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2.2 LA REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO NEL GIUDIZIO PER
CASSAZIONE E NELL’ARBITRATO
Anche nel processo per Cassazione e nell’arbitro é prevista la revocazione per
L’art. modificato dall’art.
errore di fatto. 391 c. p. c., 16 del decreto legislativo 2
e’ stato dichiarato illegittimo con sentenza 9 luglio 2009
febbraio 2006, N. 40,
della Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevede la possibilità di esperire il
dell’art. 395 c.
rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi p. c., per le
ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375, primo
4
comma, n.1 dello stesso codice . La Corte di Cassazione, nel sollevare la questione
costituzionale dell’art.
de legittimità 391 bis c. p. c., dichiara di essere stata
investita del ricorso per revocazione proposto da M. A. e V.M., in base
all’ordinanza della stessa Corte, pronunciata il 29 gennaio 2007. Con questa, era
per inosservanza dell’ordine di integrazione del
stato dichiarato inammissibile,
contraddittorio, il ricorso in Cassazione proposto dai medesimi, contro la sentenza
della Corte emessa il 9 gennaio 2001. Tra i motivi addotti ricordiamo che,secondo i
ricorrenti,l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto perché il ricorso
per Cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile per mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti del fallimento Soro Salvatore, mentre la stessa Corte
aveva ordinato la sua integrazione. Inoltre, sempre i ricorrenti,deducono che
l’ordinanza troverebbe causa nell’errore di fatto in cui e’ incorsa la
Corte,ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento D.G.
visto che tale soggetto risulta essere inesistente. La Corte adita ritiene di dover
aderire a tale relazione, circa la inammissibilità del ricorso per revocazione, in
4 www.altalex.it - Massimario 43
l’art.
virtù del fatto che 391 bis c. p. c. limita il ricorso per revocazione, per errore
dall’art. 375, primo comma,
di fatto, ai soli casi previsti n° 4 e 5 cod. proc. civ.
escludendo così,automaticamente gli altri numeri dello stesso articolo. Secondo la
Corte rimettente la disciplina esposta risulterebbe essere una negazione dei principi
di uguaglianza e di diritto alla difesa. Infatti, noi sappiamo che, scopo della
revocazione per errore di fatto, è quello di eliminare una decisione presa in base ad
un accertamento in seguito smentito. Per questo motivo, sembra senza senso
limitare tale rimedio solo alle ordinanze che accolgono o respingono il ricorso nel
merito o che lo dichiarino inammissibile per mancanza dei motivi o per difetto dei
requisiti di cui all’art. 366 bis c. p. c., escludendolo per gli altri casi in cui sarebbe
riscontrabile l’errore revocatorio. In base a ciò la Corte di Cassazione visti agli art.
dell’art.
3, 24, 77 della Costituzione ha sollevato la questione di legittimità 391 bis
va esclusa l’ammissibilità
c. p. c. La corte ha sottolineato che inequivocabilmente
del rimedio in questione per le ordinanze pronunciate dalla stessa Corte di
5
Cassazione in base ai primi tre numeri del medesimo art. 375 c. p. c.
5 “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione
dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta
fondatezza o infondatezza.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio
quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente
fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di
entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo360 o per manifesta infondatezza degli stessi,
nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per
mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa
alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in
camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare
memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al
primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo
comma.” 44
quest’ottica e accettando la sollevata eccezione
In di violazione degli art. 3, 24 e 77
dell’articolo 391 bis
Cost. la Corte Costituzionale adita ha dichiarato la illegittimità in base all’art.
c. p. c nella parte in cui non accetta il ricorso per Cassazione, 375,
6
primo comma, c. p. c .
Per approfondire in modo più adeguato la disciplina continuiamo il nostro discorso
parlando dell’arbitrato. 7
L’art. 6, comma secondo, della L. 21 luglio 2000 N. 205 , ha previsto che le
controversie riguardanti i diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo, possano essere risolte mediante arbitrato. Il nostro codice,
naturalmente, detta le regole essenziali per la disciplina di questo istituto.
ai sensi dell’ art.
In esso è espressamente citata, 831 c. p. c., la possibilità di
art.
impugnare il lodo arbitrale, in virtù dell’ 395 c. p. c nei casi indicati dai NN. 1,
LGS 40/2006 ha riformato l’ arbitrato,
2, 3, 6. Il D. prevedendo la possibilità di
impugnare le sentenze anche per il caso di errore di fatto. In realtà, molti sono stati
gli interrogativi sollevati circa l’errore che “vulnera
di fatto revocatorio la giustizia
di un provvedimento giurisdizionale e che la disciplina dell’arbitrato lascia senza
8
alcun rimedio” di quanto sancito dall’art.
in virtù 831 c. p. c. :
“l lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati
nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel
6 www.diritti e diritti .it
7 Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o
forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale.2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
8 Impugnazione del lodo arbitrale. Ferruccio Tommaseo, ordinario di diritto processuale civile
.università degli studi di Verona. 45
9
libro secondo . Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del
processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda
di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia
10
pronunciato sulla nullità Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi
indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di
terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
dell'arbitrato.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per
opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa
preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle
11 .”
altre cause la dottrina propende per ricondurre l’errore revocatorio
Però è da precisare che tra i
motivi di nullità del lodo, visto che le stesse sentenze della Cassazione sono
impugnate per lo stesso motivo.
9 Trattasi delle ipotesi di revocazione straordinaria. Rimane escluso, pertanto, dal controllo del
giudice soltanto l'errore di rappresentazione dei fatti, la qual cosa si giustifica con il principio
generale di insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri.
10 In tal modo viene stabilito il principio della precedenza del giudizio di nullità su quello di
revocazione. Se il primo si conclude con una pronuncia che nega la nullità del lodo, rimane, quindi,
la possibilità successiva per l'interessato di far valere il vizio revocatorio; se, invece, il vizio di
nullità si ritiene sussistente si passa alla trattazione del merito, nel cui ambito sarà ugualmente
possibile far valere i motivi di revocazione.
11 L'ammissione della riunione in un unico processo delle diverse impugnazioni promosse contro lo
stesso lodo sembra dimostrare l'assenza di quella rigida alternatività tra il gravame per nullità e
l'azione revocatoria, che in precedenza veniva sostenuto in giurisprudenza. 46
2.3 REVOCAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEGLI ORGANI
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (TAR CONSIGLIO DI STATO)
Ogni cittadino può opporsi agli atti della pubblica amministrazione sia con ricorsi
non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione,sia con impugnativa dinanzi
E’ l’art.
agli organi della P. A,ovvero TAR e Consiglio di Stato. 103 della
“Il
Costituzione che disciplina la normativa: Consiglio di Stato e gli altri organi
della Giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della
P.A., degli interessi legittimi ed, in particolari materie indicate dalla legge,anche
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nei diritti soggettivi”. Mezzi di impugnazione del processo amministrativo sono:
Appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso in Cassazione per motivi di
giurisdizione. La revocazione,come già ribadito nelle precedenti pagine, è un
all’ art.
mezzo di impugnazione disciplinato dal codice di procedura civile 395. Per
cui, anche avverso gli organi della giustizia amministrativa, è esperibile il ricorso
del punto 4 dell’art.
per errore di fatto in virtù, 395 c. p. c.
Esemplare, a tal proposito, é la sentenza del TAR Napoli, Sezione Terza, 5 luglio
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