Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FFETTI FUTURI DEL EFERENDUM
Esiste un vincolo futuro per il Parlamento derivante da un esito
positivo di un referendum? Parlamento
Cioè se con referendum si abroga una disposizione “X”, il
può reinserirla?
La Corte in più occasioni ha affermato la sussistenza del vincolo
giuridico e non solo politico (ord. 9/97) che ne determinerebbe
l’incostituzionalità. comitato promotore
Nell’ordinanza citata il del referendum contro il
finanziamento pubblico dei partiti (svoltosi nell’aprile del 1993)
conflitto di attribuzione
sollevava tra il comitato stesso e le Camere che
finanziamento
stavano reintroducendo (nel 1996) una forma di
pubblico ai partiti.
La Corte NON è entrata nel merito della questione in quanto, pur
un ruolo attivo
riconoscendo al comitato promotore che gli consente di
agire anche in sede di conflitto di attribuzione, rileva che questo “ruolo”
cessa con lo svolgimento del referendum.
Nel rigettare la questione, la Corte ricorda come la dichiarazione di
inammissibilità in sede di conflitto di attribuzione, non pregiudica un
eventuale futuro giudizio di costituzionalità sulla legge che il Parlamento
sta tentando di introdurre.
Ciò premesso qualche autore vede nell’ordinanza una possibile
non può reintrodurre ciò che è
presenza di un vincolo per il legislatore:
stato tolto dall’effetto abrogativo del referendum.
A mio avviso questa lettura non appare pienamente condivisibile.
motivi testuali
Sia per (che non è opportuno trattare in questa sede)
sistematici.
sia per motivi vincolo futuro
Se si accogliesse l’idea di un per il legislatore, ci
troveremmo davanti ad un assurdo: la situazione giuridica risultante da
un referendum abrogativo non potrebbe più essere validamente
modificata da una legge dello Stato.
“aumentato” la forza di legge…
In un certo senso avrebbe servirebbe
una legge costituzionale per legiferare sul punto.
Se quanto detto appare assurdo, occorre comunque rilevare come sia
altrettanto inimmaginabile che il giorno “X” si abbia un referendum
giorno dopo
abrogativo ed il il Parlamento reinserisca “tale e quale” la
norma abrogata.
Quindi ci troviamo in una posizione di stallo:
Immaginare esistente un vincolo per il legislatore porta a risultati
assurdi
Immaginare come inesistente un vincolo per il legislatore porta a
risultati altrettanto assurdi.
A mio avviso occorre tornare nella ratio complessiva del sistema: il
referendum non è altro che uso diretto del potere democratico del
popolo che si attiva in quanto (su una determinata materia) i
rappresentanti del popolo stesso non operano come il popolo desidera.
nei limiti alla presentazione
Tale natura si evidenzia dei quesiti
referendari che, come già approfondito, non sono presentabili quando
le Camere sono prossime allo scioglimento o quando sono di così fresca
investitura da far presumere una coincidenza tra rappresentati (il
popolo) ed i rappresentanti (i Parlamentari).
Pertanto potremmo sostenere che qualora a seguito di un
composizione)
referendum abrogativo il parlamento (nell’identica
reintroduca la norma, vi potrebbero essere gli estremi
dell’incostituzionalità. di nuove elezioni,
Al contrario, qualora a seguito il parlamento nella
nuova composizione (e quindi titolare di una nuova investitura
popolare) volesse legiferare, non appare così scontata
l’incostituzionalità della legge che ne possa conseguire.
E’ bene precisare che quanto descritto nelle pagine precedenti in
punto di teoria è stato recentemente avvalorato (seppur
sentenza 199/2012
indirettamente) dalla Corte Costituzionale con la
con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge che
sostanzialmente reintroduceva l’identica normativa (DL 138/11 come
convertito dalla legge 148/11) che era stata abrogata con referendum
appena due mesi prima (giugno 2011).
In un passo la Corte ci dice che esiste un “vincolo futuro” per il
legislatore a reintrodurre una normativa abrogata con referendum
(tanto è vero che dichiara l’incostituzionalità della legge che reintroduce
quanto abrogato) ma che “Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente
delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che
il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta
referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di
referendum senza limiti particolari…”
2. L
E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ENUCLEATE DALLA
C ’ . 75
ORTE ULTERIORI RISPETTO ALL ART
Pluralità di domande eterogenee
La compresenza di pluralità di domande eterogenee in un singolo
esprimere
quesito referendario non consente all’elettore di
propria volontà.
compiutamente la
Se gli oggetti del singolo quesito referendario fossero plurimi
(ipotizziamo per semplicità due oggetti), l’elettore, che ha a disposizione
si o dire no),
un’unica alternativa (dire non ha la possibilità di sceglierne
uno e rifiutare l’altro. si a tutto (o no a tutto)
Sarebbe costretto a dire anche se magari
intende dar seguito ad uno solo dei due oggetti contenuti nel singolo
quesito referendario.
