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Generalmente i crediti oggetto di factoring sono quelli che il fornitore-cedente vanta nei
confronti dei propri clienti. Tuttavia possono essere oggetto di factoring anche altri tipi
di factoring. Un esempio è dato dai crediti IVA, quei crediti che un’impresa vanta verso
l’amministrazione finanziaria a titolo di eccedenza di imposta sul valore aggiunto.
Passando all’analisi delle modalità di cessione del credito, un primo format contrattuale
di factoring, adottato in modo alquanto omogeneo, prevede che il fornitore si obblighi
ad offrire in cessione i propri crediti d’impresa. In questo caso si configura una cessione
per singolo credito, per la quale il factor si riserva la facoltà discrezionale di accettare o
10
meno l’offerta .
Nel caso in cui il fornitore acconsenta alla cessione in massa dei propri crediti presenti e
futuri, il factor accettare tutti i crediti, riservandosi la possibilità di rifiutare quelli che
non rispondono ai requisiti stabiliti.
In virtù della cessione del credito il factor ha diritto di pretendere dal debitore ceduto il
11
pagamento del debito stesso appena possibile .
9 http://www.dirittoprivatoinrete.it/factoring1.htm
10 la giurisprudenza, in questo caso, riconosce l’autonomia del contratto di factoring rispetto ai singoli
negozi di cessione: il primo si pone rispetto alle successive cessioni come una sorta di contratto quadro,
dato che tutti i negozi rispondono alla medesima funzione – App. Genova 19 marzo 1993
11 sempreché le parti non abbiano diversamente convenuto di non provvedere alla comunicazione, al
debitore ceduto, dell’avvenuta cessione del credito, poiché in questa caso lo stesso debitore ceduto
continuerà a provvedere al pagamento, con effetto liberatorio, nelle mani del cedente, il quale avrà poi
l’obbligo di trasferire al factor le somme ricevute 14
Con la cessione del credito vengono trasferiti al factor anche eventuali privilegi,
garanzie, azioni giudiziali dirette alla conservazione ed alla realizzazione dei crediti
trasferiti, e gli altri accessori del credito (art. 1263 c.c.).
Salvo espresso patto contrario, il fornitore, impresa cliente del factor, garantisce
l’esistenza del credito al tempo della cessione, mentre è invece dubbio se il debitore
ceduto abbia l’obbligo di informare il factor dell’inesistenza del credito.
Rispetto invece alle garanzie della solvibilità del debitore ceduto, esiste una differenza
tra 1267 c.c. e il contratto di factoring:
mentre secondo il codice, perchè il cedente risponda della solvenza del debitore è
necessaria un’apposita previsione pattizia, il contratto di factoring prevede la cosiddetta
approvazione dei crediti, secondo la quale il cedente assume la garanzia della solvenza
del debitore ceduto, mentre il factor l’assume solo per i crediti per i quali ciò avviene
12
espressamente .
L’art. 4 della L. 52/91 prevede che il cedente garantisca la solvenza del debitore ceduto ,
di conseguenza il factor non si assume il rischio del buon esito del credito, e il cedente è
soggetto ad un’azione di rivalsa del factor in caso di insolvenza del debitore ceduto.
Tuttavia nella prassi è molto diffusa, anzi è considerato uno dei principali servizi resi
dal factor al fornitore, la cessione pro soluto, con la quale il factor si assume il rischio
dell’insolvenza del debitore, con la conseguenza che, in questo caso, il fornitore evita il
rischio d’insolvenza ed è liberato da ogni obbligo previsto e legato alla cessione.
12 Risulta perfettamente esplicita in tal senso la norma usuaria raccolta negli Usi della Camera di
Commercio di Milano, la quale prevede che “nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità
del debitore ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia”.
15
Le parti possono anche stabilire e prevedere nel contratto che il factor garantisca i
crediti ceduti relativi all’intero fatturato, oppure soltanto i crediti relativi ad una serie di
debitori scelti di comune accordo.
Altre volte capita che le parti del contratto di factoring, stabiliscano un “plafond” che
definisce e delimita l’importo che il factor è disposto a garantire: in tal modo il factor
assume su di sè il rischio dell’insolvenza dei debitori ceduti sino ad un massimale
prefissato per ogni periodo.
I rapporti che intercorrono tra factor e impresa cedente sono di norma regolati secondo
13
il meccanismo del conto corrente e più precisamente:
- il conto cessioni:è una scheda di castelletto che evidenzia in ogni istante l’ammontare
14
dei crediti in gestione presso il factor e non ancora scaduti . Al momento dell’incasso
del credito, l’importo riscosso è addebitato sul conto cessioni e a sua volta accreditato
sul singolo sottoconto intestato al debitore ceduto. Il saldo positivo o negativo
rappresenta il credito o il debito dell’imprenditore verso il factor;
- il conto liquidazione che costituisce il conto corrente nel quale sono registrate le
partite a debito e a credito dei correntisti rappresentate dalle concessioni degli anticipi,
dalla riscossione dei crediti, dall’addebito delle commissioni e delle spese.
