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Il TFR
Dopo che è cessato il rapporto (per qualunque causa), il lavoratore ha diritto a un'erogazione nota come Trattamento di Fine Rapporto (da aggiungere a ulteriori liquidazioni che ha acquisito di diritto nel corso del rapporto, es. mensilità ancora non dovute, tredicesima, quattordicesima, ferie o permessi non dovuti ecc). Esso è una retribuzione differita, è quella parte della retribuzione che il lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello in cui si svolge il lavoro. È disciplinato dalla l. 297 del 1982, che sostituisce con questo trattamento la vecchia indennità di anzianità. Quest'ultima infatti maturava moltiplicando l'ultima retribuzione mensile per gli anni di durata del rapporto. In questo modo però risultava estremamente onerosa. Oggi dunque il TFR consiste in una cifra sottratta annualmente dallo stipendio del lavoratore. Esso risulta quindi come il totale degliaccantonamenti annuali, effettuati dal datore. Calcolo: i criteri del calcolo sono stabiliti dall'art. 2120 cc. Ci servono dunque alcuni dati: il primo è lo stipendio complessivo ricevuto nell'ultimo anno (+ eventuali benefit es autoaziendale, ma esclusi i rimborsi spese). Poi bisogna dividere questo valore per il numero costante di 13,5 (a cavallo tra 13 per chi ha tredicesima e 14 per chi ha laquattordicesima). Si può quindi dire che l'importo trovato equivarrà circa a un mese di retribuzione.
Il TFR aumenta di anno in anno, poiché si rivaluta: aumenta di una percentuale che è funzione del tasso di inflazione rilevato dall'Istat. La rivalutazione consiste nell'1.5% (componente fissa) + il 75% dell'indice di inflazione rilevato dall'Istat (componente variabile).
N.B. gli interessi che il lavoratore riceve però sono soggetti a tassazione (= tassa sulla rivalutazione del TFR)
N.B. le vecchie indennità di
anzianità NON sono state estinte da questa legge, marimaste in vigore nei rapporti precedenti al 1982. Per questi rapporti dunque, al TFR si aggiunge anche l'indennità di anzianità.
Previdenza complementare: Una volta assunti si deve compilare un modulo in cui si specifica come vogliamo utilizzare il TFR: si può infatti lasciare in azienda o usarlo come fondo pensionistico. La differenza più grande è la tassazione del TFR, poiché lasciarlo in azienda è molto meno conveniente dal punto di vista delle tasse (esse saranno più alte). Inoltre il TFR a fini pensionistici possiamo sfruttarlo solo quando si va in pensione, mentre quello aziendale alla liquidazione.
Però dalla legge finanziaria del 2007, il TFR maturato e non trasferito alla previdenza complementare, verrà liquidato non più dal datore, ma dal fondo Inps. Ciò è