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UNARI
McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 252.
3 op. cit.,
V. T , pp. 67-69.
ROIANO
4 Ivi, pp. 69-70. 82
un intermediario creditizio faccia sì che la solvibilità dell’impresa traente costituisca un elemento
di precipuo interesse per la sola banca, poiché unicamente quest’ultima, e non il possessore finale
5
.
del titolo, risulta, in effetti, creditrice dell’impresa stessa
Sebbene vi fosse la concreta possibilità che le accettazioni bancarie acquisissero una crescente
importanza nell’ambito dei finanziamenti a breve termine rivolti alle imprese, tramite
l’organizzazione di uno specifico segmento del mercato monetario dedicato a questo tipo di titoli e
6
, lo strumento
alternativo al consueto canale rappresentato dal credito bancario in conto corrente
in questione, dopo un periodo in cui venne ampiamente utilizzato, risultò penalizzato da alcuni
fattori relativi alla vigilanza creditizia e al trattamento fiscale del titolo, i quali ne ridussero il favore
presso i soggetti interessati, quantunque la disciplina relativa al bollo non risultasse onerosa e non
7
.
fosse prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
L’assunzione di impegni di firma da parte delle banche accettanti costituiva, infatti, un’alternativa
all’espansione dei fidi per cassa negli anni successivi al 1973, durante i quali erano stabilmente in
vigore i massimali di credito imposti agli intermediari bancari; successivamente questo incentivo
all’utilizzo delle accettazioni bancarie venne meno, poiché dopo il 1983 i massimali furono
8
.
applicati solo in via sporadica in risposta a eventi di natura speculativa
Dal punto di vista fiscale, la prima regolamentazione delle accettazioni bancarie risale al decreto
9
legge n. 216 del 1978 , nel quale, fra l’altro, era contenuta la disciplina dell’imposta di bollo sulle
10
tratte accettate da banche. Successivamente, dopo l’intervento normativo del 1981 , confermato
11 12
, si giunse al decreto legislativo n. 461 del 1997 , nel cui art. 12, comma 9, venne
nel 1983
stabilito che le banche accettanti operassero una ritenuta del 27% sui proventi derivanti dalle
accettazioni bancarie.
In sostanza, il regime fiscale a cui è stato sottoposto questo tipo di strumento e il venir meno dei
vincoli sull’espansione degli impieghi bancari non hanno favorito lo sviluppo del mercato del
suddetto titolo di credito.
Infine, appare utile sottolineare come, stante la possibilità da parte dell’impresa traente di girare
direttamente l’effetto agli investitori, un ruolo rilevante nella circolazione delle accettazioni
bancarie può essere assunto da intermediari finanziari non bancari, i quali, dopo aver acquistato la
cambiale all’emissione e avere, così, anticipato all’impresa i fondi richiesti, collocano il titolo
presso un successivo giratario, conseguendo, tramite l’applicazione di un tasso denaro più elevato
13
dealer .
rispetto al tasso lettera, il tipico profitto del
5 Ibidem.
6 Ivi, p. 69.
7 Ivi, op. cit.,
pp. 73-74 e L. M , p. 249.
UNARI
8 op. cit., Corso di economia delle gestioni bancarie,
L. M , p. 249 e R. C , Franco Angeli, Milano, 1997, p. 129.
UNARI APARVI
9 Cfr. art. 2 del decreto legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, in
op. cit.,
GU, n. 207 del 26 luglio 1978, nonché L. M , p. 246.
UNARI
10 Cfr. art. 1, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692, in GU, n. 331 del 2 dicembre 1981.
11 Cfr. art. 11, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, in GU, n. 328 del 30 novembre 1983.
12 Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in GU, n. 2 del 3 gennaio 1998 – Supplemento Ordinario n. 2.
13 op. cit.,
L. M , pp. 246-248.
UNARI 83
2.1.2 – Le polizze di credito commerciale
Per quanto riguarda questo tipo di strumento, di cui si sono già descritte le caratteristiche nel
paragrafo 1, possono essere aggiunte le seguenti considerazioni.
14 e, segnatamente, non rientrando nella
Innanzitutto, non trattandosi di un titolo di credito
fattispecie della cambiale, bensì consistendo in un documento di ricognizione di debito
15
, sulla polizza di credito commerciale non grava l’imposta di
accompagnato da una fideiussione
16
bollo propria degli effetti cambiari .
Il diverso trattamento fiscale applicato alle polizze costituiva, in effetti, la principale motivazione
alla base di questo ulteriore tentativo di trasporre nell’ordinamento italiano lo strumento del
commercial paper statunitense, stante la non soddisfacente diffusione delle accettazioni bancarie
17
.
nell’ambito dei finanziamenti a breve scadenza dedicati alle imprese
Peraltro, dal punto di vista dei debitori, un ulteriore vantaggio connesso all’utilizzo delle polizze di
credito commerciale consiste nella possibilità di sfruttare questo tipo di strumento in una
rollover,
prospettiva non unicamente di breve termine, tramite il ricorso ad emissioni di tipo per le
quali è previsto che la banca, una volta che l’operazione sia giunta a scadenza, rinnovi la
18
.
fideiussione prestata all’impresa
Inoltre, il ricorso alle polizze di credito commerciale costituisce solitamente una variante tramite
19
cui l’impresa utilizza un’apertura di credito già concessa dalla banca : ciò implica, da un lato, una
remunerazione nei confronti dell’intermediario non più rappresentata da un tasso di interesse
20
, e, soprattutto, una
sulla somma erogata, bensì dalla commissione richiesta per la fideiussione
riduzione dei tempi necessari all’impresa per ricevere il finanziamento richiesto, nonché
21
l’applicazione di tassi di interesse generalmente inferiori a quelli praticati sui prestiti bancari .
