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Capitolo II

1. Il reato di violenza c.d. assistita e c.d. reciproca: analisi delle singole ipotesi.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nel paragrafo dedicato all'evoluzione storica e normativa del reato di maltrattamenti in famiglia, la fattispecie è stata interessata da un recentissimo intervento normativo, ovvero, quello introdotto dalla legge n. 69 del 2019 comunemente nota come codice rosso.

L'introduzione del Codice rosso è stata fondamentale per diversi ordini di motivi: anzitutto, perché ha dato il via ad una rimodulazione e armonizzazione delle disposizioni introdotte precedentemente, in linea con l'esperienza applicativa e anche con le indicazioni provenienti dal diritto sovranazionale e dalle Corti europee; non solo, in secondo luogo, anche perché, a differenza di tutte le altre riforme e modifiche che hanno interessato il delitto in questione, ed in particolare il suo ambito punitivo, l'obiettivo del codice rosso non è tanto.

o soltanto, quello di punire in maniera adeguata (o più adeguata) i soggetti violenti, ma, soprattutto, quello di tutelare, proteggere e supportare tutte le vittime che si relazionano con loro. [1] Questa esigenza di garantire tutela alle vittime di violenza, si è accentuata ulteriormente, soprattutto dal 2017, quando, con una recente pronuncia, la Corte di Strasburgo ha deciso di condannare l'Italia per non aver adeguatamente protetto una donna e i suoi figli, tutti vittime di ripetute violenze domestiche. Attraverso tale pronuncia, la Corte ha evidenziato come, nel contesto di tali violenze, sia fondamentale affrontare rapidamente una situazione di pericolo, essendo necessario che gli Stati membri adottino misure legislative idonee a garantire che i procedimenti penali siano avviati senza esitazione, tenendo in considerazione i diritti e la dignità delle vittime. [2] [1] A. MARANDOLA - G. PAVICH, Codice rosso l. n. 69/2019, in Officina del diritto. Il penalista, Giuffrè, Milano, 2019, p.7. [2] Fonte: pronuncia della Corte di Strasburgo.protezione dellevittime in tutte le fasi del procedimento. Non solo, ma in questa sede, la Corte, ha anche affermato che, il mancato adempimento da parte dello Stato, del suo dovere/obbligo di protezione delle vittime di sesso femminile contro le violenze domestiche integra, oltre che una violazione al diritto alla vita e a quello a non subire trattamenti inumani e degradanti, anche una "violazione del diritto alla non discriminazione". Pertanto, in conseguenza di ciò, la Corte, ha condannato l'Italia, "non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna"; così operando, "le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di imparità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che infine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio". In buona sostanza quindi, la censura della Corte, in questo caso.si riferiva alla "passività delle autorità per il lungo periodo trascorso prima che fosse avviata l'azione penale" (Corte EDU, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14, Talpis c. Italia). S. RECCHIONE, Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019, in IlPenalista, 2019, cit., p. 3. Corte EDU, op. cit. A. MARANDOLA - G. PAVICH, op. ult. cit. Proprio per porre rimedio alla situazione oggetto di tale censura, e per evitare il verificarsi di nuovi risvolti drammatici in futuro, ecco che, l'introduzione del codice rosso è stata fondamentale: infatti, dalla sua entrata in vigore, il codice ha apportato svariate modifiche alla disciplina del procedimento penale, in specie qualora oggetto di accertamento sia il delitto disciplinato dall'art. 572 c.p., al fine di accelerarne soprattutto le prime fasi. In particolar modo, con riferimento a tale articolo, gli obiettivi del codice, sono

quelli di garantire l'immediata instaurazione e una più veloce progressione del procedimento penale, "al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti protettivi e di non avvicinamento, impedendo che ingiustificabili stati procedimentali possano porre, ulteriormente in pericolo, la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere".

Pertanto, il codice rosso deve essere indirizzato principalmente al p.m., il quale, deve: assicurare in modo rapido la maggior tutela possibile alle vittime del reato, con particolare attenzione verso le vittime di violenza domestica e di genere; evitare una vittimizzazione secondaria, che, durante una testimonianza, può portare la persona offesa a rivivere paura, ansia e dolori provati durante l'inflizione del fatto; infine, garantire, appunto, una tutela effettiva in proporzione alle risorse disponibili.

Citazioni tratte da

Linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di213Tivoli, cit., p. 10.

G. FIDELBO, op. cit.214 116

In questo senso, entrando nello specifico, una delle prime novità introdotte dal codice, per quanto riguarda le misure cautelari e di prevenzione, per215 rafforzare - anche da un punto di vista general-preventivo - la tutela cautelare, è stata l'inserimento di una nuova ipotesi di reato, ovvero l'art. 387 bis c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dai provvedimenti applicativi di.

