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LE CIRCOSTANZE SPECIALI DI TALUNE FATTISPECIE INCRIMINATRICI:
UNA RASSEGNA ESEMPLIFICATIVA
SOMMARIO: 1. Il delitto di furto: analisi delle circostanze speciali e del relativo rapporto con la fattispecie
base. – 1.1. Furto semplice. – 1.2. Furto con strappo e furto in abitazione. – 1.3. Circostanze aggravanti speciali. –
1.4. Circostanze attenuanti speciali. – 2. Il delitto di lesioni: analisi del rapporto tra fattispecie base e reato
circostanziato alla luce dei molteplici orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. – 2.1. Lesioni personali
volontarie. – 2.2. Lesioni gravi e gravissime. – 2.3. Rapporto tra art. 582 c.p. e art. 583 c.p. – 3. Il delitto di
maltrattamenti contro familiari e conviventi: analisi del rapporto tra fattispecie base, i reati ad essa limitrofi e le
circostanze aggravanti. – 3.1. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. – 3.2. Maltrattamenti: rapporto tra
fattispecie base e circostanze aggravanti. – 3.3. La cd. violenza assistita e la cd. violenza reciproca. – 3.4. Il
mobbing. – 3.5. Assorbimento di singole fattispecie limitrofe. – 4. Il delitto di omicidio: analisi delle circostanze
speciali. – 4.1. La fattispecie dell’art. 575 c.p. – 4.2. Le circostanze aggravanti speciali ex artt. 576-577 c.p.
1. Il delitto di furto: analisi delle fattispecie speciali e del relativo rapporto con la fattispecie
base
1.1. Furto semplice 196
Il furto è uno dei delitti che, nella prassi, risulta essere tra i più ricorrenti. Uno studio del
2023 svoltosi in tutte le province d’Italia dimostra come il furto sia particolarmente frequente,
specialmente a Milano e Rimini. Solo a Ferrara, nel 2023, sono state presentate 5729 denunce
per furto. Il dato sottolinea la grande rilevanza pratica di cui godono, nella prassi, gli artt. 624
e l’art. 624-bis c.p.
Partendo dalla prima previsione, è bene prendere le mosse dal tenore lessicale della stessa,
riportandone il testo al fine di meglio comprendere la fattispecie in questione. L’art. 624 c.p.,
finalizzato alla tutela del bene giuridico del patrimonio, recita: “Chiunque s'impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.
Il primo comma mette in luce la fisionomia di un reato comune, in quanto chiunque può esserne
il soggetto attivo.
https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/.
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L’oggetto materiale del reato corrisponde alla cosa mobile altrui, cioè quell’entità fisica
suscettibile di essere sottratta e detenuta dal soggetto attivo del reato. Il comma 2 specifica che
devono essere ricompresi nel concetto di “cosa mobile altrui” anche l’energia elettrica e ogni
altra energia che abbia un valore economico. Non rientrano nel novero dell’oggetto del furto i
beni immobili, i beni immateriali (salvo che non siano oggetto di un’ulteriore specifica tutela,
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come nel caso di brevetti o documenti digitali, etc.), le res nullius (come ad esempio la fauna
ittica). Un ulteriore requisito relativo al bene materiale del furto è la sua altruità. Ciò significa
che l’oggetto materiale del reato doveva appartenere ad un soggetto diverso rispetto al ladro.
L’altruità della cosa si desume dalla proprietà della res in capo ad un soggetto diverso
dall’autore del fatto, ma con una precisazione: infatti, ben sarebbe configurabile il furto di un
bene che il ladro ha in comproprietà con la vittima. Di conseguenza il concetto in parola va
inteso in senso ristretto: è necessario che il ladro ed il proprietario del bene materiale del reato
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non coincidano nella stessa persona affinché possa configurarsi il furto . Il possesso e la
proprietà di un bene sono tutelati anche dal diritto civile, in quanto le azioni di reintegra e di
manutenzione hanno proprio tale finalità. Vista la scarsa immediatezza ed effettività delle
norme civilistiche, almeno sul piano repressivo, risulta necessario che il legislatore faccia
ricorso anche ad un delitto, sanzionato, in questo caso, con la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e la multa da 154 a 516 euro. La ratio di una scelta legislativa di tal genere è insita
nel tentativo di scongiurare una prassi ormai comune e di punire le condotte lesive del bene
giuridico del patrimonio. L’art. 624, poi, fa riferimento al concetto di “impossessamento”.
