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Scuola di

Giurisprudenza

Corso di Laurea in

GIURISPRUDENZA

IL REATO DI MALTRATTAMENTI

CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.

L’ART. 572 C.P. TRA EVOLUZIONE

DELLA FAMIGLIA E CAMBIAMENTI

DELLA GIURISPRUDENZA.

Relatore

Preg.mo Roberto Bartoli

Candidato

Brando Monti

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

PREMESSA …………………………………………………..pag. 6

CAPITOLO 1

1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del

concetto e fenomenologia.…………………………………pag. 9

1.1. L’evoluzione storica della famiglia e del reato di maltrattamenti,

dai codici pre-unitari ad oggi ………………………………….pag. 20

2. I maltrattamenti durante l’emergenza da Covid-19: brevi

riflessioni inerenti l’incidenza del lockdown sul fenomeno in epoca

di pandemia…………………………………………………..pag. 27

2.1. L’efficacia del diritto penale come strumento di contrasto dei

maltrattamenti.…………………………………………………pag. 33

3. Il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamenti contro

familiari e conviventi…………………………………………pag. 37

2

3.1. I soggetti nel reato di maltrattamenti……………………..pag. 44

3.2. il soggetto attivo…………………………………………..pag. 44

3.3. I soggetti passivi del reato. Il concetto di “persona della

famiglia”.………………………………………………………pag. 49

4. Maltrattamenti: reato di mera condotta o di evento? I problemi

strutturali di una fattispecie inafferrabile…………………..pag. 54

4.1. L’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti.………………..

………………………………………………………………….pag. 60

4.2. La condotta di maltrattamenti mediante omissione………………

………………………………………………………………….pag. 67

4.3. Il consenso dell’offeso……………………………………..pag. 75

4.4. L’elemento soggettivo - Il dolo e la questione della possibile

rilevanza di esimenti culturali..………………………………..pag. 78

4.5. I c.d. reati culturalmente orientati: il multiculturalismo e l’ordine

pubblico attenuato.………………………………………….…pag. 87

5. Le cause di giustificazione.……………………………….pag. 109

3

CAPITOLO 2

1. Il reato di violenza c.d. assistita e c.d. reciproca: analisi delle

singole ipotesi.……………………………………………pag. 114

1.1. La circostanza aggravante speciale relativa al comma 3 e le

circostanze attenuanti.………………………………………..pag. 135

2. Perfezione e tentativo nel reato di maltrattamenti…….pag. 153

3. Il concorso di reati ed il tema relativo all’unità o pluralità di

maltrattamenti……………………………………………….pag. 157

3.1. Il rapporto tra il reato di maltrattamenti e le altre fattispecie di

reato.…………………………………………………………..pag. 159

3.2. Differenze tra maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione (ex

art. 571 c.p.).…………………………………………………..pag. 167

3.3. Distinzione tra maltrattamenti ed atti persecutori (ex art. 612 bis

c.p.)……………………………………………………………pag. 174

4. I maltrattamenti all’interno dell’ambiente lavorativo: il

mobbing e il concetto di “para-familiarità”.………………pag. 178

5. Il trattamento sanzionatorio.…………………………….pag. 196

4

CONCLUSIONI …………………………………………….pag. 206

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………pag. 213

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE…………………pag. 234

5

PREMESSA

Il reato di maltrattamenti in famiglia contro familiari e conviventi (art. 572

c.p.), ha come obiettivo primario la tutela della salute e dell’integrità

psicofisica dei soggetti che appartengono all’universo familiare e para-

familiare.

La disposizione, dopo vari cambiamenti che si sono susseguiti, anche a

livello storico e culturale, fin dai codici preunitari, ad oggi si rifà

principalmente alla riforma del 2012, che ha conferito alla fattispecie in

esame una portata più ampia e generale.

La norma, trova collocazione nell’undicesimo titolo del secondo libro del

codice penale, all’interno del capo IV, intitolato “dei delitti contro

l’assistenza familiare”; proprio tale sistemazione ha dato vita, negli anni, a

numerose critiche che, in primo luogo, hanno riguardato la collocazione

sistematica della norma, e successivamente, sono andate a ricomprendere

anche altre questioni, inerenti al bene giuridico tutelato dal reato stesso.

Proprio con riferimento alla collocazione della disposizione, la dottrina, si è

dimostrata fin da subito divisa in due orientamenti: da una parte, la

collocazione della norma è stata ritenuta non corretta, in considerazione del

fatto che, il reato in questione si intende realizzato mediante il compimento

di atti che determinano la lesione della libertà e dell’incolumità individuale,

con la conseguenza che, secondo questo orientamento, sarebbe più

opportuna una sua collocazione nell’ambito dei delitti contro la persona;

6

dall’altro lato, invece, siffatta collocazione è stata ritenuta impropria,

poichè non rispecchia il reale ambito tutelato dalla norma, che deve essere

esteso alla tutela dell’integrità psicofisica di tutte quelle vittime che si

trovano in uno stato di soggezione dinanzi al soggetto agente.

