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PROCESSUALE

LA RAPPORTI

POSIZIONE GIURIDICI

GIURIDICA LA PREESISTENTI

DEL POSIZIONE

CREDITORE GIURIDICA

DEI TERZI

LA

POSIZIONE

GIURIDICA

DEL

DEBITORE  SPOSSESSAMENTO

 BENI NON ACQUISIBILI

AL FALLIMENTO ( beni di natura personale)

 BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO

 BENI CHE PERVENGONO AL FALLITO

ART 42 E 44 L.FALL.

 ATTI INEFFICACI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI

ART 44 L.FALL

 EFFETTI SUI DIRITTI FONDAMENTALI

ART 48-49 L.FALL.

 INCAPACITA’ DERIVANTI DAL FALLIMENTO

ART 50-43 L.FALL.

1.Profili generali: Dalla legge fallimentare del 1942 alla ‘’riforma

organica’’ del 2006 e ‘’correttivo’’ del 2007

20

15

Il regio decreto 16 marzo 1942,n.267 dedica, sotto il capo III ( Degli effetti

del Fallimento), la sezione I agli <<effetti del fallimento per il fallito>>

(art. 42-50), cosi distinguendoli dagli effetti <<per i creditori>>

( sezioneII, art 51-63), dagli effetti <<sugli atti pregiudizievoli ai creditori>>

( sezione III, art. 64-71), e dagli effetti <<sui rapporti giuridici preesistenti>>

( sezione IV,art. 72-83).

Tale sistematica è rimasta immutata pur a seguito delle modifiche introdotte

16

dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 ,e del d.lg. 12.9.2007

n.169,soprattutto nella parte relativa agli effetti personali; modifiche il cui

fondamento va rinvenuto essenzialmente nella diversa configurazione

impressa dal legislatore alla procedura concorsuale, i cui aspetti pubblicistici

ed autoritari risultano fortemente attenuati, con la conseguente incidenza sullo

17

status di fallito, che ha perso dunque molto del suo precedente disvalore.

Le limitazioni e le incapacità personali connesse al fallimento sono state

notevolmente attenuate, con lo scopo di evitare un’eccessiva compressione

dei diritti costituzionalmente garantiti.

Nell’ambito dei menzionati <<effetti del fallimento per il fallito>>, si è soliti

distinguere gli effetti di carattere ‘’patrimoniale’’, che trovano disciplina negli

artt. 42-47, dagli effetti di carattere ‘’ personale’’, regolati dagli artt. 48-50, di

cui ci occuperemo.

Nella disciplina della legge del 1942, tutti i menzionati effetti

( sia patrimoniale, personali che processuali) si producevano immediatamente

con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ossia con il

15 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa

16 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma

dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n.80)

17 Com’è noto, può parlarsi di status in senso proprio solo riguardo agli stati di

famiglia e d cittadinanza; ma, in senso lato, si parla di status, al di fuori della

famiglia e della comunità statale, in termini di sintesi ideale di rapporti, di

formula verbale che riassume una normativa.

21 18

deposito di essa in cancelleria ex. art. 133, primo comma, cod. proc. Civ.

essendo essa provvisoriamente esecutiva. 19

In ogni caso secondo la giurisprudenza prevalente , alla sentenza

dichiarativa di fallimento non consegue incapacità di agire, né perdita della

capacità imprenditoriale del fallito, infatti assoggettata al fallimento non è la

persona fisica o giuridica, bensì l’impresa ( anche se alcune limitazioni

personali sono poste a carico del fallito; effetti personali).

Era opinione pacifica che tali limitazioni della sfera di libertà cessavano

automaticamente con la chiusura o revoca del fallimento; lo si

desumeva dal tenore stesso delle disposizioni, che le collegano a

poteri degli organi della procedura, i quali decadono con la chiusura.

Le incapacità speciali, cui era, ed è ancora, soggetto il fallito, sono solo quelle

espressamente stabilite da norme di legge, che in massima parte si

20

rinvengono fuori dalla legge fallimentare , era ed è pacifico che

trattasi di casi di incapacità giuridica speciale, ossia di inidoneità del

soggetto ad una particolare situazione giuridica soggettiva.

Esse colpivano il fallito in quanto tale, e dunque non solo

l’imprenditore individuale, ma altresì il socio illimitatamente

responsabile e la società dichiarata fallita.

Dette incapacità non venivano meno con la cessazione della procedura

fallimentare, ma permanevano anche oltre la chiusura, finchè

l’iscrizione del nome del fallito non fosse cancellata dal registro, in

forza di sentenza del tribunale.

Tale sentenza era da identificare nella sentenza di <<riabilitazione civile>>

del fallito, la quale faceva cessare le incapacità personali che

18 Art 133 cpc, comma 1: La sentenza pubblica mediante deposito nella

cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

19 Cfr. Cass. 7 luglio 1981, n. 4434

20 Incapacità all’ufficio di tutore e protutore del minore d’età, curatore del

minore emancipato, incapacità ad essere arbitro,sindaco di s.p.a, componente

del consiglio di amministrazione di s.p.a., incaricati del controllo contabile.

