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PROCESSUALE
LA RAPPORTI
POSIZIONE GIURIDICI
GIURIDICA LA PREESISTENTI
DEL POSIZIONE
CREDITORE GIURIDICA
DEI TERZI
LA
POSIZIONE
GIURIDICA
DEL
DEBITORE SPOSSESSAMENTO
BENI NON ACQUISIBILI
AL FALLIMENTO ( beni di natura personale)
BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO
BENI CHE PERVENGONO AL FALLITO
ART 42 E 44 L.FALL.
ATTI INEFFICACI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
ART 44 L.FALL
EFFETTI SUI DIRITTI FONDAMENTALI
ART 48-49 L.FALL.
INCAPACITA’ DERIVANTI DAL FALLIMENTO
ART 50-43 L.FALL.
1.Profili generali: Dalla legge fallimentare del 1942 alla ‘’riforma
organica’’ del 2006 e ‘’correttivo’’ del 2007
20
15
Il regio decreto 16 marzo 1942,n.267 dedica, sotto il capo III ( Degli effetti
del Fallimento), la sezione I agli <<effetti del fallimento per il fallito>>
(art. 42-50), cosi distinguendoli dagli effetti <<per i creditori>>
( sezioneII, art 51-63), dagli effetti <<sugli atti pregiudizievoli ai creditori>>
( sezione III, art. 64-71), e dagli effetti <<sui rapporti giuridici preesistenti>>
( sezione IV,art. 72-83).
Tale sistematica è rimasta immutata pur a seguito delle modifiche introdotte
16
dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 ,e del d.lg. 12.9.2007
n.169,soprattutto nella parte relativa agli effetti personali; modifiche il cui
fondamento va rinvenuto essenzialmente nella diversa configurazione
impressa dal legislatore alla procedura concorsuale, i cui aspetti pubblicistici
ed autoritari risultano fortemente attenuati, con la conseguente incidenza sullo
17
status di fallito, che ha perso dunque molto del suo precedente disvalore.
Le limitazioni e le incapacità personali connesse al fallimento sono state
notevolmente attenuate, con lo scopo di evitare un’eccessiva compressione
dei diritti costituzionalmente garantiti.
Nell’ambito dei menzionati <<effetti del fallimento per il fallito>>, si è soliti
distinguere gli effetti di carattere ‘’patrimoniale’’, che trovano disciplina negli
artt. 42-47, dagli effetti di carattere ‘’ personale’’, regolati dagli artt. 48-50, di
cui ci occuperemo.
Nella disciplina della legge del 1942, tutti i menzionati effetti
( sia patrimoniale, personali che processuali) si producevano immediatamente
con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ossia con il
15 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa
16 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma
dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n.80)
17 Com’è noto, può parlarsi di status in senso proprio solo riguardo agli stati di
famiglia e d cittadinanza; ma, in senso lato, si parla di status, al di fuori della
famiglia e della comunità statale, in termini di sintesi ideale di rapporti, di
formula verbale che riassume una normativa.
21 18
deposito di essa in cancelleria ex. art. 133, primo comma, cod. proc. Civ.
essendo essa provvisoriamente esecutiva. 19
In ogni caso secondo la giurisprudenza prevalente , alla sentenza
dichiarativa di fallimento non consegue incapacità di agire, né perdita della
capacità imprenditoriale del fallito, infatti assoggettata al fallimento non è la
persona fisica o giuridica, bensì l’impresa ( anche se alcune limitazioni
personali sono poste a carico del fallito; effetti personali).
Era opinione pacifica che tali limitazioni della sfera di libertà cessavano
automaticamente con la chiusura o revoca del fallimento; lo si
desumeva dal tenore stesso delle disposizioni, che le collegano a
poteri degli organi della procedura, i quali decadono con la chiusura.
Le incapacità speciali, cui era, ed è ancora, soggetto il fallito, sono solo quelle
espressamente stabilite da norme di legge, che in massima parte si
20
rinvengono fuori dalla legge fallimentare , era ed è pacifico che
trattasi di casi di incapacità giuridica speciale, ossia di inidoneità del
soggetto ad una particolare situazione giuridica soggettiva.
Esse colpivano il fallito in quanto tale, e dunque non solo
l’imprenditore individuale, ma altresì il socio illimitatamente
responsabile e la società dichiarata fallita.
Dette incapacità non venivano meno con la cessazione della procedura
fallimentare, ma permanevano anche oltre la chiusura, finchè
l’iscrizione del nome del fallito non fosse cancellata dal registro, in
forza di sentenza del tribunale.
Tale sentenza era da identificare nella sentenza di <<riabilitazione civile>>
del fallito, la quale faceva cessare le incapacità personali che
18 Art 133 cpc, comma 1: La sentenza pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
19 Cfr. Cass. 7 luglio 1981, n. 4434
20 Incapacità all’ufficio di tutore e protutore del minore d’età, curatore del
minore emancipato, incapacità ad essere arbitro,sindaco di s.p.a, componente
del consiglio di amministrazione di s.p.a., incaricati del controllo contabile.
