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ONCO

responsabilità per gli incidenti sul lavoro, in www.archiviopenale.it , 2011, p. 1.

101 Così, R M., cit., p.3.

ONCO

102 Così, M., cit., p.3.

RONCO

80

che di fronte alla certezza di verificazione dell’evento, l’imputato non

103

avrebbe agito .

A venire in rilievo dalla decisione della Corte è una scelta che, se da un

lato, altera la complessiva logica preventiva che caratterizza quell’intervento

dell’ordinamento volto a favorire la sicurezza dei lavoratori, dall’altro sembra

influenzato da uno scopo general-preventivo. Infatti, il riferimento a decisioni

precedenti e ai suoi processi è un dato che immette nella ricerca del dolo un

elemento soggetto a manipolazioni valutative, strumentale all’affermazione di

istanze di deterrenza. Nello specifico, viste le censure più che giuste mosse

sul piano della colpa nei confronti degli altri garanti della sicurezza,

l’interprete avrebbe dovuto tener debito conto dei seguenti elementi: la

sfocata conoscenza fattuale acquisita dall’organo apicale attraverso il

contributo di dirigenti preposti al quotidiano controllo della fonte di rischio;

la non chiara valutazione degli stessi operata in ordine alla probabilità del

verificarsi dell’evento e, in specie, in ordine al grado di funzionalità

preventiva dei presidi cautelari in essere; l’esistenza di alcuni vincoli, dovuti

anche ad accordi intrapresi sotto il pubblico controllo, che limitavano

l’insieme delle opzioni di scelta a disposizione del soggetto apicale. Inoltre

nella sentenza si nota la svalutazione di due fattori di impedimento

dell’evento sui quali fortemente confidava anche l’imputato: il primo è dato

dal fatto che vi era nello stabilimento la presenza di un impianto antincendio

nel locale sotterraneo; però la Corte ritiene assolutamente irragionevole che

una persona come l’amministratore delegato della società, potesse confidare

103 In questo senso, D G. P., cit., p. 150.

EMURO

81

solo su di un impianto neppure collocato a bordo linea; quanto al secondo,

viene ritenuta inidonea, a giustificare razionalmente la speranza di evitare

l’evento, la capacità dei suoi collaboratori che erano presenti in sede i quali

nutrivano particolari competenze e cognizioni tecniche tali da poter

collaborare con il reo al fine di evitare l’evento.

Tali sono tutti elementi che sembrano mettere in forte discussione la

correttezza della soluzione alla quale giunge la Corte nel giudizio di primo

grado. Difatti alla luce anche di queste considerazioni, riesce difficile

escludere la ragionevolezza della fiducia riposta dal decisore nella sufficienza

dei presidi cautelari comunque presenti sulla linea produttiva a rischio.

Da ciò come già anticipato, risulta davvero difficile, pensare che la

decisione sia stata presa anche a costo di produrre il disastro evento ed inoltre

che l’amministratore delegato abbia subordinato la vita dei lavoratori a

personali interessi economici. Non essendovi alcun dubbio sulla sussistenza

di una responsabilità colposa, data anche dal fatto che l’amministratore

delegato non abbia aggiornato le misure di minimizzazione del rischio di

incendi, sembrerebbe più corretto inquadrare il comportamento del reo

nell’alveo della responsabilità colposa mossa dalla previsione dell’evento.

6. La sentenza di secondo grado - Il revirement dell’impostazione

tradizionale

La Corte d’Asside d’Appello, in data 28 febbraio 2013, ha confermato nel

complesso la pronuncia di primo grado, pur tuttavia riducendo

82

significativamente le pene a carico di tutti gli imputati e, soprattutto,

rovesciando il verdetto dei Giudici di primo grado, circa la sussistenza del

dolo eventuale in capo all’amministratore delegato. La questione

dell’elemento psicologico degli imputati rappresenta di certo l’aspetto di

maggior interesse della sentenza dal punto di vista della letteratura

penalistica. La sentenza in commento, nella parte in cui si occupa della

104

distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente si articola in diversi

passaggi che in parte modificano ed in parte confermano le risultanze del

giudizio di primo grado.

In un primo passaggio, la Corte ritiene di adottare un concetto di dolo

eventuale che si basa sull’accettazione della verificazione dell’evento

ritenendo che: «la nozione di dolo eventuale, inesistente nel nostro codice, è

frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria (….) Si è in

definitiva ritenuto responsabile del delitto doloso non solo chi dirige

intenzionalmente la propria condotta alla produzione dell’evento, ma anche

chi accetta consapevolmente il rischio che esso si verifichi come conseguenza

105

del proprio comportamento» .

In un secondo passaggio la sentenza individua il cuore della distinzione

tra dolo eventuale e colpa cosciente negli indici fattuali della componente

volitiva, ritenendo che, deve ricostruirsi l’atteggiamento intellettivo interiore

dell’agente sia attraverso le prove dirette sia, necessariamente, attraverso

quelle indirette, utilizzando indici e regole di esperienza e valorizzando tutti

gli elementi probatori raccolti, fra i quali particolare attenzione deve essere

104 Così, Ass. App. Torino, dep. 23 maggio 2013, cit., pp. 297-308.

105Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 298.

