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Master

in

“Management dell'innovazione e delle nuove tecnologie”

LA RESPONSABILITà DEL

PROGRAMMATORE DI SOFTWARE

CON AUTONOMIA COGNITIVA

Candidato Relatore

Ginevra Astuto Alessandro Ronca

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

1

2

INTRODUZIONE

Nel corso dei miei studi universitari e grazie agli

approfondimenti che ho avuto modo di compiere attraverso la

partecipazione al Master di II livello “Management

dell'innovazione e delle nuove tecnologie” tenuto

dall’Unicusano sono entrata in contatto con una nuova

affascinante realtà: il mondo dell’intelligenza artificiale (I.A.).

Sono rimasta colpita dal tema dei robot con autonomia

cognitiva, una tecnologia che sfrutta i sistemi di intelligenza

artificiale inserendoli in una struttura fisica (in seguito chiamata

hardware), e dal loro impatto all’interno della nostra società.

Alla base dello studio che porterò avanti nelle prossime pagine

vi è innanzitutto una breve analisi dell’istituto della responsabilità

del produttore per danno da prodotto difettoso alla luce della

diffusione della tecnologia di cui sopra. Successivamente si

prenderà in considerazione la figura del programmatore, quel

soggetto che di fatto realizza il programma mediante il quale

l’hardware diventa robot con autonomia cognitiva, e si tenterà di

definire il suo grado di responsabilità per danno da prodotto

difettoso.

Si vedrà come la caratteristica di possedere un’autonomia

cognitiva dia la possibilità a delle “macchine” di portare avanti

un ragionamento basandosi sulla loro esperienza pregressa. Il

loro agire non sarà più determinato dalle istruzioni ricevute dal

programmatore in fase di produzione ma dipenderanno da un

ragionamento autonomo dipendente dagli stimoli ricevuti nel

periodo di funzionamento. Sarà tanto più determinato

dall’interazione con l’utilizzatore (consumatore) finale quanto

più sarà il tempo passato con quest’ultimo anziché con il

3

programmatore stesso. Si sottolineerà come questa peculiarità

renda necessario un aggiornamento relativo alla disciplina della

responsabilità di cui sopra poiché in determinate occasioni

(maggiore influenza da parte dell’utilizzatore) il ruolo tanto del

produttore tanto del programmatore risulteranno meno

determinanti rispetto quanto potesse accadere in passato, in

quanto non avranno più la possibilità di prevedere eventuali

malfunzionamenti del suo prodotto.

Nel primo capitolo si analizzerà proprio l’attuale disciplina a

tutela del consumatore; nel secondo si illustreranno le tecnologie

di IA; il terzo sarà dedicato al ruolo del programmatore.

4

PRIMO CAPITOLO

Fonti e definizioni

1. La disciplina europea a tutela del consumatore.

Il punto di partenza di questo elaborato è una breve trattazione sulla

disciplina introdotta dal legislatore europeo a tutela del

consumatore, contenuta nella Direttiva n. 374 del 1985.

L’obiettivo che si voleva perseguire era quello di definire in modo

chiaro ed univoco il ruolo giocato dal produttore qualora il

consumatore avesse subito un danno per un difetto del bene

acquistato.

Comprendere, dunque, quale sarebbe stato il soggetto a cui

rivolgersi per ottenere un risarcimento, tale da garantire se non un

ripristino della situazione quo ante quantomeno un’equa

riparazione per il danno subito.

Questa incertezza era dettata soprattutto dalla presenza di

molteplici figure all’interno del processo di produzione di un bene:

una catena umana composta da svariati fornitori e da uno o più

produttori, a seconda dell’oggetto che si decideva di acquistare.

Mediante l’emanazione della Direttiva 374/85 non soltanto il

legislatore europeo ha tentato di trovare una soluzione a tale

dilemma ma ha indirettamente garantito la tutela di uno dei pilastri

alla base della nascita della Comunità europea: la libera

circolazione delle merci.

Si era notata, infatti, un’attitudine del consumatore tesa a favorire

un prodotto che provenisse da uno Stato più attento alla

responsabilizzazione del produttore, dunque più attento a

5

garantire un certo standard di sicurezza alle merci prodotte sul

suo territorio. Tale meccanismo inconscio agevolava

1

enormemente determinati Stati più “ricchi” a scapito di altri che

non avevano le medesime possibilità.

1.1La responsabilità del produttore.

Prima di analizzare l’istituto della responsabilità del produttore

risulta fondamentale comprendere chi, per la Direttiva 374/85,

possa essere considerato produttore. 2

La definizione ci viene data all’articolo 3 : per produttore deve

intendersi sia colui che realizza il prodotto finito sia colui che ne

realizza una singola componente, purché quest’ultima sia

contrassegnata dal suo nome o da un’altra caratteristica

distintiva.

