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CORSO DI Laurea IN

Operatore dei servizi giuridici

Ergastolo ostativo: l’evoluzione di un

istituto controverso

Relatrice: Laureando:

Stefania Carnevale Alessio Piagnolente

Correlatori:

Andrea Pugiotto

Marco Venturoli Anno Accademico 2022/2023

1

INDICE ANALITICO

INTRODUZIONE............................................................................................................. 4

CAPITOLO I: L’EVOLUZIONE STORICA DELL’ERGASTOLO.............................. 6

1. L’ergastolo prima del codice Zanardelli........................................................................6

2. L’ergastolo nel codice Zanardelli.................................................................................. 7

3. Il codice Rocco nel regime fascista............................................................................. 10

4. La caduta del fascismo.................................................................................................12

5. La Costituzione repubblicana...................................................................................... 13

6. I primi dubbi sulla legittimità dell’ergastolo............................................................... 14

7. La fine della incondizionata perpetuità dell’ergastolo.................................................16

8. La non fondatezza della questione di legittimità costituzionale..................................18

9. Il tentativo referendario di abolire l’ergastolo............................................................. 19

10. La riforma Gozzini.................................................................................................... 20

CAPITOLO II: LA NASCITA DELL’ERGASTOLO OSTATIVO...............................23

1. La nascita del c.d. doppio binario penitenziario.......................................................... 23

2. La «versione I» dell’ostatività..................................................................................... 25

«di terzo tipo»...........................................................................................27

3. L’ergastolo

4. La «versione II» dell’ostatività....................................................................................30

5. La prima pronuncia sulla legittimità dell’art. 4-bis..................................................... 33

6. La «versione III» dell’ostatività...................................................................................35

7. L’ergastolo ostativo continua a salvarsi...................................................................... 37

CAPITOLO III: IL TRAMONTO DELL’ERGASTOLO OSTATIVO..........................41

1. I ritocchi marginali dell’art. 4-bis................................................................................41

2. Le proposte di riforma e l’ascesa del dibattito.............................................................42

3. I primi cedimenti dell’ergastolo ostativo.....................................................................44

4. Il caso Viola contro Italia............................................................................................ 47

5. Il colpo fatale al nucleo dell’art. 4-bis......................................................................... 51

accertata.......................................................................................56

6. L’incostituzionalità

7. Il legislatore finalmente interviene.............................................................................. 62

2

CAPITOLO IV: LA DISCIPLINA ATTUALE E LE SUE CRITICITÀ........................65

1. Il restyling dell’art. 4-bis............................................................................................. 65

2. I presupposti della liberazione condizionale................................................................67

3. Il regime ostativo di «seconda fascia» e «terza fascia»...............................................68

4. Il regime ostativo di «prima fascia»............................................................................ 70

La nuova categoria «aperta» dei reati «ostativi per connessione».........................

4.1. 71

4.2. Le condizioni di accesso ai benefici per il detenuto non collaborante...................74

della pena minima da espiare e la libertà vigilata «speciale»..............

4.3. L’aumento 79

4.4. L’eliminazione della collaborazione irrilevante, inesigibile e impossibile............80

Il trattamento intramurario dei detenuti ostativi e il «carcere duro»......................83

4.5. I detenuti «iperostativi» totalmente impossibilitati ad ottenere i benefici.............

4.6. 86

La collaborazione «qualificata».............................................................................

4.7. 87

5. Cenni procedurali.........................................................................................................88

CAPITOLO V: ALCUNE RIFLESSIONI ESSENZIALI SULL’ERGASTOLO.......... 92

1. L’ergastolo merita attenzione...................................................................................... 92

2. L’ergastolo e la pena di morte..................................................................................... 94

dell’ergastolo.................................................................................................

3. L’utilità 97

4. L’opinione pubblica.....................................................................................................99

5. I diversi profili di incostituzionalità.......................................................................... 101

5.1. Il principio di rieducazione.................................................................................. 102

Il principio di umanità della pena.........................................................................105

5.2.

5.3. Il diritto al silenzio............................................................................................... 106

Ulteriori profili di incostituzionalità....................................................................

5.4. 108

5.5. Il conflitto di attribuzione.....................................................................................110

CONCLUSIONI............................................................................................................ 112

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................... 117

3

INTRODUZIONE

È è libertà

noto che l’ergastolo quella pena che dovrebbe privare la personale a un

essere umano fino alla sua morte. Eppure, il codice penale italiano attuale, da un lato

possibilità

prevede la di irrogare questa pena perpetua in caso di determinati reati come,

ad esempio, l’omicidio premeditato o l’omicidio commesso per futili motivi; dall’altro

dà possibilità

lato disciplina l’istituto della liberazione condizionale che la

libertà

all’ergastolano di poter tornare in dopo aver scontato ventisei anni nel caso in

cui, in questi anni, abbia tenuto un comportamento tale da potersi considerare sicuro il

suo ravvedimento. Descritta in questi termini sembrerebbe che la privazione della

libertà fino alla morte in concreto non esista più.

