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Estratto del documento

Infatti, nel caso di omessa pronuncia errore revocatorio e violazione del principio

e’

di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono alternativi,ma il primo

fonte del secondo. Però, va chiarito che, la violazione tra chiesto e pronunciato,

dipendere da errore di fatto revocatorio o da un’ altra causa. Per cui l’omessa

può non solo da un ‘improbabile

pronuncia può essere determinata ignoranza, da parte

del giudice, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma da un

11 Consiglio di Stato è un Organo di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, previsto

dall'articolo 100 della Costituzione

12 “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può

pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.” 56

difetto di motivazione della sentenza, se le domande e le eccezioni, sono state

volutamente sottese.

Da qui, emerge il rapporto: Difetto di motivazione-errore di fatto revocatorio. Alla

esplicitare che l’errore di fatto, consiste

luce di ciò, si può in una divergenza tra la

realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalle sentenza. Ne discende che

l’errore di sull’esistenza

fatto revocatorio, si configura anche quando verta o sul

‘omissione di pronuncia, purché

contenuto di atti processuali e determini un esso

sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza.

Applicando tali principi al caso di diritto in esame,emerge che la sentenza

impugnata richiama sia l’atto di costituzione in giudizio del comune di Taranto, sia

le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, sia tutti gli atti di

le difese orali dell’ udienza

causa, nonché del 1 aprile 2005. In questa prospettiva,

alcun indizio che l’esame degli atti non sia avvenuto, anche se la

non vi è

valutazione negativa dell’ eccezione non è stata esternata e quindi risulta una

carenza o un difetto di motivazione e non un errore di fatto. Il comune ricorrente

lamenta anche il mancato esame di alcune argomentazioni difensive sollevate da

esso e poste alla base della motivazione della sentenza del TAR. Però, la presunta

mancata espressa confutazione di alcune deduzioni di valenza giuridica, non vuol

dire che esse siano state ignorate di fatto, ma solo che non si è stati espressi nella

motivazione di diritto. 57

3.3 PRONUNCIA

In base alle considerazioni effettuate, il ricorso per revocazione viene dichiarato

inammissibile, infatti il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dichiara

inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in

favore delle società intimate. 58

3.4 GLI ALTRI PRECEDENTI DELLA GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la sentenza n. 1077

13

del 16 marzo 2005. La decisione del Consiglio riguardava la richiesta del ricorso

in revocazione n. 9815/2003 proposto da C. T- Impresa costruzioni edili e stradali,

contro il comune di Foligno e Residenziale edilizia partenopea R. E. P SRL ed

EDIL progetti srl, non costituitesi in giudizio, per la revocazione della decisione

della Sezione stessa, del 24 settembre 2003, n. 5460. Il Consiglio:visti il ricorso,

gli atti di causa e gli atti di costituzione, ha ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue: FATTO E DIRITTO

1. Con la decisione impugnata la sezione ha accolto il ricorso in appello proposto

dal comune di Foligno per l’annullamento della sentenza con cui il TAR, in base al

ricorso antecedente, proposto dall’odierna ricorrente in revocazione, ha annullato i

provvedimenti in base ai quali e’ stato affidato a seguito di asta pubblica,alla

società Residenziale Edilizia Partenopea R. E. P SRL,il completamento dei lavori

di riparazione e di miglioramento del cimitero di Capodacqua. Per l’odierna

dell’art. 395 c.

ricorrente,vi sarebbe stato un errore di fatto,revocatorio, ai sensi p.c.

per non essere intervenuta la pronuncia su due motivi di primo grado, assorbiti dal

TAR, ma reiterati in appello.

2. Per una completa cognizione della controversia, sia al fine del rescindens che

disposto l’acquisizione di:

del rescissum, con decisione n. 1982/2004 la Sezione ha

13 www.giustizia amministrativa.it 59

 Copia del fascicolo di primo grado comprendente il ricorso

originario e tutti gli atti di parte.

 Copia degli atti di gara, oggetto del ricorso, ove non contenuti nel

predetto fascicolo.

Ai fini dell’esame del rescindens,

3. ha affermato il collegio, il presente ricorso si

fonda sull’asserito mancato esame, da parte del giudice d’appello,del terzo e del

quarto motivo del ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR in virtu’

dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso. La ricorrente deduce

d’appello anche se,

che le censure citate non sarebbero state esaminate dal giudice 14

come previsto da precedenti disposizioni del Consiglio stesso , esse sono state

chiaramente reiterate con la memoria di costituzione. Va precisato che nemmeno

all’impugnata

con il deposito della seconda memoria si richiama decisione, anche

se, nella sua epigrafe, è fatto chiaramente riferimento alla memoria di costituzione

della C. T srl, pur non facendo riferimento alle censure ivi riproposte.

