti ha trovato conferma nelle testimonianze dei citati professionisti, in
particolare sono stati sentiti i due commercialisti S.V. e A.D.G. e il ragioniere M.G.,
identificati come i diretti imputati alla registrazione di tali costi. La prassi descritta da
quest’ultimi è molto chiara, segue la disciplina di pagamento delle fatture passive, in cui
si registra un debito per la società per le somme da rimborsare agli amministratori,
previa presentazione da parte loro della relativa documentazione di spesa come
fatture,scontrini o ricevute fiscali, e in seguito, veniva registrato il pagamento in favore
degli amministratori sul conto corrente della società. Di notevole importanza è il ruolo
svolto dal CTU, che ha provveduto ad analizzare parzialmente le schede contabili
–
relative al periodo 2010 2015, fotocopie delle fatture, scontrini, F24 riferibili a
imposte personali dei convenuti, senza visionare, tuttavia, i libri giornali di COMER
s.r.l. e gli originali dei documenti contabili di spesa. Dunque, il CTU sulla base dei
documenti incompleti disponibili non può attribuire fondatezza all’addebito preteso
dall’attrice, in quanto non si tratta di un’assenza assoluta dei documenti giustificativi,
ma solo la mancanza di documenti tra il materiale prodotto dalle parti e da lui
esaminato. Inoltre, i convenuti oltre ad aver dimostrato dettagliatamente la corretta
presentazione dei documenti giustificativi dei vari prelievi nelle mani dei professionisti
indicati, in seguito trasmessi da quest’ultimi all’attrice, la dimostrazione stessa non è
stata resa effettuabile dal momento che l’attrice stessa non ha presentato tale
documentazione in giudizio. In definitiva va considerato il carattere indebito dei
pagamenti deliberati in loro favore per euro 15.497,79, corrispondenti a spese
palesemente estranee all’oggetto sociale, con conseguente danno subito dall’attrice per
tale importo.
Continuando con gli ultimi due addebiti mossi dalla parte attrice, questi risultano essere
di comprensione più immediata e diretta rispetto a quelli precedentemente trattati. Il
terzo addebito si riferisce alla presunta assunzione della figlia dei due amministratori da
parte della società COMER s.r.l., contestando che il soggetto non ricopriva alcuna
prestazione in favore dell’ente, con conseguente danno per la società. L’attrice contesta
l’effettività delle prestazioni erogate dalla figlia dei due convenuti, sottolineando gli
impegni quale studentessa universitaria, del tutto irrilevanti ai fini di un contratto di
–
lavoro part time. Tale pretesa viene considerata non fondata da parte del Tribunale, in
quanto l’attrice non ha fornito prove sufficientemente dettagliate in grado di dimostrare
un danno, anche potenziale, per la società.
L’ultimo addebito imputato dalla parte ricorrente ai convenuti concerne una gestione
tormentata degli amministratori dei rapporti con i dipendenti della COMER s.r.l., dal
quale deriva un contenzioso oneroso per la società. Tuttavia ciò che viene impugnato ai
due convenuti attiene a scelte di gestione dì per sé non sindacabili,come ad esempio il
licenziamento di alcuni lavoratori, senza che risulti evidente il carattere punitivo
sottolineato dall’attrice. Di conseguenza anche l’ultima pretesa della parte attrice viene
ritenuta infondata da parte del Tribunale.
Conclusa l’analisi delle pretese risarcitorie proposte dall’attrice, ci concentreremo a
sviscerare le due ulteriori domande riconvenzionali dei convenuti. La prima proposta
“ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi”
attiene sofferti dai contro
ricorrenti, subiti dalla revoca dell’incarico gestorio, che come analizzato
precedentemente, risulta essere sorretta da giusta causa; di conseguenza tale pretesa non
viene accolta dal Tribunale. Il Tribunale, inoltre, respinge anche la richiesta del
risarcimento di tali danni per il pregiudizio subito dalla parte ricorrente, in seguito
all’avvio della presente pretesa giudiziaria intrapresa, tuttavia respinta dal momento che
la pretesa dell’attrice risulta essere fondata. In definitiva, la prima pretesa si conclude
con la richiesta risarcitoria dei convenuti relativa alle vicende qualificate come reato di
e di violenza privata, in quanto hanno causato l’origine del loro
sequestro di persona
allontanamento dalla società. L’esposizione, tuttavia non può essere accolta, non
essendo imputabile alla persona giuridica identificata nella COMER s.r.l., ma solo al
suo autore persona fisica. Dunque, la prima domanda riconvenzionale proposta dai
convenuti risulta essere respinta in tutte le sue sfaccettature. Esaminando l’ultima
richiesta dei convenuti, andiamo ad analizzare l’ultima domanda relativa al cosiddetto
TFM, trattamento di fine mandato. I convenuti hanno dimostrato tale domanda di
condanna in riferimento alla delibera assembleare del 29/04/2011 che riconosceva in
“un’indennità annua di fine rapporto che sarebbe stata accantonata da un
loro favore
Fondo di trattamento di fine mandato (TFM) in misura pari al 7% del compenso lordo
annuo erogato”. In un primo momento l’attrice non ha provveduto ad una tempestiva
smentita, ma in seguito, richiamò il carattere invalido della citata delibera assembleare e
la mancanza di una contabilità che rappresentasse i relativi accantonamenti in
discussione nel bilancio. Il Tribunale, in linea con il principio generale di cui
all’articolo 2
115 cpc , verificando che tali delibere non siano state oggetto di alcuna
quella relativa all’istituzione del TFM, risultano del
contestazione avversaria, così come
tutto efficaci nell’ambito societario interno.
Per quanto fini qui detto, possiamo sintetizzare che la domanda risarcitoria proposta
dall’attrice va accolta limitatamente all’importo derivante dai compensi netti degli
amministratori erogati in eccesso, calcolando poi il maggior costo d’azienda pari ad
euro 47.682,32, a cui bisogna sommare le spese palesemente considerate come
personali, pari ad euro 15.497,79, per un totale di euro 63.180,11. Con riferimento alle
domande riconvenzionali dei convenuti vanno accolte solo le pretese in relazione al
TFM, limitatamente all’importo di euro 43.390,00, mentre il Tribunale rigetta per il<
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