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FFETTI FUTURI DEL EFERENDUM

Esiste un vincolo futuro per il Parlamento derivante da un esito

positivo di un referendum? Parlamento

Cioè se con referendum si abroga una disposizione “X”, il

può reinserirla?

La Corte in più occasioni ha affermato la sussistenza del vincolo

giuridico e non solo politico (ord. 9/97) che ne determinerebbe

l’incostituzionalità. comitato promotore

Nell’ordinanza citata il del referendum contro il

finanziamento pubblico dei partiti (svoltosi nell’aprile del 1993)

conflitto di attribuzione

sollevava tra il comitato stesso e le Camere che

finanziamento

stavano reintroducendo (nel 1996) una forma di

pubblico ai partiti.

La Corte NON è entrata nel merito della questione in quanto, pur

un ruolo attivo

riconoscendo al comitato promotore che gli consente di

agire anche in sede di conflitto di attribuzione, rileva che questo “ruolo”

cessa con lo svolgimento del referendum.

Nel rigettare la questione, la Corte ricorda come la dichiarazione di

inammissibilità in sede di conflitto di attribuzione, non pregiudica un

eventuale futuro giudizio di costituzionalità sulla legge che il Parlamento

sta tentando di introdurre.

Ciò premesso qualche autore vede nell’ordinanza una possibile

non può reintrodurre ciò che è

presenza di un vincolo per il legislatore:

stato tolto dall’effetto abrogativo del referendum.

A mio avviso questa lettura non appare pienamente condivisibile.

motivi testuali

Sia per (che non è opportuno trattare in questa sede)

sistematici.

sia per motivi vincolo futuro

Se si accogliesse l’idea di un per il legislatore, ci

troveremmo davanti ad un assurdo: la situazione giuridica risultante da

un referendum abrogativo non potrebbe più essere validamente

modificata da una legge dello Stato.

“aumentato” la forza di legge…

In un certo senso avrebbe servirebbe

una legge costituzionale per legiferare sul punto.

Se quanto detto appare assurdo, occorre comunque rilevare come sia

altrettanto inimmaginabile che il giorno “X” si abbia un referendum

giorno dopo

abrogativo ed il il Parlamento reinserisca “tale e quale” la

norma abrogata.

Quindi ci troviamo in una posizione di stallo:

Immaginare esistente un vincolo per il legislatore porta a risultati

assurdi

Immaginare come inesistente un vincolo per il legislatore porta a

risultati altrettanto assurdi.

A mio avviso occorre tornare nella ratio complessiva del sistema: il

referendum non è altro che uso diretto del potere democratico del

popolo che si attiva in quanto (su una determinata materia) i

rappresentanti del popolo stesso non operano come il popolo desidera.

nei limiti alla presentazione

Tale natura si evidenzia dei quesiti

referendari che, come già approfondito, non sono presentabili quando

le Camere sono prossime allo scioglimento o quando sono di così fresca

investitura da far presumere una coincidenza tra rappresentati (il

popolo) ed i rappresentanti (i Parlamentari).

Pertanto potremmo sostenere che qualora a seguito di un

composizione)

referendum abrogativo il parlamento (nell’identica

reintroduca la norma, vi potrebbero essere gli estremi

dell’incostituzionalità. di nuove elezioni,

Al contrario, qualora a seguito il parlamento nella

nuova composizione (e quindi titolare di una nuova investitura

popolare) volesse legiferare, non appare così scontata

l’incostituzionalità della legge che ne possa conseguire.

E’ bene precisare che quanto descritto nelle pagine precedenti in

punto di teoria è stato recentemente avvalorato (seppur

sentenza 199/2012

indirettamente) dalla Corte Costituzionale con la

con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge che

sostanzialmente reintroduceva l’identica normativa (DL 138/11 come

convertito dalla legge 148/11) che era stata abrogata con referendum

appena due mesi prima (giugno 2011).

In un passo la Corte ci dice che esiste un “vincolo futuro” per il

legislatore a reintrodurre una normativa abrogata con referendum

(tanto è vero che dichiara l’incostituzionalità della legge che reintroduce

quanto abrogato) ma che “Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente

delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che

il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta

referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di

referendum senza limiti particolari…”

2. L

E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ENUCLEATE DALLA

C ’ . 75

ORTE ULTERIORI RISPETTO ALL ART

Pluralità di domande eterogenee

La compresenza di pluralità di domande eterogenee in un singolo

esprimere

quesito referendario non consente all’elettore di

propria volontà.

compiutamente la

Se gli oggetti del singolo quesito referendario fossero plurimi

(ipotizziamo per semplicità due oggetti), l’elettore, che ha a disposizione

si o dire no),

un’unica alternativa (dire non ha la possibilità di sceglierne

uno e rifiutare l’altro. si a tutto (o no a tutto)

Sarebbe costretto a dire anche se magari

intende dar seguito ad uno solo dei due oggetti contenuti nel singolo

quesito referendario.

