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CAPITOLO PRIMO

NOZIONI INTRODUTTIVE

L’ATTO PROCESSUALE: CARATTERISTICHE E VIZI

1.1

E’ il libro primo titolo sesto a definire l’atto

del codice di procedura civile

“Sono

processuale: definiti tali quegli atti compiuti dai soggetti che operano nel

o l’estinzione di

processo e che hanno come loro conseguenza la nascita, la modifica

1

un rapporto processuale.”

Tali atti, concatenati in un certo ordine tra loro, costituiscono la spina dorsale del

processo civile, dando vita a quello che viene definito Procedimento Civile, il cui atto

finale è rappresentato dal provvedimento.

In ogni atto processuale sono individuabili i seguenti elementi essenziali: Forma,

Volontà e Causa.

L’articolo 121 del c. stabilisce che: “Gli

c. p. atti del processo, per i quali la legge non

richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al

2

raggiungimento del loro scopo”.

Va precisato però che, secondo alcuni autori, tra i quali possiamo annoverare il

Mandrioli, il vero significato dell’art.121 andrebbe cercato nel sancito principio della

1 Codice di procedura civile e principali leggi complementari. Ed.Giuridiche Simone 2001

2 Codice di procedura civile e principali leggi complementari Ed. Giuridiche Simone 2001 1

per cui l’accento

strumentalità della forma, dovrebbe essere posto sulla libertà

3

dell’atto inteso “mezzo

come idoneo allo scopo da raggiungere.”

L’art. c. cita testualmente: “In l’uso della lingua

122 c. p. tutto il processo è prescritto

italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può

4 .”

nominare un interprete

In deroga a tale principio sono state previste diverse eccezioni per regioni e province

autonome.

Ne è esempio il D. p. r. 15-7-1988 n.574 il quale stabilisce, per la Regione Trentino

Alto Adige, che siano parificate la lingua tedesca e quella italiana nei vari atti del

o l’art. 38 della L. Cost. 26/02/1948 n°4 che prevede, per la Valle D’Aosta,

processo; 5

l’equiparazione della lingua francese a quella italiana.

Altra regola essenziale, relativamente alla forma, è quella secondo cui gli atti orali

devono essere documentati per iscritto nel verbale d’udienza.

Tale concetto è regolato dall’art. testualmente: “Il

126 c. p. c. che recita processo

verbale [disp. att. 44, 46] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e

delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti;

deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte,

6

nonché le dichiarazioni ricevute [disp. att. 87] . Il processo verbale è sottoscritto

7

dal cancelliere .

3 Corso di Diritto Processuale Civile. Ed. minore 2002. Mandrioli Crisanto. Giappichelli Ed.2007

4 Codice di procedura Civile e principali leggi complementari. Ed Giuridiche Simone 2001.

5 Vedi allegati I e II.

6 Se ad es. i documenti offerti in comunicazione dalle parti vengono prodotti all'udienza, se ne fa

menzione nel verbale.

7 In caso di difetto assoluto di sottoscrizione cioè di contemporanea mancanza della firma del

cancelliere e del giudice, il processo verbale è nullo o inesistente. Se, invece, manca la sola

sottoscrizione del cancelliere il processo verbale non viene considerato nullo, in quanto con la

sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto

documentato. 2

8

Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti , dà

loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. 9 10 .”

Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione

Altra caratteristica degli atti è che essi devono resi pubblici tra le parti e compiuti

secondo i termini e le prescrizioni previsti dalle leggi. I termini sono utilizzati per

fissare un ordine cronologico, le prescrizioni, invece, sono predisposte per coordinare

logicamente gli atti fra loro.

Il termine, inoltre , individua l’inizio o la fine di un determinato periodo di tempo

prescritto per il compimento di un atto.

Si distinguono diversi tipi di termini:

1. Legali e giudiziali a seconda che siano fissati dalla legge o dal Giudice.

2. Dilatori o acceleratori se fissano, nel primo caso, il momento prima del quale un

atto non può essere compiuto, nel secondo caso, il momento entro il quale un atto

deve essere compiuto.

Il primo caso è regolato dall’art. statuisce espressamente: “

163-bis c. p. c. che Tra il

giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione

debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della

11

notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero .

8 Non si dà, ad es., lettura del processo verbale d'udienza.

9 L'omessa sottoscrizione da parte degli altri intervenuti nel processo non comporta invalidità dell'atto in

quanto questo acquista il suo valore probatorio con la sottoscrizione dell'ufficiale che l'ha redatto e

potendo, inoltre, il cancelliere fare espressa menzione del loro rifiuto nel verbale. Ha invece rilievo la

loro firma nelle ipotesi di confessione spontanea e di conciliazione giudiziale.

