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Gli obblighi del datore di lavoro

La retribuzione

L'obbligo retributivo è l'obbligazione principale del datore di lavoro; l'art. 2094 c.c. sostiene infatti che è prestatore di lavoro chi si obbliga mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro, e d'altra parte allora il datore di lavoro è colui che si impegnerà a pagare una controprestazione retributiva.

L'art. 36 c.1 Cost., ci dà una prima definizione di retribuzione analizzando i principi secondo cui essa stessa si basa: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

I principi retributivi

Tale norma esprime due principi essenziali:

  • Il principio di proporzionalità: l'entità della retribuzione è proporzionale alla qualità (il livello mansionistico scelto avente un minimo salariale), e alla quantità (dipende cioè dalle ore di lavoro svolte entro un periodo di tempo: se è a tempo pieno la retribuzione sarà piena, altrimenti sarà proporzionale al numero di ore svolte).
  • Il principio di sufficienza: il lavoratore deve percepire una retribuzione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia, indipendentemente dal lavoro svolto.

I due principi hanno sempre colliso durante gli anni '60-'70 in quanto si tendeva a considerare il primo come un principio logico, e quindi dovuto, ed il secondo come qualcosa di slegato al lavoro svolto. Ci fu infatti chi delineò il primo principio come una variabile dipendente della produttività, ed il secondo come una variabile indipendente.

A porre fine al conflitto fu la giurisprudenza che spiegò come il secondo principio non potesse essere considerato una variabile indipendente in quanto era legato alle retribuzioni minime espresse nei contratti di lavoro collettivo, ma non previste nel nostro ordinamento. Nel caso in cui il lavoratore non ricevesse una sufficiente retribuzione, il lavoratore si può rivolgere al giudice il quale fa riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi (anche se la scelta non è obbligatoria) della categoria del lavoratore, indipendentemente dal fatto che vi abbia aderito o meno. La sua decisione avrà effetto solo per il singolo e non per il collettivo.

È opportuno, inoltre, specificare come vi sia l'obbligo di retribuzione nonostante la mancata prestazione di lavoro: è il caso delle ferie, della malattia, della gravidanza, la tredicesima, il TFR, ecc.

Le tipologie di retribuzione

Oltre all'art. 36 Cost., anche l'art. 2099 c.c. individua le varie forme di retribuzione:

  • In natura → con moneta avente corso legale nello Stato, e può assumere diverse tipologie:
    • A tempo (all'ora, al giorno, alla settimana, al mese, ...): l'entità del compenso è commisurata alla durata della prestazione a prescindere dal rendimento del lavoratore. Si tratta di una forma di lavoro non incentivante in quanto non spinge a migliorarsi; per questo il datore ha cercato di renderla incentivante con premi ai miglior lavoratori (superminimo, premi di rendimento, premi di produzione,...).
    • A cottimo: è molto incentivante in quanto premia il maggior rendimento del prestatore. È una delle forme più antiche di retribuzione e una delle più usate durante gli anni '30. Il problema del cottimo è che venne sempre stipulato con tariffe e ritmi di produzione che andavano ad avvantaggiare esclusivamente il datore di lavoro, spingendo così il lavoratore a compiere sforzi ingenti per raggiungere una paga adeguata. Oggi il c.c. stabilisce come sono fissate le tariffe: esse non sono più decise solo dal datore
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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