22
colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di
fallimento, e conteneva perciò, l’ordine di cancellazione del nome del
fallito dal registro previsto dall’articolo 50.
Gli effetti della riabilitazione decorrevano dalla data in cui la sentenza,
con cui era accordata, non era più impugnabile; da tale data, lo status
di fallito veniva a cessare.
Con il d.lgs. n. 5 del 2006, recante la ‘’ riforma organica’’ della legge
fallimentare, non ha granchè modificato la disciplina degli ‘’effetti
patrimoniali’’ del fallimento, lasciando in gran parte invariati gli art.
42-45 di detta legge, nel mentre ha innovato incisivamente quella
degli ‘’ effetti personali’’.
Gli effetti del fallimento del fallito, pur in presenza della recente riforma,
continuano a produrre effetti, immediatamente dalla pubblicazione
della sentenza dichiarativa del fallimento, ossia dal deposito di essa in
cancelleria.
Circa gli effetti personali del fallimento per il fallito, la nuova normativa è
informata ai principi e criteri direttivi fissati in proposito dal
21
legislatore delegante ,secondo i quali si è demandato al Governo di
modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento,
eliminando le sanzioni personali.
Aspetti salienti della rinnovata disciplina sono costituiti dalla intervenuta
abrogazione del registro dei falliti , alla cui iscrizione erano connesse
una serie di incapacità a carico del fallito, perduranti oltre la chiusura
della liquidazione , fino alla successiva riabilitazione; dalla
soppressione della prevista incapacità per il fallito, nei 5 anni
successivi al fallimento, di esercitare il diritto di voto; dalla
soppressione altresì , dell’istituto della riabilitazione.
21 Decreto legge 14 maggio 2005, n. 80
23
La novella legislativa non ha invece inciso su ulteriori incapacità del soggetto
dichiarato fallito previste da norme del codice civile o da leggi
speciali che non sono state modificate.
Prima della riforma sussistevano forti dubbi in ordine alla legittimazione
costituzionale degli effetti di natura personale cosi come disciplinati dalle
norme del 1942.
Alcuni di questi ( perdita del diritto di corrispondenza ed obbligo di residenza
del fallito) si giustificavano per il fatto di essere diretti ad agevolare lo
svolgimento della procedura concorsuale; essi infatti cessavano con la
chiusura del fallimento. Altre invece costituivano delle vere e proprie
sanzioni, non più giustificabili dalla natura del procedimento fallimentare,
visto come forma di esecuzione collettiva sui beni del fallito e non quale
procedura sanzionatoria; essi cessavano solo a seguito della sentenza di
revoca o della sentenza di riabilitazione di cui gli artt. 142 della legge
fallimentare ante riforma.
La corte costituzionale ha avuto modo di affermare che la normativa relativa
agli effetti personali del fallimento, è materia di esclusiva competenza
22
del legislatore , incidendo profondamente la sentenza dichiarativa di
fallimento sulla sfera giuridica soggettiva del fallito, si ritiene che non
può essere legittimamente emanato senza che sia stato udito e
ammesso ad esporre le proprie ragioni il soggetto passivo di esso,
infatti anche in questo procedimento, deve trovare riscontro il diritto
23
di difesa, garantito dall’art 24 Cost. , ne è conseguita la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell’art 15 legge fall. << nella parte in
22 Sentenza n. 145 del 1982
23 Art 24 COST. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari
24
cui esso non prevede l’obbligo del tribunale di disporre la
comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio per l’esercizio
del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale
24
procedimento >>.
2. Limitazioni della libertà del fallito.
Iniziando la nostra analisi dagli effetti di natura personale , che nascono a
carico del fallito successivamente alla sentenza dichiarativa di
fallimento, li possiamo distinguere in due gruppi:
Il primo riguarda limitazioni di diritti personali in funzione della procedura
( segreto epistolare e residenza),
Il secondo riguarda incapacità poste a carico del fallito.
In entrambi i casi, le limitazioni delle libertà del fallito, secondo la Corte,
sono ammissibili solo se ed in quanto abbiano carattere strumentale
rispetto alle esigenze della procedura in corso, e siano dunque a
queste funzionali. Ne consegue che non sarebbero ammissibili
limitazioni alla sfera di libertà del fallito protratte nel tempo
successivo alla cessazione della procedura.
In ogni caso deve trattarsi di limitazioni espressamente previste e circoscritte
dalla legge, sicchè non sarebbero certo legittime disposizioni che
consentissero agli organi fallimentari di imporre al fallito innominate e
atipiche limitazioni di libertà.
Dopo oltre sessant’anni, in considerazione dell’evoluzione socio economica
del paese, la legge fallimentare, nella sua originaria formulazione , si
24 Sentenza n.141 del 1970 25
dimostrava ormai inadeguata e vis