Riferimento a norme di rango costituzionale

Il motivo è evidente; abbiamo già accennato al concetto di forza di

legge inferiore

legge quel tanto che basta per capire che la ha una forza

alla Costituzione (che in quanto rigida può essere modificata solo da un

procedimento particolare).

Se la Costituzione può essere modificata esclusivamente passando

attraverso un determinato procedimento (con totale esclusione di

qualsiasi altro), non è possibile modificarla con un referendum

abrogativo.

Leggi ordinarie rinforzate

Il Referendum non può neanche avere ad oggetto quelle leggi

forza di resistenza all’abrogazione.

ordinarie dotate di una particolare

leggi rinforzate

Si tratta delle c.d. che avremo modo di approfondire

nella parte dedicata alle fonti; in questa sede possiamo comunque

citare un caso che abbiamo già incontrato.

Studiando i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica abbiamo visto il

7).

principio concordatario (art. un accordo con la Chiesa,

Secondo questo principio, in presenza di si

con Legge ordinaria,

possono modificare, i Patti Lateranensi.

la legge incidere

Abbiamo già osservato, a suo tempo, come può sui

Patti (e modificarli) solo se segue un procedimento “aggravato”

previo accordo.

dall’ulteriore fase del

In sostanza rispetto alle ordinarie fasi procedurali, che abbiamo

una fase in più

esaminato nella lezione precedente, vi è (il previo

accordo) che “aggrava” la procedura.

Una legge ordinaria che non si caratterizzasse per questo

procedimento “aggravato” non potrebbe validamente modificare i Patti.

Pertanto un referendum non potrebbe validamente intervenire su

una legge che ha modificato i patti in quanto andrebbe a incidere anche

senza un previo accordo.

sui Patti Lateranensi

Ma senza previo accordo la legge ordinaria non basta… serve una

legge costituzionale… ed il referendum, come abbiamo appena detto,

non può incidere sulla materia costituzionale.

Leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato

E’ una situazione che possiamo definire “parente stretta” della

precedente.

In questo caso non vi è un procedimento “aggravato” imposto dalla

imposto”.

Costituzione, ma un “contenuto

Il tratto comune è che, anche in questo caso, il referendum, pur

agendo direttamente su una legge ordinaria, va ad incidere comunque

costituzionale” l’unico

sul “tessuto qualora quella legge rappresenti

svolgimento possibile renda

dei dettami della Costituzione oppure

impossibile il funzionamento di un organo Costituzionale.

Un esempio per tutti: sappiamo che recentemente siamo stati

chiamati ad esprimerci su un referendum in materia elettorale… ma il

quesito toccava alcuni punti della legge.

non avrebbe impedito al Parlamento di

Un eventuale esito positivo

funzionare. l’integrale legge elettorale,

Ma se il quesito avesse avuto ad oggetto

un eventuale esito positivo, avendo per conseguenza l’abrogazione della

paralizzare la

legge elettorale in toto, avrebbe avuto l’effetto di

funzionalità di un organo Costituzionale (cosa che è puntualmente

successa con la richiesta referendaria dichiara inammissibile con

sentenza 13/2013).

Appare opportuno introdurre (con largo anticipo) con concetto con il

quale entreremo in confidenza più in la. bilanciamento

Abbiamo avuto già modo di “familiarizzare” con il tra

valori costituzionali; in questo caso la Corte opera un bilanciamento tra

l’interesse perseguito dall’istituto del referendum e l’interesse al

corretto funzionamento (nell’esempio) delle Camere.

Ma a ben vedere c’è un elemento in più: la Corte Costituzionale non

fa carico”

si limita a bilanciare due interessi attuali ma “si di spingersi

alle conseguenze (future ed incerte) che si possono verificare.

Usando una metafora ardita: la Corte opera come un medico.

Il medico non si limita a guardare l’organo affetto e la cura da

apprestare bilanciando la necessità di cura dell’organo con le possibilità

di successo della terapia, ma estende il suo giudizio all’intero

organismo…. sopporterà la cura?

Fuori dalla metafora: la Corte si deve far carico del problema del “che

succede in caso di successo del referendum”?

Non può concentrarsi esclusivamente sulla tutela dell’istituto del

referendum trascurando gli altri valori costituzionali.

salus rei publicae suprema lex esto.

Citando una formula latina:

3. L

A LIBERTÀ CREATRICE DEL LEGISLATORE NEI CONFRONTI DEL POTERE

REFERENDARIO

Come abbiamo già osservato, non ha senso che si svolga un

in quanto già abrogata o

referendum su una norma non più efficace

modificata dal legislatore o ancora colpita dal illegittimità

costituzionale.

Quindi un eventuale intervento del Parlamento sulla stessa legge

oggetto di un quesito referendario ha l’effetto di bloccare il

procedimento referendario stesso.

Tale situazione è inevitabile; difatti, come già chiarito nella lezione

precedente, il fine ultimo dell’istituto referendario, è quello di

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antoniogravoso04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Russo Giuseppe.