22

colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di

fallimento, e conteneva perciò, l’ordine di cancellazione del nome del

fallito dal registro previsto dall’articolo 50.

Gli effetti della riabilitazione decorrevano dalla data in cui la sentenza,

con cui era accordata, non era più impugnabile; da tale data, lo status

di fallito veniva a cessare.

Con il d.lgs. n. 5 del 2006, recante la ‘’ riforma organica’’ della legge

fallimentare, non ha granchè modificato la disciplina degli ‘’effetti

patrimoniali’’ del fallimento, lasciando in gran parte invariati gli art.

42-45 di detta legge, nel mentre ha innovato incisivamente quella

degli ‘’ effetti personali’’.

Gli effetti del fallimento del fallito, pur in presenza della recente riforma,

continuano a produrre effetti, immediatamente dalla pubblicazione

della sentenza dichiarativa del fallimento, ossia dal deposito di essa in

cancelleria.

Circa gli effetti personali del fallimento per il fallito, la nuova normativa è

informata ai principi e criteri direttivi fissati in proposito dal

21

legislatore delegante ,secondo i quali si è demandato al Governo di

modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento,

eliminando le sanzioni personali.

Aspetti salienti della rinnovata disciplina sono costituiti dalla intervenuta

abrogazione del registro dei falliti , alla cui iscrizione erano connesse

una serie di incapacità a carico del fallito, perduranti oltre la chiusura

della liquidazione , fino alla successiva riabilitazione; dalla

soppressione della prevista incapacità per il fallito, nei 5 anni

successivi al fallimento, di esercitare il diritto di voto; dalla

soppressione altresì , dell’istituto della riabilitazione.

21 Decreto legge 14 maggio 2005, n. 80

23

La novella legislativa non ha invece inciso su ulteriori incapacità del soggetto

dichiarato fallito previste da norme del codice civile o da leggi

speciali che non sono state modificate.

Prima della riforma sussistevano forti dubbi in ordine alla legittimazione

costituzionale degli effetti di natura personale cosi come disciplinati dalle

norme del 1942.

Alcuni di questi ( perdita del diritto di corrispondenza ed obbligo di residenza

del fallito) si giustificavano per il fatto di essere diretti ad agevolare lo

svolgimento della procedura concorsuale; essi infatti cessavano con la

chiusura del fallimento. Altre invece costituivano delle vere e proprie

sanzioni, non più giustificabili dalla natura del procedimento fallimentare,

visto come forma di esecuzione collettiva sui beni del fallito e non quale

procedura sanzionatoria; essi cessavano solo a seguito della sentenza di

revoca o della sentenza di riabilitazione di cui gli artt. 142 della legge

fallimentare ante riforma.

La corte costituzionale ha avuto modo di affermare che la normativa relativa

agli effetti personali del fallimento, è materia di esclusiva competenza

22

del legislatore , incidendo profondamente la sentenza dichiarativa di

fallimento sulla sfera giuridica soggettiva del fallito, si ritiene che non

può essere legittimamente emanato senza che sia stato udito e

ammesso ad esporre le proprie ragioni il soggetto passivo di esso,

infatti anche in questo procedimento, deve trovare riscontro il diritto

23

di difesa, garantito dall’art 24 Cost. , ne è conseguita la dichiarazione

di illegittimità costituzionale dell’art 15 legge fall. << nella parte in

22 Sentenza n. 145 del 1982

23 Art 24 COST. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni

giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

24

cui esso non prevede l’obbligo del tribunale di disporre la

comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio per l’esercizio

del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale

24

procedimento >>.

2. Limitazioni della libertà del fallito.

Iniziando la nostra analisi dagli effetti di natura personale , che nascono a

carico del fallito successivamente alla sentenza dichiarativa di

fallimento, li possiamo distinguere in due gruppi:

 Il primo riguarda limitazioni di diritti personali in funzione della procedura

( segreto epistolare e residenza),

 Il secondo riguarda incapacità poste a carico del fallito.

In entrambi i casi, le limitazioni delle libertà del fallito, secondo la Corte,

sono ammissibili solo se ed in quanto abbiano carattere strumentale

rispetto alle esigenze della procedura in corso, e siano dunque a

queste funzionali. Ne consegue che non sarebbero ammissibili

limitazioni alla sfera di libertà del fallito protratte nel tempo

successivo alla cessazione della procedura.

In ogni caso deve trattarsi di limitazioni espressamente previste e circoscritte

dalla legge, sicchè non sarebbero certo legittime disposizioni che

consentissero agli organi fallimentari di imporre al fallito innominate e

atipiche limitazioni di libertà.

Dopo oltre sessant’anni, in considerazione dell’evoluzione socio economica

del paese, la legge fallimentare, nella sua originaria formulazione , si

24 Sentenza n.141 del 1970 25

dimostrava ormai inadeguata e vis

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena--- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Capo Giovanni.