Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 359
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 1 Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 359.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Piccole e medie imprese italiane fra stretta creditizia e nuove opportunità di accesso ai capitali: i mini-bond e le cambiali finanziarie Pag. 41
1 su 359
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

UNARI

McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 252.

3 op. cit.,

V. T , pp. 67-69.

ROIANO

4 Ivi, pp. 69-70. 82

un intermediario creditizio faccia sì che la solvibilità dell’impresa traente costituisca un elemento

di precipuo interesse per la sola banca, poiché unicamente quest’ultima, e non il possessore finale

5

.

del titolo, risulta, in effetti, creditrice dell’impresa stessa

Sebbene vi fosse la concreta possibilità che le accettazioni bancarie acquisissero una crescente

importanza nell’ambito dei finanziamenti a breve termine rivolti alle imprese, tramite

l’organizzazione di uno specifico segmento del mercato monetario dedicato a questo tipo di titoli e

6

, lo strumento

alternativo al consueto canale rappresentato dal credito bancario in conto corrente

in questione, dopo un periodo in cui venne ampiamente utilizzato, risultò penalizzato da alcuni

fattori relativi alla vigilanza creditizia e al trattamento fiscale del titolo, i quali ne ridussero il favore

presso i soggetti interessati, quantunque la disciplina relativa al bollo non risultasse onerosa e non

7

.

fosse prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

L’assunzione di impegni di firma da parte delle banche accettanti costituiva, infatti, un’alternativa

all’espansione dei fidi per cassa negli anni successivi al 1973, durante i quali erano stabilmente in

vigore i massimali di credito imposti agli intermediari bancari; successivamente questo incentivo

all’utilizzo delle accettazioni bancarie venne meno, poiché dopo il 1983 i massimali furono

8

.

applicati solo in via sporadica in risposta a eventi di natura speculativa

Dal punto di vista fiscale, la prima regolamentazione delle accettazioni bancarie risale al decreto

9

legge n. 216 del 1978 , nel quale, fra l’altro, era contenuta la disciplina dell’imposta di bollo sulle

10

tratte accettate da banche. Successivamente, dopo l’intervento normativo del 1981 , confermato

11 12

, si giunse al decreto legislativo n. 461 del 1997 , nel cui art. 12, comma 9, venne

nel 1983

stabilito che le banche accettanti operassero una ritenuta del 27% sui proventi derivanti dalle

accettazioni bancarie.

In sostanza, il regime fiscale a cui è stato sottoposto questo tipo di strumento e il venir meno dei

vincoli sull’espansione degli impieghi bancari non hanno favorito lo sviluppo del mercato del

suddetto titolo di credito.

Infine, appare utile sottolineare come, stante la possibilità da parte dell’impresa traente di girare

direttamente l’effetto agli investitori, un ruolo rilevante nella circolazione delle accettazioni

bancarie può essere assunto da intermediari finanziari non bancari, i quali, dopo aver acquistato la

cambiale all’emissione e avere, così, anticipato all’impresa i fondi richiesti, collocano il titolo

presso un successivo giratario, conseguendo, tramite l’applicazione di un tasso denaro più elevato

13

dealer .

rispetto al tasso lettera, il tipico profitto del

5 Ibidem.

6 Ivi, p. 69.

7 Ivi, op. cit.,

pp. 73-74 e L. M , p. 249.

UNARI

8 op. cit., Corso di economia delle gestioni bancarie,

L. M , p. 249 e R. C , Franco Angeli, Milano, 1997, p. 129.

UNARI APARVI

9 Cfr. art. 2 del decreto legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, in

op. cit.,

GU, n. 207 del 26 luglio 1978, nonché L. M , p. 246.

UNARI

10 Cfr. art. 1, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre

1981, n. 692, in GU, n. 331 del 2 dicembre 1981.

11 Cfr. art. 11, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25

novembre 1983, n. 649, in GU, n. 328 del 30 novembre 1983.

12 Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in GU, n. 2 del 3 gennaio 1998 – Supplemento Ordinario n. 2.

13 op. cit.,

L. M , pp. 246-248.

UNARI 83

2.1.2 – Le polizze di credito commerciale

Per quanto riguarda questo tipo di strumento, di cui si sono già descritte le caratteristiche nel

paragrafo 1, possono essere aggiunte le seguenti considerazioni.

14 e, segnatamente, non rientrando nella

Innanzitutto, non trattandosi di un titolo di credito

fattispecie della cambiale, bensì consistendo in un documento di ricognizione di debito

15

, sulla polizza di credito commerciale non grava l’imposta di

accompagnato da una fideiussione

16

bollo propria degli effetti cambiari .

Il diverso trattamento fiscale applicato alle polizze costituiva, in effetti, la principale motivazione

alla base di questo ulteriore tentativo di trasporre nell’ordinamento italiano lo strumento del

commercial paper statunitense, stante la non soddisfacente diffusione delle accettazioni bancarie

17

.

nell’ambito dei finanziamenti a breve scadenza dedicati alle imprese

Peraltro, dal punto di vista dei debitori, un ulteriore vantaggio connesso all’utilizzo delle polizze di

credito commerciale consiste nella possibilità di sfruttare questo tipo di strumento in una

rollover,

prospettiva non unicamente di breve termine, tramite il ricorso ad emissioni di tipo per le

quali è previsto che la banca, una volta che l’operazione sia giunta a scadenza, rinnovi la

18

.

fideiussione prestata all’impresa

Inoltre, il ricorso alle polizze di credito commerciale costituisce solitamente una variante tramite

19

cui l’impresa utilizza un’apertura di credito già concessa dalla banca : ciò implica, da un lato, una

remunerazione nei confronti dell’intermediario non più rappresentata da un tasso di interesse

20

, e, soprattutto, una

sulla somma erogata, bensì dalla commissione richiesta per la fideiussione

riduzione dei tempi necessari all’impresa per ricevere il finanziamento richiesto, nonché

21

l’applicazione di tassi di interesse generalmente inferiori a quelli praticati sui prestiti bancari .

