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DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA & COMMERCIO .

Tribunale sez. speciale impresa Milano, 04/03/2020 n.1983.

Osservazioni sulla revoca degli amministratori per giusta causa e sulla

determinazione del relativo compenso.

Relatore

Gabriella Gimigliano

Anno accademico 2019/2020

Indice

1. Introduzione

2. Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale Impresa

2.1 - Fatto

2.2 - Diritto

3. La posizione della Cassazione nelle pronunce riguardanti la revoca degli

amministratori disposta per giusta causa.

3.1-

3.2 Azione di responsabilità e susseguente revoca cautelare

3.3 Obbligo di motivazione delle delibere assembleari

3.4 Revoca implicita

4. Conclusioni

5. Bibliografia

INTRODUZIONE una figura molto diffusa all’interno

Gli amministratori di società rappresentano

dell’ordinamento italiano, ricoprendo una serie di compiti e mansioni di notevole

importanza, tra le quali, rientrano la rappresentanza e la gestione della stessa società. Gli

nell’esercizio

amministratori, del loro potere gestionale, sono chiamati ad adempiere ad

una serie di principi fondamentali come, ad esempio, svolgere tutti gli atti di loro

competenza con la diligenza professionale e secondo le specifiche competenze che

dalla natura dell’incarico.

derivano Nella stesura del mio elaborato si cerca, partendo

dall’analisi di una sentenza del Tribunale di Milano sezione speciale impresa n.1983

04/03/2020, di approfondire il tema della revoca ingiustificata degli amministratori,

2383 comma 3 cod. civ., inserito nel capo V titolo

descritta puntualmente nell’articolo

V del Libro V, e le modalità di determinazione del compenso degli stessi, disciplinato

dall’articolo 2389 cod. di silenzio sia dell’atto di nomina dell’atto

civ., nelle ipotesi sia

costitutivo. Nella prima parte della tesi verranno presi in considerazione i fatti e il diritto

della pronuncia del Tribunale di Milano e le relative scelte dello stesso, per indagare

sulle pretese esposte dalle parti e capire i motivi delle scelte effettuate. Tale indagine ci

sull’interpretazione del concetto di

permetterà di chiarire alcuni dei dubbi presenti

giusta causa, dal momento che, il legislatore, non ne fornisce una definizione puntuale,

ma nel corso degli anni, affida alla giurisprudenza l'analisi di tale aspetto, elaborandone

un’interpretazione unitaria. Bisogna premettere come l’amministratore possa essere

revocato anche nei casi in cui non sussista una giusta causa essendo, la revoca, una

manifestazione unilaterale della volontà dei soci di sciogliere il legame con

l’amministratore; dunque, la revoca rimane valida in ogni caso, ma l’esistenza o meno

della giusta causa è rilevante ai fini del possibile risarcimento del danno economico in

favore dell’amministratore revocato. Si è ritenuto opportuno soffermarmi sulle singole

fattispecie integranti giusta causa, poiché essa non si sostanzia esclusivamente in atti

dolosi o colposi da parte dell’amministratore, ma può anche consistere in fatti o atti

estranei alla volontà o alla persona dell’amministratore, tali da pregiudicare il rapporto

di fiducia in modo così significativo da non consentirne più il proseguimento, neanche

in via temporanea. Nel secondo capitolo, invece, verrà analizzata la posizione della

Corte di Cassazione, a partire dai primi anni duemila fino ai nostri giorni, tramite

l’integrazione di sentenze antecedenti, per verificare se quanto deciso dal Tribunale di

Milano trova conferma nelle precedenti pronunce della stessa Corte, o si tratta di un

caso che contrasta le decisioni assunte in passato. L’ultima parte di questa tesi si andrà a

focalizzare sulla dottrina e la giurisprudenza, mettendo a confronto la disciplina

precedente della nomina e revoca degli amministratori, con la materia post riforma

societaria, prevista dal D.Lgs. 6/2003, che ha disposto una riorganizzazione generale

nelle società di capitali e società cooperative, attuata dalla legge 3 ottobre 2001, n.366.

