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“INFERMIERISTICA FORENSE”
LA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI MEDIAZIONE
FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE NELLE
CONTROVERSIE CIVILI DI RISARCIMENTO DEL DANNO
DA "RESPONSABILITÀ MEDICA"
(Prof. Leonardo Bugiolacchi)
I PRINCIPALI REATI A CARICO DELL’INFERMIERE
Tutor: Dott.ssa Fabiola Orlandi
Candidata:
Flavia Calò
Matricola:
089869
Data:
14/02/2024
Indice
INDICE................................................................................2
INTRODUZIONE....................................................................3
CAPITOLO 1. IL REATO..........................................................6
1.1 Discriminanti....................................................................................8
CAPITOLO 2. I PRINCIPALI REATI A CARICO DEGLI INFERMIERI
........................................................................................ 10
2.1 L’esercizio abusivo della professione................................................10
2.3 La somministrazione di farmaci guasti o imperfetti...........................11
2.4 Omicidio colposo.............................................................................11
2.5 Rivelazione del segreto professionale – Rivelazione di segreto d’ufficio
............................................................................................................ 12
BIBLIOGRAFIA....................................................................14
2 INTRODUZIONE
A partire dagli anni Novanta, per effetto di una serie di
provvedimenti legislativi, sono radicalmente mutati gli aspetti
essenziali delle professioni sanitarie, anche sulla spinta di sempre
maggiori richieste da parte delle figure professionali coinvolte. È
infatti definitivamente tramontata la figura dell’ausiliario,
risultando in tal modo superata la suddivisione anacronistica delle
professioni sanitarie tra principali (medico, veterinario, farmacista
e odontoiatra) e ausiliarie (infermiere, assistente sanitario,
ostetrica) Nello specifico, per la professione infermieristica le
novità di portata storica sono rappresentate dall’emanazione del
profilo professionale, dall’abrogazione del mansionario e dalla
riforma del ciclo di studi con introduzione dei corsi di laurea e dei
corsi di formazione post-base. A seguito di queste riforme
l’infermiere ha definitivamente abbandonato il ruolo di sanitario
ausiliario, che lo aveva confinato in una posizione subalterna e
deresponsabilizzata, e viene liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi
indicati dal mansionario.
In passato, la funzione del personale infermieristico consisteva nel
fornire ausilio al medico, su sua richiesta e indicazione, nella cura
del paziente e le attività che l’infermiere era autorizzato a
compiere erano elencate in modo rigido e tassativo nel
mansionario. Egli, altro non era che un mero esecutore di compiti
affidatigli da altri e inseriti in un processo non proprio, basato su
conoscenze trasmesse da altri e per la sola parte da questi ritenuta
necessaria.
Il rinnovamento e l’evoluzione della professione infermieristica
hanno inizio con l’emanazione del relativo profilo professionale,
approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, in
cui l’infermiere è definito come il responsabile dell’assistenza
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generale infermieristica, che comprende attività di prevenzione,
cura, palliazione e riabilitazione. Nell’esercizio di tali attività si
riscontrano, così, due livelli operativi: uno autonomo derivante
dalle nuove competenze assegnate e uno collaborante con la figura
del medico. Un ulteriore passo avanti nel riconoscimento della
figura professionale dell’infermiere è rappresentato dalla legge 26
febbraio 1999, n. 42 che ha soppresso la definizione di ausiliario e
ha espressamente abrogato il mansionario. Il vecchio mansionario
viene sostituito da tre criteri guida: il profilo professionale, la
formazione ricevuta attraverso i corsi di base e post-base e il
codice deontologico.
Risulta, inoltre, fondamentale la legge 10 agosto 2000, n. 251, che
oltre a prevedere l’istituzione della dirigenza infermieristica,
ribadisce ancora meglio il carattere di autonomia, attraverso il
riconoscimento alla categoria della funzione di pianificazione in
ordine agli obiettivi di assistenza, e dunque l’organizzazione della
propria attività, che rappresenta una conquista di non scarso
rilievo.
Contestualmente all’evoluzione della figura professionale sono stati
attivati in ambito universitario specifici corsi di laurea e post-
laurea (master) con lo scopo di assicurare al ‘nuovo infermiere’
l’adeguata preparazione.
Il risultato del lungo processo normativo iniziato a partire dagli anni
Novanta consegna agli infermieri la responsabilità del processo
assistenziale, riconosce l’autonomia decisionale, richiede
competenza e capacità di lavoro interdisciplinare.
