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Referendum per fusione e creazione regioni

Fusione/creazione nuove regioni (art. 132 Cost.)

Titolari e procedimento: I Consigli comunali, se rappresentano 1/3 della popolazione interessata, avanzano la richiesta. È necessaria l'approvazione della popolazione e dei Consigli regionali interessati, tramite referendum. Nota bene: una regione deve avere almeno 1 milione di abitanti. Questa procedura non è mai stata applicata.

Passaggio comuni/province da una regione ad un'altra (art. 132, 2o comma)

Questo avviene soprattutto per passaggi da regioni a autonomia ordinaria a regioni a statuto speciale.

Procedimento: negli enti locali interessati si svolge una fase referendaria. Nota bene: prima era necessario il consenso dei Consigli provinciali/comunali rappresentanti 1/3 della popolazione, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato questa necessità incostituzionale con la sentenza 334/2004.

Iter: dopo l'esito favorevole, si richiede il parere dei Consigli regionali e la legge deve essere approvata dalla Repubblica entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È compito del Ministro degli Interni presentare il disegno di legge costituzionale al Parlamento. Il procedimento è valido per regioni a statuto ordinario e speciale. Negli statuti speciali, si trovano procedure che coinvolgono tutti gli organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali: enti locali, popolazioni, Consigli regionali e Parlamento (art. 123 Cost.).

Referendum regionale

Tipologia e giudizio di ammissibilità

Nel 1971, riguardo all'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali, la tipologia era solo abrogativa, con pochissimi casi consultivi. Il giudizio di ammissibilità spettava al Consiglio regionale, che adottava l'oggetto del referendum ma poteva anche bloccare il processo.

Nel 1999, il giudizio è stato affidato a organi indipendenti dal Consiglio regionale, terzi e imparziali. Le tipologie di referendum sono diventate abrogativo, consultivo (applicabile solo dai Consigli regionali per questioni di interesse regionale vari e atti normativi) e propositivo (solo nel Lazio), attivabile se il Consiglio non si pronuncia entro 1 anno dal giudizio di ammissibilità su una proposta di iniziativa popolare.

Approvazione statuti regionali

Oggetto e procedimento:

  • Approvazione della legge con maggioranza assoluta del Consiglio regionale, in due deliberazioni distanti tra loro almeno due mesi.
  • Referendum popolare sullo statuto entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto sulla Gazzetta Ufficiale.

Titolari: 1/50 degli elettori o 1/5 dei membri del Consiglio regionale. Il modello è simile all'art. 138 di revisione costituzionale, facoltativo, sospensivo e deliberativo, richiedendo obbligatoriamente la maggioranza.

Questione: cosa accade se il Governo impugna davanti alla Corte Costituzionale la legge statutaria e il corpo elettorale richiede il referendum? Ogni Regione si regola per sé.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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