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Estratto del documento

I. IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA

GIUSTIZIA CIVILE

Premessa

Il processo di informatizzazione della amministrazione giudiziaria in Italia si è sviluppato, per

uffici e territorio, in modo disomogeneo ed atomistico.

Da una parte l’automazione è stata rimessa all’iniziativa dei singoli magistrati o del personale

amministrativo, ovvero a sperimentazioni nei singoli uffici e in modo non omogeneo per tutto

il territorio; territorio; dall’altra parte, non vi è stata integrazione tra uffici, reti, amministrazioni

e territorio.

Sul piano dei sistemi informatici, invece, il computer è stato usato come mero strumento

informativo, restando estranee alle nuove tecnologie le procedure amministrative ed i

collegamenti tra i vari uffici.

A quanto sopra si affianca la problematica che nel nostro paese la giustizia civile è da tempo i.

Una situazione critica: più di tre milioni e mezzo di cause pendenti e, in media, 4 anni affinché

un cittadino possa ricevere una rinuncia in primo grado, altri 2 per il secondo e, spesso,

altrettanti per ottenere una sentenza definitiva avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Negli ultimi anni, il legislatore, ha tentato ogni strada possibile per riformare il processo civile

con lo scopo di accelerare i tempi della giustizia.

Tuttavia, l’aggiunta di continue nuove leggi ne ha invero complicato ulteriormente l’iter.

Così, se da un lato prendendo spunto dalle tradizioni anglosassone, anche nel nostro sistema

sono state introdotte le procedure A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) come strumento per

deflazionare il contenzioso e il carico della magistratura togata, dall’altro lato sembra

finalmente arrivato il momento di impiegare le nuove tecnologie anche per accelerare e

ottimizzare i tempi.

In questa ottica è stato introdotto dopo oltre un decennio di parole e scritti sull’argomento, il

“processo telematico”. 15

L’idea di informatizzazione

1.

Il processo civile telematico (P.C.T.) nasce dalla esigenza di combinare le nuove tecnologie

dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione giudiziaria e la norma

processuale .

21

Esso ha l’obiettivo di digitalizzare e semplificare le attività processuali civili attraverso lo

svolgimento telematico delle attività processuali mediante strumenti informatici.

Inoltre, tutte le attività possono essere svolte mediante il Portale dei servizi telematici:

consultazione online del fascicolo processuale e delle comunicazioni con gli uffici giudiziari,

pagamento telematico del contributo unificato, deposito di atti e documenti, consultazione dei

fascicoli di cancelleria online, notifiche e ricezione comunicazioni provenienti dagli Uffici

Giudiziari a mezzo PEC, pagamento telematico delle spese di Giustizia e delle udienze da

remoto, ricerca di sentenze online e estrazione di copie di atti a pieno valore legale.

Tale processo nasce da una “visione” lungimirante del legislatore italiano nella seconda metà

degli anni Novanta, con particolare riferimento all’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n.

59 ed al successivo Regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e Regole

Tecniche emanate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile

1999, n. 87.

È possibile, quindi, far risalire l’origine del processo telematico alle disposizioni della L. n.

59/1997 che, con l’articolo 15 sopra menzionato, attribuisce ai documenti informatici, agli atti

ed ai dati della Pubblica Amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via

telematica, valore e rilevanza ad ogni effetto di legge.

Successivamente altre norme hanno affinato e potenziato l’uso della tecnologia nel processo

civile, come ad esempio il Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 463, che ha

regolamentato l’utilizzo delle firme elettroniche, il Decreto Legislativo n. 513, del 1997, con

cui viene introdotta nel nostro ordinamento la firma digitale , e il Decreto Legislativo del 7

22

marzo 2005, n. 82, con cui si è istituito il Registro delle imprese telematico.

Infine, nel 2013 è stata approvata la Legge 22 aprile 2013, n. 54, che ha introdotto

definitivamente il processo civile telematico come modalità preferenziale per la presentazione

degli atti processuali.

S. BRESCIA P. LICCARDO, Enciclopedia Giuridica, voce Processo telematico, Volume aggiornamento XIV,

21

2006 Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani spa.

GIANNI BUONOMO, Il processo telematico nella degenerazione delle tecniche legislative, in www.interlex.it

22

il, 31 maggio 2005. 16

Gli interventi normativi

1.1

Il primo vero intervento normativo del legislatore è del 13 febbraio 2001 con il D.P.R. n. 123

dalla cui lettura è possibile desumere come, con l’utilizzo del mezzo informatico nel processo,

si sia cercato di facilitare il risparmio di energie materiali e personali e la funzionalità dell’intero

sistema processuale; il tutto, nel tentativo di rendere più facile il lavoro non solo per il personale

della Pubblica Amministrazione (P.A.) ma anche, e soprattutto, per gli avvocati e per tutti i

cittadini.

Il P.C.T. doveva superare una fase di sperimentazione fissata inizialmente per settembre 2004,

poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006.

