Master
in
“Management dell'innovazione e delle nuove tecnologie”
LA RESPONSABILITà DEL
PROGRAMMATORE DI SOFTWARE
CON AUTONOMIA COGNITIVA
Candidato Relatore
Ginevra Astuto Alessandro Ronca
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
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2
INTRODUZIONE
Nel corso dei miei studi universitari e grazie agli
approfondimenti che ho avuto modo di compiere attraverso la
partecipazione al Master di II livello “Management
dell'innovazione e delle nuove tecnologie” tenuto
dall’Unicusano sono entrata in contatto con una nuova
affascinante realtà: il mondo dell’intelligenza artificiale (I.A.).
Sono rimasta colpita dal tema dei robot con autonomia
cognitiva, una tecnologia che sfrutta i sistemi di intelligenza
artificiale inserendoli in una struttura fisica (in seguito chiamata
hardware), e dal loro impatto all’interno della nostra società.
Alla base dello studio che porterò avanti nelle prossime pagine
vi è innanzitutto una breve analisi dell’istituto della responsabilità
del produttore per danno da prodotto difettoso alla luce della
diffusione della tecnologia di cui sopra. Successivamente si
prenderà in considerazione la figura del programmatore, quel
soggetto che di fatto realizza il programma mediante il quale
l’hardware diventa robot con autonomia cognitiva, e si tenterà di
definire il suo grado di responsabilità per danno da prodotto
difettoso.
Si vedrà come la caratteristica di possedere un’autonomia
cognitiva dia la possibilità a delle “macchine” di portare avanti
un ragionamento basandosi sulla loro esperienza pregressa. Il
loro agire non sarà più determinato dalle istruzioni ricevute dal
programmatore in fase di produzione ma dipenderanno da un
ragionamento autonomo dipendente dagli stimoli ricevuti nel
periodo di funzionamento. Sarà tanto più determinato
dall’interazione con l’utilizzatore (consumatore) finale quanto
più sarà il tempo passato con quest’ultimo anziché con il
3
programmatore stesso. Si sottolineerà come questa peculiarità
renda necessario un aggiornamento relativo alla disciplina della
responsabilità di cui sopra poiché in determinate occasioni
(maggiore influenza da parte dell’utilizzatore) il ruolo tanto del
produttore tanto del programmatore risulteranno meno
determinanti rispetto quanto potesse accadere in passato, in
quanto non avranno più la possibilità di prevedere eventuali
malfunzionamenti del suo prodotto.
Nel primo capitolo si analizzerà proprio l’attuale disciplina a
tutela del consumatore; nel secondo si illustreranno le tecnologie
di IA; il terzo sarà dedicato al ruolo del programmatore.
4
PRIMO CAPITOLO
Fonti e definizioni
1. La disciplina europea a tutela del consumatore.
Il punto di partenza di questo elaborato è una breve trattazione sulla
disciplina introdotta dal legislatore europeo a tutela del
consumatore, contenuta nella Direttiva n. 374 del 1985.
L’obiettivo che si voleva perseguire era quello di definire in modo
chiaro ed univoco il ruolo giocato dal produttore qualora il
consumatore avesse subito un danno per un difetto del bene
acquistato.
Comprendere, dunque, quale sarebbe stato il soggetto a cui
rivolgersi per ottenere un risarcimento, tale da garantire se non un
ripristino della situazione quo ante quantomeno un’equa
riparazione per il danno subito.
Questa incertezza era dettata soprattutto dalla presenza di
molteplici figure all’interno del processo di produzione di un bene:
una catena umana composta da svariati fornitori e da uno o più
produttori, a seconda dell’oggetto che si decideva di acquistare.
Mediante l’emanazione della Direttiva 374/85 non soltanto il
legislatore europeo ha tentato di trovare una soluzione a tale
dilemma ma ha indirettamente garantito la tutela di uno dei pilastri
alla base della nascita della Comunità europea: la libera
circolazione delle merci.
Si era notata, infatti, un’attitudine del consumatore tesa a favorire
un prodotto che provenisse da uno Stato più attento alla
responsabilizzazione del produttore, dunque più attento a
5
garantire un certo standard di sicurezza alle merci prodotte sul
suo territorio. Tale meccanismo inconscio agevolava
1
enormemente determinati Stati più “ricchi” a scapito di altri che
non avevano le medesime possibilità.
1.1La responsabilità del produttore.
Prima di analizzare l’istituto della responsabilità del produttore
risulta fondamentale comprendere chi, per la Direttiva 374/85,
possa essere considerato produttore. 2
La definizione ci viene data all’articolo 3 : per produttore deve
intendersi sia colui che realizza il prodotto finito sia colui che ne
realizza una singola componente, purché quest’ultima sia
contrassegnata dal suo nome o da un’altra caratteristica
distintiva.
