UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
LA RETRIBUZIONE TRA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA E INTERPRETAZIONE
GIURISPRUDENZIALE
Relatore: Prof. Simone VARVA Tesi di Laurea di:
Letizia LECCHI
Matricola 830707
Anno Accademico 2023/2024
Indice
Introduzione ......................................................................................................................................... 1
Art. 36 Cost. e giusta retribuzione 3
....................................................................................................
Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost .....................................................
1. 3
.........................................................
2. Due importanti principi: proporzionalità e sufficienza 5
...........................................................................................
3. Il ruolo del legislatore ordinario 7
4. Chi garantisce al lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita
.........................................................................................................................
libera e dignitosa 8
.......................................................................
5. Evoluzione storica della giusta retribuzione 10
Il ruolo della contrattazione collettiva 12
...........................................................................................
.............................................
1. Il salario minimo tra dimensione nazionale ed internazionale 12
................................................................................................
2. La questione salariale oggi 14
...........................................................................
3. Il contratto collettivo e la sua evoluzione 18
4. Rapporto tra CCNL e legge, tra CCNL dello stesso livello e tra CCNL e contratto
aziendale…………………………………………………………………………………………. 21
5. Attuale fotografia dei contratti collettivi: copertura della contrattazione collettiva, numero di
.............................................
contratti scaduti, quanti contratti non presentano minimi dignitosi 23
Come la giurisprudenza sta operando per una miglior applicazione dell’art. 36 28
......................
L’intervento del giudice .....................................................................................................
1. 28
......................................................
2. Sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27711 30
...........................................................
3. Sentenza Tribunale di Bari 13 ottobre 2023 n. 2720 35
4. La valutazione del salario minimo: il contributo del CNEL, il contesto politico e la posizione
..........................................................................
delle OO.SS ed organizzazioni imprenditoriali 40
Conclusioni ........................................................................................................................................ 43
Bibliografia e sitografia ..................................................................................................................... 45
Introduzione
Ricordo ancora gennaio 2019 come il mese in cui, per la prima volta, sono entrata nel mondo del
lavoro. Come ogni “prima volta” che rimane impressa nei ricordi di ognuno, io ricordo che ero stata
selezionata da un’agenzia del lavoro per una posizione a tempo determinato, part-time e per la quale
non servivano specifiche competenze o titoli di studio. Venivo assunta come personale addetto al
facchinaggio, e mi veniva applicato il CCNL Multiservizi – Pulizia Industria. Percepivo una
retribuzione oraria lorda pari ad euro 6,51. Chiaramente vivendo ancora con i genitori, non mi
importava della paga oraria, quello che per me era importante era iniziare a guadagnare qualcosina
da sola per non pesare più interamente sui genitori ed iniziare ad ambientarmi nel mondo “dei grandi”.
Penso che, quando si tratta di svolgere quelli che tutti inizialmente chiamano “lavoretti”, sicuramente
non si pensa al grosso problema retributivo che purtroppo, ad oggi, è ancora molto diffuso nel nostro
paese, soprattutto in determinati settori. Attualmente, lavoro in azienda come impiegata nell’ufficio
direzione risorse umane e gestisco direttamente, insieme ai colleghi, tutte le questioni retributive e
non relative al personale dipendente. Il tema retribuzione e salario minimo è quindi un tema che mi
coinvolge ed incuriosisce molto. Soprattutto in questi ultimi tempi se ne sente parlare tanto: in tv, alla
radio, sui giornali. Nella scorsa e nell’attuale legislatura sono state avanzate diverse proposte di legge
per l’introduzione di un salario minimo legale. L’ultima di queste è stata presentata il 4 luglio 2023 e
propone un trattamento economico minimo d’orario dell’importo di euro 9. Questo perché, la
retribuzione, caposaldo del lavoratore, viene tutelata dalla normativa giuslavoristica, costituzionale e
dalla contrattazione collettiva. Nonostante ciò, però, non è mai stato fissato dalla legge un minimo
salariale, rimandando la spinosa questione ai contratti collettivi nazionali di lavoro. I CCNL regolano
il “minimo sindacale” in base al tipo di attività svolta, all’inquadramento e all’anzianità di servizio.
Sotto tale soglia il datore di lavoro non può mai scendere, ma nulla esclude la possibilità di accordare
uno stipendio superiore.
L’elaborato è volto ad analizzare la recente giurisprudenza in materia di retribuzione,
compatibilmente con il dettato costituzionale e con il ruolo della contrattazione collettiva per mostrare
come recenti sentenze hanno aiutato il lavoratore dipendente nella tutela del proprio diritto. È prevista
una parte iniziale prettamente teorica, incentrata sul primo comma dell’art. 36 della Costituzione, sul
ruolo della contrattazione collettiva, sul ruolo del legislatore ordinario e sul funzionamento del
sistema nazionale in relazione al salario minimo per concludersi con alcune proposte di casi concreti
della giurisprudenza in tema di retribuzione e adeguamento di trattamento retributivo percepito.
