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CAPITOLO PRIMO
NOZIONI INTRODUTTIVE
L’ATTO PROCESSUALE: CARATTERISTICHE E VIZI
1.1
E’ il libro primo titolo sesto a definire l’atto
del codice di procedura civile
“Sono
processuale: definiti tali quegli atti compiuti dai soggetti che operano nel
o l’estinzione di
processo e che hanno come loro conseguenza la nascita, la modifica
1
un rapporto processuale.”
Tali atti, concatenati in un certo ordine tra loro, costituiscono la spina dorsale del
processo civile, dando vita a quello che viene definito Procedimento Civile, il cui atto
finale è rappresentato dal provvedimento.
In ogni atto processuale sono individuabili i seguenti elementi essenziali: Forma,
Volontà e Causa.
L’articolo 121 del c. stabilisce che: “Gli
c. p. atti del processo, per i quali la legge non
richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al
2
raggiungimento del loro scopo”.
Va precisato però che, secondo alcuni autori, tra i quali possiamo annoverare il
Mandrioli, il vero significato dell’art.121 andrebbe cercato nel sancito principio della
1 Codice di procedura civile e principali leggi complementari. Ed.Giuridiche Simone 2001
2 Codice di procedura civile e principali leggi complementari Ed. Giuridiche Simone 2001 1
per cui l’accento
strumentalità della forma, dovrebbe essere posto sulla libertà
3
dell’atto inteso “mezzo
come idoneo allo scopo da raggiungere.”
L’art. c. cita testualmente: “In l’uso della lingua
122 c. p. tutto il processo è prescritto
italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può
4 .”
nominare un interprete
In deroga a tale principio sono state previste diverse eccezioni per regioni e province
autonome.
Ne è esempio il D. p. r. 15-7-1988 n.574 il quale stabilisce, per la Regione Trentino
Alto Adige, che siano parificate la lingua tedesca e quella italiana nei vari atti del
o l’art. 38 della L. Cost. 26/02/1948 n°4 che prevede, per la Valle D’Aosta,
processo; 5
l’equiparazione della lingua francese a quella italiana.
Altra regola essenziale, relativamente alla forma, è quella secondo cui gli atti orali
devono essere documentati per iscritto nel verbale d’udienza.
Tale concetto è regolato dall’art. testualmente: “Il
126 c. p. c. che recita processo
verbale [disp. att. 44, 46] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti;
deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte,
6
nonché le dichiarazioni ricevute [disp. att. 87] . Il processo verbale è sottoscritto
7
dal cancelliere .
3 Corso di Diritto Processuale Civile. Ed. minore 2002. Mandrioli Crisanto. Giappichelli Ed.2007
4 Codice di procedura Civile e principali leggi complementari. Ed Giuridiche Simone 2001.
5 Vedi allegati I e II.
6 Se ad es. i documenti offerti in comunicazione dalle parti vengono prodotti all'udienza, se ne fa
menzione nel verbale.
7 In caso di difetto assoluto di sottoscrizione cioè di contemporanea mancanza della firma del
cancelliere e del giudice, il processo verbale è nullo o inesistente. Se, invece, manca la sola
sottoscrizione del cancelliere il processo verbale non viene considerato nullo, in quanto con la
sottoscrizione del giudice si è comunque raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto
documentato. 2
8
Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti , dà
loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. 9 10 .”
Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione
Altra caratteristica degli atti è che essi devono resi pubblici tra le parti e compiuti
secondo i termini e le prescrizioni previsti dalle leggi. I termini sono utilizzati per
fissare un ordine cronologico, le prescrizioni, invece, sono predisposte per coordinare
logicamente gli atti fra loro.
Il termine, inoltre , individua l’inizio o la fine di un determinato periodo di tempo
prescritto per il compimento di un atto.
Si distinguono diversi tipi di termini:
1. Legali e giudiziali a seconda che siano fissati dalla legge o dal Giudice.
2. Dilatori o acceleratori se fissano, nel primo caso, il momento prima del quale un
atto non può essere compiuto, nel secondo caso, il momento entro il quale un atto
deve essere compiuto.
Il primo caso è regolato dall’art. statuisce espressamente: “
163-bis c. p. c. che Tra il
giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della
11
notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero .
8 Non si dà, ad es., lettura del processo verbale d'udienza.
9 L'omessa sottoscrizione da parte degli altri intervenuti nel processo non comporta invalidità dell'atto in
quanto questo acquista il suo valore probatorio con la sottoscrizione dell'ufficiale che l'ha redatto e
potendo, inoltre, il cancelliere fare espressa menzione del loro rifiuto nel verbale. Ha invece rilievo la
loro firma nelle ipotesi di confessione spontanea e di conciliazione giudiziale.
