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ALLIANI UGIOTTO

verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in AIC, 2017, f. 4, p. 4.

132 L. P , op. cit., p. 7.

ACE

133 Vedi ancora L. P , loc. ult. cit.

ACE 33

‘93 “anomalia”

Eppure la Corte del riconobbe una parziale del sistema: pur

considerando la collaborazione con la giustizia come un indicatore di ravvedimento, era

«ben può

consapevole che la collaborazione essere frutto di mere valutazioni

134

connette»

utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi . Inoltre la Consulta

osservò può «incolpevole

che la mancata collaborazione essere dovuta dalla

impossibilità prestarla» «valutazioni

di o da che non sarebbero ragionevolmente

rimproverabili quale, ad esempio, l’esposizione a gravi pericoli per o per i propri

familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare».

«con offrì «visione

Dunque la sentenza n. 306, sofferti argomenti di realpolitik», una

135

ratio» è

tanto lucida quanto scabra della sua . Di fatti palese che la decisione della

necessità

Consulta aveva lo scopo di subordinare la fase esecutiva alle strettamente

procedurali, concentrandosi sull’acquisizione di informazioni fondamentali per

136

contrastare le organizzazioni mafiose .

Sin da subito, la dottrina riconobbe che l’ostatività non poteva essere giustificata

poiché

esclusivamente dalle esigenze processuali, contrasta con il principio di

rimarrà

rieducazione. Eppure, ancora per molto, il meccanismo dell’art. 4-bis salvo, con

piccoli ridimensionamenti e cambi di paradigma.

6. La «versione III» dell’ostatività

134 La collaborazione attesta solamente il distacco effettivo dal gruppo criminale ma non prova il

poiché

ravvedimento interiore, potrebbe trattarsi di una mossa unicamente utilitaristica. A riguardo vedi

D. G -A. P , op. cit., p. 15.

ALLIANI UGIOTTO

135 Così S. C , Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l’insostenibilità delle

ARNEVALE

presunzioni assolute sui percorsi individuali, in G. B -A. P -P. V (a cura di), Per

RUNELLI UGIOTTO ERONESI

sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le corti, in Amicus Curie, 2019, p. 57.

136 S. C , loc. ult. cit.

ARNEVALE 34

Negli anni di poco successivi alla sentenza n. 306 del 1993, la giurisprudenza

137

“anomalia”

costituzionale, partendo proprio dalla parziale riscontrata , ha cercato di

mitigare gli effetti negativi della disciplina.

’94

Nel fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis co. 1 nella parte in cui

non prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per uno

«anche

dei reati di prima fascia nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto

criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un’utile

138

collaborazione con la giustizia» .

’95, «sentenza additiva»,

Nel sempre con una fu sancito che i condannati per uno dei

«anche

reati di prima fascia possono accedere alle misure extramurarie nel caso in cui

responsabilità

l’integrale accertamento dei fatti e delle operato con sentenza irrevocabile

139

collaborazione con la giustizia»

renda impossibile un’utile .

In tal modo, a fianco della vera e propria collaborazione (descritta dall’art. 58-ter ord.

«irrilevante»

penit.) e della collaborazione fu aggiunta la cosiddetta collaborazione

«inesigibile» «impossibile». Così ridimensionò

e la Corte di quegli anni l’obbligo di

140

collaborazione quale unico modo di superare l’effetto ostativo . Va comunque

possibilità

precisato che queste nuove di superamento del regime ostativo

(collaborazione inesigibile e impossibile) furono condizionate dall’acquisizione di

«elementi criminalità

tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la

137 Vedi supra, cap. II, par. 5.

138 Corte cost., sent. n. 357 del 1994.

139 Corte cost., sent. n. 68 del 1995.

140 perché

Vedi D. G -A. P , op. cit., p. 13; cfr. A. P , Come e eccepire

ALLIANI UGIOTTO UGIOTTO

l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Dalle pagine di un libro a Palazzo della Consulta, in DPC,

2016, p. 34. 35

141

organizzata» «probatio diabolica» ’92

: stessa imposta dal legislatore del per la

142

collaborazione oggettivamente irrilevante .

possibilità

Da questo momento in poi, aggiunta la di collaborazione impossibile e

143

inesigibile, si può considerare di essere di fronte a una «versione III» dell’ostatività .

