Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
125 M.COCCIA, A.DE SILVESTRI, O.FORLENZA, L.FUMAGALLI, L.MUSUMARRA,
L.SELLI, , Diritti dello sport, Firenze, 2008, p. 258.
126 COMP/C.2-37.398, Decisione relativa alla vendita congiunta dei diritti della Uefa
Champions League, in GU 8 Novembre 2003 n. L291.
95
all’interno dei quali si vengono a sviluppare i rapporti tra i diversi
operatori economici.
Al primo livello si collocano i produttori del bene oggetto
dello sfruttamento economico, quindi i titolari originari dei diritti
televisivi, ovvero i club, le Leghe o le Federazioni in base a quanto
previsto dalle disposizioni nazionali in materia .
127
Al secondo livello troviamo le radio e le emittenti televisive ,
128
in chiaro o in criptato, le quali acquisiscono dal livello superiore i
diritti sugli eventi sportivi in modo tale da poter creare delle
trasmissioni televisive da rivendere a valle, ovvero ai consumatori.
Al terzo ed ultimo livello invece troviamo i consumatori, che
per le pay-tv coincidono con l’acquirente del servizio televisivo, il
quale può acquistare il singolo evento o un abbonamento, mentre
per le trasmissioni in chiaro il rapporto è triangolare poiché
abbiamo gli inserzionisti pubblicitari che pagano per acquisire spazi
televisivi e gli spettatori, che fruendo in misura maggiore o minore
del prodotto televisivo gratuito determinano il prezzo delle
inserzioni stesse.
127 In alcuni sport possono esistere degli organizzatori “isolati”, come per esempio
nel Giro d’Italia per il quale si può menzionare RCS (editore del Corriere della Sera e
della Gazzetta dello Sport).
128 In virtù dell’evoluzione tecnologica avuta recentemente possiamo andare a
inserire in tale livello di mercato anche gli operatori Internet che siano in grado di
riprendere e trasmettere nel world wide web le immagini di un evento sportivo.
96
Dal punto di vista dell’antitrust, questi tre livelli portano al
determinarsi di due diversi mercati rilevanti.
Un mercato rilevante del prodotto si colloca tra il primo ed il
129
secondo livello e vede dal lato dell’offerta i titolari dei diritti
televisivi, mentre dal lato della domanda troviamo le emittenti
televisive.
E’ importante sottolineare come questo mercato può non
coincide tra Paese e Paese (perché magari uno sport in un paese è
molto seguito mentre in altri è assente) e tra periodo e periodo (la
scoperta di un campione può indurre l’incremento di interesse per
uno sport che prima non era seguito).
Detto ciò per arrivare a definire un mercato rilevante ai fini
concorrenziali abbiamo visto che è necessario analizzare in primis
la sostituibilità del bene/servizio dal lato della domanda ed in tal
senso vediamo come in Europa il prodotto sportivo dal lato della
domanda è stato reputato insostituibile per le sue caratteristiche
uniche .
130
129 Tale mercato è stato definito “upstream” dalla Commissione Europea nel
procedimento contro l’UEFA relativo alla vendita centralizzata dei diritti sulla
Champions League.
130 Tra le caratteristiche principali del prodotto sportivo troviamo l’altissimo livello di
attenzione che riesce a generare nel momento stesso dell’evento e la sua rapida
deperibilità, infatti in un breve periodo di tempo il prodotto passa dall’avere un alto
valore commerciale (diretta dell’evento sportivo) all’avere un valore commerciale
inferiore (differita ravvicinata e Highlights).
97
Un altro mercato rilevante invece si crea tra il secondo ed il
131
terzo livello di mercato e si suddivide in due ulteriori mercati
rilevanti: in primo luogo quello della raccolta pubblicitaria dove dal
lato dell’offerta troviamo le emittenti in chiaro e dal lato della
domanda gli inserzionisti pubblicitari; in secondo luogo quello delle
trasmissioni criptate, dove dal lato dell’offerta stanno le pay-tv e da
quello della domanda gli spettatori disposti a pagare per seguire un
evento o per abbonarsi all’emittente.
Nonostante la descrizione offerta fin’ora bisogna dire che nella
realtà commerciale la situazione si presenta più complessa, infatti
spesso tra il primo ed il secondo livello operano dei brokers che
acquistano e rivendono i diritti televisivi sportivi, mentre tra il
primo ed il secondo livello operano delle concessionarie di
pubblicità.
Le prime problematiche concorrenziali in merito emergono nei
“rapporti orizzontali”, ovvero rapporti tra operatori economici che
si collocano allo stesso livello in quanto offrono il medesimo
prodotto.
131 “Downstream”. 98
Al primo livello, possiamo trovare una vendita individuale dei
diritti oppure una vendita centralizzata tramite Leghe.
Gli accordi per la vendita collettiva dei diritti televisivi
andrebbero però a ridurre o eliminare la concorrenza tra i club e ad
innalzare i prezzi dei diritti stessi a scapito degli operatori televisivi,
in tal senso quindi si potrebbe parlare di un cartello di imprese in
evidente contrasto con le norme antitrust in tema di intese restrittive
della concorrenza , tant’è che lo corti europee negli anni ’90 sono
132
andate a considerare come abuso di posizione dominante l’attività
delle leghe e delle Federazioni impegnate nella vendita dei diritti in
forma centralizzata, l’unica eccezione è stata la Restrictive Practies
Court britannica che riconobbe la Premier League come un
133
prodotto unitario e dunque insuscettibile di autonomo sfruttamento
commerciale da parte di ciascuna società, questo perché per
ottenere il prodotto Premier League era necessaria la presenza di
tutte le società della Lega e nessun club da solo sarebbe stato in
grado di riprodurre il medesimo bene spettacolo.
