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I. IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA
GIUSTIZIA CIVILE
Premessa
Il processo di informatizzazione della amministrazione giudiziaria in Italia si è sviluppato, per
uffici e territorio, in modo disomogeneo ed atomistico.
Da una parte l’automazione è stata rimessa all’iniziativa dei singoli magistrati o del personale
amministrativo, ovvero a sperimentazioni nei singoli uffici e in modo non omogeneo per tutto
il territorio; territorio; dall’altra parte, non vi è stata integrazione tra uffici, reti, amministrazioni
e territorio.
Sul piano dei sistemi informatici, invece, il computer è stato usato come mero strumento
informativo, restando estranee alle nuove tecnologie le procedure amministrative ed i
collegamenti tra i vari uffici.
A quanto sopra si affianca la problematica che nel nostro paese la giustizia civile è da tempo i.
Una situazione critica: più di tre milioni e mezzo di cause pendenti e, in media, 4 anni affinché
un cittadino possa ricevere una rinuncia in primo grado, altri 2 per il secondo e, spesso,
altrettanti per ottenere una sentenza definitiva avanti la Suprema Corte di Cassazione.
Negli ultimi anni, il legislatore, ha tentato ogni strada possibile per riformare il processo civile
con lo scopo di accelerare i tempi della giustizia.
Tuttavia, l’aggiunta di continue nuove leggi ne ha invero complicato ulteriormente l’iter.
Così, se da un lato prendendo spunto dalle tradizioni anglosassone, anche nel nostro sistema
sono state introdotte le procedure A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) come strumento per
deflazionare il contenzioso e il carico della magistratura togata, dall’altro lato sembra
finalmente arrivato il momento di impiegare le nuove tecnologie anche per accelerare e
ottimizzare i tempi.
In questa ottica è stato introdotto dopo oltre un decennio di parole e scritti sull’argomento, il
“processo telematico”. 15
L’idea di informatizzazione
1.
Il processo civile telematico (P.C.T.) nasce dalla esigenza di combinare le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione giudiziaria e la norma
processuale .
21
Esso ha l’obiettivo di digitalizzare e semplificare le attività processuali civili attraverso lo
svolgimento telematico delle attività processuali mediante strumenti informatici.
Inoltre, tutte le attività possono essere svolte mediante il Portale dei servizi telematici:
consultazione online del fascicolo processuale e delle comunicazioni con gli uffici giudiziari,
pagamento telematico del contributo unificato, deposito di atti e documenti, consultazione dei
fascicoli di cancelleria online, notifiche e ricezione comunicazioni provenienti dagli Uffici
Giudiziari a mezzo PEC, pagamento telematico delle spese di Giustizia e delle udienze da
remoto, ricerca di sentenze online e estrazione di copie di atti a pieno valore legale.
Tale processo nasce da una “visione” lungimirante del legislatore italiano nella seconda metà
degli anni Novanta, con particolare riferimento all’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n.
59 ed al successivo Regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e Regole
Tecniche emanate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
1999, n. 87.
È possibile, quindi, far risalire l’origine del processo telematico alle disposizioni della L. n.
59/1997 che, con l’articolo 15 sopra menzionato, attribuisce ai documenti informatici, agli atti
ed ai dati della Pubblica Amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via
telematica, valore e rilevanza ad ogni effetto di legge.
Successivamente altre norme hanno affinato e potenziato l’uso della tecnologia nel processo
civile, come ad esempio il Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 463, che ha
regolamentato l’utilizzo delle firme elettroniche, il Decreto Legislativo n. 513, del 1997, con
cui viene introdotta nel nostro ordinamento la firma digitale , e il Decreto Legislativo del 7
22
marzo 2005, n. 82, con cui si è istituito il Registro delle imprese telematico.
Infine, nel 2013 è stata approvata la Legge 22 aprile 2013, n. 54, che ha introdotto
definitivamente il processo civile telematico come modalità preferenziale per la presentazione
degli atti processuali.
S. BRESCIA P. LICCARDO, Enciclopedia Giuridica, voce Processo telematico, Volume aggiornamento XIV,
21
2006 Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani spa.
GIANNI BUONOMO, Il processo telematico nella degenerazione delle tecniche legislative, in www.interlex.it
22
il, 31 maggio 2005. 16
Gli interventi normativi
1.1
Il primo vero intervento normativo del legislatore è del 13 febbraio 2001 con il D.P.R. n. 123
dalla cui lettura è possibile desumere come, con l’utilizzo del mezzo informatico nel processo,
si sia cercato di facilitare il risparmio di energie materiali e personali e la funzionalità dell’intero
sistema processuale; il tutto, nel tentativo di rendere più facile il lavoro non solo per il personale
della Pubblica Amministrazione (P.A.) ma anche, e soprattutto, per gli avvocati e per tutti i
cittadini.
Il P.C.T. doveva superare una fase di sperimentazione fissata inizialmente per settembre 2004,
poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006.