Proprio per quanto riguarda i soggetti passivi del reato in esame, molti

problemi si sono posti, soprattutto in passato, a livello interpretativo, con

riferimento al concetto di “persona della famiglia”, in considerazione del

quale, ad oggi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai fini della

sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, non è necessario che i

soggetti siano legati da un vincolo di parentela o di affinità, ma è

fondamentale che, il legame tra di esse, sia di assistenza e/o protezione,

anche in assenza di un rapporto di stabile convivenza o coabitazione.

Nei prossimi paragrafi, si proceder all’analisi di questi problemi

interpretativi, attraverso un excursus che evidenzi anche i mutamenti

giuridici e socioculturali, che non solo hanno cambiato radicalmente il

modo di concepire la famiglia, ma anche trasformato la mentalit dell’uomo

e, conseguentemente, del giurista. 7

à à

8

CAPITOLO I

1. I maltrattamenti come reato c.d. relazionale. Analisi del concetto e

fenomenologia.

L’art. 572 c.p., che disciplina il reato di maltrattamenti in famiglia contro

familiari e conviventi, al primo comma stabilisce che “ chiunque, fuori dei

casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia

o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui

affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o

per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da

tre a sette anni ”.

La norma, a ben vedere, si riferisce ad espressioni quali “maltrattare”;

“persona della famiglia”; “persona sottoposta all’autorità” che, ancora oggi,

continuano a destare diverse perplessità e, purtroppo, non riescono a

chiarire in modo preciso, quelli che sono gli elementi costitutivi del reato in

esame .

1

Non è certamente un segreto, infatti, che il delitto, a livello interpretativo,

nel corso degli anni e nel passaggio da un codice all’altro, abbia affrontato

molte situazioni complesse, molte evoluzioni, che spesso, hanno portato

giurisprudenza e dottrina a dicussioni piuttosto significative. Prima però di

andare ad esaminare tutte le questioni tecniche, le riforme significative, e le

problematiche relative alla fattispecie, che vedremo più avanti in modo

approfondito, è importante, anzitutto, parlare della qualificazio 9 ne del reato

di maltrattamenti.

F. CATULLO, Diritto penale della famiglia, CEDAM, Padova, 2012, p. 327.

1 9

A tal proposito, è fondamentale dire, che, il delitto di maltrattamenti contro

familiari e conviventi, al pari di quello di abuso dei mezzi di correzione o di

disciplina (art. 571) può essere considerato l’archetipo dei reati c.d.

relazionali . Tali delitti infatti, non solo vengono realizzati all’interno di un

2

contesto interpersonale che potremmo definire “a due”, ma, lo stesso

contesto, assume rilevanza giuridica addirittura come elemento costitutivo

del fatto tipico .

3

Fatta questa premessa, dunque, viene da chiedersi: in cosa consiste un reato

relazionale? É importante dire che, dei reati relazionali si possono dare due

diverse definizioni: una più generica, di carattere fenomenologico - fattuale;

ed una più rigorosa e tecnica, basata sulla rilevanza giuridico/penalistica del

contesto relazionale.

Con riferimento alla prima definizione, più generica, vengono definiti

relazionali tutti quei reati che si verificano all’interno di un rapporto

interpersonale, instaurato fra le parti, prima della concretizzazione del fatto.

È infatti noto ormai come, nella maggior parte dei delitti dolosi che

vengono realizzati contro la persona, siano sempre più numerosi i delitti in

cui, fra le parti coinvolte, vi sia un rapporto quantomeno di conoscenza,

mentre, a livello statistico, sono sempre meno frequenti i casi in cui, il

soggetto agente e la vittima sono del tutto estranei.

Con riferimento invece, alla seconda definizione, a tal proposito, è

fondamentale dire che, nei reati relazionali “più rigorosi”, si attribuisce

rilevanza giuridica alla relazione interpersonale fra le parti, dovendo

distinguere a seconda che, tale relazione venga qualificata come

circostanza, o, addirittura, come elemento costitutivo del fatto tipico.

R. BARTOLI, Reati contro la famiglia, in corso di pubblicazione, 2021, p. 159.

2 Ibidem.

3 10

Nella prima direzione, quello della relazione come vera e propria

circostanza aggravante, si sono mosse alcune recenti riforme orientate alla

tutela dei soggetti che, proprio in forza di una relazione interpersonale,

risultano essere particolarmente vulnerabili: queste riforme, hanno come

obiettivo primario quello di contrastare diverse tipologie di violenza, come

quella contro minori; di genere; ed anche intra-familiare .

4

Nella seconda direzione (e cioè, relazione intesa come elemento costitutivo

del fatto tipico), vanno a collocarsi proprio i due delitti sopracitati, in

quanto la stessa dimensione relazionale che intercorre tra autore e vittima,

assume rilevanza sul piano della tipicità, diventando a tutti gli effetti un

presupposto della condotta, che, appunto, preesiste alla realizzazione del

comportamento criminoso .