Continuando l’analisi dell’articolo si nota la scelta del

legislatore europeo di inserire due ulteriori figure, in ossequio a

uno degli obiettivi che si era prefissato, responsabilizzare tutti i

soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e vendita del

1 Uno Stato economicamente più solido rispetto gli altri ha la possibilità di

stanziare un certo quantitativo di fondi nei confronti di settori, come quello

della ricerca scientifica, che in ambito produttivo risultano essere

fondamentali al fine di garantire un prodotto sempre più affine alle esigenze

del consumatore.

2 Articolo 3, Direttiva 374/85:

“1 . Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il

produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente,

nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o

altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un

prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del «

leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua

attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della

presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera

tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro

un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha

fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto

importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al

paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.”.

6

prodotto: il fornitore e l’imprenditore. Per concretizzare questa

intenzione, con il secondo comma si prevede che, sia colui il

quale abbia messo in commercio il prodotto nell’esercizio di una

propria attività commerciale, sia il soggetto incaricato di

importare un bene all’interno della Comunità Europea con il

medesimo obiettivo, dovranno rispondere al consumatore alla

stregua del produttore.

Avendo quindi delineato le caratteristiche fondamentali di

quest’ultimo, è possibile entrare nel vivo della trattazione e

individuarne anche i profili della sua responsabilità.

L’articolo 1 della Direttiva 374/85 recita: “Il produttore è

responsabile dal danno causato dal difetto di un suo prodotto”.

L’articolo 4 precisa poi che “Il danneggiato deve provare il

3

danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.” .

Trattasi di una responsabilità cosiddetta oggettiva dove si

4

prescinde dall’elemento soggettivo della condotta (colpa/dolo) .

Nel valutare la sua configurazione il giudice si basa sul solo

rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento

dannoso; più in particolare, sulla normalità statistica che rende

4

3 Art. 4 della Direttiva del Consiglio Europeo del 25 Luglio 1985 numero

374 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee).

4 Il nostro ordinamento individua e disciplina i diversi scenari in cui è

possibile parlare di responsabilità oggettiva: art. 2048 c.c. (responsabilità per

danni causati da minori); art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei

committenti); art- 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività

pericolose); art. 2051 c.c. (responsabilità per danni cagionati da cose in

custodia); art. 2052 c.c. (responsabilità per danni causati da animali); art.

2053 c.c. Tale istituto è stato introdotto proprio perché il legislatore ha

ritenuto troppo difficoltoso far gravare sul danneggiato la prova di una

specifica colpevolezza in capo al danneggiante. In questo modo invece il

soggetto leso ha comunque la possibilità di accedere a una forma di tutela

soddisfacente e quindi a un equo risarcimento.

7

prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di

5

una data causa.

L’articolo 4 chiarisce definitivamente il soggetto su cui grava

l’onere della prova: il consumatore, il quale non dovrà limitarsi

a individuare quel difetto la cui esistenza ha causato il danno,

bensì dovrà dimostrare che questo difetto è reale ed esiste sin da

6

prima che il prodotto stesso entrasse nella sua disponibilità .

Non deve quindi aver subito alcun tipo di manipolazione da

parte del suo utilizzatore. Affermare il contrario comporterebbe

un eccessivo squilibrio fra le parti, poiché il produttore vedrebbe

la sua posizione oltremodo aggravata da una probatio diabolica

7

di impossibile risoluzione .

Sempre in quest’ottica è stato pensato e scritto l’articolo 7 della

direttiva, il quale recita:

“Il produttore non è responsabile ai sensi della presente

direttiva se prova:

5 Array, La responsabilità del produttore: commento agli articoli da 114 a

127 del Codice del consumo (Decreto Legislativo n° 206 del 2005) che

hanno sostituito il D.P.R. n° 224 del 1988, diritto.it – 19 aprile 2007.

6 Sentenza n- 6007 del 15/03/07 in Leggi d’Italia: “[…] è invece del tutto

evidente, dalla formulazione letterale della norma, che l’art. 1 della legge

lega la speciale responsabilità del produttore dalla stessa introdotta al nesso

di causalità tra il danno e il difetto del prodotto al quale (difetto) viene così

attribuito il carattere di un prerequisito della responsabilità e la funzione

delimitativa dell’ambito di applicazione di tale responsabilità che, proprio

perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al

danneggiato provare […]”.

7 Si vuole ricordare che la Direttiva 374/85 è stata emanata da parte del

legislatore europeo in quanto anni di esperienza nel settore economico-

produttivo avevano insegnato come la figura del consumatore fosse da

considerare la parte debole del rapporto con il produttore. L’obiettivo che si

voleva perseguire mediante l’adozione di questo testo di legge era quindi

quello di riequilibrare questo rapporto: accettare dunque che l’utilizzatore

potesse non dimostrare che il difetto del prodotto fosse anteriore alla sua

apprensione avrebbe causato uno squilibrio al contrario, vanificando il ruolo

della Direttiva stessa. 8

a) che non ha messo il prodotto in circolazione;

b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto

che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in

circolazione o sia sorto successivamente;

c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra

forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o

distribuito nel quadro della sua attività professionale;

d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole

imperative emanate dai poteri pubblici;

e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento

in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di

scoprire l'esistenza del difetto;

f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è

dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la

parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto.”.