I Tribunali di Genova e Milano sono stati i primi a passare dalla fase teorica a quella pratica
dell’utilizzo del P.C.T. e ciò avveniva nel corso dell’anno 2006; in particolare, l’11 dicembre
2006 la sperimentazione si è conclusa e il Tribunale di Milano ha potuto così beneficiare
dell’attivazione del decreto ingiuntivo telematico, coinvolgendo inizialmente circa 300
avvocati, 30 magistrati e 15 cancellieri; mentre, alla data del 30 maggio 2007, coinvolsero circa
1.300 i decreti ingiuntivi telematici gestiti con una media quindi di 15-20 depositi giornali .
23
Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, così come pubblicate sul sito dedicato al
processo civile telematico , sono indicative di come dal secondo semestre del 2011 si siano
24
registrati indiscutibili progressi nell’avanzamento del programma di informatizzazione della
giustizia civile italiana.
Il sistema SIECIC per le esecuzioni civili individuali e concorsuali è attivo in tutti i 26 Distretti
e, conseguentemente, funzionante in 164 su 165 Tribunali italiani.
Il sistema SICID per la cognizione civile (comprensivo del lavoro e della volontaria
giurisdizione) è attivo in tutte le Corti d’Appello ed in tutti i Tribunali.
Con l’installazione dei registri sopra citati è stato possibile attivare i servizi telematici che
consentono di mettere a disposizione dell’avvocatura, i dati contenuti nei registri di cancelleria
del processo di cognizione e di esecuzione (cd. Polisweb / SICID e Polisweb / SIECIC).
Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale organizzativa. L’esperienza del
23
Tribunale di Milano – nota della dott.ssa Amelia Torrice, resp. Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati per la
giustizia civile e il processo civile telematico della D.G.S.I.A.
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/DgsiaStatoProgettiLug13.pdf
24 17
In particolare: per il processo di cognizione il servizio risulta attivato in 174 uffici giudiziari e
più precisamente in 28 Corti d’Appello e in 165 Tribunali; per il processo esecutivo il servizio
è attivo in 164 Tribunali su 165.
Tale sistema consente agli avvocati di consultare online il fascicolo digitale che raccoglie gli
atti ed i documenti del processo; ciò significa che il professionista potrà consultare,
memorizzare sul proprio pc e stampare ogni singolo atto inserito nel fascicolo direttamente dal
proprio studio senza doversi recare fisicamente allo sportello della cancelleria.
È stato, inoltre, istituito su tutto il territorio nazionale il sistema per la consultazione online dei
procedimenti trattati dagli uffici dei Giudici di Pace.
Ma la vera e propria innovazione si è avuta con l’introduzione dalla possibilità di depositare
atti e documenti telematici firmati digitalmente, poiché si è consentito il deposito telematico di
documenti informatici aventi valore legale, firmati digitalmente e trasmessi (su canali sicuri
autenticati e criptati) tramite punto d’accesso al Gestore Centrale e da questi alla Cancelleria
competente tramite il Gestore Locale.
Ciò significa che l’avvocato, per il deposito del proprio atto (comparsa di costituzione, memorie
integrative, nota spesa ecc.) non dovrà più recarsi fisicamente in Cancelleria per effettuare
manualmente il deposito ma potrà farlo telematicamente dal proprio studio inviando l’atto,
firmato digitalmente, dal proprio p.c. sfruttando il collegamento internet.
Gli atti inviati dagli avvocati vengono quindi inseriti nel fascicolo informatico e, alimentando
automaticamente i registri di cancelleria, consentono numerosi risparmi anche
all’amministrazione:
• riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari;
• riduzione dei costi inerenti alla gestione cartacea dei procedimenti;
• riduzione dei tempi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari;
• possibilità di recuperare personale amministrativo da dedicare ad altre attività di ufficio.
Gli atti giudiziari depositati telematicamente, nel solo periodo dal “luglio 2012 – al luglio 2013”
sono stati, pari a 237.7265.
Il servizio consiste nella automatica esecuzione delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati
in coincidenza con il verificarsi di alcuni eventi processualmente previsti e con l’aggiornamento
del registro da parte della cancelleria, e prevede altresì l'inserimento automatico della ricevuta
elettronica nel fascicolo informatico all'interno del quale è conservata a valore legale.
18
Dal 18 febbraio 2013 in tutti i Tribunali e Corti d’Appello vige il principio della esclusività
della comunicazione telematica e ciò a seguito del decreto-legge 179/2012 e della legge
228/2012.
Dal novembre 2011 (introduzione della PEC) sono state consegnate ben 14.600.000
comunicazioni telematiche.
L’esclusività dell’invio telematico della comunicazione di cancelleria, oltre a consentire
risparmio di tempo e di operazioni per tutti gli operatori di giustizia, consente soprattutto un
risparmio di costi; prendendo un costo unitario medio (prima della comunicazione telematica)
di € 5,00 per 12 milioni di comunicazioni all’anno; si può dire di aver risparmiato annualmente
fino a 60 milioni di euro.
Inoltre, pur volendo considerare che le comunicazioni di cancelleria vengono inviate anche per
eventi per i quali non è previsto l’obbligo (riducendo consegu