UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Corso di laurea in
Giurisprudenza
Insegnamento di
Diritto Internazionale
OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E IUS COGENS:
IL CASO DELLA NAVE U. DICIOTTI NEL CONTESTO DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE CANDIDATO:
RELATORE: ADALGISA MOTTA
Chiar.mo Prof. Michele Corleto 0802200684
Anno Accademico
2024/2025 Ai miei figli Asia e William,
il mio dono più grande.
Affinché possiate sempre ricordare
che la determinazione rende possibile
ciò che sembra impossibile.
INDICE
INTRODUZIONE ...................................................................................... 1
CAPITOLO I ............................................................................................. 4
IL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VIA MARE .............. 4
1.1 Breve inquadramento della problematica ......................................... 4
1.2 La giurisdizione degli stati in alto mare ............................................. 6
1.2.1 Il potere di intervento in alto mare ........................................... 10
1.2.2 La cooperazione internazionale nella gestione dell’immigrazione
clandestina: il Protocollo di Palermo ................................................. 14
1.3 Il principio di non-refoulement: limite all’azione statale in mare .... 21
CAPITOLO II .......................................................................................... 28
LE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE: DISCIPLINA INTERNA E
SOVRANAZIONALE ................................................................................ 28
2.1 Il quadro giuridico internazionale per il soccorso in mare (SAR) ..... 28
2.2 Place of Safety (POS)....................................................................... 30
2.3 L’adattamento dell’ordinamento Italiano agli obblighi internazionali in
materia di soccorso in mare ................................................................. 32
2.4 La designazione del POS nella prassi italiana: profili critici .............. 34
CAPITOLO III ......................................................................................... 37
IL CASO NAVE “U. DICIOTTI” DEL 2018 ................................................. 37
3.1 Descrizione dei fatti: il trattenimento della nave “U. Diciotti” ......... 37
3.1.1 Inquadramento giuridico .......................................................... 38
3.2 Le problematiche legate al rifiuto del rilascio tempestivo del Place of
Safety (POS) .......................................................................................... 39
3.2.1 La nozione di Place of Safety nel diritto internazionale............. 40
3.2.2 Il rifiuto o ritardo nel rilascio del POS come omissione
giuridicamente rilevante ................................................................... 41
3.2.3 L’inquadramento nel diritto interno e le implicazioni penali ..... 43
3.3 L’interpretazione del trattenimento dei migranti a bordo della Nave U.
Diciotti: una violazione della libertà personale secondo la CEDU ......... 44
3.3.1 La nozione di “privazione della libertà” nella giurisprudenza della
Corte EDU ......................................................................................... 45
3.3.2 La giurisdizione extraterritoriale dello Stato in mare e la
responsabilità convenzionale ............................................................ 46
3.3.3 Profili di illegittimità e responsabilità dello Stato ...................... 47
3.4 La pronuncia della Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 1803 del 13
marzo 2024) ......................................................................................... 48
3.5 L’ordinanza delle Sezioni Unite (6 marzo 2025, n. 5992): implicazioni
giuridiche ............................................................................................. 50
3.5.1 Il principio di legalità e i limiti dell’atto politico ......................... 54
CAPITOLO IV ......................................................................................... 57
CASI SIMILI E GIURISPRUDENZA COMPARATA ....................................... 57
4.1 Il caso “Sea Watch 3” e la Corte Europea dei Diritti Umani ............. 57
4.2 Il caso “Lifeline” e la responsabilità degli Stati nel salvataggio in mare
............................................................................................................. 59
4.3 Analisi della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in
materia di soccorso marittimo .............................................................. 62
4.4 Comparazione tra il caso Nave U. Diciotti e altri casi di soccorso in
mare ..................................................................................................... 64
4.4.1 Similitudini e differenze con il caso “Sea Watch 3” ................... 65
4.4.2 Confronto con il caso “Lifeline” ................................................ 66
4.5 Il principio di non respingimento e le sue applicazioni nei casi di
soccorso in mare .................................................................................. 68
CONCLUSIONE ...................................................................................... 70
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................... 73
