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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

LA RETRIBUZIONE TRA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA E INTERPRETAZIONE

GIURISPRUDENZIALE

Relatore: Prof. Simone VARVA Tesi di Laurea di:

Letizia LECCHI

Matricola 830707

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione ......................................................................................................................................... 1

Art. 36 Cost. e giusta retribuzione 3

....................................................................................................

Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost .....................................................

1. 3

.........................................................

2. Due importanti principi: proporzionalità e sufficienza 5

...........................................................................................

3. Il ruolo del legislatore ordinario 7

4. Chi garantisce al lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita

.........................................................................................................................

libera e dignitosa 8

.......................................................................

5. Evoluzione storica della giusta retribuzione 10

Il ruolo della contrattazione collettiva 12

...........................................................................................

.............................................

1. Il salario minimo tra dimensione nazionale ed internazionale 12

................................................................................................

2. La questione salariale oggi 14

...........................................................................

3. Il contratto collettivo e la sua evoluzione 18

4. Rapporto tra CCNL e legge, tra CCNL dello stesso livello e tra CCNL e contratto

aziendale…………………………………………………………………………………………. 21

5. Attuale fotografia dei contratti collettivi: copertura della contrattazione collettiva, numero di

.............................................

contratti scaduti, quanti contratti non presentano minimi dignitosi 23

Come la giurisprudenza sta operando per una miglior applicazione dell’art. 36 28

......................

L’intervento del giudice .....................................................................................................

1. 28

......................................................

2. Sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27711 30

...........................................................

3. Sentenza Tribunale di Bari 13 ottobre 2023 n. 2720 35

4. La valutazione del salario minimo: il contributo del CNEL, il contesto politico e la posizione

..........................................................................

delle OO.SS ed organizzazioni imprenditoriali 40

Conclusioni ........................................................................................................................................ 43

Bibliografia e sitografia ..................................................................................................................... 45

Introduzione

Ricordo ancora gennaio 2019 come il mese in cui, per la prima volta, sono entrata nel mondo del

lavoro. Come ogni “prima volta” che rimane impressa nei ricordi di ognuno, io ricordo che ero stata

selezionata da un’agenzia del lavoro per una posizione a tempo determinato, part-time e per la quale

non servivano specifiche competenze o titoli di studio. Venivo assunta come personale addetto al

facchinaggio, e mi veniva applicato il CCNL Multiservizi – Pulizia Industria. Percepivo una

retribuzione oraria lorda pari ad euro 6,51. Chiaramente vivendo ancora con i genitori, non mi

importava della paga oraria, quello che per me era importante era iniziare a guadagnare qualcosina

da sola per non pesare più interamente sui genitori ed iniziare ad ambientarmi nel mondo “dei grandi”.

Penso che, quando si tratta di svolgere quelli che tutti inizialmente chiamano “lavoretti”, sicuramente

non si pensa al grosso problema retributivo che purtroppo, ad oggi, è ancora molto diffuso nel nostro

paese, soprattutto in determinati settori. Attualmente, lavoro in azienda come impiegata nell’ufficio

direzione risorse umane e gestisco direttamente, insieme ai colleghi, tutte le questioni retributive e

non relative al personale dipendente. Il tema retribuzione e salario minimo è quindi un tema che mi

coinvolge ed incuriosisce molto. Soprattutto in questi ultimi tempi se ne sente parlare tanto: in tv, alla

radio, sui giornali. Nella scorsa e nell’attuale legislatura sono state avanzate diverse proposte di legge

per l’introduzione di un salario minimo legale. L’ultima di queste è stata presentata il 4 luglio 2023 e

propone un trattamento economico minimo d’orario dell’importo di euro 9. Questo perché, la

retribuzione, caposaldo del lavoratore, viene tutelata dalla normativa giuslavoristica, costituzionale e

dalla contrattazione collettiva. Nonostante ciò, però, non è mai stato fissato dalla legge un minimo

salariale, rimandando la spinosa questione ai contratti collettivi nazionali di lavoro. I CCNL regolano

il “minimo sindacale” in base al tipo di attività svolta, all’inquadramento e all’anzianità di servizio.

Sotto tale soglia il datore di lavoro non può mai scendere, ma nulla esclude la possibilità di accordare

uno stipendio superiore.

L’elaborato è volto ad analizzare la recente giurisprudenza in materia di retribuzione,

compatibilmente con il dettato costituzionale e con il ruolo della contrattazione collettiva per mostrare

come recenti sentenze hanno aiutato il lavoratore dipendente nella tutela del proprio diritto. È prevista

una parte iniziale prettamente teorica, incentrata sul primo comma dell’art. 36 della Costituzione, sul

ruolo della contrattazione collettiva, sul ruolo del legislatore ordinario e sul funzionamento del

sistema nazionale in relazione al salario minimo per concludersi con alcune proposte di casi concreti

della giurisprudenza in tema di retribuzione e adeguamento di trattamento retributivo percepito.