Invero, l'inasprimento sanzionatorio - che inevitabilmente risponde anche alla ben215nota logica, fatta propria dallo stesso codice rosso, di rendere più severo il trattamento sanzionatorio per certuni reati solo perché avvertiti come di maggior allarme sociale, soprattutto a confronto di ritenute manifestazioni di eccessiva indulgenza nellacommisurazione giudiziale delle pene per i.

responsabili - spiega nondimeno effetti altresì sul versante di elettivo intervento del codice rosso in tema di protezione delle vittime. Si consideri, infatti, come il codice rosso, in questa prospettiva, per un verso, riguardo alla fase delle indagini, abbia ricollegato al delitto in esame un più lungo termine di durata delle misure cautelari personali, e, per altro verso, con riferimento all’esito del giudizio, abbia ridotto ai minimi termini le possibilità di accesso del condannato alla sospensione condizionale della pena, dal momento che il predetto, per poterne beneficiare, in disparte le diminuzioni di pena per la scelta di riti alternativi, dovrebbe vedersi irrogata una pena -base coincidente con il minimo di legge e riconosciute, tipicamente, le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile. Peraltro, il codice rosso, si è premurato di modificare anche l’art. 165 c.p., imponendo al giudice, in caso di condanna per il delitto

di maltrattamenti in famiglia, l'obbligo di subordinare la sospensione condizionale della pena all'assegnazione del condannato a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica - ibidem. 117 misure cautelari o precautelari. Questa disposizione colma una lacuna nel panorama sanzionatorio, visto che, prima della sua introduzione, chi violava i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., veniva sottoposto solo ed esclusivamente ad una misura cautelare più rigida e severa, in funzione di aggravamento di quella precedentemente disposta. Da questa punto di vista, a dire la verità, l'intervento normativo in questione si inserisce in un trend già inaugurato dalla legge n. 132/2008, che aveva esteso al delitto di maltrattamenti in famiglia la possibilità del controllo anche attraverso dispositivi elettronici (cioè, il cosiddetto braccialetto elettronico).

dell’effettiva ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Sempre in questa prospettiva, fondamentale, è stata anche l’introduzione, da parte della l. N 69/ 2019, dell’art. 9 che, ai commi 4 e 5, non solo ha eliminato tutti gli eventuali dubbi relativi all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma ha anche integrato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto. Trattasi dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 282 ter c.p.p); e dell’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.)., G., FIDELBO, op.cit.; nello specifico infatti, l’art. 387 bis, tende a rafforzare con una specifica sanzione penale i provvedimenti dell’Autorità di allontanamento dal domicilio familiare e di divieto di avvicinamento (e/o di comunicazione).

alla vittima), tanto nel caso in cui essisiano disposti dal giudice, quale misura cautelare, tanto in quello in cui siano frutto diiniziativa della Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero. Dettoquesto, deve convenirsi però che, questa soluzione, per quanto possa esercitare un effettodi deterrenza sulla persona soggetta a misure limitative non detentive, non appare idoneaa garantire, con immediatezza, l’esigenza di sicurezza della parte offesa. Infatti, nonessendo consentito l’arresto in flagranza di colui che viola le prescrizioni che gli vengonoimpartite, la Polizia giudiziaria si trova a dover utilizzare un’arma in parte “spuntata” percorrispondere alle immediate esigenze di sicurezza e protezione della vittima. Eccoquindi che, per colmare questa lacuna, gli scenari possibili sono due: innalzare il massimoedittale della pena dell’art. 387 bis (per consentire l’arresto facoltativo in flagranza - art.381 comma

1 c.p.p. -); ovvero, con soluzione che appare più rispettosa del principio di proporzionalità, inserendo la fattispecie nel catalogo dei reati per i quali, prescindendo dal limite edittale, l'arresto è comunque consentito (art. 381 comma 2 c.p.p.). In ogni caso, è fondamentale dire che, a seguito della violazione delle prescrizioni impartite con i divieti, sarà possibile ottenere l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.p., - G. ALIQUO', La Violenza Domestica. L'ammonimento del Questore, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, p. 344.118 legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungendo così un ulteriore tassello alla possibilità di difesa preventiva delle vittime di violenza domestica. In particolare, il primo dei due commi, interpolando l'art. 4 del D.lgs n.159/2011, estende ai soggetti indiziati de
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A.A. 2021-2022
239 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bra1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bartoli Roberto.