Infatti, è necessario che alla sottrazione del bene altrui consegua l’impossessamento da parte
del soggetto attivo del bene rubato senza che sussista il consenso del proprietario.
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L’impossessamento viene fatto coincidere con il momento in cui si consuma il reato ,
rimanendo nella sfera del tentativo qualsiasi atto idoneo diretto in modo non equivoco a cercare,
197 Non sono, invece, res nullius gli animali che vivono in una riserva di caccia, in quanto patrimonio dello Stato.
198 Infatti se, ad esempio, il proprietario di un bene la sottrae al suo legittimo possessore potrà andare incontro a
conseguenze sul piano civilistico, ma non certo su quello penalistico, venendo meno il principio di altruità
postulato dall’art. 624 c.p.
199 Cass. pen., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 52117: “In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione
furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce
ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza
ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”,
impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente
conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita
dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo”. Secondo questo orientamento, infatti, la consumazione
del reato avviene al momento dell’impossessamento del bene, il quale si manifesta nel preciso momento in cui la
res fuoriesce dalla possibilità di controllo e vigilanza da parte della persona offesa.
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senza riuscirci, di sottrarre la res al proprietario. L’impossessamento si consuma, dunque, nel
momento in cui viene sottratta la signoria sul bene al proprietario di questo. Prima di ciò,
qualunque condotta di sottrazione del bene che non fuoriesca dalla sfera di vigilanza e controllo
del proprietario non permette di configurare il reato in questione, non essendosi ancora
consumato.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, in quanto, come stabilito dalla norma, la
sottrazione del bene altrui deve avvenire al fine di trarne profitto per sé o per altri. La
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giurisprudenza interpreta il concetto di “profitto” in modo molto ampio, in quanto vi
ricomprende qualsiasi tipologia di vantaggio, anche di carattere non patrimoniale (come un
piacere, una vendetta, etc.), perseguito dall’autore.
1.2. Furto con strappo e furto in abitazione
Con l’art. 2 della legge 128/2001 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento l’art. 624-bis c.p.
che, al comma 1 e 2, recita come segue: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione
in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di
essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o
di dosso alla persona”. Emergono, dunque, due casi specifici: il furto in abitazione, nel primo
comma, e il furto con strappo nel secondo, entrambi puniti con la stessa pena. Il fine ultimo di
questa norma è quello di rispondere ad una ricorrente modalità esecutiva di furto che, alla luce
della sempre maggiore frequenza rilevata nella prassi, necessitava di una specifica fattispecie
autonoma ad hoc, essendo il furto in abitazione ed il furto con strappo precedentemente
delineate come mere circostanze aggravanti dell’art. 624 c.p. L’importanza di catalogare i due
casi sopracitati come circostanze autonome risulta evidente in quanto questi sono sottratti ad
un eventuale giudizio di bilanciamento con altre circostanze e, venendo trattate da fattispecie
200 Cass. pen., Sez. Un., 25 maggio 2023, n. 41570: “nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo
specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito
dall'autore”. 108
autonome di reato, comporta la previsione normativa di una risposta sanzionatoria adeguata al
grave allarme sociale che connatura questo delitto.
Il primo comma, disciplinando il furto in abitazione, fa sempre riferimento ai concetti
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sopracitati di “impossessamento”, “cosa mobile”, “altruità” e al dolo specifico, ma, a
differenza dell’ipotesi di furto semplice, specifica che la condotta deve avvenire mediante
introduzione in un altrui edificio o comunque un luogo destinato a privata dimora o nelle
pertinenze di esso. In sostanza il legislatore ha previsto una nozione amplia di abitazione. Per
privata dimora va certamente inteso il luogo in cui abita il soggetto passivo, facendo così
riferimento alla residenza; tuttavia, viene ricompreso nel concetto di abitazione anche un luogo
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diverso dall’abitazione , ma pur sempre adibito ad un uso privato (tenda, camper, roulotte,
etc.). In sostanza, il tratto di maggiore riprovevolezza rispetto alla condotta dell’articolo
precedente è insito nella lesione della sfera privata abitativa, luogo in cui si presuppone che
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chiunque abbia diritto di vivere serenamente. Oltretutto, la giurisprudenza ha esteso il
concetto di cui si tratta sancendo che “in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di
privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera
non occasionale, atti della vita privata in modo riservato”. Particolarmente rilevante risulta la
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sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in cui si è fatta maggiore chiarezza sul punto
stabilendo che “ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c. p., rientrano
nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non
occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi
senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati