CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA
Circostanze del reato
e reati aggravati dall’evento:
un’indagine sui profili dogmatici e critici
Relatore Laureando
Prof. Donato Castronuovo Mattia Zago
Correlatore
Prof. Marco Venturoli Anno Accademico 2023/2024
Circostanze del reato e reati aggravati dall'evento:
un'indagine sui profili dogmatici e critici
LE CIRCOSTANZE DEL REATO IN GENREALE Pag.
1. Il percorso storico-evolutivo delle circostanze
1.1. Il codice Zanardelli 1
1.2. Dibattito pre-codice Rocco 4
1.3. Il codice Rocco 6
1.4. L’influenza costituzionale 10
1.5. La riforma del 1974 13
1.6. La riforma del 1990 16
1.7. La riforma del 2005 17
2. Il catalogo e la disciplina delle circostanze nel sistema giuridico odierno
2.1. Le varie classificazioni in materia di circostanze 21
2.2. Circostanze aggravanti comuni 24
2.3. Circostanze attenuanti comuni 33
2.4. Circostanze attenuanti generiche 40
2.5. La recidiva 43
3. Circostanze e commisurazione della pena
3.1. Il rapporto tra reato circostanziato e la commisurazione della pena: aumenti o diminuzioni
di pena 49
3.2. I criteri che informano la commisurazione della pena 50
3.3. Presenza di una sola circostanza 54
3.4. Concorso di circostanze omogenee 55
3.5. Concorso di circostanze eterogenee 56
3.6. Gli effetti sul piano processuale 58
3.6.1. Rapporto con le misure cautelari 58
3.6.2. Rapporto con la competenza del giudice 59
3.6.3. Rapporto con la prescrizione 60
3.6.4. Rapporto con le misure alternative alla detenzione 61
3.6.5. Rapporto con i riti speciali 62
IL DIVERSO REGIME D’IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE E DEGLI ELEMENTI
COSTITUTIVI DEL REATO: CIRCOSTANZA VS FATTISPECIE AUTONOMA
1. Il regime d’imputazione delle circostanze
1.1. Il percorso storico-evolutivo: dal codice Zanardelli alla legge 19/1990 63
1.2. La conoscenza della circostanza 67
1.3. L’ignoranza e l’errore della circostanza 68
2. Circostanze e fattispecie autonome: criteri distintivi
2.1. Zone grigie tra circostanza e fattispecie 71
2.2. I criteri distintivi tra dottrina e giurisprudenza: 72
2.2.1. La Sentenza Fedi (Cass. pen., 26351/2002) 74
2.2.2. Il criterio di specialità 76
2.2.3. Il richiamo all’art. 69 c.p. 77
2.2.4. La collocazione topografica 79
2.2.5. Il nomen iuris 80
2.2.6. Il bene giuridico tutelato 81
2.2.7. Il criterio del modo di determinazione della pena 82
2.2.8. Il criterio “per relationem” 83
I REATI AGGRAVATI DALL’EVENTO
1. I reati aggravati dall’evento
1.1. Reati il cui evento è voluto 88
1.2. Reati in cui è indifferente la volontà dell’evento 90
1.3. Reati in cui l’evento è necessario che non sia voluto 92
1.3.1 Aberratio ictus 92
1.3.2 Aberratio delicti 94
1.3.3. Aberratio causae 96
1.3.4. Il delitto preterintenzionale 98
1.3.5. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto 101
1.3.6. La tensione di tali ipotesi con il principio di colpevolezza: responsabilità oggettiva? 103
LE CIRCOSTANZE SPECIALI DI TALUNE FATTISPECIE INCRIMINATRICI: UNA
RASSEGNA ESEMPLIFICATIVA
1. Il delitto di furto: analisi delle circostanze speciali e del relativo rapporto con la fattispecie
base
1.1. Furto semplice 106
1.2. Furto con strappo e furto in abitazione 108
1.3. Circostanze aggravanti speciali 110
1.4. Circostanze attenuanti speciali 114
2. Il delitto di lesioni: analisi del rapporto tra fattispecie base e reato circostanziato alla luce dei
molteplici orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
2.1. Lesioni personali volontarie 115
2.2. Lesioni gravi e gravissime 119
2.3. Rapporto tra art. 582 c.p. e art. 583 c.p. 123
3. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi: analisi del rapporto tra la fattispecie
base, i reati ad essa limitrofi e le circostanze aggravanti
3.1. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina 125
3.2. Maltrattamenti: rapporto tra fattispecie base e circostanze aggravanti 129
3.2.1. La cd. Violenza assistita e la cd. Violenza reciproca 133
3.2.2. Il mobbing 134
3.3. Assorbimento di singole fattispecie limitrofe 136
4. Il delitto di omicidio: analisi delle circostanze speciali
5.1. La fattispecie dell’art. 575 c.p. 137
5.2. Le circostanze aggravanti speciali ex artt. 576-577 c.p. 139
INTRODUZIONE
L’intento del presente elaborato è evidenziare i principali profili di criticità relativi alla
disciplina delle circostanze del reato e i reati aggravati dall’evento, alla luce delle rispettive
discipline normative, degli inquadramenti proposti dalla dottrina negli ultimi decenni, nonché
dell’atteggiamento della giurisprudenza nei confronti di tali sfuggenti categorie.
