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SECONDO CONDONO
3. Decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito in legge nel mese di novembre, legge
n. 326/2003 c.d. - TERZO CONDONO
3.2 Il primo condono edilizio: la Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Con la legge n. 47/1985, per la prima volta, è stata introdotta la possibilità di autodenunciarsi per
ricevere un "perdono amministrativo e penale" riguardo a opere realizzate abusivamente, previo
pagamento di somme versate a titolo di oblazione e di contributo concessori. Questo primo condono
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si applicava agli abusi edilizi commessi entro il 10 ottobre 1983 e richiedeva la presentazione di una
richiesta da parte degli interessati legittimati, oltre al pagamento dell’oblazione e del contributo
L’articolo 13 della legge 47/1985 prevedeva anche la possibilità di un "accertamento
concessorio.
di doppia conformità", da effettuare entro scadenze temporali precise legate alle ordinanze dei
sindaci e fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative. Questo meccanismo consentiva la
sanatoria delle opere abusive, a condizione che fossero conformi agli strumenti urbanistici vigenti al
momento della loro realizzazione e che continuassero a esserlo. È importante notare che questo
accertamento differisce dal condono, che è un provvedimento straordinario e "tombale", finalizzato
a riportare alla legalità la maggior parte degli abusi.
Al contrario, la sanatoria edilizia è uno strumento permanente, applicabile a opere prive di
concessione edilizia che, tuttavia, avrebbero potuto ottenerla se avessero rispettato i requisiti
necessari. Questa distinzione è fondamentale per comprendere le diverse modalità di
regolarizzazione degli abusi edilizi nel contesto normativo italiano.
3.3 Il secondo condono edilizio: la Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il secondo condono, regolato dalla Legge 23/12/1994 n. 724, nota come "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", riapre i termini della legge 47/1985, estendendo la
possibilità di condono agli abusi realizzati fino al 31/12/1993. Tuttavia, vengono introdotte alcune
limitazioni, come il divieto di ampliamenti superiori al 30% della volumetria originaria, e
comunque non oltre 750 metri cubi. Questa stessa restrizione volumetrica si applica anche alle
nuove costruzioni, permettendo il condono anche per lottizzazioni abusive.
È importante notare che, per le zone soggette a vincoli, è obbligatorio ottenere preventivamente
l'autorizzazione dall'autorità competente. Inoltre, il quarto comma della legge introduce il concetto
di silenzio-assenso nel caso di inerzia prolungata da parte del Comune. Secondo dati del CRESME
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(Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato), dopo il 31/12/1993, sono stati registrati
circa 220.000 nuovi abusi, tra nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti. È probabile che
la limitata capacità di controllo da parte dei Comuni abbia permesso l'ammissione al condono di
edifici che, per volumetria o impatto ambientale, non avrebbero potuto essere regolarizzati. Inoltre,
è lecito ipotizzare che molti immobili siano stati realizzati dopo la scadenza dei termini per la
richiesta di condono.
3.4 Il terzo condono edilizio: il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Il terzo condono è disciplinato dall’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella
Legge n. 326/2003. Questa norma non solo regola la procedura di sanatoria per gli abusi edilizi, ma
introduce anche elementi significativi per la riqualificazione urbanistica dei nuclei abusivi,
apportando diverse modifiche al Testo Unico dell'Edilizia e alla Legge 47/1985. Le istanze di
condono per opere completate entro il 31 marzo 2003 dovevano essere presentate al Comune in cui
si trovava l'immobile abusivo entro il 31 marzo 2004. Secondo questa legge, erano condonabili le
nuove costruzioni residenziali, a condizione che non superassero un limite volumetrico di 750 metri
cubi, e gli ampliamenti non superiori al 30% dell’esistente.
Le tipologie di illecito sanabili comprendevano:
A) Nuove costruzioni
B) Ristrutturazioni edilizie
C) Restauro e risanamento conservativo
D) Manutenzione straordinaria
Per gli immobili soggetti a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria era subordinato al
parere favorevole dell'autorità competente per la tutela del vincolo. Per quanto riguarda gli
interventi abusivi effettuati in aree vincolate o in proprietà dello Stato, è stata introdotta la
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Conferenza di Servizi, un istituto della legislazione italiana mirato a semplificare l'attività
amministrativa della Pubblica Amministrazione, accelerando i procedimenti di autorizzazione.
È stato già evidenziato che sono condonabili solo le opere 'completate' entro il 31 marzo 2003.
