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Estratto del documento

2.2 LA REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO NEL GIUDIZIO PER

CASSAZIONE E NELL’ARBITRATO

Anche nel processo per Cassazione e nell’arbitro é prevista la revocazione per

L’art. modificato dall’art.

errore di fatto. 391 c. p. c., 16 del decreto legislativo 2

e’ stato dichiarato illegittimo con sentenza 9 luglio 2009

febbraio 2006, N. 40,

della Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevede la possibilità di esperire il

dell’art. 395 c.

rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi p. c., per le

ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375, primo

4

comma, n.1 dello stesso codice . La Corte di Cassazione, nel sollevare la questione

costituzionale dell’art.

de legittimità 391 bis c. p. c., dichiara di essere stata

investita del ricorso per revocazione proposto da M. A. e V.M., in base

all’ordinanza della stessa Corte, pronunciata il 29 gennaio 2007. Con questa, era

per inosservanza dell’ordine di integrazione del

stato dichiarato inammissibile,

contraddittorio, il ricorso in Cassazione proposto dai medesimi, contro la sentenza

della Corte emessa il 9 gennaio 2001. Tra i motivi addotti ricordiamo che,secondo i

ricorrenti,l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto perché il ricorso

per Cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile per mancata integrazione del

contraddittorio nei confronti del fallimento Soro Salvatore, mentre la stessa Corte

aveva ordinato la sua integrazione. Inoltre, sempre i ricorrenti,deducono che

l’ordinanza troverebbe causa nell’errore di fatto in cui e’ incorsa la

Corte,ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento D.G.

visto che tale soggetto risulta essere inesistente. La Corte adita ritiene di dover

aderire a tale relazione, circa la inammissibilità del ricorso per revocazione, in

4 www.altalex.it - Massimario 43

l’art.

virtù del fatto che 391 bis c. p. c. limita il ricorso per revocazione, per errore

dall’art. 375, primo comma,

di fatto, ai soli casi previsti n° 4 e 5 cod. proc. civ.

escludendo così,automaticamente gli altri numeri dello stesso articolo. Secondo la

Corte rimettente la disciplina esposta risulterebbe essere una negazione dei principi

di uguaglianza e di diritto alla difesa. Infatti, noi sappiamo che, scopo della

revocazione per errore di fatto, è quello di eliminare una decisione presa in base ad

un accertamento in seguito smentito. Per questo motivo, sembra senza senso

limitare tale rimedio solo alle ordinanze che accolgono o respingono il ricorso nel

merito o che lo dichiarino inammissibile per mancanza dei motivi o per difetto dei

requisiti di cui all’art. 366 bis c. p. c., escludendolo per gli altri casi in cui sarebbe

riscontrabile l’errore revocatorio. In base a ciò la Corte di Cassazione visti agli art.

dell’art.

3, 24, 77 della Costituzione ha sollevato la questione di legittimità 391 bis

va esclusa l’ammissibilità

c. p. c. La corte ha sottolineato che inequivocabilmente

del rimedio in questione per le ordinanze pronunciate dalla stessa Corte di

5

Cassazione in base ai primi tre numeri del medesimo art. 375 c. p. c.

5 “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di

consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto,

anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione

dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta

fondatezza o infondatezza.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio

quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente

fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di

entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo360 o per manifesta infondatezza degli stessi,

nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per

mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa

alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in

camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare

memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al

primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo

comma.” 44

quest’ottica e accettando la sollevata eccezione

In di violazione degli art. 3, 24 e 77

dell’articolo 391 bis

Cost. la Corte Costituzionale adita ha dichiarato la illegittimità in base all’art.

c. p. c nella parte in cui non accetta il ricorso per Cassazione, 375,

6

primo comma, c. p. c .

Per approfondire in modo più adeguato la disciplina continuiamo il nostro discorso

parlando dell’arbitrato. 7

L’art. 6, comma secondo, della L. 21 luglio 2000 N. 205 , ha previsto che le

controversie riguardanti i diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del Giudice

Amministrativo, possano essere risolte mediante arbitrato. Il nostro codice,

naturalmente, detta le regole essenziali per la disciplina di questo istituto.

ai sensi dell’ art.

In esso è espressamente citata, 831 c. p. c., la possibilità di

art.

impugnare il lodo arbitrale, in virtù dell’ 395 c. p. c nei casi indicati dai NN. 1,

LGS 40/2006 ha riformato l’ arbitrato,

2, 3, 6. Il D. prevedendo la possibilità di

impugnare le sentenze anche per il caso di errore di fatto. In realtà, molti sono stati

gli interrogativi sollevati circa l’errore che “vulnera

di fatto revocatorio la giustizia

di un provvedimento giurisdizionale e che la disciplina dell’arbitrato lascia senza

8

alcun rimedio” di quanto sancito dall’art.

in virtù 831 c. p. c. :

“l lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati

nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel

6 www.diritti e diritti .it

7 Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o

forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione

della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla

normativa statale o regionale.2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla

giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

8 Impugnazione del lodo arbitrale. Ferruccio Tommaseo, ordinario di diritto processuale civile

.università degli studi di Verona. 45

9

libro secondo . Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del

processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda

di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia

10

pronunciato sulla nullità Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi

indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di

terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede

dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per

opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa

preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle

11 .”

altre cause la dottrina propende per ricondurre l’errore revocatorio

Però è da precisare che tra i

motivi di nullità del lodo, visto che le stesse sentenze della Cassazione sono

impugnate per lo stesso motivo.

9 Trattasi delle ipotesi di revocazione straordinaria. Rimane escluso, pertanto, dal controllo del

giudice soltanto l'errore di rappresentazione dei fatti, la qual cosa si giustifica con il principio

generale di insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri.

10 In tal modo viene stabilito il principio della precedenza del giudizio di nullità su quello di

revocazione. Se il primo si conclude con una pronuncia che nega la nullità del lodo, rimane, quindi,

la possibilità successiva per l'interessato di far valere il vizio revocatorio; se, invece, il vizio di

nullità si ritiene sussistente si passa alla trattazione del merito, nel cui ambito sarà ugualmente

possibile far valere i motivi di revocazione.

11 L'ammissione della riunione in un unico processo delle diverse impugnazioni promosse contro lo

stesso lodo sembra dimostrare l'assenza di quella rigida alternatività tra il gravame per nullità e

l'azione revocatoria, che in precedenza veniva sostenuto in giurisprudenza. 46

2.3 REVOCAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEGLI ORGANI

DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (TAR CONSIGLIO DI STATO)

Ogni cittadino può opporsi agli atti della pubblica amministrazione sia con ricorsi

non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione,sia con impugnativa dinanzi

E’ l’art.

agli organi della P. A,ovvero TAR e Consiglio di Stato. 103 della

“Il

Costituzione che disciplina la normativa: Consiglio di Stato e gli altri organi

della Giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della

P.A., degli interessi legittimi ed, in particolari materie indicate dalla legge,anche

12

nei diritti soggettivi”. Mezzi di impugnazione del processo amministrativo sono:

Appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso in Cassazione per motivi di

giurisdizione. La revocazione,come già ribadito nelle precedenti pagine, è un

all’ art.

mezzo di impugnazione disciplinato dal codice di procedura civile 395. Per

cui, anche avverso gli organi della giustizia amministrativa, è esperibile il ricorso

del punto 4 dell’art.

per errore di fatto in virtù, 395 c. p. c.

Esemplare, a tal proposito, é la sentenza del TAR Napoli, Sezione Terza, 5 luglio

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Dettagli
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A.A. 2012-2013
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher garmenante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Tarullo Stefano.