In seguito, verranno evidenziate differenze ed analogie tra la disciplina prevista in tema

di s.p.a. e s.r.l. tramite un parallelismo interessante sia il tema della revoca, che d'azione

di responsabilità contro gli amministratori, mettendo in risalto ciò che è cambiato

successivamente la riforma societaria. Infine, verranno sviscerate le modalità di

attuazione della revoca e di determinazione dell’ammontare del compenso degli

andando a richiamare l’obbligo di motivazione delle delibere

amministratori,

assembleari, studiando in dettaglio, i casi in cui l’amministratore riceva un compenso

non deliberato, oppure riceva un compenso erogato in eccesso rispetto a quello stabilito,

l’insorgere di sanzioni penali qualora la rilevanza dell’importo possa

causando

identificarsi come danno patrimoniale per la società.

CAPITOLO PRIMO

Sentenza numero 1983, Milano 04/03/2020, Tribunale Sezione speciale

Impresa

1.1 Fatto

La sentenza oggetto di analisi interessa la responsabilità degli amministratori di s.r.l., in

particolar modo le scelte di gestione e la determinazione del relativo compenso. Nello

specifico la società COMER S.R.L. si costituisce come attrice nei confronti dei due

amministratori, identificati nei due coniugi C.P.Y e J.H.T. nominati insieme a Y.C.,

rimasti in carica fino al 03/03/2016, per accertare la responsabilità in capo ai primi di

una cattiva amministrazione gravata da una mancanza di trasparenza nella gestione.

L’azione di responsabilità, svolta dalla società 1

ex. art. 2476 cod. civ. , si riferisce ad

una serie di addebiti che quantificano il danno complessivo per un importo pari a euro

2.372.205,43. La somma deriva dall’indebita appropriazione dei compensi non

corrispondenti a delibere assembleari e approvati in riunioni in cui l’unico socio non era

presente, dall’indebito utilizzo dei fondi sociali per spese personali, dall’assunzione

simulata della figlia minorenne e dalla negligente gestione dei rapporti con i dipendenti

della società. I due coniugi, convenuti in giudizio, si sono opposti alle pretese avute,

riconducendo la revoca per giusta causa e la presente pretesa giudiziaria alla discussione

a seguito del loro rifiuto di essere coinvolti nella creazione di fondi neri, negando la

fondatezza dei suddetti addebiti e attestando la propria coerenza con l’attività svolta. I

convenuti rivolgono domande riconvenzionali per la condanna dell’attrice a titolo di

risarcimento per la loro revoca in assenza di giusta causa, con conseguente

reintegrazione del danno relativo alla persecuzione subita e i compensi spettanti a titolo

di TFM (trattamento di fine mandato). A seguito, per trovare un punto d'accordo

comune, vennero messe in atto varie proposte conciliative, sfortunatamente non andate

a buon fine, con le difese che riaffermano le loro posizioni, nello specifico, l’attrice

dettagliatamente contesta la fondatezza delle domande avversarie, e i convenuti, a loro

volta, sottolineano l’assenza di qualsiasi contestazione quanto alla loro gestione da parte

del Presidente del CdA. Successivamente, al netto di richieste istruttorie avviate dalle

parti, il Giudice Istruttore ha provveduto alla consulta del CTU contabile per verificare

“Gli

1 Articolo 2476: amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti

dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della

società.”

l’ammontare dei compensi percepiti dai due amministratori dal 2004 al 2016 e la

relativa corrispondenza di tali somme, trascritte nell’apposito libro dei soci, calcolando

anche l’ammontare dei compensi che sarebbero spettati ai due convenuti in base agli

accordi previsti. Osservati i testi di udienza, il Tribunale reputa che la domanda

risarcitoria dell’attrice possa essere accolta parzialmente, mentre le domande

riconvenzionali proposte dai convenuti possono essere accolte solo quanto alla pretesa

riguardante il TFM.

1.2 Diritto

Una volta illustrato il fatto in termini generali, ora ci soffermeremo punto per punto per

andare a capire la ragione delle scelte effettuate.

Con riferimento all’esame della prima pretesa dei convenuti, riguardante l’assenza di

giusta causa della loro revoca, il Tribunale ha chiarito come le motivazioni evidenziate

dall’attrice rappresentino di per sé vicende idonee a giustificare l’interruzione del

rapporto fiduciario. Ciò che viene contestato ai due convenuti, in particolare, riguarda

l’emersione di contenziosi con i dipendenti della società, il ritardo dei pagamenti dovuti

alla fornitrice e alla mancanza di risposte da parte dei due coniugi. Richiamando

l’articolo 2383, terzo comma, cod. civ., si evince come “la giusta causa per la revoca

dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo

inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che vadano ad

inclinare il pactum fiduciae. Di conseguenza, la revoca va considerata supportata da

giusta causa con conseguente rigetto della domanda risarcitoria richiesta dai convenuti,

decisione supportata dal fatto che gli stessi non abbiano specificatamente contestato i

fatti espressi nella delibera di revoca.

