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MATO ARBERA
s.; M. L , Tramonto della sovranità e diritti fondamentali, in Critica marxista, 5, 1993, p.
UCIANI
22 s.
Il termine plebiscito deriva da “plebis scita”, ossia dalle delibere politiche o normativa
8
emanate dagli organi deliberanti plebei nell’antico ordinamento giuridico romano. Trattasi di
provvedimenti che vincolavano esclusivamente una parte del popolo, la plebe, appunto (ad
esclusione dei patrizi, quindi), almeno fino al 287 a.C. quando, in seguito ad una lex Hortensia,
ai plebiscita fu riconosciuta efficacia vincolante nei confronti di tutto il popolo romano. Si tratta
di una decisione frutto della forza politica che la plebe, ed in particolare i suoi esponenti più
rappresentativi, ossia i tribuni, aveva acquisito nel corso dei secoli. In realtà, però, tali decisioni
solo illusoriamente erano prese liberamente dalla plebe: in realtà, i plebei erano strumentalizzati
dai tribuni e dunque finivano con il legittimare in maniera acritica decisioni già prese da altri.
M. V , Referendum nel diritto costituzionale, cit., p. 1144, il quale aggiunge che «l'unico
9 OLPI
modo per sfuggire a derive plebiscitarie è quello di concepire il referendum come una delle
forme attraverso le quali in numerosi ordinamenti democratici il popolo esercita la sovranità di
cui è titolare accanto ad (e non al di sopra di) altre forme di esercizio, quali l'elezione dei titolari
di organi rappresentativi, l'organizzazione in partiti politici, la partecipazione ai procedimenti
decisionali ecc.». 6
Alla luce di queste considerazioni, parte opportuno sottolineare, in conclusione,
che il referendum non deve essere confuso con altre forme di manifestazione
della sovranità popolare: in primo luogo, il referendum va distinto dalle elezioni,
che sono un esempio di democrazia delegata, considerato che il popolo non
prende alcuna decisione ma sceglie chi deciderà per esso; in secondo luogo da
altri istituti quali la petizione e l'iniziativa legislativa popolare, previsti anche nel
nostro ordinamento giuridico, istituti che in realtà attribuiscono al popolo
unicamente il diritto di sollecitare l'organo rappresentativo ad esaudire la
sovranità popolare, senza che alcun obbligo sorga in capo ad esso.
Ci si chiede, in definitiva, come si pone il referendum rispetto al potere politico,
ossia quale sia il rapporto tra il referendum e la democrazia rappresentativa. Già
10
Guarino , in passato, muovendo da una concezione piuttosto peculiare del
parlamentarismo contemporaneo, che egli intendeva come forma di governo
fondata sui partiti e sul rapporto tra governo e maggioranza parlamentare, aveva
ritenuto piuttosto problematica la collocazione dell'istituto referendario all'interno
del sistema parlamentare, soprattutto in considerazione dei rischi di
legittimazione che esso può comportare qualora non vengano avallate le scelte
del governo, ma non solo. Lo studioso, infatti, evidenziava anche
l'impreparazione del popolo, il quale non sarebbe in grado di trattare ogni singolo
aspetto o norma, nonché la tendenza conservatrice che normalmente caratterizza
ogni sua decisione, in grado di inficiare la genuinità del voto.
Cfr. G. G , La revisione della Costituzione. Il referendum, in Rassegna di diritto
10 UARINO
pubblico, 1948, p. 130 ss. 7
Si tratta, invero, di una considerazione dello strumento referendario che risulta
essere un po' superata, in quanto identifica nel referendum un istituto che si
contrappone alla maggioranza parlamentare. In realtà, diversamente, il
referendum deve essere visto nella sua dimensione integrativa e non sostitutiva
del ruolo della maggioranza parlamentare, al massimo di correzione e di stimolo
dell'attività di quest'ultima, contribuendo in tal modo ad un più efficiente
funzionamento della democrazia.
In definitiva il referendum si configura «non come una semplice tecnica di
decisione, ma come uno strumento di partecipazione politica, che si inserisce in
varie forme nel quadro di una democrazia che resta essenzialmente di tipo
rappresentativo. Il verificare in quali forme e in quale misura tale innesto si
realizzi richiede un esame comparativo degli odierni ordinamenti costituzionali
11
democratici» .
1.2. Le diverse tipologie di referendum
M. V , Referendum nel diritto costituzionale, cit., p. 1147. L'A. aggiunge, inoltre, che «in
11 OLPI
particolare, poi, la tesi che equipara il referendum alla rappresentanza come tecnica di esercizio
del potere non a caso tende a sminuire (con particolare riferimento al referendum abrogativo
italiano) il ruolo del soggetto che formula i quesiti e ad esaltare il momento della
intermediazione giurisprudenziale nonché quello dell'intervento del corpo elettorale, definito
come «pluralistico» in quanto esprimerebbe un consenso maggioritario sul procedimento più
che sulla decisione, che non sarebbe a favore di o contro qualcuno(31). Si corre il rischio in tale
modo di ricadere in una visione mitica della democrazia diretta, anche se depurata della sua
connotazione ideologica di «vera democrazia», che sottovaluta il carattere (quasi sempre)
dilemmatico del quesito, l'uso politico del referendum, gli effetti che esso produce non solo sul
piano tecnico-normativo ma anche su quello politico-istituzionale, il carattere tranchant della
decisione popolare, l'inemendabilità della proposta sottoposta al voto e conseguentemente
l'impossibilità di mediare tra le diverse posizioni. Paradossalmente il referendum perde la sua
valenza di decisione a somma nulla solo quando il voto esprime un consenso tale da sfiorare
l'unanimità, ma questa è precisamente l'ipotesi in cui esso può acquistare valenza plebiscitaria e
quindi il massimo della politicità». 8
Dopo aver chiarito la funzione del referendum, e prima di soffermarci su quelli
previsti dall'ordinamento giuridico italiano, pare opportuno esporre
sinteticamente le diverse tipologie di referendum astrattamente ipotizzabili. Il
referendum, anzitutto, può distinguersi, in relazione all'oggetto, in costituzionale,
legislativo, convenzionale, amministrativo e politico, a seconda che esso riguardi
rispettivamente un atto costituzionale, legislativo, un trattato, un atto
amministrativo o una questione politica non regolamentata dal alcun testo
legislativo.