Secondo la legge 47/1985, un’opera si considera ultimata quando sono completati il rustico e la
copertura, o, per le opere interne a edifici già esistenti, quando queste sono funzionalmente
completate. Al contrario, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 326/2003, non sono condonabili:
A) Opere eseguite in presenza di divieti e di vincoli previsti dalla precedente legge del 1985, quali:
vincoli a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali,
idrogeologici, sismici; vincoli a difesa delle coste marine, fluviali, lacuali; vincoli a difesa della
sicurezza interna.
B) Opere eseguite da proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti
di cui all’art 416 bis, 648 bis e 648 ter del Codice penale.
C) Opere per le quali non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico. d.
Interventi e/o opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge. e. Opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo
dello Stato, di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello stesso.
Infine, vi sono opere che non necessitano di sanatoria, esse sono:
A) Le costruzioni ultimate antecedentemente all’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942.
B) Il cambio di destinazione d’uso, quando non comporta l’esecuzione di opere.
C) Gli interventi di manutenzione ordinaria definiti dal D.P.R del 2001: riparazione, rinnovamento,
sostituzione delle finiture degli edifici e quegli interventi necessari ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti già esistenti.
In realtà il terzo condono edilizio si distingue per una marcata connotazione regionalistica, non
tanto per la riforma costituzionale del Titolo V, ma soprattutto per la crescente consapevolezza delle
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Regioni riguardo alle proprie competenze istituzionali. La riforma del Titolo V della Costituzione
ha, infatti, trasferito la materia del “governo del territorio”, che include urbanistica e edilizia, alla
potestà concorrente tra Stato e Regioni. Questo cambiamento ha consentito alle Regioni di avere un
ruolo più attivo e autonomo nella gestione del territorio, influenzando le modalità di attuazione
delle norme relative al condono edilizio e alle politiche urbanistiche.
– –
Capitolo 4 Il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. art. 36.
4.1 Il Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Il testo unico per l'edilizia definisce le regole a cui ottemperare in ambito nazionale in materia
edilizia. Da quando è stato emanato, il testo ha subito una serie di modifiche, talvolta anche molto
importanti e impattanti sull'attività professionale di tutti gli attori coinvolti (tecnici, imprese,
committenti, subappaltatori, stazioni appaltanti, ecc.).
Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001,
include i principi fondamentali e generali e le disposizioni relative alla disciplina dell'attività
edilizia. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa in questo ambito, mentre le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno una potestà esclusiva,
nei limiti stabiliti dai loro statuti di autonomia. Infine, i comuni, all'interno della loro autonomia
statutaria e normativa, definiscono specifiche disposizioni per l'attività edilizia. Riassumendo si può
affermare che la legislazione regionale e i regolamenti comunali in materia urbanistica, ricompresa
“governo del territorio”,
nella più ampia materia sono legittimi se non confliggono con i principi e
le disposizioni del Tue.
Un esempio emblematico di questa distribuzione dei poteri normativi è la regolamentazione delle
distanze tra edifici, stabilita dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che può essere derogata dagli enti
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“nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici, comunque, funzionali
locali solo
a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” (art. 2-bis c.1 Tue).
Il Tue, Testo unico sull’edilizia DPR 380/2001, è strutturato in due parti, oltre alle disposizioni
dedicata all’attività edilizia e la seconda
finali. La prima parte è riservata alla normativa tecnica per
l’edilizia. Per quanto riguarda l’attività edilizia, di particolare rilievo sono le disposizioni generali e
le norme dedicate all’attività edilizia libera, alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e
ai titoli abilitativi, attraverso una regolamentazione dettagliata del permesso di costruire e della
segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Che sono poi i due titoli fondamentali per poter
esercitare l’attività edilizia nel rispetto delle normative vigenti. Da tenere in considerazione che,
secondo la giurisprudenza costituzionale, la descrizione delle categorie di interventi edilizi a cui si
collega il regime dei titoli abilitativi rappresenta il principio fondamentale della materia concorrente
“governo del territorio”,
del vincolando la legislazione regionale di dettaglio. Difatti, pur non
essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle
definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere
coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.
Nel Testo unico sull'edilizia, gli interventi edilizi (artt. 3 e 3-bis) sono classificati nelle seguenti
categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e
conservazione. L'unico punto di accesso per i privati interessati a tutte le questioni amministrative
relative all'intervento edilizio per cui si richiede il permesso o la segnalazione certificata di inizio
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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