Spostando la nostra attenzione sulle analisi delle domande risarcitorie dell’attrice, tali

richieste si basano su quattro distinti addebiti che andremo ad analizzare singolarmente.

Il primo addebito contestato riguarda l’attribuzione indebita di somme a titolo di

compensi gestori in misura non corrispondente né ad accordi stipulati all’inizio del

rapporto di mandato, né a delibere assembleari regolarmente costituite. D’altra parte i

convenuti hanno sottolineato come le delibere assembleari citate non siano mai state

impugnate dalla socia potendo, quest’ultima, verificare la rilevanza dei compensi di

fatto percepiti dai due amministratori per molti anni. Tale pretesa risulta del tutto

infondata dal momento che l’attrice contesta il fatto che la determinazione del

compenso degli amministratori sarebbe stata effettuata in occasione di incontri

informali, di cui l’attrice ha fornito capitoli di prova orale generici e dunque

inammissibili a fronte del complessivo materiale probatorio. Possiamo, dunque,

affermare che i compensi spettanti ai due amministratori siano stati quelli riportati nelle

delibere assembleari e regolarmente trascritte nel libro dei soci, considerate efficaci non

essendo state impugnate o annullate, e neppure configurabili come fonte di danno per la

s.r.l. Concludendo questa prima analisi, a seguito dei controlli effettuati dalla CTU

contabile, il Tribunale conferma la presenza di compensi netti erogati in eccesso rispetto

a quanto deliberato, con conseguente danno subito dall’attrice per il maggior costo

aziendale sostenuto.

Proseguendo, andiamo ad esaminare il secondo addebito richiesto dall’attrice che

accusa i due convenuti dell’appropriazione di fondi sociali non corrispondenti a costi

sostenuti per la società, ma ad acquisti personali. I convenuti, oltre a ribadire la

correttezza della loro gestione, hanno evidenziato come la registrazione di tutti i costi da

essi sostenuti per conto della società era affidata a professionisti che provvedevano alla

ricevuto la documentazione giustificativa. L’argomentazione

registrazione dopo aver

dei convenuti ha trovato conferma nelle testimonianze dei citati professionisti, in

particolare sono stati sentiti i due commercialisti S.V. e A.D.G. e il ragioniere M.G.,

identificati come i diretti imputati alla registrazione di tali costi. La prassi descritta da

quest’ultimi è molto chiara, segue la disciplina di pagamento delle fatture passive, in cui

si registra un debito per la società per le somme da rimborsare agli amministratori,

previa presentazione da parte loro della relativa documentazione di spesa come

fatture,scontrini o ricevute fiscali, e in seguito, veniva registrato il pagamento in favore

degli amministratori sul conto corrente della società. Di notevole importanza è il ruolo

svolto dal CTU, che ha provveduto ad analizzare parzialmente le schede contabili

relative al periodo 2010 2015, fotocopie delle fatture, scontrini, F24 riferibili a

imposte personali dei convenuti, senza visionare, tuttavia, i libri giornali di COMER

s.r.l. e gli originali dei documenti contabili di spesa. Dunque, il CTU sulla base dei

documenti incompleti disponibili non può attribuire fondatezza all’addebito preteso

dall’attrice, in quanto non si tratta di un’assenza assoluta dei documenti giustificativi,

ma solo la mancanza di documenti tra il materiale prodotto dalle parti e da lui

esaminato. Inoltre, i convenuti oltre ad aver dimostrato dettagliatamente la corretta

presentazione dei documenti giustificativi dei vari prelievi nelle mani dei professionisti

indicati, in seguito trasmessi da quest’ultimi all’attrice, la dimostrazione stessa non è

stata resa effettuabile dal momento che l’attrice stessa non ha presentato tale

documentazione in giudizio. In definitiva va considerato il carattere indebito dei

pagamenti deliberati in loro favore per euro 15.497,79, corrispondenti a spese

palesemente estranee all’oggetto sociale, con conseguente danno subito dall’attrice per

tale importo.