Pare opportuno muovere da alcune premesse metodologiche.
In prima battuta si intende approfondire il percorso storico della disciplina delle circostanze del
reato, a partire dal codice Zanardelli del 1889 fino ad arrivare, mediante lo studio delle
numerose novelle che ne hanno modificato il contenuto, ai giorni nostri; successivamente,
verranno sottoposti ad attenta disamina i tratti caratteristici e fisionomici delle circostanze del
reato, con particolare attenzione alle circostanze comuni disciplinate agli articoli 61, 62 e 62-
bis del codice penale. Tale trattazione è finalizzata a i profili di incertezza applicativa, nonché
le criticità di tali forme di manifestazione del reato, categoria nell’ambito della quale sembra
riconducibile altresì l’istituto della recidiva, al quale si dedicherà qualche cenno,
privilegiandone l’analisi storica della disciplina odierna; a seguire, ci si soffermerà sugli effetti
che le circostanze del reato implicano laddove applicate: precisamente si analizzeranno gli
strumenti attraverso cui si opera la commisurazione della pena in presenza di una o più
circostanze; infine sarà fatto riferimento anche al rapporto che intercorre tra accidentalia delicti
e vari aspetti procedurali, quali la competenza del giudice, le misure cautelari, l’esecuzione
della pena, i riti speciali e soprattutto la prescrizione del reato.
Nel secondo capitolo, invece, sarà descritto il tortuoso percorso storico dell’art. 59 c.p. in ordine
al regime di imputazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, vero cardine della disciplina
di cui si tratta. Successivamente, verrà approfondita la questione inerente al rapporto tra le
circostanze del reato e le fattispecie autonome: la difficoltà che tutt’oggi si incontra nel
distinguere questi due istituti, tra loro molto diversi sotto molteplici punti di vista, rende questa
analisi particolarmente interessante e ricca di spunti, soprattutto alla luce di una mancante
disciplina positiva in materia. I riferimenti saranno puramente giurisprudenziali e dottrinali, ma
non si mancherà di sottolineare la necessità di un intervento legislativo volto a dare certezza e
ordine ad un settore del diritto penale che appare particolarmente ombroso.
i
Il terzo capitolo sarà interamente incentrato sui reati aggravati dall’evento. Trattandosi di una
vexata quaestio - in ragione sia della sua complessità sia della sua vicinanza a temi quali la
responsabilità oggettiva che costituiscono alcuni dei principali “nervi scoperti” del diritto
penale dei nostri giorni, risulta fondamentale un’indagine approfondita dell’istituto. In primis
si cercherà di dar conto delle caratteristiche di parte generale che connaturano i reati aggravati
dall’evento, partendo dal concetto di evento e arrivando fino all’analisi del nesso di causalità,
arricchendo il tutto con molteplici riferimenti dottrinali; proseguendo, si classificheranno le
diverse tipologie di reati aggravati dall’evento, distinguendo i casi in cui l’evento che aggrava
il reato sia voluto, da quelli in cui sia indifferente la volontà o meno dell’evento e, infine, da
quelli ove è necessario che l’evento non sia voluto dal soggetto attivo. In quest’ultima ipotesi,
si farà riferimento alle varie tipologie di reati aberranti e alla tortuosa disciplina che ne discende;
successivamente verrà trattato il delitto preterintenzionale, con particolare riguardo ad una delle
pochissime ipotesi contemplate dal codice penale, ovverosia la previsione di omicidio
preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p. L’importanza di questo istituto è dato dal costante
richiamo al tema della responsabilità dell’agente (in particolare, anche qui, al celato rischio di
attribuire una responsabilità eminentemente oggettiva) e le varie diatribe sul tema che si sono
verificate; sulla stessa scia, la trattazione proseguirà con lo studio del delitto disciplinato all’art.