Tuttavia tale asserzione poteva essere considerata vera in un passato relativamente

’60 ’90,

vicino della storia italiana, che va circa dagli anni agli anni ma al giorno d’oggi

è così, Ciò è

non affatto o almeno non per quasi il 70% degli ergastolani. dovuto

all’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (ord. penit.) che preclude in

maniera sostanzialmente assoluta l’accesso ai benefici penitenziari, tra cui la liberazione

condizionale, ai condannati per alcuni tipi di reati, in assenza di collaborazione con la

giustizia. Di conseguenza quando qualcuno viene condannato all’ergastolo per aver

«ostativi» potrà più libertà

commesso uno di questi reati c.d. di fatto non mai ottenere la

se non collabora con la giustizia. Tale situazione appena descritta viene chiamata, sia

«ergastolo ostativo»

dalla dottrina che dalla giurisprudenza, e ha sempre suscitato vivaci

dibattiti nel campo giuridico sulla sua legittimità costituzionale.

è

L’obiettivo principale di questa tesi proprio quella di esaminare approfonditamente

l’evoluzione di questo istituto fino ad arrivare alla sua forma attuale, in seguito

4

all’ultima riforma del 2022 che, almeno teoricamente, era destinata a superare la

ostatività

controversa situazione di assoluta.

Nello svolgimento di questa ricerca viene innanzitutto effettuata, anche attraverso una

lente critica, una contestualizzazione della pena dell’ergastolo partendo dalle sue radici

storiche e dalla sua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Successivamente viene

è

approfondita la normativa attuale alla quale si arrivati dopo l’ultimo intervento in

criticità:

materia nell’ottobre 2022 analizzandone le molte anche se il decreto del 2022

incostituzionalità,

ha salvato il regime dell’ergastolo ostativo da una dichiarazione di

rimangono molte questioni non ancora risolte. Inoltre, saranno esaminati succintamente

incostituzionalità,

i diversi profili di aggiungendo preliminarmente brevi riflessioni di

natura politico-criminale. Infine, saranno valutati i risultati della recente riforma

cercando di delineare le direzioni desiderabili per il futuro.

5

CAPITOLO I

L’EVOLUZIONE STORICA DELL’ERGASTOLO

SOMMARIO: 1. L’ergastolo prima del codice Zanardelli 2. L’ergastolo nel codice

– – –

Zanardelli 3. Il codice Rocco nel regime fascista 4. La caduta del fascismo 5. La

– legittimità –

Costituzione repubblicana 6. I primi dubbi sulla dell’ergastolo 7. La fine

perpetuità –

della incondizionata dell’ergastolo 8. La non fondatezza della questione di

legittimità – –

costituzionale 9. Il tentativo referendario di abolire l’ergastolo 10. La

riforma Gozzini.

1. L’ergastolo prima del codice Zanardelli

La pena perpetua, come la conosciamo oggi, nacque, nell’Italia unita, con il codice

1 Ciò perpetuità

Zanardelli del 1889 . non implica che negli anni precedenti la della pena

fosse una caratteristica non conosciuta.

Il primo codice penale del Regno d’Italia fu quello sabaudo del 1839 del Regno di

più

Sardegna. Questo codice fu lievemente revisionato nel 1859 e poco tardi, con

2 però

l’ufficialità dell’unità d’Italia , fu esteso a tutto il resto della penisola; fu escluso il

3

Granducato di Toscana nel quale rimase in vigore il codice toscano del 1853 . Dunque

nel neonato Regno d’Italia convissero due codici penali e in essi erano contenute delle

pene molto simili all’ergastolo di oggi.

1 P. F , voce Ergastolo, Diritto penale, in Enc. Dir., vol. XV, 1966, p. 223.

IORELLI

2 sancì

L’atto formale che la nascita dello Stato unitario italiano, istituendo il Regno d’Italia, fu la legge

17 marzo 1861 n. 4671 del Regno di Sardegna sabaudo.

3 «codice leopoldino»

Il codice penale toscano del 1853 sostituiva il precedente emanato il 30 novembre

1786 dal granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo, seguace di Cesare Beccaria: esso rappresenta la prima

legislazione statale al mondo ad abolire formalmente la pena di morte.

6

Nel codice penale sabaudo non vi era traccia del termine ergastolo ma vi era la pena dei

«lavori vita» gravità

forzati a che per si collocava subito dopo la pena di morte. La pena

«alle più

dei lavori forzati a vita consisteva espressamente nell’essere sottoposti opere

4

faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi» .

così

Invece nel codice toscano, come modificato nel 1860, compariva il termine

«ergastolo» più

che rappresentava la pena grave, siccome non era prevista la pena

5

capitale . La pena dell’ergastolo consisteva nella reclusione perpetua del condannato in

6

un luogo determinato, sempre con l’obbligo di lavorare .

ciò

Alla luce di si comprende che l’obbligatorietà del lavoro era una caratteristica

7 è

imprescindibile della pena perpetua, in entrambi i codici . Tale caratteristica stata

tramandata fino ai giorni nostri dato che l’art. 22 del codice penale attuale stabilisce

8

del lavoro per il condannato alla pena dell’ergastolo

espressamente l’obbligatorietà .