Continuando con gli ultimi due addebiti mossi dalla parte attrice, questi risultano essere

di comprensione più immediata e diretta rispetto a quelli precedentemente trattati. Il

terzo addebito si riferisce alla presunta assunzione della figlia dei due amministratori da

parte della società COMER s.r.l., contestando che il soggetto non ricopriva alcuna

prestazione in favore dell’ente, con conseguente danno per la società. L’attrice contesta

l’effettività delle prestazioni erogate dalla figlia dei due convenuti, sottolineando gli

impegni quale studentessa universitaria, del tutto irrilevanti ai fini di un contratto di

lavoro part time. Tale pretesa viene considerata non fondata da parte del Tribunale, in

quanto l’attrice non ha fornito prove sufficientemente dettagliate in grado di dimostrare

un danno, anche potenziale, per la società.

L’ultimo addebito imputato dalla parte ricorrente ai convenuti concerne una gestione

tormentata degli amministratori dei rapporti con i dipendenti della COMER s.r.l., dal

quale deriva un contenzioso oneroso per la società. Tuttavia ciò che viene impugnato ai

due convenuti attiene a scelte di gestione dì per sé non sindacabili,come ad esempio il

licenziamento di alcuni lavoratori, senza che risulti evidente il carattere punitivo

sottolineato dall’attrice. Di conseguenza anche l’ultima pretesa della parte attrice viene

ritenuta infondata da parte del Tribunale.

Conclusa l’analisi delle pretese risarcitorie proposte dall’attrice, ci concentreremo a

sviscerare le due ulteriori domande riconvenzionali dei convenuti. La prima proposta

“ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi”

attiene sofferti dai contro

ricorrenti, subiti dalla revoca dell’incarico gestorio, che come analizzato

precedentemente, risulta essere sorretta da giusta causa; di conseguenza tale pretesa non

viene accolta dal Tribunale. Il Tribunale, inoltre, respinge anche la richiesta del

risarcimento di tali danni per il pregiudizio subito dalla parte ricorrente, in seguito

all’avvio della presente pretesa giudiziaria intrapresa, tuttavia respinta dal momento che

la pretesa dell’attrice risulta essere fondata. In definitiva, la prima pretesa si conclude

con la richiesta risarcitoria dei convenuti relativa alle vicende qualificate come reato di

e di violenza privata, in quanto hanno causato l’origine del loro

sequestro di persona

allontanamento dalla società. L’esposizione, tuttavia non può essere accolta, non

essendo imputabile alla persona giuridica identificata nella COMER s.r.l., ma solo al

suo autore persona fisica. Dunque, la prima domanda riconvenzionale proposta dai

convenuti risulta essere respinta in tutte le sue sfaccettature. Esaminando l’ultima

richiesta dei convenuti, andiamo ad analizzare l’ultima domanda relativa al cosiddetto

TFM, trattamento di fine mandato. I convenuti hanno dimostrato tale domanda di

condanna in riferimento alla delibera assembleare del 29/04/2011 che riconosceva in

“un’indennità annua di fine rapporto che sarebbe stata accantonata da un

loro favore

Fondo di trattamento di fine mandato (TFM) in misura pari al 7% del compenso lordo

annuo erogato”. In un primo momento l’attrice non ha provveduto ad una tempestiva

smentita, ma in seguito, richiamò il carattere invalido della citata delibera assembleare e

la mancanza di una contabilità che rappresentasse i relativi accantonamenti in

discussione nel bilancio. Il Tribunale, in linea con il principio generale di cui

all’articolo 2

115 cpc , verificando che tali delibere non siano state oggetto di alcuna

quella relativa all’istituzione del TFM, risultano del

contestazione avversaria, così come

tutto efficaci nell’ambito societario interno.

Per quanto fini qui detto, possiamo sintetizzare che la domanda risarcitoria proposta

dall’attrice va accolta limitatamente all’importo derivante dai compensi netti degli

amministratori erogati in eccesso, calcolando poi il maggior costo d’azienda pari ad

euro 47.682,32, a cui bisogna sommare le spese palesemente considerate come

personali, pari ad euro 15.497,79, per un totale di euro 63.180,11. Con riferimento alle

domande riconvenzionali dei convenuti vanno accolte solo le pretese in relazione al

TFM, limitatamente all’importo di euro 43.390,00, mentre il Tribunale rigetta per il<

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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