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Estratto del documento

“INFERMIERISTICA FORENSE”

LA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI MEDIAZIONE

FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE NELLE

CONTROVERSIE CIVILI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

DA "RESPONSABILITÀ MEDICA"

(Prof. Leonardo Bugiolacchi)

I PRINCIPALI REATI A CARICO DELL’INFERMIERE

Tutor: Dott.ssa Fabiola Orlandi

Candidata:

Flavia Calò

Matricola:

089869

Data:

14/02/2024

Indice

INDICE................................................................................2

INTRODUZIONE....................................................................3

CAPITOLO 1. IL REATO..........................................................6

1.1 Discriminanti....................................................................................8

CAPITOLO 2. I PRINCIPALI REATI A CARICO DEGLI INFERMIERI

........................................................................................ 10

2.1 L’esercizio abusivo della professione................................................10

2.3 La somministrazione di farmaci guasti o imperfetti...........................11

2.4 Omicidio colposo.............................................................................11

2.5 Rivelazione del segreto professionale – Rivelazione di segreto d’ufficio

............................................................................................................ 12

BIBLIOGRAFIA....................................................................14

2 INTRODUZIONE

A partire dagli anni Novanta, per effetto di una serie di

provvedimenti legislativi, sono radicalmente mutati gli aspetti

essenziali delle professioni sanitarie, anche sulla spinta di sempre

maggiori richieste da parte delle figure professionali coinvolte. È

infatti definitivamente tramontata la figura dell’ausiliario,

risultando in tal modo superata la suddivisione anacronistica delle

professioni sanitarie tra principali (medico, veterinario, farmacista

e odontoiatra) e ausiliarie (infermiere, assistente sanitario,

ostetrica) Nello specifico, per la professione infermieristica le

novità di portata storica sono rappresentate dall’emanazione del

profilo professionale, dall’abrogazione del mansionario e dalla

riforma del ciclo di studi con introduzione dei corsi di laurea e dei

corsi di formazione post-base. A seguito di queste riforme

l’infermiere ha definitivamente abbandonato il ruolo di sanitario

ausiliario, che lo aveva confinato in una posizione subalterna e

deresponsabilizzata, e viene liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi

indicati dal mansionario.

In passato, la funzione del personale infermieristico consisteva nel

fornire ausilio al medico, su sua richiesta e indicazione, nella cura

del paziente e le attività che l’infermiere era autorizzato a

compiere erano elencate in modo rigido e tassativo nel

mansionario. Egli, altro non era che un mero esecutore di compiti

affidatigli da altri e inseriti in un processo non proprio, basato su

conoscenze trasmesse da altri e per la sola parte da questi ritenuta

necessaria.

Il rinnovamento e l’evoluzione della professione infermieristica

hanno inizio con l’emanazione del relativo profilo professionale,

approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739, in

cui l’infermiere è definito come il responsabile dell’assistenza

3

generale infermieristica, che comprende attività di prevenzione,

cura, palliazione e riabilitazione. Nell’esercizio di tali attività si

riscontrano, così, due livelli operativi: uno autonomo derivante

dalle nuove competenze assegnate e uno collaborante con la figura

del medico. Un ulteriore passo avanti nel riconoscimento della

figura professionale dell’infermiere è rappresentato dalla legge 26

febbraio 1999, n. 42 che ha soppresso la definizione di ausiliario e

ha espressamente abrogato il mansionario. Il vecchio mansionario

viene sostituito da tre criteri guida: il profilo professionale, la

formazione ricevuta attraverso i corsi di base e post-base e il

codice deontologico.

Risulta, inoltre, fondamentale la legge 10 agosto 2000, n. 251, che

oltre a prevedere l’istituzione della dirigenza infermieristica,

ribadisce ancora meglio il carattere di autonomia, attraverso il

riconoscimento alla categoria della funzione di pianificazione in

ordine agli obiettivi di assistenza, e dunque l’organizzazione della

propria attività, che rappresenta una conquista di non scarso

rilievo.

Contestualmente all’evoluzione della figura professionale sono stati

attivati in ambito universitario specifici corsi di laurea e post-

laurea (master) con lo scopo di assicurare al ‘nuovo infermiere’

l’adeguata preparazione.

Il risultato del lungo processo normativo iniziato a partire dagli anni

Novanta consegna agli infermieri la responsabilità del processo

assistenziale, riconosce l’autonomia decisionale, richiede

competenza e capacità di lavoro interdisciplinare.

L’infermiere è oggi responsabile dell’assistenza generale

infermieristica che lui stesso decide di assicurare di volta in volta

alla persona, attivando quegli interventi assistenziali che la

situazione concreta richiede: in altri termini, la tipologia degli

interventi assistenziali non è imposta da una fonte esterna

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(com’era il mansionario), ma è decisa in via autonoma

dall’infermiere.