I Tribunali di Genova e Milano sono stati i primi a passare dalla fase teorica a quella pratica

dell’utilizzo del P.C.T. e ciò avveniva nel corso dell’anno 2006; in particolare, l’11 dicembre

2006 la sperimentazione si è conclusa e il Tribunale di Milano ha potuto così beneficiare

dell’attivazione del decreto ingiuntivo telematico, coinvolgendo inizialmente circa 300

avvocati, 30 magistrati e 15 cancellieri; mentre, alla data del 30 maggio 2007, coinvolsero circa

1.300 i decreti ingiuntivi telematici gestiti con una media quindi di 15-20 depositi giornali .

23

Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, così come pubblicate sul sito dedicato al

processo civile telematico , sono indicative di come dal secondo semestre del 2011 si siano

24

registrati indiscutibili progressi nell’avanzamento del programma di informatizzazione della

giustizia civile italiana.

Il sistema SIECIC per le esecuzioni civili individuali e concorsuali è attivo in tutti i 26 Distretti

e, conseguentemente, funzionante in 164 su 165 Tribunali italiani.

Il sistema SICID per la cognizione civile (comprensivo del lavoro e della volontaria

giurisdizione) è attivo in tutte le Corti d’Appello ed in tutti i Tribunali.

Con l’installazione dei registri sopra citati è stato possibile attivare i servizi telematici che

consentono di mettere a disposizione dell’avvocatura, i dati contenuti nei registri di cancelleria

del processo di cognizione e di esecuzione (cd. Polisweb / SICID e Polisweb / SIECIC).

Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale organizzativa. L’esperienza del

23

Tribunale di Milano – nota della dott.ssa Amelia Torrice, resp. Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati per la

giustizia civile e il processo civile telematico della D.G.S.I.A.

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/DgsiaStatoProgettiLug13.pdf

24 17

In particolare: per il processo di cognizione il servizio risulta attivato in 174 uffici giudiziari e

più precisamente in 28 Corti d’Appello e in 165 Tribunali; per il processo esecutivo il servizio

è attivo in 164 Tribunali su 165.

Tale sistema consente agli avvocati di consultare online il fascicolo digitale che raccoglie gli

atti ed i documenti del processo; ciò significa che il professionista potrà consultare,

memorizzare sul proprio pc e stampare ogni singolo atto inserito nel fascicolo direttamente dal

proprio studio senza doversi recare fisicamente allo sportello della cancelleria.

È stato, inoltre, istituito su tutto il territorio nazionale il sistema per la consultazione online dei

procedimenti trattati dagli uffici dei Giudici di Pace.

Ma la vera e propria innovazione si è avuta con l’introduzione dalla possibilità di depositare

atti e documenti telematici firmati digitalmente, poiché si è consentito il deposito telematico di

documenti informatici aventi valore legale, firmati digitalmente e trasmessi (su canali sicuri

autenticati e criptati) tramite punto d’accesso al Gestore Centrale e da questi alla Cancelleria

competente tramite il Gestore Locale.

Ciò significa che l’avvocato, per il deposito del proprio atto (comparsa di costituzione, memorie

integrative, nota spesa ecc.) non dovrà più recarsi fisicamente in Cancelleria per effettuare

manualmente il deposito ma potrà farlo telematicamente dal proprio studio inviando l’atto,

firmato digitalmente, dal proprio p.c. sfruttando il collegamento internet.

Gli atti inviati dagli avvocati vengono quindi inseriti nel fascicolo informatico e, alimentando

automaticamente i registri di cancelleria, consentono numerosi risparmi anche

all’amministrazione:

• riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari;

• riduzione dei costi inerenti alla gestione cartacea dei procedimenti;

• riduzione dei tempi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari;

• possibilità di recuperare personale amministrativo da dedicare ad altre attività di ufficio.

Gli atti giudiziari depositati telematicamente, nel solo periodo dal “luglio 2012 – al luglio 2013”

sono stati, pari a 237.7265.

Il servizio consiste nella automatica esecuzione delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati

in coincidenza con il verificarsi di alcuni eventi processualmente previsti e con l’aggiornamento

del registro da parte della cancelleria, e prevede altresì l'inserimento automatico della ricevuta

elettronica nel fascicolo informatico all'interno del quale è conservata a valore legale.

18

Dal 18 febbraio 2013 in tutti i Tribunali e Corti d’Appello vige il principio della esclusività

della comunicazione telematica e ciò a seguito del decreto-legge 179/2012 e della legge

228/2012.

Dal novembre 2011 (introduzione della PEC) sono state consegnate ben 14.600.000

comunicazioni telematiche.

L’esclusività dell’invio telematico della comunicazione di cancelleria, oltre a consentire

risparmio di tempo e di operazioni per tutti gli operatori di giustizia, consente soprattutto un

risparmio di costi; prendendo un costo unitario medio (prima della comunicazione telematica)

di € 5,00 per 12 milioni di comunicazioni all’anno; si può dire di aver risparmiato annualmente

fino a 60 milioni di euro.

Inoltre, pur volendo considerare che le comunicazioni di cancelleria vengono inviate anche per

eventi per i quali non è previsto l’obbligo (riducendo consegu

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Publisher
A.A. 2023-2024
152 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofiaa0000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.