586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) in quanto strettamente collegato
all’omicidio preterintenzionale, con il quale condivide svariati profili strutturali; poi, si
cercherà, come detto, di far emergere le potenziali tensioni rispetto al principio di colpevolezza,
che si traducono nel rischio di configurare casi di responsabilità oggettiva; infine, si passeranno
in rassegna eventuali soluzioni applicative alternative, soprattutto alla luce delle due
celeberrime sentenze della Corte Costituzionale del 1988 (364 e 1085).
Il quarto ed ultimo capitolo del presente elaborato mira a sottoporre a disamina quattro diversi
delitti disciplinati dal nostro codice penale, la cui struttura e disciplina costituisce la
concretizzazione dei profili di criticità emersi nel corso della trattazione. In particolare, l’esame
del primo delitto, ovverosia quello di furto disciplinato all’articolo 624 e seguenti del codice
penale, permette di focalizzarsi sui criteri distintivi che hanno trovato riscontro nella prassi
applicativa nel tentativo di tratteggiare il discrimen tra circostanza e fattispecie autonoma di
reato; nel dettaglio si analizzerà la natura giuridica del furto con strappo e del furto in abitazione
di cui all’art. 624-bis c.p., ponendo l’accento sui suoi rapporti rispetto alla fattispecie base, oltre
che alla serie di circostanze speciali contenute all’art. 625 c.p. Il secondo delitto prescelto per
ii
condurre tale indagine è, invece, il delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., in ordine
al quale si porrà la lente. Sarà centrale, poi, interrogarsi sulla valenza circostanziale o meno e
del relativo rapporto che intercorre tra lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime. Rilevante,
poi, è il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.: non solo per la
sua forte rilevanza pratica, ma anche per le particolari novelle che hanno interessato la
fattispecie nel corso del tempo e soprattutto per le figure limitrofe alla fattispecie-base quali la
violenza reciproca, la violenza assistita, il mobbing e ulteriori delitti in cui appare difficile
capire se possano essere assorbiti o se, al contrario, debbano concorrere con l’art. 572 c.p. Non
mancherà un’attenta analisi delle circostanze aggravanti e attenuanti speciali ivi disciplinate.
Infine, l’ultimo delitto di cui si vuole dar conto è il delitto di omicidio di cui all’art. 575 c.p.,
che si analizzerà congiuntamente alla pluralità di circostanze che vengono disciplinate agli
articoli ad esso successivi. In particolare, verrà svolta un’indagine circa il campo applicativo
delle circostanze, l’interpretazione che dottrina e giurisprudenza ne danno con particolare
riferimento alla loro natura, nonché l’eventuale emersione di problematiche relative alla
convivenza con altre figure di reato.
In sostanza, come emerge, questa tesi ha l’obiettivo di sviscerare il tema delle circostanze del
reato e dei reati aggravati dall’evento non solo su un piano meramente teorico-dogmatico ma
anche e soprattutto su un piano pratico, in quanto è proprio lì che affiorano tutte le
problematiche interpretative e applicative non evidenti icto oculi. L’analisi delle criticità risulta
fondamentale al fine di poter correggere e riformare i settori del diritto penale che
maggiormente risultano fragili sotto un profilo prettamente dogmatico, o financo di legittimità
costituzionale. iii
CAPITOLO PRIMO
LE CIRCOSTANZE DEL REATO IN GENERALE
SOMMARIO: 1. Il percorso storico evolutivo delle circostanze. – 1.1. Il codice Zanardelli. – 1.2. Il dibattito
pre-codice. – 1.3. Il codice Rocco. – 1.4. L’influenza costituzionale. – 1.5. La riforma del 1974. – 1.6. La riforma
del 1990. – 1.7. La riforma del 2005. – 2 Il catalogo e la disciplina delle circostanze nel sistema giuridico odierno.
– 2.1. Le varie classificazioni in materia di circostanze. – 2.2. Le circostanze aggravanti comuni. – 2.3. Le
circostanze attenuanti comuni. – 2.3. Le circostanze attenuanti generiche. – 2.4. La recidiva. – 3. Circostanze e
commisurazione della pena. – 3.1. Il rapporto tra reato circostanziato e la commisurazione della pena: aumenti o
diminuzioni di pena. – 3.2. I criteri che informano la commisurazione della pena. – 3.3. Presenza di una sola
circostanza. – 3.4. Concorso di circostanze omogenee. – 3.5. Concorso di circostanze eterogenee. –3.6. Gli effetti
sul piano processuale. – 3.6.1. Rapporto con le misure cautelari. – 3.6.2. Rapporto con la competenza del giudice.