10 Eventuali vizi del processo verbale consistenti in errori materiali ed omissioni potranno essere
sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte
in calce all'atto, con nota di richiamo senza rendere illegibile la parte soppressa o modificata.
11 Comma così sostituito dall'art. 8, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995. 3
12 13
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza
dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
14
citazione , abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il
convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine,
l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella
15
indicata dall'attore . Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato
16
dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal
presidente [disp. att. 70, 70bis]. dell’atto nel caso in cui
3. Perentori o ordinatori. I primi prevedono la decadenza esso
non sia compiuto; i secondi, al contrario, non prevedono alcuna decadenza.
4. Iniziali e finali. Essi indicano rispettivamente il tempo a partire dal quale un atto
può essere compiuto, e quello oltre il quale un atto non può più essere presentato.
E’ l’art. 155 c. p. c. che regola la disciplina del computo dei termini così stabilendo:
“ il giorno e l’ora iniziale. Per
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono
12 L'urgenza sussiste nelle cause in cui vi sia pericolo nel ritardo o che abbiano particolare natura, come
le condanne a prestazioni alimentari.
13 Nel caso di specie si tratta del presidente del Tribunale o della sezione (se la causa è stata già
assegnata ad un giudice istruttore); per i giudizi innanzi al giudice di pace, provvede il presidente del
Tribunale.
14 L'omessa sottoscrizione del decreto o la sua mancata motivazione determinano nullità del
provvedimento di abbreviazione. Le omissioni che, invece, inficiano la trascrizione del decreto sulla
copia notificata si risolvono in mere irregolarità formali.
15 La possibilità per il convenuto di ottenere l'anticipazione della prima udienza, risponde all'esigenza
di evitare che l'attore utilizzi il processo solo per bloccare l'iniziativa della controparte, ove questa abbia
interesse ad un più sollecito svolgimento dello stesso.
16 Tale ultimo termine risponde all'esigenza di informare l'attore della avvenuta anticipazione,
concedendogli, comunque, un tempo per organizzare le proprie difese. A tal proposito si tenga presente
che mentre nel caso in cui sia l'attore a chiedere un'abbreviazione dei termini, il convenuto ha 10 giorni
per costituirsi, nell'ipotesi prevista dal presente comma il termine è di soli 5 giorni, il che determina
un'evidente ed ingiusta disparità di trattamento: per una possibile soluzione raggiunta in via
interpretativa. 4
il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune. I giorni
festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è
17
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” .
Ai sensi della L. 27/05/1949 n° 260, modificata dalla L.31/03/1954 n.° 90 e dalla
L.5/03/1977 n. 54, sono considerati festivi: Tutte le domeniche , il 1 gennaio, il 25
il 1 novembre, l’8-25-26
aprile, il lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 15 agosto,
dicembre. Inoltre i termini processuali, anche se sottoposti al divieto di proroga e di
abbreviazioni , possono essere interrotti o sospesi. Infatti, la L. 7/10/1969 n.°
742, ha disposto la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va
dal 1/08 - al 15/09. In questo caso, la decorrenza dei termini riprenderà al termine di
tale periodo.
Sono, però, esclusi dalla sospensione i processi a carattere di urgenza come: Cause
alimentari, controversie di lavoro, previdenziali e assistenziali, giudizi di sfratto,
procedimenti cautelari, giudizi, dichiarazioni e revoca del fallimento e giudizi di
opposizione all’esecuzione. Per quanto concerne il secondo elemento essenziale
dell’atto processuale, la causa, essa va intesa come lo scopo obbiettivo dell’atto, cioè
la funzione predeterminata dalla legge che l’atto intende raggiungere, senza tener
conto delle finalità soggettive. Però, essendo gli atti processuali solitamente tipici, la
forma è già predisposta dal legislatore, per cui la rilevanza della causa è minima.
L’ultimo elemento dell’atto è la volontà. Essa è intesa come la coscienza e il desiderio
compiere l’atto stesso,e a nulla
di rileva la volontà di raggiungere determinati effetti
perché già previsti dalla legge.
17 Codice di Procedura Civile e principali leggi complementari. Ed. Giuridiche Simone 2001 5
I vizi degli atti processuali sono determinati dalla violazione delle norme che regolano
lo svolgimento del processo. 18
Diverse sono le tipologie dei viz