83

rivolta al comportamento tenuto dall’agente, calato nel patrimonio

complessivo delle proprie conoscenze.

In un successivo passaggio Corte esprime un esplicito rifiuto all’utilizzo

del solo criterio della rappresentazione concreta dell’evento quale strumento

volto a ricavare la componente volitiva del soggetto agente. Difatti, se è pur

vero che fra gli elementi sintomatici della accettazione del verificarsi

dell’evento il Giudice deve valutare il grado di probabilità di previsione del

verificarsi dell’evento quale conseguenza dell’azione, «ciò non permette di

affermare in via generale che, per ritenere sussistente il dolo eventuale, sia

necessaria e sufficiente la dimostrazione della previsione da parte

dell’agente della concretezza e della probabilità del verificarsi dell’evento.

In altre parole, tale tipo di previsione rimane solo uno degli strumenti offerti

al Giudice per accertare la sussistenza della volizione dell’agente e non una

106

sua caratteristica essenziale» .

Di poi la Corte ritiene che ai fini della verifica del dolo eventuale debba

svolgersi una verifica interamente ipotetica nella quale spetta al Giudice tener

conto di tutti quegli specifici elementi volti a verificare ciò che avrebbe

deciso l’agente ove si fosse prefigurata come certa la verifica dell’agente.

Quindi occorre verificare se «egli avrebbe comunque perseverato nella

sua condotta. Questa Corte condivide tale impostazione e osserva che

soltanto questa ipotetica verifica permette di dimostrare un’aliquota volitiva

107

effettiva in capo all’agente» .

106 Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 299.

107 Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 300.

84

Successivamente a questa ricostruzione dogmatica del concetto del dolo

eventuale, la sentenza entra nel merito della vicenda, assumendo una

posizione contraria rispetto alla soluzione prospettata dall’accusa.

Quest’ultima infatti si basava su una verifica induttiva che portava ad una

conclusione differenziata sotto due profili.

Sotto il primo, ricavava il dolo eventuale da due indici fattuali

sintomatici della componente volitiva, e cioè dalle decisioni di posticipare gli

investimenti anti-incendio e da quella di posticipare l’adeguamento della linea

5 ad epoca successiva rispetto al trasferimento dello stabilimento.

Sotto il secondo profilo, l’accusa riteneva differenziata la posizione

dell’amministratore delegato rispetto agli altri imputati.

Di contro la sentenza, rispetto al primo punto, compie una critica di

merito verso quello che è stato il criterio adottato: «è vero (…) che numerose

sentenze di legittimità mettono l’accento, per verificare il dolo, sulle

caratteristiche del comportamento tenuto dall’imputato. Ma bisogna

convenire in questo caso che la differenza tra condotte omissive e commissive

appare evanescente, perché la decisione di slittamento dell’utilizzo del fondi

appare solo la formalizzazione di una lunga serie di omissioni che avevano

da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione. Inoltre (…) non

è la natura commissiva od omissiva della condotta che costituisce indice di

108

volizione» .

Rispetto al secondo profilo, la sentenza contesta sia la differenziazione

del contributo psicologico degli imputati sia il criterio utilizzato per

108 Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 302.

85

differenziare le condotte commissive ed omissive tenute dagli imputati. «E’

risultato smentito che ESPENHAHNN abbia tenuto le due condotte

109

commissive in solitudine» .

A tal punto la Corte assume una posizione contraria rispetto a quella

adottata nel giudizio di primo grado sia rispetto al profilo del dolo eventuale

sia rispetto a quello della differente posizione dell’amministratore delegato

rispetto agli altri imputati.

Ebbene sotto il primo profilo, la Corte di Appello non entra nel merito

dell’indice della speranza, così come configurato dalla sentenza di primo

grado, bensì esprime perplessità in ordine alla comparazione/contraddizione

tra interessi: «nel comparare l’obiettivo di risparmio perseguito con i danni

previsti in caso di verificazione dei due eventi (…) noi possiamo

tranquillamente concludere che accettando il verificarsi degli eventi

ESPENHAHNN non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito

ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e

soverchiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l’evento

previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento

dell’obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verificazione dell’evento diventa

110

la negazione dell’obiettivo perseguito» .

Rispetto al secondo, come già anticipato, la Corte torna a contestare la

differenziazione di pene e di imputazione tra l’amministratore delegato e gli

altri imputati ritenendo che in base agli elementi acquisiti, quest’ultimi

109 Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 303.

110 Così, Ass. App. Torino, ult. cit., p. 305.

86

avevano gli stessi elementi di conoscenza e avevano anche loro deciso di non

intervenire per nulla sulla sicurezza.<

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eugenia994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Abbagnano Trione Andrea.