Scuola di
Giurisprudenza
Corso di Laurea in
GIURISPRUDENZA
IL REATO DI MALTRATTAMENTI
CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.
L’ART. 572 C.P. TRA EVOLUZIONE
DELLA FAMIGLIA E CAMBIAMENTI
DELLA GIURISPRUDENZA.
Relatore
Preg.mo Roberto Bartoli
Candidato
Brando Monti
Anno Accademico 2021/2022
INDICE
PREMESSA …………………………………………………..pag. 6
CAPITOLO 1
1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del
concetto e fenomenologia.…………………………………pag. 9
1.1. L’evoluzione storica della famiglia e del reato di maltrattamenti,
dai codici pre-unitari ad oggi ………………………………….pag. 20
2. I maltrattamenti durante l’emergenza da Covid-19: brevi
riflessioni inerenti l’incidenza del lockdown sul fenomeno in epoca
di pandemia…………………………………………………..pag. 27
2.1. L’efficacia del diritto penale come strumento di contrasto dei
maltrattamenti.…………………………………………………pag. 33
3. Il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamenti contro
familiari e conviventi…………………………………………pag. 37
2
3.1. I soggetti nel reato di maltrattamenti……………………..pag. 44
3.2. il soggetto attivo…………………………………………..pag. 44
3.3. I soggetti passivi del reato. Il concetto di “persona della
famiglia”.………………………………………………………pag. 49
4. Maltrattamenti: reato di mera condotta o di evento? I problemi
strutturali di una fattispecie inafferrabile…………………..pag. 54
4.1. L’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti.………………..
………………………………………………………………….pag. 60
4.2. La condotta di maltrattamenti mediante omissione………………
………………………………………………………………….pag. 67
4.3. Il consenso dell’offeso……………………………………..pag. 75
4.4. L’elemento soggettivo - Il dolo e la questione della possibile
rilevanza di esimenti culturali..………………………………..pag. 78
4.5. I c.d. reati culturalmente orientati: il multiculturalismo e l’ordine
pubblico attenuato.………………………………………….…pag. 87
5. Le cause di giustificazione.……………………………….pag. 109
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CAPITOLO 2
1. Il reato di violenza c.d. assistita e c.d. reciproca: analisi delle
singole ipotesi.……………………………………………pag. 114
1.1. La circostanza aggravante speciale relativa al comma 3 e le
circostanze attenuanti.………………………………………..pag. 135
2. Perfezione e tentativo nel reato di maltrattamenti…….pag. 153
3. Il concorso di reati ed il tema relativo all’unità o pluralità di
maltrattamenti……………………………………………….pag. 157
3.1. Il rapporto tra il reato di maltrattamenti e le altre fattispecie di
reato.…………………………………………………………..pag. 159
3.2. Differenze tra maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione (ex
art. 571 c.p.).…………………………………………………..pag. 167
3.3. Distinzione tra maltrattamenti ed atti persecutori (ex art. 612 bis
c.p.)……………………………………………………………pag. 174
4. I maltrattamenti all’interno dell’ambiente lavorativo: il
mobbing e il concetto di “para-familiarità”.………………pag. 178
5. Il trattamento sanzionatorio.…………………………….pag. 196
4
CONCLUSIONI …………………………………………….pag. 206
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………pag. 213
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE…………………pag. 234
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PREMESSA
Il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi (art. 572
c.p.), ha come obiettivo primario la tutela della salute e dell’integrità
psicofisica dei soggetti che appartengono all’universo familiare e para-
familiare.
La disposizione, dopo vari cambiamenti che si sono susseguiti, anche a
livello storico e culturale, fin dai codici preunitari, ad oggi si rifà
principalmente alla riforma del 2012, che ha conferito alla fattispecie in
esame una portata più ampia e generale.
La norma, trova collocazione nell’undicesimo titolo del secondo libro del
codice penale, all’interno del capo IV, intitolato “dei delitti contro
l’assistenza familiare”; proprio tale sistemazione ha dato vita, negli anni, a
numerose critiche che, in primo luogo, hanno riguardato la collocazione
sistematica della norma, e successivamente, sono andate a ricomprendere
anche altre questioni, inerenti al bene giuridico tutelato dal reato stesso.
Proprio con riferimento alla collocazione della disposizione, la dottrina, si è
dimostrata fin da subito divisa in due orientamenti: da una parte, la
collocazione della norma è stata ritenuta non corretta, in considerazione del
fatto che, il reato in questione si intende realizzato mediante il compimento
di atti che determinano la lesione della libertà e dell’incolumità individuale,
con la conseguenza che, secondo questo orientamento, sarebbe più
opportuna una sua collocazione nell’ambito dei delitti contro la persona;
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dall’altro lato, invece, siffatta collocazione è stata ritenuta impropria,
poichè non rispecchia il reale ambito tutelato dalla norma, che deve essere
esteso alla tutela dell’integrità psicofisica di tutte quelle vittime che si
trovano in uno stato di soggezione dinanzi al soggetto agente.
