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Infatti, nel caso di omessa pronuncia errore revocatorio e violazione del principio
e’
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono alternativi,ma il primo
fonte del secondo. Però, va chiarito che, la violazione tra chiesto e pronunciato,
dipendere da errore di fatto revocatorio o da un’ altra causa. Per cui l’omessa
può non solo da un ‘improbabile
pronuncia può essere determinata ignoranza, da parte
del giudice, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un
11 Consiglio di Stato è un Organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, previsto
dall'articolo 100 della Costituzione
12 “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può
pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.” 56
difetto di motivazione della sentenza, se le domande e le eccezioni, sono state
volutamente sottese.
Da qui, emerge il rapporto: Difetto di motivazione-errore di fatto revocatorio. Alla
esplicitare che l’errore di fatto, consiste
luce di ciò, si può in una divergenza tra la
realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalle sentenza. Ne discende che
l’errore di sull’esistenza
fatto revocatorio, si configura anche quando verta o sul
‘omissione di pronuncia, purché
contenuto di atti processuali e determini un esso
sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza.
Applicando tali principi al caso di diritto in esame,emerge che la sentenza
impugnata richiama sia l’atto di costituzione in giudizio del comune di Taranto, sia
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia tutti gli atti di
le difese orali dell’ udienza
causa, nonché del 1 aprile 2005. In questa prospettiva,
alcun indizio che l’esame degli atti non sia avvenuto, anche se la
non vi è
valutazione negativa dell’ eccezione non è stata esternata e quindi risulta una
carenza o un difetto di motivazione e non un errore di fatto. Il comune ricorrente
lamenta anche il mancato esame di alcune argomentazioni difensive sollevate da
esso e poste alla base della motivazione della sentenza del TAR. Però, la presunta
mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica, non vuol
dire che esse siano state ignorate di fatto, ma solo che non si è stati espressi nella
motivazione di diritto. 57
3.3 PRONUNCIA
In base alle considerazioni effettuate, il ricorso per revocazione viene dichiarato
inammissibile, infatti il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dichiara
inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in
favore delle società intimate. 58
3.4 GLI ALTRI PRECEDENTI DELLA GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la sentenza n. 1077
13
del 16 marzo 2005. La decisione del Consiglio riguardava la richiesta del ricorso
in revocazione n. 9815/2003 proposto da C. T- Impresa costruzioni edili e stradali,
contro il comune di Foligno e Residenziale edilizia partenopea R. E. P SRL ed
EDIL progetti srl, non costituitesi in giudizio, per la revocazione della decisione
della Sezione stessa, del 24 settembre 2003, n. 5460. Il Consiglio:visti il ricorso,
gli atti di causa e gli atti di costituzione, ha ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue: FATTO E DIRITTO
1. Con la decisione impugnata la sezione ha accolto il ricorso in appello proposto
dal comune di Foligno per l’annullamento della sentenza con cui il TAR, in base al
ricorso antecedente, proposto dall’odierna ricorrente in revocazione, ha annullato i
provvedimenti in base ai quali e’ stato affidato a seguito di asta pubblica,alla
–
società Residenziale Edilizia Partenopea R. E. P SRL,il completamento dei lavori
di riparazione e di miglioramento del cimitero di Capodacqua. Per l’odierna
dell’art. 395 c.
ricorrente,vi sarebbe stato un errore di fatto,revocatorio, ai sensi p.c.
per non essere intervenuta la pronuncia su due motivi di primo grado, assorbiti dal
TAR, ma reiterati in appello.
2. Per una completa cognizione della controversia, sia al fine del rescindens che
disposto l’acquisizione di:
del rescissum, con decisione n. 1982/2004 la Sezione ha
13 www.giustizia amministrativa.it 59
Copia del fascicolo di primo grado comprendente il ricorso
originario e tutti gli atti di parte.
Copia degli atti di gara, oggetto del ricorso, ove non contenuti nel
predetto fascicolo.
Ai fini dell’esame del rescindens,
3. ha affermato il collegio, il presente ricorso si
fonda sull’asserito mancato esame, da parte del giudice d’appello,del terzo e del
quarto motivo del ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR in virtu’
dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso. La ricorrente deduce
d’appello anche se,
che le censure citate non sarebbero state esaminate dal giudice 14
come previsto da precedenti disposizioni del Consiglio stesso , esse sono state
chiaramente reiterate con la memoria di costituzione. Va precisato che nemmeno
all’impugnata
con il deposito della seconda memoria si richiama decisione, anche
se, nella sua epigrafe, è fatto chiaramente riferimento alla memoria di costituzione
della C. T srl, pur non facendo riferimento alle censure ivi riproposte.