Continuando l’analisi dell’articolo si nota la scelta del
legislatore europeo di inserire due ulteriori figure, in ossequio a
uno degli obiettivi che si era prefissato, responsabilizzare tutti i
soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e vendita del
1 Uno Stato economicamente più solido rispetto gli altri ha la possibilità di
stanziare un certo quantitativo di fondi nei confronti di settori, come quello
della ricerca scientifica, che in ambito produttivo risultano essere
fondamentali al fine di garantire un prodotto sempre più affine alle esigenze
del consumatore.
2 Articolo 3, Direttiva 374/85:
“1 . Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il
produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente,
nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o
altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un
prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del «
leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua
attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della
presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera
tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro
un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto
importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al
paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.”.
6
prodotto: il fornitore e l’imprenditore. Per concretizzare questa
intenzione, con il secondo comma si prevede che, sia colui il
quale abbia messo in commercio il prodotto nell’esercizio di una
propria attività commerciale, sia il soggetto incaricato di
importare un bene all’interno della Comunità Europea con il
medesimo obiettivo, dovranno rispondere al consumatore alla
stregua del produttore.
Avendo quindi delineato le caratteristiche fondamentali di
quest’ultimo, è possibile entrare nel vivo della trattazione e
individuarne anche i profili della sua responsabilità.
L’articolo 1 della Direttiva 374/85 recita: “Il produttore è
responsabile dal danno causato dal difetto di un suo prodotto”.
L’articolo 4 precisa poi che “Il danneggiato deve provare il
3
danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.” .
Trattasi di una responsabilità cosiddetta oggettiva dove si
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prescinde dall’elemento soggettivo della condotta (colpa/dolo) .
Nel valutare la sua configurazione il giudice si basa sul solo
rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento
dannoso; più in particolare, sulla normalità statistica che rende
4
3 Art. 4 della Direttiva del Consiglio Europeo del 25 Luglio 1985 numero
374 (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee).
4 Il nostro ordinamento individua e disciplina i diversi scenari in cui è
possibile parlare di responsabilità oggettiva: art. 2048 c.c. (responsabilità per
danni causati da minori); art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei
committenti); art- 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività
pericolose); art. 2051 c.c. (responsabilità per danni cagionati da cose in
custodia); art. 2052 c.c. (responsabilità per danni causati da animali); art.
2053 c.c. Tale istituto è stato introdotto proprio perché il legislatore ha
ritenuto troppo difficoltoso far gravare sul danneggiato la prova di una
specifica colpevolezza in capo al danneggiante. In questo modo invece il
soggetto leso ha comunque la possibilità di accedere a una forma di tutela
soddisfacente e quindi a un equo risarcimento.
7
prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di
5
una data causa.
L’articolo 4 chiarisce definitivamente il soggetto su cui grava
l’onere della prova: il consumatore, il quale non dovrà limitarsi
a individuare quel difetto la cui esistenza ha causato il danno,
bensì dovrà dimostrare che questo difetto è reale ed esiste sin da
6
prima che il prodotto stesso entrasse nella sua disponibilità .
Non deve quindi aver subito alcun tipo di manipolazione da
parte del suo utilizzatore. Affermare il contrario comporterebbe
un eccessivo squilibrio fra le parti, poiché il produttore vedrebbe
la sua posizione oltremodo aggravata da una probatio diabolica
7
di impossibile risoluzione .
Sempre in quest’ottica è stato pensato e scritto l’articolo 7 della
direttiva, il quale recita:
“Il produttore non è responsabile ai sensi della presente
direttiva se prova:
5 Array, La responsabilità del produttore: commento agli articoli da 114 a
127 del Codice del consumo (Decreto Legislativo n° 206 del 2005) che
hanno sostituito il D.P.R. n° 224 del 1988, diritto.it – 19 aprile 2007.
6 Sentenza n- 6007 del 15/03/07 in Leggi d’Italia: “[…] è invece del tutto
evidente, dalla formulazione letterale della norma, che l’art. 1 della legge
lega la speciale responsabilità del produttore dalla stessa introdotta al nesso
di causalità tra il danno e il difetto del prodotto al quale (difetto) viene così
attribuito il carattere di un prerequisito della responsabilità e la funzione
delimitativa dell’ambito di applicazione di tale responsabilità che, proprio
perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al
danneggiato provare […]”.
7 Si vuole ricordare che la Direttiva 374/85 è stata emanata da parte del
legislatore europeo in quanto anni di esperienza nel settore economico-
produttivo avevano insegnato come la figura del consumatore fosse da
considerare la parte debole del rapporto con il produttore. L’obiettivo che si
voleva perseguire mediante l’adozione di questo testo di legge era quindi
quello di riequilibrare questo rapporto: accettare dunque che l’utilizzatore
potesse non dimostrare che il difetto del prodotto fosse anteriore alla sua
apprensione avrebbe causato uno squilibrio al contrario, vanificando il ruolo
della Direttiva stessa. 8
a) che non ha messo il prodotto in circolazione;
b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto
che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in
circolazione o sia sorto successivamente;
c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra
forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o
distribuito nel quadro della sua attività professionale;
d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole
imperative emanate dai poteri pubblici;
e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento
in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di
scoprire l'esistenza del difetto;
f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è
dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la
parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto.”.