Il produttore sarà esente da responsabilità ogni qualvolta riesca a

dimostrare che il difetto era fuori dalla sfera della sua

prevedibilità; in questo modo quindi non dovrà rispondere del

danno subito dal terzo consumatore.

Degno di nota, a parere di chi scrive, è l’inciso che troviamo alla

lettera - e della norma: una clausola di salvaguardia con cui si

cerca di invogliare i produttori a viaggiare di pari passo con

8

quelli che sono gli sviluppi in ambito scientifico . Un

8 In realtà la stessa Direttiva, all’articolo 15, prevede la possibilità per gli

stati comunitari di derogare a tale statuizione e far gravare la “mancata

conoscenza scientifica” in capo al produttore e non al consumatore. La

9

aggiornamento continuo e costante che permette in primis a

questi ultimi di soddisfare tutte le esigenze di una nuova

compagine sociale sempre più attenta alle nuove tecnologie e

alle comodità da queste offerte.

Fondamentale appare anche la scelta di non far rispondere del

danno il produttore che ha dovuto rispettare un determinato iter

produttivo in ossequio alle norme imperative del Paese in cui ha

sede la sua produzione: accettare altrimenti significherebbe

scoraggiare un produttore a iniziare il proprio commercio

all’interno di un Paese che lo sottoponga a eccessive restrizioni

9

e/o controlli .

L’ultimo articolo di cui è necessaria un’attenta analisi per

terminare questa breve digressione sulla natura della

responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso è

l’articolo 8 della Direttiva, il quale recita:

“1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di

rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita

quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del

prodotto e dall'intervento di un terzo.

b) in deroga all'articolo 7, lettera

norma infatti recita (comma 1, lett. b): “

e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del

presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il

produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle

conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in

circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del

difetto”. La previsione dell’art. 15 è stata fatta propria da Lussemburgo,

Francia, Germania (esclusivamente per i prodotti farmaceutici) e Spagna

(esclusivamente per i prodotti farmaceutici ed alimentari). Non invece dal

legislatore italiano che ha ritenuto una simile soluzione nemica del progresso

scientifico.

9 L’articolo 7 quindi sembrerebbe in qualche modo concretizzare l’intento del

legislatore europeo di non ostacolare in alcun modo la libera circolazione di

merci e, ancor prima, della loro produzione evitando pro futuro la possibile

instaurazione di condotte anticoncorrenziali fra stati che avrebbero potuto

iniziare una guerra al ribasso sulla normativa dedicata a regolare il rapporto

produttore-bene da produrre. 10

2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o

soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno

è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per

colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è

responsabile.”.

A parere di chi scrive risulta assolutamente innovativa e

decisamente in linea con la volontà di ri-equilibrare il rapporto

produttore-consumatore la previsione del secondo comma di

detto articolo.

Qualora, infatti, si accerti sia la presenza di un difetto del

10

prodotto che un atteggiamento colposo del consumatore che,

agendo in violazione di una regola di condotta, abbia contribuito

alla realizzazione del danno sarà facoltà del giudice, in relazione

alle circostanze del caso concreto, o ridurre o sopprimere la

responsabilità del produttore.

In questo modo si è voluto anche tutelare il diritto alla difesa del

produttore che altrimenti si sarebbe trovato nella scomoda

posizione di dover dimostrare in che misura il difetto da lui non

corretto abbia concorso a realizzare il danno rispetto

all’atteggiamento colposo del consumatore danneggiato.

Per quanto riguarda l’esperienza italiana la Suprema Corte, con

11

la sentenza 12750 del 14-06-2005 , ha confermato come

l’incauto utilizzo del prodotto da parte del consumatore (non

prevedibile da parte del produttore e quindi a lui non imputabile)

insieme a un vizio del prodotto nella parte della miccia, possano

10 Risponde il consumatore anche nell’eventualità in cui l’atteggiamento

colposo sia addebitabile a una persona di cui il danneggiato era responsabile

(si fa quindi riferimento agli articoli 2047 2048 e 2049 del codice civile sopra

citati).

11 In Leggi d’Italia, ud. 18-04-2005. 11

e debbano essere considerate delle concause nel verificarsi

12

dell’evento dannoso .

1.2. Il difetto del prodotto

A questo punto della trattazione sorge quasi spontanea la

domanda: quando un prodotto può dirsi difettoso?

La risposta è contenuta nell’articolo 6 della Direttiva:

“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci

si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le

circostanze, tra cui:

a) la presentazione del prodotto,

b)

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Picciotti1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Management della qualità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Ronca Alessandro.
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