Estratto del documento

Andando contro il diritto di natura, contro i diritti soggettivi (quindi indirettamente

contro il disegno divino) il governante ingiusto attenta alla libertà e alla proprietà

degli individui, arrivando perfino a rischiare di distruggere, in ultima istanza, lo

stesso popolo.

Per questi motivi egli si è degradato al rango delle bestie (dello stesso genere citato in

precedenza) deponendosi da ruolo di autorità superiore. 22

J. Locke, op cit. pp 324-325

19 Robert Filmer (1588-1653) fu un filosofo inglese, teorico del Diritto divino del re e

20

sostenitore della monarchia assoluta. La sua opera il "Patriarca o il potere naturale dei

re"(1680) divenne famosa soprattutto perché fu oggetto di pesante critica e confutazione

da parte di John Locke. Infatti il Primo Trattato sul Governo risulta come un’ obiezione ai

concetti espressi da Filmer nel Patriarca, il cui testo per intero è riportato alla fine dei Due

Trattati.

Paternalismo: forma di governo in cui i provvedimenti presi in favore del popolo sono

21

affidati alla benevolenza del sovrano e non si basano sui diritti del popolo stesso. Implica

che i cittadini non partecipino in modo diretto alla politica, in aperto contrasto con la

dottrina del socialismo (da “Gedea, Grande Enciclopedia” Istituto Geografico De Agostini

Novara, 2003)

Gabriella Silvestrini, op. cit. pp 447-448

22 7

È a questo punto che per Locke entra in gioco il diritto di resistenza: il popolo, di

fronte alle malvagità del principe iniquo, ha diritto di resistere, di opporsi e di punirlo

con la vita sacrificando l’ordine costituito dallo stato di società. 23

Tale diritto però non scatta in modo immediato, poiché, fino a che “il male non

diventi evidente” e “le malvagie intenzioni del tiranno non divengano manifeste”

24 25 26

il popolo è disposto più a sopportare che a farsi giustizia.

Nel pensiero Lockiano quindi la disobbedienza civile, la resistenza al sovrano, la

rivolta sono peculiarità necessarie ai popoli che vedano messe in pericolo le proprie

prerogative (ossia il già citato diritto di natura, i diritti soggettivi, la libertà e la

proprietà individuali) ma sono anche considerate dagli stessi cittadini come un’

“extrema ratio” poiché purtroppo essi sono, come dice Norberto Bobbio, “più inclini

alla sopportazione che alla sedizione” .

27

Nei capitoli finali del “Secondo Trattato” l’autore specifica che il diritto a resistere

non coincide con la ribellione; il ribelle infatti non è il popolo ma il principe ingiusto

che abusa del proprio potere andando contro la legge naturale, e la resistenza ad esso

non è “ribellione, ma risposta di una forza giusta ad una forza ingiusta”.

Tutto ciò fa si che il potere torni al popolo, che ha il diritto di ripristinare la sua

libertà originaria garantita nello stato di natura, per poi istituire un nuovo governo.

L’insurrezione vale quindi come una sorta di “reset” che cancella l’ordine dello stato

civile tramite la guerra, in favore di un ritorno allo stato di natura : coincide quindi

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con l’autoconservazione e con l’autodeterminazione dei popoli che fanno uso della

forza in opposizione ad un aggressore ed è proprio per questo motivo che Locke

29

Infatti, come afferma John Dunn ne “Il pensiero politico di John Locke”( 1979, il

23

Mulino, trad. di B. Fontana e P.Pasquino) deponendo il sovrano e rivoltandosi, il popolo

esce dalla stabilità giuridica della società civile per gettarsi in uno stato di guerra, che, alla

fine, riconduce allo stato di natura.

Per Locke la ricerca della giustizia ha assolutamente il primato sull’ordine.

J. Locke, op cit, p 425

24 Per Locke il tiranno in senso stretto è colui che “ha avuto il potere legittimamente (non

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è un usurpatore), ma lo esercita non per il bene del popolo ma per il proprio vantaggio

personale” di fronte al quale è legittima la resistenza

J. Locke, op. cit, Ibidem

26 Norberto Bobbio, “Locke e il diritto Naturale” pp 280-281, Giappichelli editore, coll.

27

Corsi Universitari ,Torino, 1987

Come sostiene Bobbio in “Locke e il diritto Naturale”(vedi nota precedente) “ Se la

28

crisi dello Stato di Natura spinge gli uomini a riunirsi in comunità e ad entrare nella società

civile, allora la crisi dello Stato di società riporterà allo stato di natura”

Una sorta di “Right to Punish” esteso a tutto il popolo

29 8

considera e configura il diritto di resistenza come un diritto di guerra rendendolo un

punto cardine della sua tesi del “Bellum Iustum”.