Il produttore sarà esente da responsabilità ogni qualvolta riesca a
dimostrare che il difetto era fuori dalla sfera della sua
prevedibilità; in questo modo quindi non dovrà rispondere del
danno subito dal terzo consumatore.
Degno di nota, a parere di chi scrive, è l’inciso che troviamo alla
lettera - e della norma: una clausola di salvaguardia con cui si
cerca di invogliare i produttori a viaggiare di pari passo con
8
quelli che sono gli sviluppi in ambito scientifico . Un
8 In realtà la stessa Direttiva, all’articolo 15, prevede la possibilità per gli
stati comunitari di derogare a tale statuizione e far gravare la “mancata
conoscenza scientifica” in capo al produttore e non al consumatore. La
9
aggiornamento continuo e costante che permette in primis a
questi ultimi di soddisfare tutte le esigenze di una nuova
compagine sociale sempre più attenta alle nuove tecnologie e
alle comodità da queste offerte.
Fondamentale appare anche la scelta di non far rispondere del
danno il produttore che ha dovuto rispettare un determinato iter
produttivo in ossequio alle norme imperative del Paese in cui ha
sede la sua produzione: accettare altrimenti significherebbe
scoraggiare un produttore a iniziare il proprio commercio
all’interno di un Paese che lo sottoponga a eccessive restrizioni
9
e/o controlli .
L’ultimo articolo di cui è necessaria un’attenta analisi per
terminare questa breve digressione sulla natura della
responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso è
l’articolo 8 della Direttiva, il quale recita:
“1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di
rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita
quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del
prodotto e dall'intervento di un terzo.
b) in deroga all'articolo 7, lettera
norma infatti recita (comma 1, lett. b): “
e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il
produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in
circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del
difetto”. La previsione dell’art. 15 è stata fatta propria da Lussemburgo,
Francia, Germania (esclusivamente per i prodotti farmaceutici) e Spagna
(esclusivamente per i prodotti farmaceutici ed alimentari). Non invece dal
legislatore italiano che ha ritenuto una simile soluzione nemica del progresso
scientifico.
9 L’articolo 7 quindi sembrerebbe in qualche modo concretizzare l’intento del
legislatore europeo di non ostacolare in alcun modo la libera circolazione di
merci e, ancor prima, della loro produzione evitando pro futuro la possibile
instaurazione di condotte anticoncorrenziali fra stati che avrebbero potuto
iniziare una guerra al ribasso sulla normativa dedicata a regolare il rapporto
produttore-bene da produrre. 10
2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o
soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno
è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per
colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è
responsabile.”.
A parere di chi scrive risulta assolutamente innovativa e
decisamente in linea con la volontà di ri-equilibrare il rapporto
produttore-consumatore la previsione del secondo comma di
detto articolo.
Qualora, infatti, si accerti sia la presenza di un difetto del
10
prodotto che un atteggiamento colposo del consumatore che,
agendo in violazione di una regola di condotta, abbia contribuito
alla realizzazione del danno sarà facoltà del giudice, in relazione
alle circostanze del caso concreto, o ridurre o sopprimere la
responsabilità del produttore.
In questo modo si è voluto anche tutelare il diritto alla difesa del
produttore che altrimenti si sarebbe trovato nella scomoda
posizione di dover dimostrare in che misura il difetto da lui non
corretto abbia concorso a realizzare il danno rispetto
all’atteggiamento colposo del consumatore danneggiato.
Per quanto riguarda l’esperienza italiana la Suprema Corte, con
11
la sentenza 12750 del 14-06-2005 , ha confermato come
l’incauto utilizzo del prodotto da parte del consumatore (non
prevedibile da parte del produttore e quindi a lui non imputabile)
insieme a un vizio del prodotto nella parte della miccia, possano
10 Risponde il consumatore anche nell’eventualità in cui l’atteggiamento
colposo sia addebitabile a una persona di cui il danneggiato era responsabile
(si fa quindi riferimento agli articoli 2047 2048 e 2049 del codice civile sopra
citati).
11 In Leggi d’Italia, ud. 18-04-2005. 11
e debbano essere considerate delle concause nel verificarsi
12
dell’evento dannoso .
1.2. Il difetto del prodotto
A questo punto della trattazione sorge quasi spontanea la
domanda: quando un prodotto può dirsi difettoso?
La risposta è contenuta nell’articolo 6 della Direttiva:
“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci
si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze, tra cui:
a) la presentazione del prodotto,
b)
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-
Responsabilità contrattuale
-
responsabilità extracontrattuale
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Responsabilità del produttore dalla Direttiva 374/1985 alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 Febbraio 201…
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