Peraltro, può essere evidenziato come la garanzia prestata dalla banca non si esaurisca

necessariamente con la fideiussione che accompagna il documento di ricognizione di debito,

poiché non è da escludere che vi sia un accordo fra impresa e intermediario in base al quale

22

; in

quest’ultimo garantisce, altresì, il buon esito del collocamento delle polizze sul mercato

questo caso la banca si impegna ad acquistare le polizze invendute, incentivando così l’impresa

all’utilizzo di questo tipo di strumento, ma, di contro, avvicinandolo nuovamente alla fattispecie

dei crediti per cassa, dato che, in caso di parziale collocamento delle polizze, la banca stessa

23

. Ciò risulta ancor più evidente qualora la

interverrebbe come diretto finanziatore dell’impresa

cessione delle polizze all’intermediario creditizio non avvenga solo su base eventuale, ma sia

preventivamente stabilita da un accordo di “acquisto a fermo” o “presa a fermo”, in base al quale

14 op. cit., op. cit.,

L. M , p. 250 e V. T , p. 94.

UNARI ROIANO

15 op. cit.,

V. T , p. 90.

ROIANO

16 Ivi, p. 107.

17 Ivi, pp. 89-90.

18 Ivi, p. 209.

19 Ivi, p. 100.

20 Ibidem.

21 op. cit.,

L. M , p. 251.

UNARI

22 op. cit.,

V. T , pp. 243-246.

ROIANO

23 Ibidem. 84

dapprima la banca sottoscrive lo strumento in questione, anticipando all’impresa i fondi di cui

24

e, successivamente, si occupa della sua cessione sul mercato monetario .

necessita,

D’altra parte, la duplice circostanza che la polizza non abbia natura di titolo esecutivo e che

25

l’intermediario bancario non assuma formalmente il ruolo di debitore principale , come avviene

invece nel caso dell’accettazione bancaria, non dovrebbe costituire un ostacolo alla diffusione di

tale strumento presso gli investitori e alla sua circolazione nel mercato monetario, poiché la banca

che ha prestato il proprio impegno di firma tramite la garanzia fideiussoria risulta essere, in effetti,

il soggetto che, in caso di insolvenza del debitore, assume su di sé l’obbligazione, garantendo, in

26

questo modo, che l’ultimo possessore della polizza riceva comunque quanto dovuto ; a questo

proposito, infatti, può essere osservato che nel documento che attesta l’esistenza della

fideiussione, sono presenti, fra l’altro, delle clausole con cui la banca garantisce il pagamento della

polizza anche qualora il debitore principale si opponga all’adempimento oppure ponga delle

eccezioni non risultanti dal documento di ricognizione del debito oppure ricorrano i casi,

27

disciplinati dal codice civile, per i quali la fideiussione stessa non risulta valida oppure si estingue .

Va, inoltre, notato che in mancanza di un rating espresso da una società indipendente

relativamente al merito di credito dell’impresa che emette la polizza, mentre la presenza di rating

28

è usuale nel caso di emissioni di commercial papers in ambito nordamericano , la stessa

fideiussione bancaria acquista un valore segnaletico nei confronti della platea di investitori, i quali

possono trovarvi un ulteriore incentivo all’acquisto di tale strumento finanziario o, soprattutto, di

altri strumenti emessi dall’impresa in questione, poiché, come si è detto, nel caso specifico della

polizza di credito commerciale, la banca, tramite la propria garanzia, assicura comunque la

29

.

restituzione del prestito

Sebbene l’introduzione nell’ordinamento italiano delle polizze di credito commerciale sembrasse

rispondere alla domanda di uno strumento idoneo a svolgere in modo più conveniente la

30

, anche in questo caso il risultato raggiunto è

medesima funzione delle accettazioni bancarie

parso di rilevanza limitata. Infatti, la carenza di una disciplina che regolamentasse in modo

31

specifico lo strumento in questione ha, da un lato, incentivato un suo iniziale utilizzo, specie nei

32

, e, dall’altro, ha provocato il suo

periodi in cui erano applicati i massimali sul credito bancario

declino in epoca successiva, senza che potesse formarsi un ampio mercato riservato alle polizze, le

quali risultano sostanzialmente destinate all’acquisto da parte della clientela bancaria costituita da

33

.

imprese commerciali

24 Ivi, pp. 247-251.

25 Ivi, pp. 108-109.

26 Ivi, pp. 99-100.

27 Ivi, p. 100.

28 Ivi, p. 210.

29 Ivi, pp. 217-219.

30 Ivi, p. 89.

31 Ivi, nota 8, p. 92 e p. 102, nonché A. B (a cura di), I mercati e gli strumenti finanziari, Isedi, Torino, 2008, p. 143.

ANFI

32 L. M , op. cit., p. 251.

UNARI

33 A. B , op. cit., p. 143.

ANFI 85

2.2 – Gli stru

Dettagli
A.A. 2015-2016
359 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LorenzoGinanneschi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Finanza aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ielasi Federica.