Nel primo capitolo verrà proposta una breve analisi sull’art. 36, che garantisce ai lavoratori il

diritto a una retribuzione equa e adeguata. Questa analisi ha esaminato anche il rapporto con l’articolo

39, mettendo in luce lo stretto legame tra i due. È stata poi evidenziata l’importanza dei due principi

della proporzionalità e sufficienza, del ruolo del legislatore e di come la retribuzione si è evoluta nel

corso del tempo, fino ai nostri giorni. Il secondo capitolo verterà sul ruolo della contrattazione

collettiva in tema di salario minimo, differenziando la situazione italiana dal panorama internazionale.

Verrà messa in luce l’evoluzione del contratto collettivo e il rapporto con la legge, con il contratto

aziendale e con i CCNL dello stesso livello. Il capitolo prosegue poi con l’attuale fotografia dei

contratti collettivi. Il terzo ed ultimo capitolo sarà il capitolo dei casi pratici, volto all’analisi di due

recenti sentenze in tema di salario giusto e di come la giurisprudenza intende procedere ad una più

favorevole applicazione di questo diritto. Di particolare rilevanza è la sentenza del 2 ottobre 2023 n.

1

27711 dove la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del diritto ad avere una retribuzione equa

e sufficiente. Lo ha fatto omaggiando l’art. 36 della Costituzione e sottolineando l’importanza della

contrattazione collettiva. La seconda sentenza invece è una sentenza del Tribunale di Bari, del 13

ottobre 2023 n. 2720, che accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, richiamando anche il recente

orientamento della Corte di cassazione di cui sopra.

L’obiettivo finale di questa tesi è esporre come funziona il sistema retributivo italiano, come

intervengono i vari poteri (Costituzione, legislatore e giudice), offrire una fotografia della situazione

italiana attuale, portando anche un breve confronto con i paesi internazionali e come le recenti

sentenze dei giudici sono volte a garantire e tutelare il diritto di ognuno di noi a percepire una giusta

retribuzione. 2

CAPITOLO I

Art. 36 Cost. e giusta retribuzione –

Sommario: 1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost. 2. Due importanti

– –

principi: proporzionalità e sufficienza. 3. Il ruolo del legislatore ordinario. 4. Chi garantisce al

lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita libera e dignitosa. 5.

Evoluzione temporale della giusta retribuzione.

1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. Composta da 139 articoli è stata divisa

in quattro sezioni: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica

e disposizioni transitorie e finali. L’articolo 36 della Costituzione inserito nei diritti e doveri dei

1

cittadini affronta, così come fanno anche altri articoli, il tema del lavoro. In particolare, il primo

comma di questo articolo, sottolinea il principio fondamentale secondo cui il lavoratore deve essere

remunerato in modo equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Inoltre,

stabilisce che la retribuzione deve essere sufficiente per garantire al lavoratore ed alla sua famiglia

una vita libera e dignitosa. Questo principio riflette l’importanza attribuita alla retribuzione come

elemento essenziale per la dignità umana ed il benessere sociale. Si viene a stabilire, pertanto, una

connessione diretta tra il lavoro prestato ed il diritto a condizioni di vita dignitose, evidenziando

l’aspetto sociale e solidale della Costituzione italiana. L’art. 36 va oltre il semplice sinallagma

contrattuale “prestazione lavorativa - compenso” tra il lavoratore ed il datore di lavoro, per introdurre

una più completa nozione sulla retribuzione, la quale non deve essere solo «mero corrispettivo del

lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo

normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve

essere sufficiente ad assicurare a costoro un’esistenza libera e dignitosa» .

2

La giurisprudenza costituzionale, sull’art. 36, ha inizialmente adottato una nozione unitaria di

giusta retribuzione capace di tenere insieme proporzionalità e sufficienza .

3

L’articolo 36 della Costituzione ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di un orientamento

giurisprudenziale che, basandosi sull’immediata precettività della disposizione costituzionale letta in

L’articolo 36 della Costituzione definisce il principio per cui: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata

1

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale

e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.

Corte Cost. 18 dicembre 1987 n. 559.

2 Corte Cost. n. 559/1987: «L’assumere che il principio di corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente,

3

salvo deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta contro il concetto di

retribuzione assunto dall’art. 36 Cost., che non è – come questa Corte ha più volte precisato – mero corrispettivo del

lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per

sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro

un’esistenza libera e dignitosa. Per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non solo

mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo de terminate prestazioni all’imprenditore:

ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie lavorative ma – necessariamente ed

in modo durevole – la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e rapporti personali e sociali». 3

combinato disposto con l’articolo 2099, comma 2, del codice civile, ha attribuito ai giudici ordinari

il potere di utilizzare i minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di categoria come parametro

di riferimento per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente. Il punto centrale di questa

costruzione giurisprudenziale risiede nella possibilità di applicare tali parametri anche quando le parti

non sono iscritte ai sindacati che hanno negoziato il contratto collettivo di riferimento. Questo aspetto

è particolarmente significativo, poiché i contratti collettivi di diritto comune hanno un’efficacia

soggettiva limitata e, senza questa costruzione, i minimi retributivi in essi previsti non sarebbero

applicabili nel caso specifico.