Sempre le parti conclusive del “Secondo Trattato” racchiudono gran parte del

pensiero politico lockiano, soprattutto in materia di difesa e di guerra, che secondo

questa concezione diviene “giusta” perché giustificata dalla lotta contro un

oppressore: qui infatti Locke si fa portatore di ideali di disobbedienza, proclama il

primato della libertà e della giustizia sull’ordine e afferma che la sovranità risiede nel

popolo.

Queste pagine, più di tutte, divennero un manifesto per ogni movimento

rivoluzionario, (a partire da quelli del XVIII secolo) e dalla lettura di esse si può ben

capire perché John Locke sia considerato come il padre del liberalismo moderno e

perché le sue teorie ebbero così vasta diffusione.

L’influenza Lockiana è chiara, per esempio, nel caso della Rivoluzione francese

(prototipo delle rivoluzioni liberali) del 1789: per le scelleratezze della monarchia il

popolo insorse abbattendo i privilegi aristocratici e mettendo un bavaglio al potere

del re (per poi deporlo definitivamente), tramite la stesura di una prima costituzione.

Questo non è altro che il “diritto di resistenza” applicato alla storia, infatti il “Terzo

Stato” Francese (che rappresentava il 98% della popolazione totale) messo in

ginocchio dalla pesante tassazione, dalle carestie e dalle pretese che i nobili

avanzavano attraverso i diritti feudali non poté far altro che rivoltarsi a Luigi XVI,

deporlo e punirlo con la ghigliottina, poiché egli, nelle vesti del principe ingiusto,

aveva violato la fiducia dei cittadini e messo in pericolo l’esistenza del popolo stesso.

Tale descrizione delle ragioni e delle caratteristiche della Rivoluzione Francese è

sicuramente molto semplificativa, ma combacia bene con la teoria di Locke.

Oltre ad aver influenzato il movimento in sé, il suo pensiero ricorre nei testi derivati

dalla Rivoluzione Francese, su tutti la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del

Cittadino stilata il 26 Agosto 1789 dall’Assemblea Costituente Francese.

Tutti i 17 Articoli della prima versione della Dichiarazione sembrano infatti un inno

30

al Liberalismo:

Art. 1, Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le

• distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 3, Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.

• Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani

espressamente da essa.

Consultazione online il 10 giugno 2011 dal sito

30

http://france2008.jrc.it/documents/Dichiarazione_diritti_uomo.pdf 9

Nei vari articoli, i diritti naturali imprescrittibili sono individuati nella libertà

• della persona, nel diritto inviolabile e sacro di proprietà, nel diritto alla

sicurezza, e nel diritto di resistenza all’oppressione

La Dichiarazione sembra quasi nascere direttamente dal Secondo Trattato, se non

fosse per il principio di sovranità, che secondo la concezione dell’Assemblea

Costituente non appartiene al popolo come somma dei cittadini ma risiede in

un’entità superiore. 31

Un perfetto calco del pensiero di Locke è riscontrabile pure nella Dichiarazione dei

Diritti del Buon Popolo della Virginia (1776), precedente di qualche anno quella

Francese e stilata in piena Rivoluzione Americana :

32

- Art. 1, Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno

alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante

convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita e

della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e

ottenere felicità e sicurezza

-Art. 2, Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da esso è derivato ; i

magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di

esso.

-Art. 3, Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e

sicurezza del popolo, della nazione o della comunità. Di tutti i diversi modi e

forme di governo, il migliore è quello che è capace di produrre il maggior grado

di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva

amministrazione. Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi

scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile

diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata

meglio diretta al bene pubblico

Per quanto riguarda l’idea di uguaglianza, l’art. 1 esprime la concezione di

un’uguaglianza “sostanziale”, ovvero che tutti gli individui nascano con gli stessi

A dire la verità, il testo della Dichiarazione subì modifiche in base ai cambiamenti di

31

rotta dell’Assemblea costituente, portandola nella, versione finale, ad essere composta da

35 articoli.

Solo durante la Seconda Repubblica, di stampo Giacobino, la sovranità sarà dichiarata

appartenente al Popolo.

Questo testo ebbe davvero una pesante influenza per la Prima Costituzione Francese

32

del 1791 e per l’intero movimento rivoluzionario. 10

diritti , il che si avvicina alla concezione di leggi e libertà innate per natura teorizzata

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da John Locke.

In secondo luogo, dall’art. 2 si evince che la sovranità sia nelle mani del

popolo(differentemente da quanto contenuto nell’art. 3 della Dichiarazione Francese)

e che i magistrati siano quei “gendarmi”, quei giudici comuni, che mancavano nel

quadro internazionale descritto da Locke e ai quali i cittadini potevano appellarsi.

Infine l’art. 3 appare davvero come un manifesto del Diritto di Resistenza (già più

volte citato in questa tesi), poiché prevede che il popolo scelga quale tipo di governo

sia più conforme alla comunità, ma dispone anche che

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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