E non e’ ritenuto sufficiente che nella parte finale della decisione impugnata sia
chiarito che: “di
stato fronte al dato oggettivo del ritrovamento della
fideiussione,firmata dal presidente, nel corso della prima seduta di gara, la
di riconoscere l’errore materiale,ammettere
commissione aveva la sola possibilità
la Società estromessa, rifare la graduatoria, previo ricalcolo degli eccessi di
ribasso, ed estromettere le offerte anomale, in base alle prescrizioni del bando di
gara. Ciò detto il comportamento della commissione non è passibile di alcuna
del suo operato”.
censura tale da mettere in discussione la legittimità Secondo le
espressioni indicate ci si riferisce solo al comportamento tenuto
dall’amministrazione a seguito del ritrovamento del documento in un primo tempo
14 www.giustizia amministrativa.it sez. IV, 24 giugno 2003, n. 3818;sez. VI 26 maggio 1997, n. 567
60
non rinvenuto tra i documenti presentati da una concorrente; però, nulla si dice
sulle due censure assorbite dal TAR e riproposte in appello e in nuova discussione
con l’attuale ricorso. Per cui è da ritenere che tali censure non abbiano
erroneamente, costituito, oggetto di esame da parte del giudice di appello. Si
un’ipotesi di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.
verificherebbe, così, p. c.
L’errore di fatto, previsto da questo articolo, al punto numero 4 idoneo a costituire
motivo di revocazione della sentenza, consiste nell’affermazione o supposizione
dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti in modo indiscutibile
esclusa o accertata in base agli atti o ai documenti della causa e non deve
15
riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Inoltre
l’errore di fatto revocatorio è stato ritenuto riconoscibile anche quando cada
sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di
pronuncia purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza,
il criterio formale dell’emersione dell’errore di fatto e l’elemento che
poiché essa è
separa questo dal difetto di motivazione. Nel caso in esame, la motivazione della
sentenza, lascia chiaramente intravedere che, delle censure citate, riproposte
espressamente in appello, non si è tenuto conto da parte del giudicante. Per cui non
si tratta solo di un difetto di motivazione, ma di una sua radicale mancanza
“all’abbaglio dei sensi”.
riconducibile Per cui il ricorso appare chiaramente fondato
per la fase rescindente e , per effetto, la sentenza impugnata va revocata.
4. Il ricorso appare fondato anche per il rescissorium. Infatti, appare fondata la
censura con la quale è stata denunciata una lesione del principio di pubblicità della
gara, poiché la busta contenente l’offerta economica di Edil progetti, a differenza
di tutte le altre, è stata aperta separatamente. Ciò è avvenuto dopo il reperimento
15 www.giustizia amministrativa.it sez. IV, 2 marzo 2004, n. 943 61
del documento mancante e causa di esclusione della ricorrente. Una volta ritrovato
l’atto mancante, la commissione avrebbe dovuto riconvocare gli altri concorrenti
ed aprire il plico dinanzi a questi.
Per cui si è verificato un vizio procedimentale inequivocabile che ha portato alla
mancanza di accertamenti di tutte le regolarità delle operazioni necessarie al caso.
Ne discende l’illegittimità della procedura posta in essere ed il conseguente
radicale annullamento della gara.
5. Per tutti questi motivi il ricorso per revocazione è accolto, sia per il rescindens
che per il riscissorium e, per effetto, pronunciando sull’appello viene accolto il
ricorso di primo grado con differente motivazione. 62
3.5 ANALISI CRITICA
I dati raccolti ed esaminati, ci permettono di chiarire alcuni punti fondamentali.
L’articolo 395 c.p.c., nella specie in esame al punto n. 4, va letto alla luce di
diversi elementi. Esso, come più volte citato nello svolgimento di questo lavoro,
stabilisce che si parla di un errore di fatto quando vi sia stato un “abbaglio” del
circa l’esame o il non esame di atti o documenti processuali, a seguito dei
giudice
quali vi sia stata una pronuncia che, nella realtà, non sarebbe mai stata effettuata
se, tali atti o documenti fossero stati esaminati e presi in considerazione. Certo è
in tal senso non è cosa semplice; l’unico punto di partenza,
che, pronunciarsi
maggiormente ravvisabile, è l’attento esame della sentenza, o meglio, della sua
motivazione che rappresenta il crine attraverso cui si può scindere un difetto di
“errore” finale ma che presuppone comunque, un
motivazione, causato solo da un
attento esame procedurale e procedimentale delle fattispecie che si presentano. Di
diversa fattura è l’errore di motivazione che, come si è potuto evincere dalle
sentenze esaminate, discende da una totale mancanza di esame di elementi che
16
“deviano” la sentenza finale. Infatti, diverse sentenze del C.d.S. affermano che
di fatto revocatorio può
l’errore essere configurabile anche quando cada
sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di