132 M.COCCIA, A.DE SILVESTRI, O.FORLENZA, L.FUMAGALLI, L.MUSUMARRA,
L.SELLI, , Diritti dello sport, Firenze, 2008, p. 262.
133 La Corte britannica nel 1999 si pronunciò in merito alla denuncia fatta nel 1996 da
parte dell’Office of Fair Traiding (autorità antitrust britannica) ai danni della Lega
Inglese per abuso di posizione dominante.
99
Va detto però che l’analisi relativa all’applicazione della
disciplina antitrust ai diritti televisivi sportivi va condotta
bilanciando due aspetti, da un lato il riconoscimento dei clubs come
operatori economici indipendenti e in reciproca concorrenza,
mentre dall’altro la consapevolezza della peculiarità del settore
sportivo e delle sue dinamiche interne.
Se non si tenesse conto di questo i vari accordi tra i clubs
verrebbero ad essere giudicati come cartelli di imprese in contrasto
con la normativa antitrust.
In base a ciò vediamo quindi che, nonostante le pronunce
avverse ai rapporti orizzontali, c’è stato nel tempo un mutamento, in
Italia ad esempio con il “Decreto Melandri” che ha riconosciuto un
sistema di vendita centralizzata, in Germania tramite l’introduzione
dell’articolo 31 nel GWB (legge sulla concorrenza tedesca) in
134
base al quale l’articolo 1, relativo alla proibizione delle intese, non
viene applicato alla commercializzazione centralizzata dei diritti
sulle trasmissioni televisive sportive, oppure negli Stati Uniti dove
la Corte Suprema affermò che lo sport “è un settore economico nel
134 Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
100
quale le restrizioni orizzontali alla concorrenza sono essenziali per
l’esistenza stessa del prodotto” .
135
In particolar modo si è riconosciuto che il prodotto costituito
dal calcio (o da altre discipline sportive di squadra) non può esistere
ed essere commercializzato, ovvero non può essere di qualità
soddisfacente per il consumatore, se non è frutto di intensa
cooperazione tra almeno due squadre.
Al secondo livello dei rapporti orizzontali troviamo invece i
rapporti tra le emittenti televisive.
In primis vengono in rilievo le intese tra emittenti volte a
costituire gruppi di acquisto collettivo dei diritti televisivi, in
secondo luogo invece vengono in rilievo le collaborazioni tra
emittenti in una fase successiva all’aggiudicazione di tali diritti.
Qualora la cooperazione risponda ai canoni dell’efficienza, del
miglioramento del prodotto o di benefici di altro genere per i
consumatori, si tratta di intese che possono essere autorizzate dalla
Commissione Europea o da un’autorità antitrust nazionale, se
invece tali intese mirano solo alla spartizione del mercato dei diritti
televisivi sportivi non ci potrà essere un’autorizzazione.
135 Corte Suprema degli Stati Uniti, 27 Giugno 1984, caso NCAA v. Board of Regents
of the University of Oklahoma. 101
La seconda problematica concorrenziale che emerge è quella
relativa ai rapporti verticali, ovvero tra operatori economici che
operano su livelli diversi di mercato.
In tali rapporti la maggiore problematica si evidenzia in merito
alla concessione dei diritti in esclusiva a singole emittenti, in
particolar modo il problema dell’effetto escludente si pone in
relazione alla commercializzazione congiunta dei diritti di
trasmissione in quanto vengono escluse dal mercato singole
emittenti.
In questi casi occorrerebbe bilanciare il diritto di concedere lo
sfruttamento in esclusiva e l’effetto di foreclosure, ovvero la
creazione di una barriera concorrenziale ardua da superare,
soprattutto se frutto di una esclusiva prolungata nel tempo .
136
Altro aspetto poi da considerare nei rapporti verticali è quello
delle sub-licenze che vengono concesse dalle emittenti
aggiudicatarie dei diritti di trasmissione, che non intendono
sfruttarli pienamente.
136 M.COCCIA, A.DE SILVESTRI, O.FORLENZA, L.FUMAGALLI, L.MUSUMARRA,
L.SELLI, , Diritti dello sport, Firenze, 2008, p. 272.
102
Tali comportamenti potranno essere protratti solo nel caso in
cui avvengano su base trasparente, non discriminatoria ed a prezzi
ragionevoli rapportati al mercato. Sp
3.
ort e diritto antitrust nel sistema italiano. Gli interventi
dell’AGCM.
In Italia nel 1990 è stata emanata la legge n. 287, recante
“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” , che ha
137
introdotto nel nostro ordinamento le norme antitrust applicabili a
quelle fattispecie produttive di effetti anticoncorrenziali sul mercato
nazionale o su una parte rilevante di esso.
Tale disposizione ripropone i principi comunitari in materia di
concorrenza ed ha un ambito di applicazione residuale in quanto
troverà applicazione solamente per le operazioni concorrenziali
sottratte all’ambito applicativo della normativa comunitaria.
Tale legge vieta le intese ovvero gli acc