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La retribuzione del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore non ricevesse una sufficiente retribuzione, il lavoratore si può rivolgere al giudice il quale fa riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi (anche se la scelta non è obbligatoria) della categoria del lavoratore, indipendentemente dal fatto che vi abbia aderito o meno. La sua decisione avrà effetto solo per il singolo e non per il collettivo.
È opportuno, inoltre, specificare come vi sia l'obbligo di retribuzione nonostante la mancata prestazione di lavoro: è il caso delle ferie, della malattia, della gravidanza, la tredicesima, il TFR, ecc..
LE TIPOLOGIE DI RETRIBUZIONE
Oltre all'art. 36 Cost. anche l'art. 2099 c.c. individua le varie forme di retribuzione:
a) in natura → con moneta avente corso legale nello Stato, e può assumere diverse tipologie:
- a tempo (all'ora, al giorno, alla settimana, al mese,...): l'entità del compenso è commisurata alla durata della
La prestazione a prescindere dal rendimento del lavoratore è una forma di lavoro non incentivante in quanto non spinge a migliorarsi; per questo il datore ha cercato di renderla incentivante con premi ai migliori lavoratori (superminimo, premi di rendimento, premi di produzione,...).
Il cottimo è molto incentivante in quanto premia il maggior rendimento del prestatore. È una delle forme più antiche di retribuzione e una delle più usate durante gli anni '30. Il problema del cottimo è che venne sempre stipulato con tariffe e ritmi di produzione che andavano ad avvantaggiare esclusivamente il datore di lavoro, spingendo così il lavoratore a compiere sforzi ingenti per raggiungere una paga adeguata. Oggi il c.c. stabilisce come sono fissate le tariffe: esse non sono più decise solo dal datore unilateralmente ma congiuntamente con i sindacati; inoltre si vieta che il datore possa cambiare i ritmi di produzione, salvo un miglioramento tecnologico.
Vi sono varie sotto-tipologie di cottimo:
- a misura o a prezzo → si danno x € per ogni unità lavorativa
- a tempo → rapportato alla quantità di tempo impiegata per produrre una certa quantità di prodotto
- individuale → legato al rendimento delle singole persone
- collettivo → legato al rendimento di un gruppo di cottimi
- pieno → il lavoratore è retribuito esclusivamente a cottimo secondo le regole viste prima
- misto → retribuzione minima più utile di cottimo (utile aggiuntivo per ogni unità in più di prodotto)
Il cottimo è obbligatorio:
- quanto il lavoratore è obbligato ad osservare un determinato ritmo produttivo, come nelle catene di montaggio
- nel lavoro domestico
Il cottimo invece è vietato nel contratto di apprendistato.
a provvigione: il compenso è commisurato in percentuale al valore del lavoro svolto, è parametrata al numero di affari conclusi, o condotti, a buon fine
dal prestatore. Tra i lavoratori subordinati a cottimo ricordiamo i viaggiatori e i piazzisti, tra gli autonomi invece gli agenti e i rappresentanti di commercio. Come il cottimo è una forma di lavoro incentivante; non ci sono più provvigioni pure (simili al cottimo puro), ma solo miste con un minimo garantito più un suppletivo in ordine al numero degli affari conclusi. Con partecipazione agli utili: il lavoratore prende parte alla distribuzione degli utili dell'impresa. La partecipazione agli utili è determinata in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (art. 2102 c.c.). È molto rischioso se puro, poiché se non vi sono utili non vi è retribuzione. ATTENZIONE → l'ipotesi non va confusa con l'eventualità in cui al lavoratore siano assegnate delle azioni della società: in questo caso non sarà più dipendente ma socio e non si tratterà di retribuzione. b) innatura → tramite la trasmissione di beni e servizi; è suppletiva a quella in denaro. Il calcolo della retribuzione in natura deve comunque avere una giusta equivalenza in denaro.
partecipazione ai prodotti: il lavoratore prende parte alla spartizione dei prodotti aziendali, anziché degli utili.
retribuzione in natura in generale: somministrazione di vitto, alloggio, vestiario, uso di riscaldamento e così via. Sono i decreti ministeriali che agiscono provincia per provincia a determinare il valore in denaro di questi servizi.
finge benefits (o benefici collaterali): benefici aggiuntivi rivolti ai posti più alti dell'gerarchia lavorativa. Spesso erano usati nel passato come un metodo per eludere il fisco e gli enti previdenziali in quanto non venivano calcolati come retribuzione. Si tratta di benefici quali l'uso dell'automobile aziendale anche per uso personale, la stipulazione di polizze assicurative, sconti, benefici, la cessione dell'uso dell'abitazione.
L'iscrizione a circoli privati, l'erogazione di borse di studio per i figli dei lavoratori, e così via. Negli anni '90 il problema si risolse istituendo la c.d. indennità sostitutiva di mensa: un servizio che dà un valore retributivo corrispondente al tipo di lavoro svolto e che, prima dell'approvazione della Legge, aveva un valore irrisorio, ora invece è molto più reale.
LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
La struttura retributiva è complessa, nel senso che accanto agli elementi fondamentali ve ne sono altri di carattere accessorio e variabile.
Il trattamento complessivo del lavoratore, detto retribuzione globale, comprende:
- paga base o retribuzione minima: fissata in genere dai contratti collettivi con riferimento alla categoria professionale ed al livello di inquadramento
- scatti di anzianità: aumenti periodici della retribuzione minima che aumentano in base all'anzianità del lavoratore. I contratti collettivi
stabiliscono le scadenze degli scatti, laloro entità, l'eventuale assorbimento in caso di passaggio a mansioni superiori,... .indennità di contingenza: originariamente era l'istituto che prevedeva un progressivoadeguamento della retribuzione all'inflazione. L'istituto è stato poi soppresso nel 1992perché era lui stesso a favorire la crescita del tasso inflazionistico (↑ salari, ↑ costi perl'impresa, ↑ prezzi prodotti, ↓ potere d'acquisto, ↑ inflazione), ma la sua soppressionenon ha portato ad un brusco abbassamento dei salari in quanto la quota dell'indennitàpercepita con l'ultimo stipendio venne assorbita nella paga base. Attualmentel'adeguamento inflazionistico avviene ad ogni rinnovo del contratto collettivo.elemento distinto della retribuzione (E.D.R.): introdotto nel '92 dopo la soppressionedell'indennità di contingenza, è creato in modo da essere un
adeguamento all'aumento del costo della vita.
attribuzioni retributive accessorie: in aggiunta alla retribuzione globale dei punti 1,2,3; possono essere previste da parte di:
- norme di legge: maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo; tredicesima; compensi per ferie e mensilità non godute;
- disposizioni contrattuali: superminimi individuali (assegni ad personam) o collettivi mensilità supplementari (quattordicesima, quindicesima) indennità legati a fattori temporali, ambientali, rischi professionali (come il maneggio di denaro),...
- incentivi legati alla produttività individuale o collettiva aziendale o del fattore lavoro o dell'andamento economico dell'impresa
- indennità di vacanza contrattuale: se manca il rinnovo del contratto, dopo tre mesi dalla scadenza vi è un adeguamento automatico all'inflazione
elementi della paga senza carattere retributivo:, cioè non viene calcolato per il fisco, né per gli enti previdenziali,
né ha finalità normative e/o contrattuali indennità di rimborso spese e di trasferta: non dà alcuna ricchezza al lavoratore ma lo rimborsa delle spese sostenute in precedenza. rimborso spese a vista → calcolato sulla base delle fatture pagate dal lavoratore e poi portate al datore. È valido solo per chi ha spese eccezionalmente; indennità di trasferta → fatto per i trasfertisti abituali, sono calcolate su una base forfettaria: 50% di spese sostenute e 50% di elemento forfettario. attribuzioni di carattere previdenziale: assegni familiari per chi ha un eventuale carico familiare mance: non sono obbligatorie e sono variabili, a meno che non siano riconosciute quasi come obbligatorie (vedi per i croupier): in quest'ultimo caso la mancia fa parte della retribuzione gratifiche una tantum: date occasionalmente e saltuariamente La retribuzione può poi essere: periodica → data a certe scadenze prestabilite differita → si consolida nelrapporto di lavoro e viene data alla conclusione dello stesso (TFR) oppure lorda → ritenute fiscali + ritenute previdenziali + retribuzione globale netta → stipendio netto LA NOZIONE DI RETRIBUZIONE Abbiamo visto che non tutte le voci che compaiono nella busta paga devono considerarsi come retribuzione; ma allora vediamo quali sono i caratteri distintivi della retribuzione: - obbligatorietà - corrispettività → riconducibilità del compenso allo schema causale del contratto di lavoro - determinatezza ovvero determinabilità → deve essere immediatamente determinata nel suo ammontare o quantificabile a posteriori in base a criteri prefissati - continuità → l'erogazione non è occasionale ma avviene a scadenze stabilite. Quindi non fanno parte della retribuzione: - compensi erogati con liberalità - somme corrisposte a titolo indennitario, cioè i rimborsi spese L'individuazione degli elementi retributivi è necessario per ilcalcolo di quegli istituti di origine legale o contrattuale. Ad esempio, l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o prodotti e ad ogni altro elemento con carattere continuativo, di qui la definizione di OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE (art. 2121 c.c.).
Vi sono poi altre tre fondamentali istituti legali: l'indennità di anzianità, che segue l'art. 2121; il TFR, che comprende tutte le somme, comprese quelle delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. (art. 2120 c.c.).
Per le festività infrasettimanali si richiama alla normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
Per gli altri istituti si rimanda alla contrattazione collettiva e, se non fosse previsto nulla, si applicano le disposizioni di legge.