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CAPITOLO SECONDO
Le prospettive dei Confidi a seguito degli Accordi di Basilea
L’accordo di Basilea è una della misure più importanti di regolamentazione del sistema
bancario. È un accordo non vincolante per i Paesi aderenti e rappresenta un tentativo di
promuovere delle regole comuni per il sistema bancario internazionale.
Il primo accordo di Basilea, noto come Basilea 1, risale al 1988 e pur concentrandosi sui
l’attività
rischi di credito, non prevedeva particolari conseguenze per di Concessione di
Garanzia Collettiva sui fidi.
Successivamente, in modo parallelo alla Legge Quadro sui Confidi del 2003, nel 2004 il
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha approvato il nuovo schema di
noto come “Basilea 2”. Questo accordo vuole
regolamentazione del capitale,
promuovere la convergenza verso standard più evoluti di valutazione del credito,
superando i limiti del precedente accordo, con l’introduzione di tre pilastri: requisiti
minimi di capitale, requisiti connessi al controllo prudenziale e requisiti di trasparenza
informativa con una maggiore disciplina del mercato.
La grande crisi finanziaria degli ultimi anni ha reso indispensabile una riflessione
sull’assetto regolamentare della supervisione del settore finanziario, precedentemente
disciplinato dagli accordi di Basilea 2. Per tale motivo la nuova normativa, denominata
prevede una maggiore qualità del capitale, l’introduzione di una serie di
Basilea 3
requisiti patrimoniali, l’introduzione di un tetto massimo alla leva finanziaria delle
banche e l’introduzione di nuovi coefficienti di liquidità.
A seguito di queste politiche creditizie restrittive, i Confidi hanno rappresentato un utile
strumento per facilitare l’accesso al credito delle micro-piccole e medie imprese
infatti, nell’ambito delle preistruttorie di fido svolgono
italiane. Questi, una parte
sostanziale del processo di rating, offrendo alle banche un set di informazioni completo
e verificato, nonché il loro giudizio di affidabilità. 19
2.1 Gli Accordi di Basilea: quadro generale 18
Nato nel 1974 per iniziativa dei Governatori delle Banche centrali del G10 , il
19
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è il principale organismo di
definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore
Bancario. Il Comitato opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede
a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la
cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti. Il suo mandato consiste
nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale,
allo scopo di accrescere e perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.
L’accordo di Basilea, (noto come “Basilea 1),
con la sua prima espressione nel 1988
nasce per rispondere alla necessità di uno schema normativo uniforme in tema di
adeguatezza patrimoniale delle banche, attraverso la previsione di requisiti minimi di
capitale a fronte del rischio di credito. Nel quadro delle regole introdotto da questo
accordo, si introduce un coefficiente di solvibilità, secondo il quale il rapporto tra il
patrimonio di vigilanza di una banca e il totale delle attività ponderate per il rischio di
sotto dell’8%.
credito non deve essere al di Per attivo ponderato si intende il valore
totale dell’operazione creditizia o finanziaria, moltiplicata per alcuni coefficienti
stabiliti dall’autorità. Si stabilirono solo 5 coefficienti corrispondenti a 5 classi di
rischio: il 0% per attività operazioni verso l’Unione Europea, i governi nazionali e le
banche centrali; il 20% per quelle rivolte agli enti pubblici, le banche e imprese di
investimento, il 50% per i crediti ipotecari e leasing immobiliari, il 100% per le attività
del settore privato;
18 G10. Gruppo fondato nel 1962 dalle dieci maggiori economie occidentali: Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Svezia. Nel 1984 si è unita anche la
Svizzera. Internazionali, “Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria”, Statuto,
19 Vedi Banca dei Regolamenti
2013, pag. 1 20
Figura n.2: Coefficienti di Solvibilità
Ponderazione Ponderazione Ponderazione Ponderazione
0% 20% 50% 100%
Cassa Crediti vs banche Mutui assistiti da Crediti vs banche e
OCSE garanzia reale governi non OCSE
Crediti vs BCE Crediti vs banche Crediti vs imprese
multilaterali private
Debito Sovr. OCSE Crediti vs Stato Partecipazioni in
imprese private
Fonte: Bank for International Settlements (BIS)
L’introduzione del coefficiente di solvibilità ha favorito il processo di rafforzamento del
grado di solvibilità patrimoniale delle banche, obbligando le stesse ad accantonare quote
di capitale proporzionali all’entità del rischio derivate dai rapporti di credito assunti.
Tuttavia, l'Accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. Infatti, l'8%
di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e
poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era
giudicata poco sensibile al rischio, nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni
successivi. A ciò si aggiungeva lo scarso peso riconosciuto ai prodotti offerti dagli
istituti, frutto della più recente innovazione finanziaria, quali ad esempio i credit
derivates, così come alle moderne metodologie di misurazione e controllo dei vari rischi
come quelli operativi.
Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea, nel tentativo di superare i limiti impliciti nel
precedente accordo, ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord"
(Nuovo Accordo sul Capitale, NAC) per definire la nuova regolamentazione in materia
di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo era quello di giungere, attraverso il
confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative,
ad un testo definitivo entro la fine del 2003, termine poi slittato al 2004, dal momento
che dopo la riunione dell'ottobre 2003 sono pervenuti al Comitato ben cinquantadue
20
commenti da parte di istituzioni ed associazioni di categoria . Il varo effettivo
dell'accordo ha comportato un processo a due stadi, mentre inizialmente era prevista
l'attuazione unica a partire dalla fine del 2006: le nuove regole riguardanti l'approccio
standardizzato e quello cosiddetto di IRB (Internal Rating Based approach), che spetta
di diritto alle banche più piccole e con una struttura meno sofisticata, entreranno in
vigore dalla fine dell'anno 2006, mentre si è ritenuto che fosse necessario un altro anno
di sperimentazione e di analisi d'impatto per i metodi più avanzati, quelli sui quali
Vedi P. Camanzi, Basilea 2, “Il cap II, 2008
20 Comitato di Basilea”, 21
saranno tenute a misurarsi le grandi banche internazionali, le cui regole sono entrate in
vigore a partire dalla fine del 2007. “Basilea 2” entra in vigore
Il secondo Accordo di Basilea, anche noto come nei Paesi
membri dell’Unione Europea il 1° Gennaio 2007, sostituendo Basilea 1.
21
Le ragioni alla base della rivoluzione operata a livello di vigilanza prudenziale nel
settore del credito possono essere riassunte nella necessità di adattare la valutazione
delle imprese operanti in questo settore ai nuovi sviluppi tecnici, sia a livello di modelli
di misurazione che di innovazione finanziaria e di processo del credito, al fine di
e, mediante essa, un’efficace
salvaguardare la sana e prudente gestione del comparto
valutazione dei progetti da finanziare nonché un’efficace allocazione del capitale
nell’economia. L’obiettivo era quello di incrementare il grado di stabilità del sistema
bancario internazionale, ponendo al contempo la gestione dei rischi al centro delle
dinamiche strategiche ed operative delle banche.
Le maggiori novità rispetto al precedente accordo sono la valutazione della qualità di
ciascun debitore per il rischio di credito e l’introduzione del rischio operativo.
Il rischio di credito rappresenta una delle parti fondamentali dei requisiti patrimoniali
delle banche, per questo motivo Basilea 2 dedica ad esso un attenzione particolare.
può essere sintetizzato come l’incapacità da parte del debitore
22
Il rischio di credito di
far fronte, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli
interessi. Basilea 2 indica due metodologie alternative per il calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di credito e, in particolare, alla determinazione delle
attività ponderate per il rischio (risk weight assets):
- il metodo Standardizzato
- il metodo dei rating interni
Con il primo metodo, le attività ponderate per il rischio (RWA) sono ricavate
applicando alle esposizioni creditizie coefficienti di ponderazione crescenti
all’aumentare della rischiosità predefiniti dall’Autorità di Vigilanza, oppure espresse da
agenzie di rating esterne specializzate. Con il metodo dei rating interni, invece, le
attività ponderate per il rischio di credito sono espresse come funzione di variabili che
a cura di S.Dell’Atti
21 Vedi A. Dreassi, Il Nuovo Accordo di Basilea e gli effetti sui Confidi, e S.Miani,
Economia e Gestione dei Confidi, FrancoAngeli editore, Milano, 2014, pag. 62
Vedi M. Raule, “Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria”,
22 Fondazione Culturale Responsabilità
Etica Onlus, 2011, pag 7. 22
descrivono la rischiosità di esposizioni o debitori: probabilità di insolvenza (PD),
perdita su insolvenza (LGD), esposizione su insolvenza (EAD), scadenza (M).
, l’accordo
23
Per quanto riguarda invece il rischio operativo di Basilea 2 lo definisce
come “il rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani,
carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni”. Si tratta dunque di rischi
diversi dal rischio di credito o insolvenza della controparte e dal tipico rischio di
mercato (perdite su cambi, tassi, materie prime, derivati, etc.).
Comprende tutti i rischi interni alla banca, i rischi dovuti a sistemi di controllo interno
ma, anche, alcuni rischi dovuti all’azione di persone o eventi esterni alla banca.
Più in dettaglio Basilea 2 introduce tre pilastri:
Figura n. 3: I tre Pilastri di Basilea
Fonte: Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria, Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
1. I Requisiti patrimoniali Minimi (capital adequacy): rappresentano un
affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988, che richiedeva un
requisito di accantonamento dell'8%. In so