5

Detto questo, e chiarito le due definizioni di cui sopra, è importante

soffermarsi, in particolar modo, sulla fenomenologia dei reati relazionali, e

sulle peculiarità di quest’ultima, che sono rilevanti.

1. Per cominciare, anzitutto, si devono distinguere diverse tipologie di

rapporto:

a) Da un lato, se ci basiamo sul criterio dell’intensità del legame, le

relazioni che si instaurano tra soggetti che non sono estranei tra loro,

possono consistere in una mera conoscenza, oppure possono consistere in

rapporti più stretti, più intimi, all’interno dei quali possono essere

ulteriormente distinti, in base all’intensità del rapporto che si viene a creare,

Soltanto per citarne alcune: quella dell’aggravante comune della c.d. violenza assistita,

4

introdotta nel 2013 (art. 61, comma 1 n. 11- quinquies c.p.); oppure, anche quelle relative

alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso, che sono state introdotte nel

2018 e nel 2019 (art. 577 comma 1 n. 1 e comma 5 c.p.) - Ivi, p. 160.

Possiamo dire, quindi, che, rientrano nella sfera dei reati relazionali, soltanto quei reati

5

in cui assume rilevanza, sul piano della tipicità, la dimensione relazionale tra vittima e

autore. Non rientra in tale categoria, ad esempio, il delitto di atti persecutori (ex art. 612

bis), in quanto il fatto tipico, in tale delitto, non attribuisce alcuna rilevanza al tipo di

relazione che intercorre tra autore e vittima - Ibidem.

11

relazioni dove il legame dipende, in sostanza, dallo svolgimento di

determinate attività (ad esempio, relazioni di docenza/discenza [ formative];

oppure quelle di assistenza/affidamento; o quelle lavorative), e le relazioni

dove, invece, tra le parti emerge un vero e proprio legame di affettività (ad

esempio, quelle amicali; sentimentali; familiari; fino ai “legami di sangue”,

che derivano da rapporti di parentela “diretta”). Una differenza molto

importante da evidenziare, a tal proposito, è quella tra relazioni che si

basano su una convivenza e relazioni che, invece, prescindono da essa. Tale

distinzione è fondamentale perché, ad oggi, la convivenza è sempre più

riconosciuta come un contesto che è destinato ad incidere profondamente,

non soltanto sulle dinamiche criminose, ma anche sulle stesse dinamiche

relazionali successive all’eventuale realizzazione di reati .

6

b) Dall’altro lato, facendo riferimento stavolta alle posizioni relazionali, si

può distinguere tra relazioni “paritarie”, dove i due soggetti si trovano

sostanzialmente sullo stesso livello, e relazioni caratterizzate da un

“dislivello”, all’interno delle quali si può distinguere ulteriormente tra

quelle in cui esiste una vera e propria autorità/gerarchia (quindi, ad una

posizione di sovraordinazione e dominio ne corrisponde una caratterizzata

da subalternità), e relazioni in cui, invece, c’è un affidamento, ragion per

cui un soggetto che si trova in posizione di inferiorità o comunque di

“vulnerabilità” si affida ad altro soggetto che invece ha una posizione di

dominio .

7

2. In secondo luogo, importante e particolare è la dinamica dei reati

relazionali sotto diversi profili:

R. BARTOLI, op. cit., p. 161.

6 Ivi, p.162.

7 12

a) Primo profilo: anzitutto, è fondamentale dire che, i reati relazionali si

snodano nel tempo, e quindi sono caratterizzati da un naturalistico

fattore tempo. Come andremo ad esaminare nello specifico più avanti,

con riferimento alla condotta nei maltrattamenti “ L’incriminazione può

assumere un senso specifico solo grazie alla durata del fatto

incriminato, al suo protrarsi nel tempo sino a produrre un salto di

qualità nel significato degli episodi di cui si compone” ; infatti, un

8

unico fatto di reato realizzato all’interno di una relazione non potrà mai

costituire un reato relazionale, essendo richiesta necessariamente una

reiterazione dei comportamenti. Non sarà sufficiente, quindi, nè un

unico atto, nè un mero ripetersi di atti ( più o meno sporadici) l’uno

scollegato dall’altro: ma sarà necessaria una reiterazione seriale delle

condotte . Non solo, ma proprio in virtù di questa componente

9

temporale, i reati relazionali possono prendere la forma di vere e

proprie escalation, fatte da situazioni che, di volta in volta si fanno

sempre più gravi: si parte da una tensione verbale, passando attraverso

manifestazioni aggressive che possono essere caratterizzate da un uso,

anche se in certi casi minimo, di violenza, fino ad arrivare ad un

incremento della stessa e ad una stabilizzazione dell’aggressività, che

porta, inevitabilmente, la relazione intersoggettiva, ad un clima di

paura, e, alla possibilità di

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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