2. L’ergastolo nel codice Zanardelli

così

Il codice Zanardelli, denominato in omaggio al Ministro di Grazia e Giustizia

entrò segnò

Giuseppe Zanardelli, in vigore il 1 gennaio del 1890 in tutta la penisola e la

4 Art. 16 del codice penale sabaudo del 1859.

5 però

Il codice penale toscano del 1853 nella sua forma originaria prevedeva la pena di morte; fu abolita

nel 1859 dal governo provvisorio toscano, poco prima dell’annessione della Toscana al nascente Regno

d’Italia.

6 «porta

L’art. 15 del codice penale toscano prevedeva che l’ergastolano al collo del piede destro un

anello di ferro del peso prescritto dal regolamento» e «lavora nella sua cella o in altra stanza».

7 – ἐργαστήριον

In effetti, nell’antica Roma la parola ergastulum la quale deriva dal sostantivo greco

ἐργάζομαι –

(officina, laboratorio) che a sua volta reca la radice del verbo (lavorare) rappresentava un

luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario teneva in catene, per punizione, quegli schiavi

ritenuti infedeli, incorreggibili o facinorosi. A riguardo vedi P. F , voce Ergastolo, Premessa

IORELLI

storica, in Enc. Dir., vol. XV, 1966, p. 224.

8 realtà,

In oggi, nella legge di ordinamento penitenziario l’attività lavorativa rientra nell’offerta di

trattamento e implica l’accettazione del detenuto (vedi artt. 15 e 20 ord. penit.).

7

9

fine della convivenza dei due sistemi giuridici . Tale codice designa definitivamente la

«ergastolo»

pena detentiva perpetua con l’espressione traendo spunto dal codice

10

toscano .

La pena dell’ergastolo era al vertice superiore del catalogo delle pene e andava a punire

più

quei delitti gravi che prima erano puniti con la pena di morte o con i lavori forzati a

vita. Si prevedeva che l’esecuzione dell’ergastolo avvenisse in strutture dove il

condannato, per i primi sette anni (o dodici, nel caso di concorso di reati), fosse

confinato in isolamento continuo in cella, con l’obbligo di lavorare. Negli anni

successivi gli era concesso di lavorare in gruppo ma doveva comunque osservare il

silenzio e veniva isolato durante le ore notturne. Se il condannato avesse commesso altri

reati, sarebbe tornato all’isolamento, che poteva durare da sei mesi a tutta la vita, a

11

seconda della gravità del reato commesso .

La continua segregazione cellulare, l’obbligo del lavoro e l’obbligo del silenzio, nelle

intenzioni del legislatore del 1889, puntavano a tranquillizzare le persone preoccupate

dell’avvenire per l’abolizione della pena capitale garantendo l’afflittività e l’effetto di

12

prevenzione generale dell’ergastolo .

Questa preoccupazione era originata soprattutto dal fatto che in quell’epoca vi era un

acceso dibattito tra abolizionisti e sostenitori della pena di morte.

più

Innanzitutto una delle voci abolizioniste autorevoli era quella di Cesare Beccaria, il

«Dei pene»,

quale, nella sua opera del 1764 intitolata delitti e delle sosteneva che la

9 R.d. n. 6133 del 1889.

10 Vedi supra, cap. I, par. 1.

11 P. F , voce Ergastolo, Diritto penale, cit., p. 223.

IORELLI

12 E. D , La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, in DPC, 2018,

OLCINI

p. 2. 8

libertà

privazione perpetua della avesse un potere deterrente maggiore rispetto a una

più

pena estrema e immediata. Per di Beccaria riconosceva che la pena di morte non

solo manca di efficacia come deterrente, ma agisce in modo contrario, offrendo uno

spettacolo disgustoso di violenza che contribuisce ad alimentare un senso di euforia nei

13 più

criminali . In anni vicini all’entrata in vigore del codice Zanardelli vi era anche

«legge

l’illustre giurista Francesco Carrara che riteneva la pena di morte contraria alla

14

di natura»: considerava preferibile e assolutamente legittimo il carcere sine die .

Dall’altra parte vi erano anche degli autorevoli sostenitori della pena di morte come

Cesare Lombroso che riteneva esistessero i c.d. criminali nati non rieducabili e per i

«manicomi criminali» più

quali, quindi, sarebbe possibile solo la pena nei e, nei casi

né né

gravi, la pena di morte: non riteneva tale pena una punizione un’intimidazione ma

15

una semplice difesa sociale . Interessante sottolineare che un’idea simile, in un’epoca

16

più ciò

molto lontana, l’aveva espressa anche il celebre teologo Tommaso d’Aquino :

perché

spiega soprattutto lo Stato pontificio ha abolito la pena di morte solo nel 1969

17

(benché inapplicata dopo il 9 luglio 1870) .

13 C. B , Dei delitti e delle pene, U. Mursia Editore, Milano, 1973, p. 72.

ECCARIA

14 F. C , Programma del corso di diritto criminale, parte generale, vol. II, Lucca, 1877, p. 120.

ARRARA

«… necessità

la legge conservatrice non perme

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Carnevale Stefania.
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