La Carta costituzionale aveva inoltre previsto un’integrazione all’art. 36, con il successivo art.

39, che avrebbe dovuto nelle intenzioni dei Padri Costituenti consentire alle associazioni sindacali,

tramite la stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia erga omnes, di stabilire parametri

retributivi equi validi per le categorie di appartenenza dei lavoratori. Tuttavia, la mancata emanazione

della legge ordinaria di attuazione della disposizione dell’art. 39, inerente all’obbligo da parte dei

sindacati di effettuare la registrazione presso uffici locali o centrali per acquisire personalità giuridica,

ha comportato che la contrattazione sindacale si sia basata su contratti collettivi di cosiddetto “diritto

comune”, ovvero privi di efficacia generale per tutti i membri delle categorie cui i contratti si

riferiscono. Ciò perché tali contratti sono stipulati da soggetti di diritto privato, rendendoli validi solo

per coloro che aderiscono alle organizzazioni sindacali. La mancata applicazione erga omnes dei

contratti collettivi ed il mancato intervento legislativo per l’introduzione di un salario minimo hanno

legittimato l’uso dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale come

parametro orientativo esterno per la valutazione di una equa retribuzione, applicabile a tutti i rapporti

di lavoro subordinato. Durante il periodo fascista, l’organizzazione sindacale era caratterizzata dalla

presenza dei “sindacati unici” dei lavoratori, enti pubblici che stipulavano i contratti collettivi con le

associazioni imprenditoriali, anch’esse enti pubblici. Ogni forma di pluralismo sindacale era proibita

ed i sindacati operavano sotto il rigoroso controllo del regime. Questo sistema prevedeva meccanismi

di selezione estremamente precisi, solo parzialmente basati su criteri oggettivi e comunque finalizzati

al controllo del governo sui soggetti coinvolti nel sistema delle relazioni sindacali. Si trattava di una

forma di monopolio statale sulle relazioni sindacali. Tuttavia, subito dopo la fine dell’esperienza

fascista, emerse uno scontro tra le diverse forze politiche del periodo. L’articolo 39 della Costituzione

rappresenta un compromesso tra le forze liberali, che cercavano di promuovere l’azione e lo sviluppo

del sindacato, e quelle corporative, orientate a ripristinare l’idea di un sindacato privo di iniziativa

autonoma, soggetto al controllo e all’ingerenza dello stato, tipica di un regime autoritario . Il risultato

4

è che nell’articolo 39 troviamo elementi innovativi come il riconoscimento della libertà sindacale in

tutte le sue forme, ma anche elementi di continuità con il passato recente, come l’obbligo di

registrazione per i sindacati e l’attribuzione dell’efficacia erga omnes solo ai contratti stipulati dalle

associazioni sindacali, costituite in proporzione agli iscritti. Il legislatore costituente, se da un lato

decide di concedere piena libertà ai sindacati, dando così voce alle istanze dei lavoratori che erano

state represse durante il regime fascista, dall’altro non abbandona l’idea di esercitare un controllo

sull’attività sindacale. Questo controllo è attuato attraverso l’obbligo di registrazione e la limitazione

dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi.

Come è stato evidenziato: «a norma del comma 1 la categoria sindacale non preesiste al contratto

collettivo, ma è il contratto collettivo che la determina liberamente, di volta in volta; invece per attuare

C. GAGLIANO, L’Art. 39 della Costituzione, in https://lamagistratura.it/, 2022.

4 4

il comma 4 è necessario precostituire (o “perimetrare” come si direbbe adesso) una categoria a livello

nazionale in riferimento alla quale una rappresentanza sindacale unitaria composta in proporzione al

numero degli iscritti di ciascun sindacato registrato sia abilitata a stipulare il contratto collettivo

nazionale con efficacia erga omnes» .

5

Il tentativo del legislatore di realizzare un complesso compromesso tra le istanze liberali e

corporativiste, la libertà sindacale e il controllo dello Stato è stato ampiamente fallito. La seconda

parte dell’articolo 39, infatti, è rimasta inattuata a causa della resistenza delle stesse organizzazioni

sindacali. Queste ultime temevano, nel contesto politico ed economico del secondo dopoguerra, che

il processo di registrazione avrebbe permesso allo Stato un’eccessiva interferenza nelle loro attività.

L’obbligo di registrazione avrebbe implicato la creazione di

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher letizialecchi03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Varva Simone.
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