Nel rapporto tra factor e cedente assume particolare rilievo la cosiddetta approvazione
dei crediti, la quale comporta l’assunzione, da parte del factor, del rischio
15
d’insolvenza .
13 conto corrente il quale è a sua volta suddiviso in due sottoconti tenuti dal factor
14 tali importi sono a loro volta addebitati sui singoli sottoconti aperti ai nomi dei debitori ceduti
15 che non va confusa con l’accettazione, da parte del factor, dei crediti offertigli in cessione dal cedente
16
L’approvazione dei crediti risulta essere così disciplinata dall’art. 7 degli usi della
Camera di Commercio di Milano: “Nel contratto di factoring, il cedente garantisce la
solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci
a tale garanzia. L’approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica
l’assunzione del rischio dell’insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte
del factor, di apposita richiesta, redatta dal fornitore cedente e controfirmata dal factor
stesso. L’approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i
singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni
16
debito-ceduto” .
È importante precisare che il factor, con l’approvazione, non garantisce al cedente il
buon esito dei crediti in modo illimitato, ma garantisce il pagamento solo nel caso in cui
esso non sia stato effettuato dal debitore ceduto per motivi di inabilità finanziaria.
Il factoring con garanzia pro-soluto avviene generalmente secondo la seguente
articolazione:
cessione del credito e rischio in capo del cessionario;
assunzione da parte del cessionario dell’obbligo di gestione a fronte di un
compenso;
pagamento da parte del cessionario del prezzo al momento della riscossione dei
crediti o entro 180 giorni dalla scadenza;
eventuali anticipazioni economiche del factor, sulle quali decorrono gli interessi
a carico del cedente.
16 www.mi.camcom.it/usi-e-consuetudini-commerciali
17
In questo caso, come già sottolineato, il trasferimento del rischio determina anche il
trasferimento di proprietà in senso pieno dei crediti oggetto di cessione in capo al factor.
Di conseguenza il pagamento alla scadenza del credito si configura come un pagamento
posticipato della vendita attuale, concretizzandosi a tutti gli effetti, una vera e propria
vendita di credito.
Infine, altro punto delicato del contratto di factoring è rappresentato dalla mancata
comunicazione della cessione al debitore. Questa può essere solitamente determinata da
17
un’omissione del fornitore o del factor , ma vi può essere il caso che la stessa sia una
specifica scelta contrattuale delle parti: in questo caso le parti stipulano il c.d. “non
notification factoring”.
In questo caso è il cedente che provvede a riscuotere i crediti, che trasmette
successivamente ed immediatamente al factor per consentire la compensazione con
eventuali anticipi ottenuti.
Come in un regolare contratto, il factor assicura sempre la copertura dei rischi di
18
insolvibilità e l’eventuale finanziamento del cedente.
17 In questo caso la conseguenza è che il debitore può pagare il proprio debito al cedente con effetti
liberatori, salvo che non abbia acquisito la conoscenza della cessione con mezzi diversi dalla
comunicazione, configurandosi la conoscenza come causa d’esclusione degli effetti liberatori del
pagamento effettuato nei confronti del cedente
18Avv. Angelo Sandrini http://www.4ensicmag.com/diritto-civile/il-contratto-di-factoring/http:// in
www.studiosandrini.com/ 18
Tipologie di factoring
1.4.
Esistono numerose tipologie di factoring, le cui caratteristiche dipendono dalle modalità
di cessione del credito e dalle caratteristiche del contratto siglato tra imprese e società
finanziarie.
Come già evidenziato in precedenza, una prima, fondamentale distinzione si può
operare verificando quale operatore venga effettivamente danneggiato da un’eventuale
insolvenza dei debiti oggetto della cessione.
Se è il factor ad accollarsi il rischio che i fornitori della società non paghino il dovuto, il
factoring viene detto “pro soluto”; viceversa, se è l’impresa cedente a subire gli effetti
negativi di tale eventualità, il contratto viene detto “pro soluto”.
Vi sono poi anche altre tipologie di factoring:
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con il full factoring, una società specializzata acquista a titolo definitivo il
credito di un’impresa, pagando il corrispettivo nominale al netto delle
commissioni e degli interessi passivi relativi al periodo. In questo modo si
configura non tanto un finanziamento del credito quanto il suo pieno acquisto.
Questa operazione consente alle imprese di rendere i loro crediti
immediatamente liquidi senza però risultare a loro volta indebitate, con tutti i
benefici del caso nella redazione del bilancio.
Questa tipologia di consente al factor di acquistare negli anni i crediti contratti
dall’azienda a costi e modalità prefissate.
Con il maturity factoring l’intermediario si impegna a versare il valore nominale
dei crediti all’azienda cedente soltanto alla loro scadenza; allo stesso tempo ,
però, garantisce ai debitori originari una dilazione ulteriore rispetto alla scadenza
di pagamento, consentendo solitamente un paio di mesi di flessibilità.
20
I costi del factoring