E non e’ ritenuto sufficiente che nella parte finale della decisione impugnata sia

chiarito che: “di

stato fronte al dato oggettivo del ritrovamento della

fideiussione,firmata dal presidente, nel corso della prima seduta di gara, la

di riconoscere l’errore materiale,ammettere

commissione aveva la sola possibilità

la Società estromessa, rifare la graduatoria, previo ricalcolo degli eccessi di

ribasso, ed estromettere le offerte anomale, in base alle prescrizioni del bando di

gara. Ciò detto il comportamento della commissione non è passibile di alcuna

del suo operato”.

censura tale da mettere in discussione la legittimità Secondo le

espressioni indicate ci si riferisce solo al comportamento tenuto

dall’amministrazione a seguito del ritrovamento del documento in un primo tempo

14 www.giustizia amministrativa.it sez. IV, 24 giugno 2003, n. 3818;sez. VI 26 maggio 1997, n. 567

60

non rinvenuto tra i documenti presentati da una concorrente; però, nulla si dice

sulle due censure assorbite dal TAR e riproposte in appello e in nuova discussione

con l’attuale ricorso. Per cui è da ritenere che tali censure non abbiano

erroneamente, costituito, oggetto di esame da parte del giudice di appello. Si

un’ipotesi di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.

verificherebbe, così, p. c.

L’errore di fatto, previsto da questo articolo, al punto numero 4 idoneo a costituire

motivo di revocazione della sentenza, consiste nell’affermazione o supposizione

dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti in modo indiscutibile

esclusa o accertata in base agli atti o ai documenti della causa e non deve

15

riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Inoltre

l’errore di fatto revocatorio è stato ritenuto riconoscibile anche quando cada

sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di

pronuncia purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza,

il criterio formale dell’emersione dell’errore di fatto e l’elemento che

poiché essa è

separa questo dal difetto di motivazione. Nel caso in esame, la motivazione della

sentenza, lascia chiaramente intravedere che, delle censure citate, riproposte

espressamente in appello, non si è tenuto conto da parte del giudicante. Per cui non

si tratta solo di un difetto di motivazione, ma di una sua radicale mancanza

“all’abbaglio dei sensi”.

riconducibile Per cui il ricorso appare chiaramente fondato

per la fase rescindente e , per effetto, la sentenza impugnata va revocata.

4. Il ricorso appare fondato anche per il rescissorium. Infatti, appare fondata la

censura con la quale è stata denunciata una lesione del principio di pubblicità della

gara, poiché la busta contenente l’offerta economica di Edil progetti, a differenza

di tutte le altre, è stata aperta separatamente. Ciò è avvenuto dopo il reperimento

15 www.giustizia amministrativa.it sez. IV, 2 marzo 2004, n. 943 61

del documento mancante e causa di esclusione della ricorrente. Una volta ritrovato

l’atto mancante, la commissione avrebbe dovuto riconvocare gli altri concorrenti

ed aprire il plico dinanzi a questi.

Per cui si è verificato un vizio procedimentale inequivocabile che ha portato alla

mancanza di accertamenti di tutte le regolarità delle operazioni necessarie al caso.

Ne discende l’illegittimità della procedura posta in essere ed il conseguente

radicale annullamento della gara.

5. Per tutti questi motivi il ricorso per revocazione è accolto, sia per il rescindens

che per il riscissorium e, per effetto, pronunciando sull’appello viene accolto il

ricorso di primo grado con differente motivazione. 62

3.5 ANALISI CRITICA

I dati raccolti ed esaminati, ci permettono di chiarire alcuni punti fondamentali.

L’articolo 395 c.p.c., nella specie in esame al punto n. 4, va letto alla luce di

diversi elementi. Esso, come più volte citato nello svolgimento di questo lavoro,

stabilisce che si parla di un errore di fatto quando vi sia stato un “abbaglio” del

circa l’esame o il non esame di atti o documenti processuali, a seguito dei

giudice

quali vi sia stata una pronuncia che, nella realtà, non sarebbe mai stata effettuata

se, tali atti o documenti fossero stati esaminati e presi in considerazione. Certo è

in tal senso non è cosa semplice; l’unico punto di partenza,

che, pronunciarsi

maggiormente ravvisabile, è l’attento esame della sentenza, o meglio, della sua

motivazione che rappresenta il crine attraverso cui si può scindere un difetto di

“errore” finale ma che presuppone comunque, un

motivazione, causato solo da un

attento esame procedurale e procedimentale delle fattispecie che si presentano. Di

diversa fattura è l’errore di motivazione che, come si è potuto evincere dalle

sentenze esaminate, discende da una totale mancanza di esame di elementi che

16

“deviano” la sentenza finale. Infatti, diverse sentenze del C.d.S. affermano che

di fatto revocatorio può

l’errore essere configurabile anche quando cada

sull’esistenza o sul contenuto di atti processuali e determini un’omissione di

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Publisher
A.A. 2012-2013
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher garmenante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Tarullo Stefano.