Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Quanto ai compiti, il Regolamento n. 468/2014 attribuisce direttamente alla Banca centrale europea
pressoché tutti quelli di vigilanza micro-prudenziale sulle banche.
L’ art. 4 del Regolamento elenca in modo sistematico i compiti della BCE, che riguardano
prevalentemente la vigilanza microprudenziale sulle banche: rilascio e revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria e all’acquisizione di partecipazioni qualificate, nonché compiti di
vigilanza nel continuo, fra cui l’imposizione di requisiti prudenziali, lo svolgimento di stress test, la
definizione e la verifica del rispetto della normativa sul governo degli intermediari.
La BCE è competente a vigilare su tutte le banche, sebbene, per quelle di minori dimensioni - c.d.
«less significant» - le funzioni siano delegate a livello nazionale.
A tali fini, l’istituzione europea è titolare di una parte degli strumenti già di proprietà delle autorità
nazionali: essa può applicare il diritto dell’Ue e, se tale diritto è composto da direttive, la
legislazione nazionale di recepimento. La base giuridica dell’intervento è, dunque, ricostituita dalla
normativa comunitaria.
25 M. Macchia, Modelli di coordinamento della vigilanza bancaria, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, 2,
pp. 367-402
28
Analogamente alla BCE sono riconosciuti solo i poteri e gli obblighi conferiti alle autorità
competenti dal diritto dell’Ue, tuttavia, alle autorità domestiche può essere richiesto di utilizzare i
propri poteri, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Sono a disposizione poteri
di indagine, di richiesta di informazioni e ispettivi.
Il Regolamento elenca altresì i singoli strumenti di vigilanza, quali l’ordine alle banche di
incrementare i requisiti di capitale, il rafforzamento degli strumenti di governo e controllo
aziendale, l’attuazione di politiche di accantonamento specifiche, l’imposizione di restrizioni alle
attività, la limitazione della distribuzione di remunerazioni variabili e dividendi.
Sono, infine, attribuiti poteri sanzionatori in caso di violazione dolosa o colposa degli obblighi
previsti dagli atti dell’Ue direttamente applicabili: la BCE può imporre alle persone giuridiche
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite
evitate grazie alla violazione o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, ma non può sanzionare
26
persone fisiche.
I compiti di vigilanza macro-prudenziale consistono, invece, nell’applicazione dei requisiti e delle
misure volte a fronteggiare i rischi sistemici e macro-prudenziali, ma sono esercitati dalla BCE solo
in seconda battuta, in sostituzione delle autorità nazionali o a integrazione delle misure da esse
adottate.
Restano fuori dell’ambito dei compiti della BCE quelli che non riguardano la vigilanza prudenziale
delle banche e che riguardano la vigilanza prudenziale di intermediari diversi dalle banche, ma
sottoposti allo stesso regime prudenziale di queste ultimi. Detti compiti rientrano nella competenza
delle autorità nazionali.
Quanto ai poteri vale quanto segue. Nei confronti delle banche dell’euro-area, la BCE ha poteri di
vigilanza puntuale su quelle significative e di indirizzo delle autorità nazionali concernenti la
vigilanza di queste sulle banche meno significative.
Può, inoltre, richiedere alle autorità nazionali di utilizzare nei confronti delle banche significative i
poteri che a esse conferisce il diritto nazionale non traspositivo di direttive.
Infine, può avocare a sé l’esercizio della vigilanza su specifiche banche meno significative o
esercitare puntuali poteri di vigilanza informativa o ispettiva. Per quanto riguarda, invece, le banche
dei Paesi partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico non dell’area euro, la BCE può soltanto
dettare istruzioni alle autorità nazionali, puntuali o generali, a seconda che si tratti di banche
significative o meno significative.
26 B. B. Busdraghi, Il meccanismo unico di vigilanza bancaria: dalla teoria alla pratica, in Mercato Concorrenza
Regole, 2016, 3, pp. 461-478
29
Di converso, alle autorità nazionali dei Paesi dell’area dell’euro sono attribuiti i poteri di vigilanza
puntuale sulle banche meno significative. Le autorità nazionali possono poi utilizzare i poteri che a
esse conferisce il diritto nazionale puro sulle banche significative soltanto nel rispetto delle
istruzioni della Banca centrale europea. Alle autorità nazionali dei Paesi partecipanti al Meccanismo
di vigilanza unico non dell’area dell’euro rimangono, invece, tutti i poteri di vigilanza puntuale su
27
tutte le banche, sebbene da svolgere conformemente alle predette istruzioni della BCE.
Con l’istituzione del SSM quindi si è dato avvio a un processo volto a incrementare il
coordinamento e la centralizzazione della funzione di vigilanza bancaria adottando soluzioni di
carattere compromissorio, in quanto connotate, in un primo tempo, dal tentativo di rafforzare il
coordinamento nell’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità nazionali ed il mutuo
riconoscimento delle decisioni di queste ultime, nell’ambito di un quadro di regole armonizzato;
ciò, in modo tale da attenuare l’impatto delle problematiche di frammentazione della vigilanza
prima del critical juncture della crisi del 2010-2011.