Proprio per quanto riguarda i soggetti passivi del reato in esame, molti
problemi si sono posti, soprattutto in passato, a livello interpretativo, con
riferimento al concetto di “persona della famiglia”, in considerazione del
quale, ad oggi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini della
sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è necessario che i
soggetti siano legati da un vincolo di parentela o di affinità, ma è
fondamentale che, il legame tra di esse, sia di assistenza e/o protezione,
anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza o coabitazione.
Nei prossimi paragrafi, si proceder all’analisi di questi problemi
interpretativi, attraverso un excursus che evidenzi anche i mutamenti
giuridici e socioculturali, che non solo hanno cambiato radicalmente il
modo di concepire la famiglia, ma anche trasformato la mentalit dell’uomo
e, conseguentemente, del giurista. 7
à à
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CAPITOLO I
1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del concetto e
fenomenologia.
L’art. 572 c.p., che disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia contro
familiari e conviventi, al primo comma stabilisce che “ chiunque, fuori dei
casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia
o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da
tre a sette anni ”.
La norma, a ben vedere, si riferisce ad espressioni quali “maltrattare”;
“persona della famiglia”; “persona sottoposta all’autorità” che, ancora oggi,
continuano a destare diverse perplessità e, purtroppo, non riescono a
chiarire in modo preciso, quelli che sono gli elementi costitutivi del reato in
esame .
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Non è certamente un segreto, infatti, che il delitto, a livello interpretativo,
nel corso degli anni e nel passaggio da un codice all’altro, abbia affrontato
molte situazioni complesse, molte evoluzioni, che spesso, hanno portato
giurisprudenza e dottrina a dicussioni piuttosto significative. Prima però di
andare ad esaminare tutte le questioni tecniche, le riforme significative, e le
problematiche relative alla fattispecie, che vedremo più avanti in modo
approfondito, è importante, anzitutto, parlare della qualificazio 9 ne del reato
di maltrattamenti.
F. CATULLO, Diritto penale della famiglia, CEDAM, Padova, 2012, p. 327.
1 9
A tal proposito, è fondamentale dire, che, il delitto di maltrattamenti contro
familiari e conviventi, al pari di quello di abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina (art. 571) può essere considerato l’archetipo dei reati c.d.
relazionali . Tali delitti infatti, non solo vengono realizzati all’interno di un
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contesto interpersonale che potremmo definire “a due”, ma, lo stesso
contesto, assume rilevanza giuridica addirittura come elemento costitutivo
del fatto tipico .
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Fatta questa premessa, dunque, viene da chiedersi: in cosa consiste un reato
relazionale? É importante dire che, dei reati relazionali si possono dare due
diverse definizioni: una più generica, di carattere fenomenologico - fattuale;
ed una più rigorosa e tecnica, basata sulla rilevanza giuridico/penalistica del
contesto relazionale.
Con riferimento alla prima definizione, più generica, vengono definiti
relazionali tutti quei reati che si verificano all’interno di un rapporto
interpersonale, instaurato fra le parti, prima della concretizzazione del fatto.
È infatti noto ormai come, nella maggior parte dei delitti dolosi che
vengono realizzati contro la persona, siano sempre più numerosi i delitti in
cui, fra le parti coinvolte, vi sia un rapporto quantomeno di conoscenza,
mentre, a livello statistico, sono sempre meno frequenti i casi in cui, il
soggetto agente e la vittima sono del tutto estranei.
Con riferimento invece, alla seconda definizione, a tal proposito, è
fondamentale dire che, nei reati relazionali “più rigorosi”, si attribuisce
rilevanza giuridica alla relazione interpersonale fra le parti, dovendo
distinguere a seconda che, tale relazione venga qualificata come
circostanza, o, addirittura, come elemento costitutivo del fatto tipico.
R. BARTOLI, Reati contro la famiglia, in corso di pubblicazione, 2021, p. 159.
2 Ibidem.
3 10
Nella prima direzione, quello della relazione come vera e propria
circostanza aggravante, si sono mosse alcune recenti riforme orientate alla
tutela dei soggetti che, proprio in forza di una relazione interpersonale,
risultano essere particolarmente vulnerabili: queste riforme, hanno come
obiettivo primario quello di contrastare diverse tipologie di violenza, come
quella contro minori; di genere; ed anche intra-familiare .
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Nella seconda direzione (e cioè, relazione intesa come elemento costitutivo
del fatto tipico), vanno a collocarsi proprio i due delitti sopracitati, in
quanto la stessa dimensione relazionale che intercorre tra autore e vittima,
assume rilevanza sul piano della tipicità, diventando a tutti gli effetti un
presupposto della condotta, che, appunto, preesiste alla realizzazione del
comportamento criminoso .