Peraltro, può essere evidenziato come la garanzia prestata dalla banca non si esaurisca
necessariamente con la fideiussione che accompagna il documento di ricognizione di debito,
poiché non è da escludere che vi sia un accordo fra impresa e intermediario in base al quale
22
; in
quest’ultimo garantisce, altresì, il buon esito del collocamento delle polizze sul mercato
questo caso la banca si impegna ad acquistare le polizze invendute, incentivando così l’impresa
all’utilizzo di questo tipo di strumento, ma, di contro, avvicinandolo nuovamente alla fattispecie
dei crediti per cassa, dato che, in caso di parziale collocamento delle polizze, la banca stessa
23
. Ciò risulta ancor più evidente qualora la
interverrebbe come diretto finanziatore dell’impresa
cessione delle polizze all’intermediario creditizio non avvenga solo su base eventuale, ma sia
preventivamente stabilita da un accordo di “acquisto a fermo” o “presa a fermo”, in base al quale
14 op. cit., op. cit.,
L. M , p. 250 e V. T , p. 94.
UNARI ROIANO
15 op. cit.,
V. T , p. 90.
ROIANO
16 Ivi, p. 107.
17 Ivi, pp. 89-90.
18 Ivi, p. 209.
19 Ivi, p. 100.
20 Ibidem.
21 op. cit.,
L. M , p. 251.
UNARI
22 op. cit.,
V. T , pp. 243-246.
ROIANO
23 Ibidem. 84
dapprima la banca sottoscrive lo strumento in questione, anticipando all’impresa i fondi di cui
24
e, successivamente, si occupa della sua cessione sul mercato monetario .
necessita,
D’altra parte, la duplice circostanza che la polizza non abbia natura di titolo esecutivo e che
25
l’intermediario bancario non assuma formalmente il ruolo di debitore principale , come avviene
invece nel caso dell’accettazione bancaria, non dovrebbe costituire un ostacolo alla diffusione di
tale strumento presso gli investitori e alla sua circolazione nel mercato monetario, poiché la banca
che ha prestato il proprio impegno di firma tramite la garanzia fideiussoria risulta essere, in effetti,
il soggetto che, in caso di insolvenza del debitore, assume su di sé l’obbligazione, garantendo, in
26
questo modo, che l’ultimo possessore della polizza riceva comunque quanto dovuto ; a questo
proposito, infatti, può essere osservato che nel documento che attesta l’esistenza della
fideiussione, sono presenti, fra l’altro, delle clausole con cui la banca garantisce il pagamento della
polizza anche qualora il debitore principale si opponga all’adempimento oppure ponga delle
eccezioni non risultanti dal documento di ricognizione del debito oppure ricorrano i casi,
27
disciplinati dal codice civile, per i quali la fideiussione stessa non risulta valida oppure si estingue .
Va, inoltre, notato che in mancanza di un rating espresso da una società indipendente
relativamente al merito di credito dell’impresa che emette la polizza, mentre la presenza di rating
28
è usuale nel caso di emissioni di commercial papers in ambito nordamericano , la stessa
fideiussione bancaria acquista un valore segnaletico nei confronti della platea di investitori, i quali
possono trovarvi un ulteriore incentivo all’acquisto di tale strumento finanziario o, soprattutto, di
altri strumenti emessi dall’impresa in questione, poiché, come si è detto, nel caso specifico della
polizza di credito commerciale, la banca, tramite la propria garanzia, assicura comunque la
29
.
restituzione del prestito
Sebbene l’introduzione nell’ordinamento italiano delle polizze di credito commerciale sembrasse
rispondere alla domanda di uno strumento idoneo a svolgere in modo più conveniente la
30
, anche in questo caso il risultato raggiunto è
medesima funzione delle accettazioni bancarie
parso di rilevanza limitata. Infatti, la carenza di una disciplina che regolamentasse in modo
31
specifico lo strumento in questione ha, da un lato, incentivato un suo iniziale utilizzo, specie nei
32
, e, dall’altro, ha provocato il suo
periodi in cui erano applicati i massimali sul credito bancario
declino in epoca successiva, senza che potesse formarsi un ampio mercato riservato alle polizze, le
quali risultano sostanzialmente destinate all’acquisto da parte della clientela bancaria costituita da
33
.
imprese commerciali
24 Ivi, pp. 247-251.
25 Ivi, pp. 108-109.
26 Ivi, pp. 99-100.
27 Ivi, p. 100.
28 Ivi, p. 210.
29 Ivi, pp. 217-219.
30 Ivi, p. 89.
31 Ivi, nota 8, p. 92 e p. 102, nonché A. B (a cura di), I mercati e gli strumenti finanziari, Isedi, Torino, 2008, p. 143.
ANFI
32 L. M , op. cit., p. 251.
UNARI
33 A. B , op. cit., p. 143.
ANFI 85
2.2 – Gli stru