DOCUMENTI CONSULTATI ..................................................................... 79
GIURISPRUDENZA CITATA ..................................................................... 85
RINGRAZIAMENTI ................................................................................. 87
INTRODUZIONE
L’immigrazione via mare rappresenta una delle sfide più pressanti del
nostro tempo; infatti, ogni anno migliaia di persone attraversano il
mediterraneo mettendo a rischio la loro vita, per cercare sicurezza e
condizioni di vita migliori. Questo tema solleva, anche dal punto di vista
giuridico, questioni di grande rilevanza. Il presente elaborato si propone
di esaminare in modo approfondito le complesse dinamiche legate ai
fenomeni migratori via mare, focalizzandosi in particolare sugli obblighi
di soccorso previsti dal diritto internazionale e sul ruolo fondamentale del
principio di ius cogens nel definire limiti che non possono essere superati
dal comportamento degli Stati. Nel contesto del diritto internazionale, il
potere d’intervento degli Stati in alto mare assume un’importanza
cruciale: essi hanno il potere e l’obbligo di intervenire per salvaguardare
le vite umane. L’obbligo di soccorrere vite umane in mare è inderogabile
e prevale su qualsiasi altra norma o accordo bilaterale, nonostante il
potere d’intervento degli Stati in alto mare possa entrare in conflitto con
le politiche nazionali. Le scelte politiche, come l’introduzione di Codici di
condotta o la modifica delle direttive provenienti dai ministeri o dalle
autorità incaricate del coordinamento dei soccorsi, non possono in alcun
caso limitare gli obblighi che ricadono sugli Stati quali l’assistenza e il
trasporto delle persone in pericolo in un luogo sicuro (Place of Safety –
POS). Le Convenzioni internazionali e i Regolamenti dell’Unione Europea
costituiscono un limite per la potestà legislativa dello Stato. In base agli
articoli 10, 11 e 117 della Costituzione Italiana, il diritto Internazionale e
le Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia non possono essere
1
derogati da decisioni dell’autorità politiche. L’obbligo di soccorso in mare
trova una chiara e concreta applicazione nei principali strumenti
normativi internazionali che regolano il settore marittimo. Tra questi,
possiamo citare: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in
mare (SOLAS), adottata nel 1974 e successivamente modificata; la
Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR),
conosciuta anche come Convenzione di Amburgo, ratificata dall’Italia con
la legge n. 147 del 1989; e infine, la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS), ratificata dall’Italia con la legge n. 2 del 1994.
Questi strumenti giuridici definiscono chiaramente gli obblighi
fondamentali degli Stati e dei comandanti delle navi riguardo
all’assistenza a persone in pericolo in mare.
Un caso emblematico di tali dinamiche è quello della Nave “U. Diciotti”
della Guardia Costiera, risalente al 2018. Attraverso l’analisi di questo
caso, l’elaborato mira a fornire una comprensione approfondita delle
tensioni tra sovranità nazionale e obblighi internazionali, evidenziando le
implicazioni legali e umanitarie delle decisioni prese in situazioni di
emergenza. Questo caso ha avuto un impatto significativo sui diritti dei
migranti e sulle responsabilità dello Stato italiano. Ulteriori casi simili
verranno analizzati e confrontati con esso: il caso “Sea Watch 3” risalente
al 2022 e il caso “Lifeline” del 2018. Questi ultimi hanno sollevato
questioni cruciali riguardo al diritto di asilo, alla responsabilità degli Stati
e al ruolo delle ONG nel salvataggio in mare. Attraverso il paragone tra
questi casi, il presente elaborato intende evidenziare le similitudini e le
differenze nelle risposte legali e politiche, offrendo una prospettiva più
ampia sulle sfide e le opportunità nel contesto del diritto internazionale
2
marittimo. Per comprendere appieno la portata e le implicazioni di tali
obblighi, è necessario analizzare preliminarmente il fenomeno migratorio
via mare, con particolare attenzione al contesto italiano e alle principali
rotte interessate. Questo inquadramento introduttivo consentirà di
meglio contestualizzare le questioni giuridiche analizzate nei capitoli
successivi. 3
CAPITOLO I
IL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VIA MARE
1.1 Breve inquadramento della problematica
Le migrazioni internazionali rappresentano un fenomeno storico e
strutturale, influenzato da molteplicità di fattori economici, politici,
1
sociali e ambientali . Negli ultimi decenni, la rotta del Mediterraneo ha
assunto una rilevanza crescente, configurandosi come una delle principali
vie d’accesso verso l’Europa per persone in fuga da guerre, persecuzioni
2 3
e condizioni di povertà estrema . In particolare, l’immigrazione via mare,
spesso etichettata come “clandestina” a causa della sua natura irregolare,
è caratterizzata da una drammaticità unica: migliaia di persone - tra cui
uomini, donne e bambini - intraprendono viaggi pericolosi su
imbarcazioni precarie, mettendo la loro vita nelle mani di reti criminali
che traggono profitto dalla disperazione altrui, nel tentativo di
raggiungere le coste di paesi più sicuri o economicamente prosperi.