Dunque, la nuova responsabilità richiesta all’infermiere è

connotata da competenza e da autonomia decisionale: la

competenza è espressione del processo di formazione,

addestramento e continuo aggiornamento dell’infermiere;

l’autonomia decisionale è in rapporto proporzionale con la prima: a

una maggiore competenza e preparazione tecnica corrisponde un

ampliamento dell’autonomia e indipendenza nelle scelte

assistenziali. Responsabilità, competenza e autonomia sono,

perciò, le tre caratteristiche fondamentali dell’attuale professione

infermieristica: venuta meno la subalternità rispetto alla figura del

medico e abbandonate le vesti di ausiliario, l’infermiere è diventato

il professionista che agisce in piena autonomia nell’ambito delle

proprie competenze, collaborando con gli altri operatori sanitari

alla cura del paziente.

Alla luce della evoluzione professionale, scopo del presente lavoro

è quello di approfondire le caratteristiche della rinnovata

responsabilità dell’infermiere sotto il profilo giuridico.

Vengono, pertanto, prese in considerazione le principali condotte

illecite che si possono ravvisare nell’esercizio dell’attività

infermieristica, affrontando gli aspetti penali che assumono

specifica rilevanza nell’ambito della stessa responsabilità sanitaria.

5 CAPITOLO 1. IL REATO

La responsabilità penale deriva dalla commissione di un reato. Gli

elementi che costituiscono il reato sono diversi e si suddividono in

soggettivi e oggettivi.

Con l’espressione 'responsabilità penale' in relazione all’esercizio

professionale, si intende che l’infermiere mette in atto uno o più

comportamenti, commissivi od omissivi, che per il codice penale o per

altre leggi dell'ordinamento giuridico costituiscono un reato.

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che 'la responsabilità penale è

personale'. L’ordinamento quindi tutela il principio della personalità

della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale

del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile

per un fatto compiuto da altre persone. Da tale principio consegue

che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi

del reato e, quindi, assoggettabili alla sanzione penale.

Il reato non è altro che un comportamento illecito, punito dalla legge

con la pena della reclusione o della multa, dell'arresto o

dell’ammenda. Esso può essere di due e specie:

delitto, punito con la reclusione o con la multa

 contravvenzione, punito con l’arresto o l’ammenda

I reati inoltre, possono essere procedibili d’ufficio o a querela di parte:

procedibili d’ufficio sono quelli perseguiti automaticamente e

obbligatoriamente dalla magistratura; sono normalmente i più gravi e

di maggiore allarme sociale. Procedibili a querela di parte sono quelli

perseguiti su richiesta delle persone o degli enti offesi; sono in linea di

massima meno gravi e di minor allarme sociale ovvero procurano

conseguenze dannose solo alle parti private.

In ambito penale, il diritto elenca in modo tassativo quali

comportamenti configurano il concetto di reato, ossia un

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comportamento che si attua mediante un’azione o un’omissione per il

quale la legge stabilisce una pena.

Gli elementi che si riscontrano nella struttura del reato sono di natura

oggettiva e soggettiva. Gli elementi oggettivi sono: -la condotta, cioè

il comportamento, attivo od omissivo; -l'evento, cioè il fatto lesivo; -il

nesso casuale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed

evento.

Gli elementi soggettivi sono: il dolo, la colpa, la preterintenzione.

Altro elemento costitutivo del reato è, inoltre, la cosiddetta

antigiuridicità, ossia l’insussistenza di determinate condizioni

giustificative che potrebbero determinare la modifica del

comportamento da illecito a lecito.

Tra gli elementi oggettivi, la condotta può essere: - commissiva: cioè

consistente in una attività che modifica il mondo esterno - omissiva:

cioè consistente in una omissione, nel non aver compiuto un’azione

che per legge si è tenuti a compiere trovandosi nella possibilità di

agire.

L’evento è la conseguenza della condotta umana, il risultato del

comportamento, attivo od omissivo, tenuto dal soggetto.

Il nesso causale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed

evento, è disciplinato dall’art. 40 del codice penale: 'Nessuno può

essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se

l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato,

non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un

evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a

cagionarlo.' In ambito penale, pertanto, affinché venga dichiarata la

responsabilità del sanitario, occorre non solo dimostrare l’illiceità del

comportamento tenuto dallo stesso, ma anche dimostrare, al di là di

ogni ragionevole dubbio, che da tale comportamento siano derivate le

conseguenze dannose costituenti una fattispecie di reato.

Elementi soggettivi: Il dolo,

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
14 pagine
SSD Scienze mediche MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flavia.calo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi dell'assistenza infermieristica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Bugiolacchi Leonardo.