Il referendum costituzionale, a sua volta, può essere suddiviso in: a) referendum
precostituente, laddove il voto abbia ad oggetto il funzionamento del nuovo
Stato, come è ad esempio avvenuto in Italia il 2 giugno del 1946, quando il
popolo fu chiamato a decidere in merito alla forma di governo che il nuovo Stato,
reduce dal fascismo, avrebbe dovuto assumere, tra la monarchia e la repubblica;
b) referendum costituente, quando il popolo è chiamato a decidere sul testo della
Costituzione oppure su un progetto di revisione totale della Costituzione; c) il
referendum sui poteri sovrani, ossia quella tipologia di referendum che pur non
avendo ad oggetto la Costituzione invita comunque il popolo a prendere una
decisione in grado di incidere in maniera significativa sulla forma di Stato.
Per quanto riguarda, invece, il referendum legislativo, esso ha ad oggetto una
legge oppure un atto avente forza di legge. In alcuni casi, specie negli Stati a
Costituzione flessibile, non è semplice distinguerlo dal referendum
9
costituzionale, laddove venga utilizzato anche per revisionare oppure per
derogare alla Costituzione.
A seconda del criterio dell'automaticità o meno, il referendum può essere poi
distinto in obbligatorio o facoltativo: nella prima ipotesi, infatti, l'indizione del
referendum è un atto dovuto, per cui non è necessario che si attivi un promotore;
nella seconda ipotesi, invece, l'indizione del referendum è subordinata
all'iniziativa popolare. Normalmente il referendum facoltativo ha carattere
oppositivo, perché viene richiesto di solito da coloro i quali non accettano la
12
decisione presa dall'organo rappresentativo .
Solitamente il referendum costituzionale ha carattere obbligatorio, mentre quello
legislativo ha carattere facoltativo: ciò deriva dalla maggiore "delicatezza" delle
modifiche alla Costituzione, ossia ai principi più importanti dello Stato, che
evidenziano l'opportunità di richiedere la legittimazione popolare.
Il referendum facoltativo, a sua volta, può essere suddiviso in attivo o passivo, a
seconda che l'iniziativa provenga da un organo dello Stato oppure venga
attribuita ad una parte del corpo elettorale. In generale, vi è una prevalenza del
13
referendum passivo , ed è stato sottolineato che, in tal caso, è forte il rischio che
In tal senso si esprimeva già M. B , Le istituzioni di democrazia diretta, in P.
12 ATTELLI
C , A. L (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, II,
ALAMANDREI EVI
Barbera, Firenze, 1950, p. 61 ss. Cfr. successivamente anche P. U , Le forme di
LERI
consultazione popolare nelle democrazie: una tipologia, in Rivista italiana di scienza politica,
1985, p. 205 ss.
Anche se, come sottolinea M. V , Referendum nel diritto costituzionale, cit., p. 1149, in
13 OLPI
tal caso «occorre distinguere varie ipotesi, a seconda che la consultazione popolare sia attivabile
da una minoranza parlamentare oppure dalla maggioranza o da un organo del potere esecutivo.
Nel primo caso il referendum costituisce uno strumento di garanzia dell'opposizione contro
decisioni adottate dalla maggioranza. Quando l'iniziativa spetta alla maggioranza, il referendum
si configura come strumento di legittimazione della decisione adottata, ma anche come forma di
consultazione del corpo elettorale, allorché non c'è accordo nella maggioranza o su questioni
trasversali rispetto ai partiti e agli schieramenti politici. Nell'ambito del potere esecutivo la
10
il referendum si trasformi in uno strumento plebiscitario finalizzato a legittimare
con il consenso popolare le decisioni del governo, in maniera del tutto acritica.
Altra distinzione, poi, è quella tra referendum preventivo e successivo, a seconda
che il referendum venga celebrato prima o dopo l'approvazione di un atto. Il
referendum è normalmente preventivo, soprattutto nei casi di referendum
legislativo. Il referendum successivo ha normalmente carattere eccezionale: un
esempio di referendum successivo è il referendum abrogativo di una legge in
vigore.
Una ultime distinzione, infine, è quella tra referendum consultivo e decisionale. Il
referendum decisionale ha carattere vincolante dal punto di vista giuridico,
mentre il referendum consultivo non è vincolante, se non sul piano politico. Non
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