Nel primo capitolo verrà proposta una breve analisi sull’art. 36, che garantisce ai lavoratori il
diritto a una retribuzione equa e adeguata. Questa analisi ha esaminato anche il rapporto con l’articolo
39, mettendo in luce lo stretto legame tra i due. È stata poi evidenziata l’importanza dei due principi
della proporzionalità e sufficienza, del ruolo del legislatore e di come la retribuzione si è evoluta nel
corso del tempo, fino ai nostri giorni. Il secondo capitolo verterà sul ruolo della contrattazione
collettiva in tema di salario minimo, differenziando la situazione italiana dal panorama internazionale.
Verrà messa in luce l’evoluzione del contratto collettivo e il rapporto con la legge, con il contratto
aziendale e con i CCNL dello stesso livello. Il capitolo prosegue poi con l’attuale fotografia dei
contratti collettivi. Il terzo ed ultimo capitolo sarà il capitolo dei casi pratici, volto all’analisi di due
recenti sentenze in tema di salario giusto e di come la giurisprudenza intende procedere ad una più
favorevole applicazione di questo diritto. Di particolare rilevanza è la sentenza del 2 ottobre 2023 n.
1
27711 dove la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del diritto ad avere una retribuzione equa
e sufficiente. Lo ha fatto omaggiando l’art. 36 della Costituzione e sottolineando l’importanza della
contrattazione collettiva. La seconda sentenza invece è una sentenza del Tribunale di Bari, del 13
ottobre 2023 n. 2720, che accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, richiamando anche il recente
orientamento della Corte di cassazione di cui sopra.
L’obiettivo finale di questa tesi è esporre come funziona il sistema retributivo italiano, come
intervengono i vari poteri (Costituzione, legislatore e giudice), offrire una fotografia della situazione
italiana attuale, portando anche un breve confronto con i paesi internazionali e come le recenti
sentenze dei giudici sono volte a garantire e tutelare il diritto di ognuno di noi a percepire una giusta
retribuzione. 2
CAPITOLO I
Art. 36 Cost. e giusta retribuzione –
Sommario: 1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost. 2. Due importanti
– –
principi: proporzionalità e sufficienza. 3. Il ruolo del legislatore ordinario. 4. Chi garantisce al
–
lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita libera e dignitosa. 5.
Evoluzione temporale della giusta retribuzione.
1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. Composta da 139 articoli è stata divisa
in quattro sezioni: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica
e disposizioni transitorie e finali. L’articolo 36 della Costituzione inserito nei diritti e doveri dei
1
cittadini affronta, così come fanno anche altri articoli, il tema del lavoro. In particolare, il primo
comma di questo articolo, sottolinea il principio fondamentale secondo cui il lavoratore deve essere
remunerato in modo equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Inoltre,
stabilisce che la retribuzione deve essere sufficiente per garantire al lavoratore ed alla sua famiglia
una vita libera e dignitosa. Questo principio riflette l’importanza attribuita alla retribuzione come
elemento essenziale per la dignità umana ed il benessere sociale. Si viene a stabilire, pertanto, una
connessione diretta tra il lavoro prestato ed il diritto a condizioni di vita dignitose, evidenziando
l’aspetto sociale e solidale della Costituzione italiana. L’art. 36 va oltre il semplice sinallagma
contrattuale “prestazione lavorativa - compenso” tra il lavoratore ed il datore di lavoro, per introdurre
una più completa nozione sulla retribuzione, la quale non deve essere solo «mero corrispettivo del
lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo
normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve
essere sufficiente ad assicurare a costoro un’esistenza libera e dignitosa» .
2
La giurisprudenza costituzionale, sull’art. 36, ha inizialmente adottato una nozione unitaria di
giusta retribuzione capace di tenere insieme proporzionalità e sufficienza .
3
L’articolo 36 della Costituzione ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di un orientamento
giurisprudenziale che, basandosi sull’immediata precettività della disposizione costituzionale letta in
L’articolo 36 della Costituzione definisce il principio per cui: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
1
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
Corte Cost. 18 dicembre 1987 n. 559.
2 Corte Cost. n. 559/1987: «L’assumere che il principio di corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente,
3
salvo deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta contro il concetto di
retribuzione assunto dall’art. 36 Cost., che non è – come questa Corte ha più volte precisato – mero corrispettivo del
lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per
sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro
un’esistenza libera e dignitosa. Per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non solo
mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo de terminate prestazioni all’imprenditore:
ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie lavorative ma – necessariamente ed
in modo durevole – la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e rapporti personali e sociali». 3
combinato disposto con l’articolo 2099, comma 2, del codice civile, ha attribuito ai giudici ordinari
il potere di utilizzare i minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di categoria come parametro
di riferimento per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente. Il punto centrale di questa
costruzione giurisprudenziale risiede nella possibilità di applicare tali parametri anche quando le parti
non sono iscritte ai sindacati che hanno negoziato il contratto collettivo di riferimento. Questo aspetto
è particolarmente significativo, poiché i contratti collettivi di diritto comune hanno un’efficacia
soggettiva limitata e, senza questa costruzione, i minimi retributivi in essi previsti non sarebbero
applicabili nel caso specifico.