La pericolosità di tali traversate è confermata dai dati raccolti dalle
principali organizzazioni internazionali. Secondo l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel solo 2023 oltre 3.041 persone
sono morte o risultano disperse nel tentativo di attraversare il
1 Ambrosini, M. Migrazioni. Nuove dinamiche globali. Il Mulino, 2020;
2 Sciurba, A., Mare chiuso. Ombre Corte, 2015;
3
L’articolo 10-bis disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato da parte di uno straniero non comunitario. DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio
1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, GAZZETTA UFFICIALE
n.191 del 18-08-1998 - Suppl. Ordinario n. 139).
https://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/old_servizi/legislazio
ne/immigrazione/legislazione_200.html?utm
4
Mediterraneo: si tratta del dato più alto dal 2017, che rende questa rotta
4
una delle più letali al mondo (OIM, 2024). L’ Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha inoltre segnalato che, nello
stesso anno, sono sbarcate in Italia oltre 157.600 persone, proveniente
5
principalmente da Libia, Tunisia e, in misura minore, da Turchia e Algeria .
Le condizioni in cui avvengono questi viaggi espongano i migranti a rischi
6
estremi, specialmente lungo la rotta del Mediterraneo centrale . Le
imbarcazioni utilizzate sono spesso “natanti di fortuna”, come gommoni
gonfiabili di scarsa qualità o barconi in legno fatiscenti, del tutto inadatti
alla navigazione in mare aperto e privi di equipaggiamento di sicurezza.
Tali mezzi vengono frequentemente sovraccaricati dai trafficanti, che
operano secondo logiche puramente speculative, senza alcuna
7
considerazione per la sicurezza delle persone trasportate ,
8
abbandonando spesso le imbarcazioni a largo poco dopo la partenza . Le
condizioni metereologiche avverse, la carenza di soccorsi tempestivi e il
fatto che molti dei passeggeri - inclusi minori - non sappiano nuotare,
aggravano ulteriormente la situazione, contribuendo al tragico bilancio di
9
vittime in mare .
OIM, Missing Migrants Project – Mediterranean, dati aggiornati al 2023
https://missingmigrants.iom.int/
5
UNHCR, Italy Sea Arrivals Dashboard – December 2023;
https://data.unhcr.org/en/documents/details/107239?utm
6
UNHCR, Desperate Journeys: Refugees and Migrants arriving in Europe and at
Europe. s borders https://www.unhcr.org/desperatejourneys/
7
Medici Senza Frontiere, “Fuori Controllo. Il ruolo dei trafficanti nella rotta del
mediterraneo centrale”, Rapporto 2022; https://www.medicisenzafrontiere.it/
8 Cuttitta, P, Lo spettacolo del confine, Mimesis Edizioni, 2012
9
Alarm Phone, “Let Them Drown. Segnalazioni e mancati soccorsi nel Mediterraneo”,
dossier annuale, 2022; https://alarmphone.org/en/category/reports/?utm
5
L’Italia per ragioni geografiche e storiche, occupa una posizione centrale.