Un processo, concretatosi in diversi plessi normativi, essenzialmente riconducibili, da un lato, alla
legislazione comunitaria diretta a favorire l’introduzione di un quadro di regole armonizzate,
applicabili all’intera Unione e concernenti i requisiti prudenziali per prevenire le crisi bancarie,
nonché i meccanismi di risoluzione di queste ultime e di tutela dei depositi e, dall’altro lato, agli
altri interventi normativi finalizzati a realizzare una più stretta integrazione dell’architettura della
vigilanza e delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie.
Sul piano dell’architettura della vigilanza, la conseguenza è quella della creazione di un network
composto dalla BCE e dalle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti al SSM, i quali
cooperano nell’ambito di un sistema «a due livelli», in quanto fondato sulla divisione e nello stesso
tempo il raccordo di competenze tra istituzioni coinvolte nell’esercizio degli stessi compiti di
vigilanza, utilizzandosi moduli di distribuzione verticale dei poteri improntati alla
coamministrazione ed all’integrazione procedimentale.
In tale modo, è stato realizzato un deciso passo verso la federalizzazione del modello di vigilanza,
che però presenta delle problematiche in quanto a concretizzazione; questo perché le diverse
Autorità nazionali presentano delle regole interne profondamente diverse tra di loro e la BCE, non
possedendo dei poteri normativi, non può risolvere e uniformare questo sistema, ancora frastagliato
al suo interno. Il sistema comune venuto a crearsi supera quindi i precedenti problemi dovuti a una
27 R. D’Ambrosio, Meccanismo di vigilanza unico, in Enciclopedia del diritto. Annali, volume 9, Giuffrè Editore, 2016,
pp. 589-623
30
totale mancanza di coordinamento, ma presenta ancora delle difficoltà di attuazione e unificazione
28
tra le singole Autorità.
3.2 Ripartizione della vigilanza tra Autorità nazionali e BCE
3.2.1 La regola generale
Che i compiti di vigilanza prudenziale sulle banche spettino alla BCE per le banche significative e
congiuntamente alla BCE e alle autorità nazionali per le banche meno significative si ricava dalla
lettura degli articoli 4 e 6 del Regolamento n. 468/2014. Quest’ultimo indica anche i criteri,
specifici e alternativi, cui ancorarne l’applicazione. Tali criteri sono:
a) Le dimensioni;
b) L’importanza per l’economia dell’Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;
c) La significatività delle attività transfrontaliere.
Mentre al ricorrere di ciascuno dei primi due criteri la BCE è vincolata a classificare la banca come
significativa, al ricorrere del terzo essa ha, invece, il potere discrezionale di classificarla oppure no
come tale. La valutazione di ognuno dei criteri citati deve avvenire al più alto livello di
consolidamento e deve avere frequenza almeno annuale.
La vigilanza della Banca centrale europea si estende a tutte le componenti del gruppo della banca
significativa, secondo cui: «ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti a un gruppo vigilato è
considerato come soggetto vigilato significativo».
Sono sottoposte a vigilanza diretta della BCE anche le banche o i gruppi bancari che, pur non
rispettando i criteri predetti:
a) Siano assoggettati a programmi di assistenza da parte del Fondo europeo di stabilità
finanziaria (FESF) o del Meccanismo europeo di stabilità (MES);
b) Rientrino fra le tre principali banche dello Stato membro partecipante al SSM;
c) Siano banche meno significative che la BCE abbia, tuttavia, deciso di sottoporre alla
propria vigilanza diretta;
28 A. Perini, Unione bancaria europea e mercato unico dei servizi finanziari, in Costituzionalismo.it, 2016, 3, pp. 397-
468
31 d) Siano banche meno significative che l’autorità nazionale abbia chiesto di sottoporre
alla vigilanza diretta della BCE.
È pervista inoltre anche la possibilità che la vigilanza su di una banca significativa possa essere
lasciata all’autorità nazionale per eccezionali e giustificate ragioni. Deve trattarsi di «(…)
circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come
significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sul MVU e, in particolare,
della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati» (art. 70
29
Regolamento n. 468/2014).
3.2.2 Le deroghe alla regola generale
La regola generale sul riparto di competenze trova un’importante eccezione nelle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività bancaria nonché all’acquisizione delle partecipazioni rilevanti nelle
banche. Infatti, per esigenze di uniformità del mercato bancario, l’accesso a esso e alla proprietà
azionaria delle banche è concentrato presso l’autorità responsabile dell’intero sistema, e cioè presso
la BCE.
Dovrebbe ricadere nell’alveo della competenza della BCE qualsiasi mutamento degli assetti
proprietari delle banche, conseguano essi alla dismissione/acquisto di partecipazioni ovvero a
operazioni di fusione o scissione.
Tuttavia, alle autorità nazionali è rimessa la previa valutazione circa