La Carta costituzionale aveva inoltre previsto un’integrazione all’art. 36, con il successivo art.
39, che avrebbe dovuto nelle intenzioni dei Padri Costituenti consentire alle associazioni sindacali,
tramite la stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia erga omnes, di stabilire parametri
retributivi equi validi per le categorie di appartenenza dei lavoratori. Tuttavia, la mancata emanazione
della legge ordinaria di attuazione della disposizione dell’art. 39, inerente all’obbligo da parte dei
sindacati di effettuare la registrazione presso uffici locali o centrali per acquisire personalità giuridica,
ha comportato che la contrattazione sindacale si sia basata su contratti collettivi di cosiddetto “diritto
comune”, ovvero privi di efficacia generale per tutti i membri delle categorie cui i contratti si
riferiscono. Ciò perché tali contratti sono stipulati da soggetti di diritto privato, rendendoli validi solo
per coloro che aderiscono alle organizzazioni sindacali. La mancata applicazione erga omnes dei
contratti collettivi ed il mancato intervento legislativo per l’introduzione di un salario minimo hanno
legittimato l’uso dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale come
parametro orientativo esterno per la valutazione di una equa retribuzione, applicabile a tutti i rapporti
di lavoro subordinato. Durante il periodo fascista, l’organizzazione sindacale era caratterizzata dalla
presenza dei “sindacati unici” dei lavoratori, enti pubblici che stipulavano i contratti collettivi con le
associazioni imprenditoriali, anch’esse enti pubblici. Ogni forma di pluralismo sindacale era proibita
ed i sindacati operavano sotto il rigoroso controllo del regime. Questo sistema prevedeva meccanismi
di selezione estremamente precisi, solo parzialmente basati su criteri oggettivi e comunque finalizzati
al controllo del governo sui soggetti coinvolti nel sistema delle relazioni sindacali. Si trattava di una
forma di monopolio statale sulle relazioni sindacali. Tuttavia, subito dopo la fine dell’esperienza
fascista, emerse uno scontro tra le diverse forze politiche del periodo. L’articolo 39 della Costituzione
rappresenta un compromesso tra le forze liberali, che cercavano di promuovere l’azione e lo sviluppo
del sindacato, e quelle corporative, orientate a ripristinare l’idea di un sindacato privo di iniziativa
autonoma, soggetto al controllo e all’ingerenza dello stato, tipica di un regime autoritario . Il risultato
4
è che nell’articolo 39 troviamo elementi innovativi come il riconoscimento della libertà sindacale in
tutte le sue forme, ma anche elementi di continuità con il passato recente, come l’obbligo di
registrazione per i sindacati e l’attribuzione dell’efficacia erga omnes solo ai contratti stipulati dalle
associazioni sindacali, costituite in proporzione agli iscritti. Il legislatore costituente, se da un lato
decide di concedere piena libertà ai sindacati, dando così voce alle istanze dei lavoratori che erano
state represse durante il regime fascista, dall’altro non abbandona l’idea di esercitare un controllo
sull’attività sindacale. Questo controllo è attuato attraverso l’obbligo di registrazione e la limitazione
dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
Come è stato evidenziato: «a norma del comma 1 la categoria sindacale non preesiste al contratto
collettivo, ma è il contratto collettivo che la determina liberamente, di volta in volta; invece per attuare
C. GAGLIANO, L’Art. 39 della Costituzione, in https://lamagistratura.it/, 2022.
4 4
il comma 4 è necessario precostituire (o “perimetrare” come si direbbe adesso) una categoria a livello
nazionale in riferimento alla quale una rappresentanza sindacale unitaria composta in proporzione al
numero degli iscritti di ciascun sindacato registrato sia abilitata a stipulare il contratto collettivo
nazionale con efficacia erga omnes» .
5
Il tentativo del legislatore di realizzare un complesso compromesso tra le istanze liberali e
corporativiste, la libertà sindacale e il controllo dello Stato è stato ampiamente fallito. La seconda
parte dell’articolo 39, infatti, è rimasta inattuata a causa della resistenza delle stesse organizzazioni
sindacali. Queste ultime temevano, nel contesto politico ed economico del secondo dopoguerra, che
il processo di registrazione avrebbe permesso allo Stato un’eccessiva interferenza nelle loro attività.
L’obbligo di registrazione avrebbe implicato la creazione di
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