La sua estensione costiera e la vicinanza ai Paesi della sponda sud del
Mediterraneo la pongono in prima linea nella gestione dei soccorsi e nella
ricezione dei migranti. Le rotte del Canale di Sicilia e del Mar Ionio sono
tra le più percorse e pericolose.
La gestione di questi flussi migratori comporta rilevanti problematiche
etiche, politiche e giuridiche, imponendo agli Stati costieri un delicato
bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e gli obblighi internazionali di
protezione delle persone in pericolo. In questo contesto si inseriscono le
complesse questioni giuridiche oggetto del presente elaborato, che mira
a indagare il rapporto tra sovranità statale, obblighi internazionali di
soccorso e rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse.
L’analisi si focalizzerà sull’obbligo di assistenza in mare sancito dal diritto
internazionale e sul principio di non-refoulement, entrambi elementi
centrali per comprendere i limiti all’azione degli Stati e il ruolo del diritto
nella tutela della vita umana in mare aperto.
1.2 La giurisdizione degli stati in alto mare
Per comprendere le responsabilità giuridiche degli Stati nella gestione dei
flussi migratori via mare, è necessario partire dall’analisi del regime degli
spazi marittimi, così come definito dal diritto internazionale, in
particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
10
(UNCLOS) del 1982 . La struttura giuridica degli spazi marini si basa sul
principio di una progressiva riduzione della sovranità statale man mano
che ci si allontana dalla costa.
10 Treves, T, Diritto del mare, Giuffrè Editore, 2006;
6
Il mare territoriale, che si estende fino a 12 miglia nautiche dalla linea di
base, è considerato parte integrante del territorio dello Stato, sebbene
soggetto al diritto di passaggio inoffensivo delle navi straniere. Oltre tale
limite si trova la zona contigua, che può estendersi fino a 24 miglia
nautiche, nella quale lo Stato può esercitare poteri limitati di polizia per
prevenire e reprimere violazioni delle proprie leggi in materia doganale,
11
fiscale, sanitaria e d’immigrazione .
Segue la zona economica esclusiva (ZEE), che si estende fino a 200 miglia
nautiche e attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani per lo
sfruttamento delle risorse naturali, ma non un pieno potere di sovranità.
Oltre la ZEE si estende l’alto mare, dove vige il principio della libertà delle
acque internazionali, sancito dall’art. 87 UNCLOS: tutti gli Stati, siano essi
costieri o privi di sbocco al mare, godono del diritto di navigazione,
sorvolo, posa dei cavi e condotte sottomarine, pesca e ricerca scientifica,
12
nel rispetto del diritto internazionale . In tale ambito, nessuno Stato può
esercitare sovranità territoriale, e la giurisdizione è attribuita
esclusivamente allo Stato di bandiera della nave, come previsto
dall’art.92 UNCLOS. 13
È importante chiarire che, ai sensi dell’art.86, le disposizioni relative
all’alto mare non si applicano alle ZEE laddove siano previste norme
specifiche per quest’ultima. L’alto mare comprende, dunque, solo le
11 Scovazzi, T., Le zone marittime nel diritto internazionale, Cedam, 2012;
12 nd
Tanakya, y., The International Law of the Sea (2 ), Cambridge University Press,
2015;
13 Art.86, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego
Bay, 1982
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/convenzione_10_dicembre_1
982-pdf-1 7
acque che non ricadono né nel mare territoriale, né nella ZEE, né nelle
acque interne o nell’arcipelago di uno Stato.
La giurisdizione degli stati in alto mare è, pertanto, limitata. In linea
generale, vige la regola della giurisdizione esclusiva dello Stato di
bandiera, prevista dall’art.92 UNCLOS, secondo cui una nave è soggetta
esclusivamente alla giurisdizione dello Stato la cui bandiera batte, sia in
ambito penale che amministrativo. Lo Stato di bandiera è responsabile
dell’effettivo esercizio della giurisdizione e del controllo sulle navi
registrate sotto la propria bandiera, in
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Strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare alla prova degli obblighi internazionali
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Appunti corso Obblighi formativi aggiuntivi 2023/2024