10 Eventuali vizi del processo verbale consistenti in errori materiali ed omissioni potranno essere

sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte

in calce all'atto, con nota di richiamo senza rendere illegibile la parte soppressa o modificata.

11 Comma così sostituito dall'art. 8, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995. 3

12 13

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza

dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della

14

citazione , abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il

convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al

presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine,

l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella

15

indicata dall'attore . Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato

16

dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal

presidente [disp. att. 70, 70bis]. dell’atto nel caso in cui

3. Perentori o ordinatori. I primi prevedono la decadenza esso

non sia compiuto; i secondi, al contrario, non prevedono alcuna decadenza.

4. Iniziali e finali. Essi indicano rispettivamente il tempo a partire dal quale un atto

può essere compiuto, e quello oltre il quale un atto non può più essere presentato.

E’ l’art. 155 c. p. c. che regola la disciplina del computo dei termini così stabilendo:

“ il giorno e l’ora iniziale. Per

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono

12 L'urgenza sussiste nelle cause in cui vi sia pericolo nel ritardo o che abbiano particolare natura, come

le condanne a prestazioni alimentari.

13 Nel caso di specie si tratta del presidente del Tribunale o della sezione (se la causa è stata già

assegnata ad un giudice istruttore); per i giudizi innanzi al giudice di pace, provvede il presidente del

Tribunale.

14 L'omessa sottoscrizione del decreto o la sua mancata motivazione determinano nullità del

provvedimento di abbreviazione. Le omissioni che, invece, inficiano la trascrizione del decreto sulla

copia notificata si risolvono in mere irregolarità formali.

15 La possibilità per il convenuto di ottenere l'anticipazione della prima udienza, risponde all'esigenza

di evitare che l'attore utilizzi il processo solo per bloccare l'iniziativa della controparte, ove questa abbia

interesse ad un più sollecito svolgimento dello stesso.

16 Tale ultimo termine risponde all'esigenza di informare l'attore della avvenuta anticipazione,

concedendogli, comunque, un tempo per organizzare le proprie difese. A tal proposito si tenga presente

che mentre nel caso in cui sia l'attore a chiedere un'abbreviazione dei termini, il convenuto ha 10 giorni

per costituirsi, nell'ipotesi prevista dal presente comma il termine è di soli 5 giorni, il che determina

un'evidente ed ingiusta disparità di trattamento: per una possibile soluzione raggiunta in via

interpretativa. 4

il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. I giorni

festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è

17

prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” .

Ai sensi della L. 27/05/1949 n° 260, modificata dalla L.31/03/1954 n.° 90 e dalla

L.5/03/1977 n. 54, sono considerati festivi: Tutte le domeniche , il 1 gennaio, il 25

il 1 novembre, l’8-25-26

aprile, il lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 15 agosto,

dicembre. Inoltre i termini processuali, anche se sottoposti al divieto di proroga e di

abbreviazioni , possono essere interrotti o sospesi. Infatti, la L. 7/10/1969 n.°

742, ha disposto la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va

dal 1/08 - al 15/09. In questo caso, la decorrenza dei termini riprenderà al termine di

tale periodo.

Sono, però, esclusi dalla sospensione i processi a carattere di urgenza come: Cause

alimentari, controversie di lavoro, previdenziali e assistenziali, giudizi di sfratto,

procedimenti cautelari, giudizi, dichiarazioni e revoca del fallimento e giudizi di

opposizione all’esecuzione. Per quanto concerne il secondo elemento essenziale

dell’atto processuale, la causa, essa va intesa come lo scopo obbiettivo dell’atto, cioè

la funzione predeterminata dalla legge che l’atto intende raggiungere, senza tener

conto delle finalità soggettive. Però, essendo gli atti processuali solitamente tipici, la

forma è già predisposta dal legislatore, per cui la rilevanza della causa è minima.

L’ultimo elemento dell’atto è la volontà. Essa è intesa come la coscienza e il desiderio

compiere l’atto stesso,e a nulla

di rileva la volontà di raggiungere determinati effetti

perché già previsti dalla legge.

17 Codice di Procedura Civile e principali leggi complementari. Ed. Giuridiche Simone 2001 5

I vizi degli atti processuali sono determinati dalla violazione delle norme che regolano

lo svolgimento del processo. 18

Diverse sono le tipologie dei viz

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Publisher
A.A. 2012-2013
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher garmenante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Tarullo Stefano.