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CAPITOLO SECONDO

Il diritto d’autore in ambito televisivo

4. Il quadro normativo

Le opere audiovisive sono richiamate dall’art. 2, lett a) della l. del 14 novembre 2016, n. 220

che, a proposito della “disciplina del cinema e dell'audiovisivo”, stabilisce che sono opere

dell’ingegno e che si differenziano dalle altre tipologie di opere sia per il loro contenuto

multimediale che per gli strumenti e le modalità di esposizione e trasmissione, avvenendo

queste ultime mediante particolari strumenti tecnologici e digitali (quali televisione, tablet o

computer).

Basti pensare alle “opere cinematografiche” (ad esempio film), proiettate e fruibili nelle sale

cinematografiche, oppure alle “opere televisive” (ad esempio serie tv), cioè quelle messe a

disposizione del pubblico mediante un servizio di media audiovisivo.

Come già preannunciato, la digitalizzazione ha destato non poche problematiche legate alle

opere audiovisive; invero, negli anni si è assistito alla nascita di nuovi metodi finalizzati a

manipolare in maniera molto semplice tali tipi di opere nonché di nuovi strumenti che

permettono una rapida trasmissione e libera fruizione delle stesse.

Di conseguenza, numerosi sono stati gli interventi legislativi funzionali a garantire una tutela

sempre più incisiva dei diritti degli autori delle opere audiovisive, soprattutto quelle che

possono essere trasmesse tramite la televisione.

Quest'ultimo strumento ha subìto non poche innovazioni parallelamente all'evoluzione digitale

e all'avvento delle tecnologie dell'informazione.

Infatti, in passato, l'attività radiotelevisiva si identificava con quella ricevuta da un determinato

strumento domestico, ovvero il televisore, che poteva essere collegato poi ad altri strumenti

ulteriori (ad esempio il lettore dvd). Successivamente si è sviluppata la c.d. “televisione

satellitare” che ha garantito agli utenti la possibilità di usufruire anche di canali e di programmi

internazionali attraverso nuove modalità di fruizione a pagamento, basti pensare alla c.d. “pay-

per-view” e ai “video on demand”.

Tra le prime normative volte a disciplinare le opere trasmesse tramite questo nuovo strumento

ed i soggetti titolari dei relativi diritti è possibile riscontrare la l. 3 maggio 2004, n. 112

(conosciuta anche come “legge Gasparri”) contenente "norme di principio in materia di assetto

del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al

Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione".

Trattasi, nello specifico, di una normativa volta a regolamentare e tutelare i diritti relativi alla

produzione e alla diffusione dei contenuti televisivi, in particolare con riguardo ai servizi di

accesso pubblico alla televisione.

Tra gli obiettivi principali della norma si riscontra in prima battuta l’individuazione dei

“principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e

locale” e il loro contestuale adeguamento alla “tecnologia digitale e al processo di convergenza

tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le

31

telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed internet in tutte le sue applicazioni” .

La medesima ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, “le trasmissioni di programmi

televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato,

nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su

32

frequenze terrestri, via cavo e via satellite” .

Più nel dettaglio, all’art. 2 la legge in questione delinea anzitutto il concetto di «programmi

televisivi» e dei «programmi radiofonici» individuandolo nell’insieme “predisposto da un

fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione

del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni

mezzo” e dei «programmi-dati» come quei “servizi di informazione costituiti da prodotti

editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,

non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati”.

La previsione normativa si dedica poi ad inquadrare i soggetti titolari dei diritti oggetto di

trattazione, in:

a) “«operatore di rete», inteso come il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio

e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica

digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione,

distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei

programmi agli utenti;

b) «fornitore di contenuti», inteso come il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella

predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati

destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica

digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e

che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione

delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

c) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato», ovvero il

soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso

condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione

alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura

di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi

dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

31 Legge 3 maggio 2004, n. 112 – Art. 1, co.1: “La presente legge individua i princìpi generali che informano

l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale

e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa,

quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.”

32 Legge 3 maggio 2004, n. 112 – Art. 1, co.2: “Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le

trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso

condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze

terrestri, via cavo e via satellite.”

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai

programmi”.

Nel tutelare i diritti fondamentali in ambito radiotelevisivo, la trama normativa tiene conto dei

principi fondamentali che governano la materia:

1- quelli volti alla garanzia degli utenti (art. 4), tra cui l'acceso alle informazioni e

contenuti offerti da vari operatori (che deve avvenire secondo criteri di non

discriminazione), la trasmissione di programmi (nel rispetto dei diritti fondamentali

della persona), la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite (che

devono avere la caratteristica della lealtà e onestà e rispettare la dignità della

persona, senza discriminazioni), la diffusione di trasmissioni sponsorizzate (nel

rispetto della responsabilità e autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei

confronti della trasmissione), la trasmissione di apposita rettifica nel momento in

cui l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o

notizie contrarie a verità, la diffusione di un congruo numero di programmi

radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, la diffusione su programmi in chiaro, in

diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi,

nazionali e non;

2- quelli volti a salvaguardare la concorrenza del sistema radiotelevisivo (art. 5), tra

cui possiamo ad esempio citare la “tutela della concorrenza nel mercato

radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità

e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva” e la “previsione

di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di

fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di

fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la

previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le

attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici

oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso

condizionato”.

La disciplina fondamentale di riferimento, anche per le opere audiovisive, è la già citata legge

sul diritto d’autore del 1941; la stessa, invero, prevede la tutela non solo per le opere

cinematografiche ma anche per quelle assimilate, tra cui rientrano nel concetto di “narrazione

per immagini”, ad esempio fiction, telefilm, soap opera trasmesse tramite televisione.

Infatti, con l’introduzione della disciplina del c.d. “equo compenso” previsto dall’art. 46 della

stessa legge, è stato riconosciuto anche nel settore audiovisivo il diritto alla remunerazione

33

dell’autore dell’opera nel caso di utilizzazione dell’opera stessa .

33 La l. 22 aprile 1941 – n. 633, art.46: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del

diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un compenso adeguato

e proporzionato a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della

comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche

e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18 bis, comma 5, agli autori delle opere stesse

spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione

economica.

Tale tipo di tutela viene garantita dalla legge in seguito all’adesione alla SIAE che rappresenta,

nel nostro ordinamento, l’ente di riferimento preposto alla tutela, alla intermediazione e alla

gestione dei diritti d'autore.

La suddetta adesione da parte degli “autori del soggetto, della sceneggiatura e della regia

nonché gli autori delle elaborazioni costituenti

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Saretta200893 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Federico Antonella.
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