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Detto questo, e chiarito le due definizioni di cui sopra, è importante
soffermarsi, in particolar modo, sulla fenomenologia dei reati relazionali, e
sulle peculiarità di quest’ultima, che sono rilevanti.
1. Per cominciare, anzitutto, si devono distinguere diverse tipologie di
rapporto:
a) Da un lato, se ci basiamo sul criterio dell’intensità del legame, le
relazioni che si instaurano tra soggetti che non sono estranei tra loro,
possono consistere in una mera conoscenza, oppure possono consistere in
rapporti più stretti, più intimi, all’interno dei quali possono essere
ulteriormente distinti, in base all’intensità del rapporto che si viene a creare,
Soltanto per citarne alcune: quella dell’aggravante comune della c.d. violenza assistita,
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introdotta nel 2013 (art. 61, comma 1 n. 11- quinquies c.p.); oppure, anche quelle relative
alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso, che sono state introdotte nel
2018 e nel 2019 (art. 577 comma 1 n. 1 e comma 5 c.p.) - Ivi, p. 160.
Possiamo dire, quindi, che, rientrano nella sfera dei reati relazionali, soltanto quei reati
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in cui assume rilevanza, sul piano della tipicità, la dimensione relazionale tra vittima e
autore. Non rientra in tale categoria, ad esempio, il delitto di atti persecutori (ex art. 612
bis), in quanto il fatto tipico, in tale delitto, non attribuisce alcuna rilevanza al tipo di
relazione che intercorre tra autore e vittima - Ibidem.
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relazioni dove il legame dipende, in sostanza, dallo svolgimento di
determinate attività (ad esempio, relazioni di docenza/discenza [ formative];
oppure quelle di assistenza/affidamento; o quelle lavorative), e le relazioni
dove, invece, tra le parti emerge un vero e proprio legame di affettività (ad
esempio, quelle amicali; sentimentali; familiari; fino ai “legami di sangue”,
che derivano da rapporti di parentela “diretta”). Una differenza molto
importante da evidenziare, a tal proposito, è quella tra relazioni che si
basano su una convivenza e relazioni che, invece, prescindono da essa. Tale
distinzione è fondamentale perché, ad oggi, la convivenza è sempre più
riconosciuta come un contesto che è destinato ad incidere profondamente,
non soltanto sulle dinamiche criminose, ma anche sulle stesse dinamiche
relazionali successive all’eventuale realizzazione di reati .
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b) Dall’altro lato, facendo riferimento stavolta alle posizioni relazionali, si
può distinguere tra relazioni “paritarie”, dove i due soggetti si trovano
sostanzialmente sullo stesso livello, e relazioni caratterizzate da un
“dislivello”, all’interno delle quali si può distinguere ulteriormente tra
quelle in cui esiste una vera e propria autorità/gerarchia (quindi, ad una
posizione di sovraordinazione e dominio ne corrisponde una caratterizzata
da subalternità), e relazioni in cui, invece, c’è un affidamento, ragion per
cui un soggetto che si trova in posizione di inferiorità o comunque di
“vulnerabilità” si affida ad altro soggetto che invece ha una posizione di
dominio .
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2. In secondo luogo, importante e particolare è la dinamica dei reati
relazionali sotto diversi profili:
R. BARTOLI, op. cit., p. 161.
6 Ivi, p.162.
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a) Primo profilo: anzitutto, è fondamentale dire che, i reati relazionali si
snodano nel tempo, e quindi sono caratterizzati da un naturalistico
fattore tempo. Come andremo ad esaminare nello specifico più avanti,
con riferimento alla condotta nei maltrattamenti “ L’incriminazione può
assumere un senso specifico solo grazie alla durata del fatto
incriminato, al suo protrarsi nel tempo sino a produrre un salto di
qualità nel significato degli episodi di cui si compone” ; infatti, un
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unico fatto di reato realizzato all’interno di una relazione non potrà mai
costituire un reato relazionale, essendo richiesta necessariamente una
reiterazione dei comportamenti. Non sarà sufficiente, quindi, nè un
unico atto, nè un mero ripetersi di atti ( più o meno sporadici) l’uno
scollegato dall’altro: ma sarà necessaria una reiterazione seriale delle
condotte . Non solo, ma proprio in virtù di questa componente
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temporale, i reati relazionali possono prendere la forma di vere e
proprie escalation, fatte da situazioni che, di volta in volta si fanno
sempre più gravi: si parte da una tensione verbale, passando attraverso
manifestazioni aggressive che possono essere caratterizzate da un uso,
anche se in certi casi minimo, di violenza, fino ad arrivare ad un
incremento della stessa e ad una stabilizzazione dell’aggressività, che
porta, inevitabilmente, la relazione intersoggettiva, ad un clima di
paura, e, alla possibilità di
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Circostanze del reato e reati aggravati dall'evento: un'indagine sui profili dogmatici e critici
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Forme di manifestazione del reato
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Cause estintive reato
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Diritto penale - il reato omissivo