– 3.6.3. Rapporto con la prescrizione. – 3.6.4. Rapporto con le misure alternative. – 3.6.5. Rapporto con i riti
speciali.
1. Il percorso storico evolutivo delle circostanze
1.1. Il codice Zanardelli
La ricostruzione del percorso storico evolutivo delle circostanze del reato fonda le sue radici
nel 1889, anno in cui venne emanato il codice di diritto penale per il regno d’Italia (cd. Codice
Zanardelli), che prende il nome dell’allora guardasigilli. I contributi dottrinali antecedenti alla
promulgazione del codice e i vari dibattiti ad esso relativi hanno portato ad una disciplina chiara
ma non priva di incertezze. Il codice Zanardelli, sulla scorta dell’influenza post-rivoluzionaria
francese e delle varie realtà giuridiche nate in Italia nel periodo pre-unitario, ha cercato di
approfondire l’elencazione casistica e tassativa delle singole ipotesi circostanziali. A tal
proposito furenti furono i dibattiti relativi alla legittimità o meno delle attenuanti cd. generiche.
Sin da subito il codice del 1889 distingueva diverse tipologie circostanziali ma per addivenire
a tale disciplina furono diversi e numerosi i progetti proposti.
Nel 1866 il Ministro De Falco presentò un progetto che riprendeva l’iter già percorso dai codici
pre-unitari in cui si evidenziavano una pluralità di pene suddivise per gravità le quali potevano
discrezionalmente essere modificate in melius o in peius dal giudice alla presenza di eventuali
circostanze del reato riscontrate nel caso concreto. La tecnica in questione era nota come
“Tecnica dei gradi di pena”. Questa disciplina maturò nel progetto del 1867 che mise al centro
del dibattito la legittimità delle attenuanti generiche e il relativo potere del giudice in sede di
quantificazione della pena. A tal proposito fu stabilito che il giudice doveva considerare non
1
solo le circostanze espressamente delineate dal legislatore per i singoli delitti ma anche da tutte
1
le altre .
Nel successivo progetto del 1876, il Ministro guardasigilli Mancini riprese le modifiche
precedentemente suggerite e stabilì che nel caso di una sola aggravante o di una sola attenuante
il giudice avrebbe potuto applicare o il massimo o il minimo, rispettivamente, per quel grado di
pena previsto. Inoltre il “Progetto Mancini” considerava un elenco chiuso e tassativo preferibile
rispetto ad un elenco aperto ma, siccome non sarebbe stato semplice mettere in atto tale idea,
alla fine mantenne viva la possibilità per il giudice di far valere le circostanze indeterminate, ex
art. 96 del progetto in questione. Allo stesso tempo, per evitare un abuso di queste fu previsto
che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi primariamente sulle circostanze disciplinate dalla
legge e solo poi dare, eventualmente, rilevanza a quelle indeterminate. Infine il progetto
Mancini cambiò il sistema di commisurazione della pena prevedendo la cd. “Tecnica di
2
variazione frazionaria” secondo la quale fu rigettato il sistema di gradi e fu previsto che per
circostanze estremamente gravi o estremamente attenuanti ci potesse essere una vera e propria
“commutazione” della pena-base prevista dal reato; in tutti gli altri casi, nella prassi più usuali,
doveva essere prevista una frazione (ad esempio un terzo o due terzi) esplicita modificativa
della pena-base.
Alla luce di queste vicissitudini si giunse così al codice Zanardelli che delineava un panorama
che ora approfondiamo. Dal 1889 sul piano delle aggravanti si distinguevano quelle cd. legali,
cioè quelle previste in maniera specifica dal legislatore e quelle cd. facoltative, quali ad esempio
le circostanze generiche; si distinguevano, poi, quelle cd. semplici e quelle cd. qualifiche (la
cui distinzione trova fonte rispettivamente nel minore o maggiore aggravamento della pena
rispetto alla fattispecie-base; le circostanze qualifiche spesso sono addirittura connaturate da un
vero e proprio mutamento della sanzione); si distinguevano infine quelle cd. generali da quelle
cd. speciali, ricalcando una distinzione tutt’oggi presente. Sul piano delle circostanze attenuanti,
1 G. CRIVELLARI, Il codice penale per il regno d’Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della
legislazione comparata e della giurisprudenza, Torino, 1891, p. 288 ss.
2 Prima di questo, era stato prospettato il metodo di quantificazione della pena basato sulla cd. “tecnica dei gradi
di pena”: secondo questa tecnica dapprima si ripartiva ciascuna specie penale in un certo “grado” di pena e
successivamente si aumentava o si diminuiva il “grado” della pena sulla base della presenz
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