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CAPITOLO SECONDO

Le prospettive dei Confidi a seguito degli Accordi di Basilea

L’accordo di Basilea è una della misure più importanti di regolamentazione del sistema

bancario. È un accordo non vincolante per i Paesi aderenti e rappresenta un tentativo di

promuovere delle regole comuni per il sistema bancario internazionale.

Il primo accordo di Basilea, noto come Basilea 1, risale al 1988 e pur concentrandosi sui

l’attività

rischi di credito, non prevedeva particolari conseguenze per di Concessione di

Garanzia Collettiva sui fidi.

Successivamente, in modo parallelo alla Legge Quadro sui Confidi del 2003, nel 2004 il

Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha approvato il nuovo schema di

noto come “Basilea 2”. Questo accordo vuole

regolamentazione del capitale,

promuovere la convergenza verso standard più evoluti di valutazione del credito,

superando i limiti del precedente accordo, con l’introduzione di tre pilastri: requisiti

minimi di capitale, requisiti connessi al controllo prudenziale e requisiti di trasparenza

informativa con una maggiore disciplina del mercato.

La grande crisi finanziaria degli ultimi anni ha reso indispensabile una riflessione

sull’assetto regolamentare della supervisione del settore finanziario, precedentemente

disciplinato dagli accordi di Basilea 2. Per tale motivo la nuova normativa, denominata

prevede una maggiore qualità del capitale, l’introduzione di una serie di

Basilea 3

requisiti patrimoniali, l’introduzione di un tetto massimo alla leva finanziaria delle

banche e l’introduzione di nuovi coefficienti di liquidità.

A seguito di queste politiche creditizie restrittive, i Confidi hanno rappresentato un utile

strumento per facilitare l’accesso al credito delle micro-piccole e medie imprese

infatti, nell’ambito delle preistruttorie di fido svolgono

italiane. Questi, una parte

sostanziale del processo di rating, offrendo alle banche un set di informazioni completo

e verificato, nonché il loro giudizio di affidabilità. 19

2.1 Gli Accordi di Basilea: quadro generale 18

Nato nel 1974 per iniziativa dei Governatori delle Banche centrali del G10 , il

19

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è il principale organismo di

definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore

Bancario. Il Comitato opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede

a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove la

cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti. Il suo mandato consiste

nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale,

allo scopo di accrescere e perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

L’accordo di Basilea, (noto come “Basilea 1),

con la sua prima espressione nel 1988

nasce per rispondere alla necessità di uno schema normativo uniforme in tema di

adeguatezza patrimoniale delle banche, attraverso la previsione di requisiti minimi di

capitale a fronte del rischio di credito. Nel quadro delle regole introdotto da questo

accordo, si introduce un coefficiente di solvibilità, secondo il quale il rapporto tra il

patrimonio di vigilanza di una banca e il totale delle attività ponderate per il rischio di

sotto dell’8%.

credito non deve essere al di Per attivo ponderato si intende il valore

totale dell’operazione creditizia o finanziaria, moltiplicata per alcuni coefficienti

stabiliti dall’autorità. Si stabilirono solo 5 coefficienti corrispondenti a 5 classi di

rischio: il 0% per attività operazioni verso l’Unione Europea, i governi nazionali e le

banche centrali; il 20% per quelle rivolte agli enti pubblici, le banche e imprese di

investimento, il 50% per i crediti ipotecari e leasing immobiliari, il 100% per le attività

del settore privato;

18 G10. Gruppo fondato nel 1962 dalle dieci maggiori economie occidentali: Belgio, Canada, Francia,

Germania, Italia, Giappone, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Svezia. Nel 1984 si è unita anche la

Svizzera. Internazionali, “Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria”, Statuto,

19 Vedi Banca dei Regolamenti

2013, pag. 1 20

Figura n.2: Coefficienti di Solvibilità

Ponderazione Ponderazione Ponderazione Ponderazione

0% 20% 50% 100%

Cassa Crediti vs banche Mutui assistiti da Crediti vs banche e

OCSE garanzia reale governi non OCSE

Crediti vs BCE Crediti vs banche Crediti vs imprese

multilaterali private

Debito Sovr. OCSE Crediti vs Stato Partecipazioni in

imprese private

Fonte: Bank for International Settlements (BIS)

L’introduzione del coefficiente di solvibilità ha favorito il processo di rafforzamento del

grado di solvibilità patrimoniale delle banche, obbligando le stesse ad accantonare quote

di capitale proporzionali all’entità del rischio derivate dai rapporti di credito assunti.

Tuttavia, l'Accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. Infatti, l'8%

di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e

poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era

giudicata poco sensibile al rischio, nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni

successivi. A ciò si aggiungeva lo scarso peso riconosciuto ai prodotti offerti dagli

istituti, frutto della più recente innovazione finanziaria, quali ad esempio i credit

derivates, così come alle moderne metodologie di misurazione e controllo dei vari rischi

come quelli operativi.

Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea, nel tentativo di superare i limiti impliciti nel

precedente accordo, ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord"

(Nuovo Accordo sul Capitale, NAC) per definire la nuova regolamentazione in materia

di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo era quello di giungere, attraverso il

confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative,

ad un testo definitivo entro la fine del 2003, termine poi slittato al 2004, dal momento

che dopo la riunione dell'ottobre 2003 sono pervenuti al Comitato ben cinquantadue

20

commenti da parte di istituzioni ed associazioni di categoria . Il varo effettivo

dell'accordo ha comportato un processo a due stadi, mentre inizialmente era prevista

l'attuazione unica a partire dalla fine del 2006: le nuove regole riguardanti l'approccio

standardizzato e quello cosiddetto di IRB (Internal Rating Based approach), che spetta

di diritto alle banche più piccole e con una struttura meno sofisticata, entreranno in

vigore dalla fine dell'anno 2006, mentre si è ritenuto che fosse necessario un altro anno

di sperimentazione e di analisi d'impatto per i metodi più avanzati, quelli sui quali

Vedi P. Camanzi, Basilea 2, “Il cap II, 2008

20 Comitato di Basilea”, 21

saranno tenute a misurarsi le grandi banche internazionali, le cui regole sono entrate in

vigore a partire dalla fine del 2007. “Basilea 2” entra in vigore

Il secondo Accordo di Basilea, anche noto come nei Paesi

membri dell’Unione Europea il 1° Gennaio 2007, sostituendo Basilea 1.

21

Le ragioni alla base della rivoluzione operata a livello di vigilanza prudenziale nel

settore del credito possono essere riassunte nella necessità di adattare la valutazione

delle imprese operanti in questo settore ai nuovi sviluppi tecnici, sia a livello di modelli

di misurazione che di innovazione finanziaria e di processo del credito, al fine di

e, mediante essa, un’efficace

salvaguardare la sana e prudente gestione del comparto

valutazione dei progetti da finanziare nonché un’efficace allocazione del capitale

nell’economia. L’obiettivo era quello di incrementare il grado di stabilità del sistema

bancario internazionale, ponendo al contempo la gestione dei rischi al centro delle

dinamiche strategiche ed operative delle banche.

Le maggiori novità rispetto al precedente accordo sono la valutazione della qualità di

ciascun debitore per il rischio di credito e l’introduzione del rischio operativo.

Il rischio di credito rappresenta una delle parti fondamentali dei requisiti patrimoniali

delle banche, per questo motivo Basilea 2 dedica ad esso un attenzione particolare.

può essere sintetizzato come l’incapacità da parte del debitore

22

Il rischio di credito di

far fronte, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli

interessi. Basilea 2 indica due metodologie alternative per il calcolo dei requisiti

patrimoniali a fronte del rischio di credito e, in particolare, alla determinazione delle

attività ponderate per il rischio (risk weight assets):

- il metodo Standardizzato

- il metodo dei rating interni

Con il primo metodo, le attività ponderate per il rischio (RWA) sono ricavate

applicando alle esposizioni creditizie coefficienti di ponderazione crescenti

all’aumentare della rischiosità predefiniti dall’Autorità di Vigilanza, oppure espresse da

agenzie di rating esterne specializzate. Con il metodo dei rating interni, invece, le

attività ponderate per il rischio di credito sono espresse come funzione di variabili che

a cura di S.Dell’Atti

21 Vedi A. Dreassi, Il Nuovo Accordo di Basilea e gli effetti sui Confidi, e S.Miani,

Economia e Gestione dei Confidi, FrancoAngeli editore, Milano, 2014, pag. 62

Vedi M. Raule, “Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria”,

22 Fondazione Culturale Responsabilità

Etica Onlus, 2011, pag 7. 22

descrivono la rischiosità di esposizioni o debitori: probabilità di insolvenza (PD),

perdita su insolvenza (LGD), esposizione su insolvenza (EAD), scadenza (M).

, l’accordo

23

Per quanto riguarda invece il rischio operativo di Basilea 2 lo definisce

come “il rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani,

carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni”. Si tratta dunque di rischi

diversi dal rischio di credito o insolvenza della controparte e dal tipico rischio di

mercato (perdite su cambi, tassi, materie prime, derivati, etc.).

Comprende tutti i rischi interni alla banca, i rischi dovuti a sistemi di controllo interno

ma, anche, alcuni rischi dovuti all’azione di persone o eventi esterni alla banca.

Più in dettaglio Basilea 2 introduce tre pilastri:

Figura n. 3: I tre Pilastri di Basilea

Fonte: Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria, Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus

1. I Requisiti patrimoniali Minimi (capital adequacy): rappresentano un

affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988, che richiedeva un

requisito di accantonamento dell'8%. In so

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Publisher
A.A. 2016-2017
59 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher oliveto93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle aziende di credito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Chiaramonte Laura.