Riferimento a norme di rango costituzionale
Il motivo è evidente; abbiamo già accennato al concetto di forza di
legge inferiore
legge quel tanto che basta per capire che la ha una forza
alla Costituzione (che in quanto rigida può essere modificata solo da un
procedimento particolare).
Se la Costituzione può essere modificata esclusivamente passando
attraverso un determinato procedimento (con totale esclusione di
qualsiasi altro), non è possibile modificarla con un referendum
abrogativo.
Leggi ordinarie rinforzate
Il Referendum non può neanche avere ad oggetto quelle leggi
forza di resistenza all’abrogazione.
ordinarie dotate di una particolare
leggi rinforzate
Si tratta delle c.d. che avremo modo di approfondire
nella parte dedicata alle fonti; in questa sede possiamo comunque
citare un caso che abbiamo già incontrato.
Studiando i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica abbiamo visto il
7).
principio concordatario (art. un accordo con la Chiesa,
Secondo questo principio, in presenza di si
con Legge ordinaria,
possono modificare, i Patti Lateranensi.
la legge incidere
Abbiamo già osservato, a suo tempo, come può sui
Patti (e modificarli) solo se segue un procedimento “aggravato”
previo accordo.
dall’ulteriore fase del
In sostanza rispetto alle ordinarie fasi procedurali, che abbiamo
una fase in più
esaminato nella lezione precedente, vi è (il previo
accordo) che “aggrava” la procedura.
Una legge ordinaria che non si caratterizzasse per questo
procedimento “aggravato” non potrebbe validamente modificare i Patti.
Pertanto un referendum non potrebbe validamente intervenire su
una legge che ha modificato i patti in quanto andrebbe a incidere anche
senza un previo accordo.
sui Patti Lateranensi
Ma senza previo accordo la legge ordinaria non basta… serve una
legge costituzionale… ed il referendum, come abbiamo appena detto,
non può incidere sulla materia costituzionale.
Leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato
E’ una situazione che possiamo definire “parente stretta” della
precedente.
In questo caso non vi è un procedimento “aggravato” imposto dalla
imposto”.
Costituzione, ma un “contenuto
Il tratto comune è che, anche in questo caso, il referendum, pur
agendo direttamente su una legge ordinaria, va ad incidere comunque
costituzionale” l’unico
sul “tessuto qualora quella legge rappresenti
svolgimento possibile renda
dei dettami della Costituzione oppure
impossibile il funzionamento di un organo Costituzionale.
Un esempio per tutti: sappiamo che recentemente siamo stati
chiamati ad esprimerci su un referendum in materia elettorale… ma il
quesito toccava alcuni punti della legge.
non avrebbe impedito al Parlamento di
Un eventuale esito positivo
funzionare. l’integrale legge elettorale,
Ma se il quesito avesse avuto ad oggetto
un eventuale esito positivo, avendo per conseguenza l’abrogazione della
paralizzare la
legge elettorale in toto, avrebbe avuto l’effetto di
funzionalità di un organo Costituzionale (cosa che è puntualmente
successa con la richiesta referendaria dichiara inammissibile con
sentenza 13/2013).
Appare opportuno introdurre (con largo anticipo) con concetto con il
quale entreremo in confidenza più in la. bilanciamento
Abbiamo avuto già modo di “familiarizzare” con il tra
valori costituzionali; in questo caso la Corte opera un bilanciamento tra
l’interesse perseguito dall’istituto del referendum e l’interesse al
corretto funzionamento (nell’esempio) delle Camere.
Ma a ben vedere c’è un elemento in più: la Corte Costituzionale non
fa carico”
si limita a bilanciare due interessi attuali ma “si di spingersi
alle conseguenze (future ed incerte) che si possono verificare.
Usando una metafora ardita: la Corte opera come un medico.
Il medico non si limita a guardare l’organo affetto e la cura da
apprestare bilanciando la necessità di cura dell’organo con le possibilità
di successo della terapia, ma estende il suo giudizio all’intero
organismo…. sopporterà la cura?
Fuori dalla metafora: la Corte si deve far carico del problema del “che
succede in caso di successo del referendum”?
Non può concentrarsi esclusivamente sulla tutela dell’istituto del
referendum trascurando gli altri valori costituzionali.
salus rei publicae suprema lex esto.
Citando una formula latina:
3. L
A LIBERTÀ CREATRICE DEL LEGISLATORE NEI CONFRONTI DEL POTERE
REFERENDARIO
Come abbiamo già osservato, non ha senso che si svolga un
in quanto già abrogata o
referendum su una norma non più efficace
modificata dal legislatore o ancora colpita dal illegittimità
costituzionale.
Quindi un eventuale intervento del Parlamento sulla stessa legge
oggetto di un quesito referendario ha l’effetto di bloccare il
procedimento referendario stesso.
Tale situazione è inevitabile; difatti, come già chiarito nella lezione
precedente, il fine ultimo dell’istituto referendario, è quello di