L’infermiere è oggi responsabile dell’assistenza generale
infermieristica che lui stesso decide di assicurare di volta in volta
alla persona, attivando quegli interventi assistenziali che la
situazione concreta richiede: in altri termini, la tipologia degli
interventi assistenziali non è imposta da una fonte esterna
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(com’era il mansionario), ma è decisa in via autonoma
dall’infermiere.
Dunque, la nuova responsabilità richiesta all’infermiere è
connotata da competenza e da autonomia decisionale: la
competenza è espressione del processo di formazione,
addestramento e continuo aggiornamento dell’infermiere;
l’autonomia decisionale è in rapporto proporzionale con la prima: a
una maggiore competenza e preparazione tecnica corrisponde un
ampliamento dell’autonomia e indipendenza nelle scelte
assistenziali. Responsabilità, competenza e autonomia sono,
perciò, le tre caratteristiche fondamentali dell’attuale professione
infermieristica: venuta meno la subalternità rispetto alla figura del
medico e abbandonate le vesti di ausiliario, l’infermiere è diventato
il professionista che agisce in piena autonomia nell’ambito delle
proprie competenze, collaborando con gli altri operatori sanitari
alla cura del paziente.
Alla luce della evoluzione professionale, scopo del presente lavoro
è quello di approfondire le caratteristiche della rinnovata
responsabilità dell’infermiere sotto il profilo giuridico.
Vengono, pertanto, prese in considerazione le principali condotte
illecite che si possono ravvisare nell’esercizio dell’attività
infermieristica, affrontando gli aspetti penali che assumono
specifica rilevanza nell’ambito della stessa responsabilità sanitaria.
5 CAPITOLO 1. IL REATO
La responsabilità penale deriva dalla commissione di un reato. Gli
elementi che costituiscono il reato sono diversi e si suddividono in
soggettivi e oggettivi.
Con l’espressione 'responsabilità penale' in relazione all’esercizio
professionale, si intende che l’infermiere mette in atto uno o più
comportamenti, commissivi od omissivi, che per il codice penale o per
altre leggi dell'ordinamento giuridico costituiscono un reato.
L'art. 27 della Costituzione stabilisce che 'la responsabilità penale è
personale'. L’ordinamento quindi tutela il principio della personalità
della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale
del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile
per un fatto compiuto da altre persone. Da tale principio consegue
che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi
del reato e, quindi, assoggettabili alla sanzione penale.
Il reato non è altro che un comportamento illecito, punito dalla legge
con la pena della reclusione o della multa, dell'arresto o
dell’ammenda. Esso può essere di due e specie:
delitto, punito con la reclusione o con la multa
contravvenzione, punito con l’arresto o l’ammenda
I reati inoltre, possono essere procedibili d’ufficio o a querela di parte:
procedibili d’ufficio sono quelli perseguiti automaticamente e
obbligatoriamente dalla magistratura; sono normalmente i più gravi e
di maggiore allarme sociale. Procedibili a querela di parte sono quelli
perseguiti su richiesta delle persone o degli enti offesi; sono in linea di
massima meno gravi e di minor allarme sociale ovvero procurano
conseguenze dannose solo alle parti private.
In ambito penale, il diritto elenca in modo tassativo quali
comportamenti configurano il concetto di reato, ossia un
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comportamento che si attua mediante un’azione o un’omissione per il
quale la legge stabilisce una pena.
Gli elementi che si riscontrano nella struttura del reato sono di natura
oggettiva e soggettiva. Gli elementi oggettivi sono: -la condotta, cioè
il comportamento, attivo od omissivo; -l'evento, cioè il fatto lesivo; -il
nesso casuale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed
evento.
Gli elementi soggettivi sono: il dolo, la colpa, la preterintenzione.
Altro elemento costitutivo del reato è, inoltre, la cosiddetta
antigiuridicità, ossia l’insussistenza di determinate condizioni
giustificative che potrebbero determinare la modifica del
comportamento da illecito a lecito.
Tra gli elementi oggettivi, la condotta può essere: - commissiva: cioè
consistente in una attività che modifica il mondo esterno - omissiva:
cioè consistente in una omissione, nel non aver compiuto un’azione
che per legge si è tenuti a compiere trovandosi nella possibilità di
agire.
L’evento è la conseguenza della condotta umana, il risultato del
comportamento, attivo od omissivo, tenuto dal soggetto.
Il nesso causale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed
evento, è disciplinato dall’art. 40 del codice penale: 'Nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato,
non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.' In ambito penale, pertanto, affinché venga dichiarata la
responsabilità del sanitario, occorre non solo dimostrare l’illiceità del
comportamento tenuto dallo stesso, ma anche dimostrare, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che da tale comportamento siano derivate le
conseguenze dannose costituenti una fattispecie di reato.
Elementi soggettivi: Il dolo,