In ogni caso, si tenga conto che l’accertamento di queste ipotesi alternative alla

144

– –

collaborazione positiva con la giustizia non implicava e non implica anche la

è

sterilizzazione delle maggiori quote di pena che necessario espiare per poter accedere

145

ai benefici penitenziari in questione così come previsto dall’art. 58-ter .

7. L’ergastolo ostativo continua a salvarsi

tentò più

Dopo che la Corte di rendere lievemente superabile lo sbarramento imposto

utilizzò

dall’art. 4-bis, il legislatore l’articolo in questione come un contrasto alle varie

146

emergenze criminali . 147

subì però,

Inizialmente l’articolo solo lievi ritocchi ; nel 2002, fu oggetto di una

148 più

revisione completa . Nell’articolo, completamente ristrutturato per renderlo chiaro

141 Vedi ancora le sentt. nn. 357/1994 e 68/1995.

142 Vedi supra, cap. II, par. 4.

143 Così D. G -A. P , op. cit., p. 25.

ALLIANI UGIOTTO

144 Vedi infra, cap. IV, par. 4.4.

145 Vedi supra, cap. II, par. 2.

146 Il legislatore interveniva sull’art. 4-bis per contrastare esplicitamente le emergenze criminali del

è «l’espediente tecnico»

periodo: condivisibile affermare che l’emergenza si presentava come per liberare

«le sistema». Così

scelte dei pubblici poteri dalle strette maglie dei controlli di F. B , Emergenza,

ILANCIA

interpretazione per valori e certezza del diritto, in Giur. cost., 1993, p. 3007.

147 Ad esempio vedi art. 11 del d.l. n. 341/2000 che aggiunse tra i reati ostativi il delitto di cui all’art. 416

«realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli

articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale».

148 L. n. 279 del 2002. 36

nel suo tenore letterale, furono integrate la collaborazione impossibile e quella

irrilevante tra le opzioni per superare l’ostacolo, che precedentemente erano solamente

149

una creazione giurisprudenziale . Inoltre furono introdotti nuovi reati ostativi,

150

ampliando la portata pratica della norma, rendendola ancora più controversa .

«conferma»

La riforma del 2002, quindi, fu una sorta di della disciplina preclusiva

151

‘92

dettata nel : il legislatore non era per niente intenzionato a rivedere la disciplina

ciò continuò

della norma. Malgrado la magistratura di sorveglianza a sollevare questioni

arrivò

alla Corte costituzionale e nel 2003 una pronuncia che aveva ad oggetto proprio il

152

c.d. ergastolo ostativo . perché,

La Corte respinse la questione osservando che la disciplina dell’art. 4-bis faceva

salve le ipotesi di collaborazione irrilevante, impossibile e inesigibile, imputava la

153

mancata collaborazione alla libera scelta del condannato . Di conseguenza, la Corte

giudicava ragionevole che il legislatore considerasse la decisione di non collaborare

come un comportamento essenziale per accertare il sicuro ravvedimento del

154

condannato . In sostanza, a dire della Corte, colui che non riusciva a superare lo

possibilità

sbarramento imposto dall’art. 4-bis, a maggior ragione con le della

collaborazione impossibile, irrilevante e inesigibile, era da ritenere una persona non

149 Praticamente il legislatore riportò in legge i dispositivi delle sentt. nn. 357/1994 e 68/1995.

150 L. P , op. cit., p. 8.

ACE

151 Così M. P , La pena dell’ergastolo, cit., p. 605.

ISANI

152 Il

Corte cost., sent. n. 135 del 2003. Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento

«nella

legittimità

all’art. 27 co. 3 Cost. questione di costituzionale dell’art. 4-bis parte in cui impedisce, in

58-ter

assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. ord. penit., l’ammissione alla

liberazione condizionale dei soggetti condannati all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo

comma 1, primo periodo, dell’art. 4-bis».

153 E. D , L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, cit., p. 1501.

OLCINI

154 M. P , La pena dell’ergastolo, cit., p. 606.

ISANI 37

libertà

meritevole di ottenere la condizionale siccome la si presumeva come ancora

legata alla criminalità e, perciò, non ravveduta.

può

Sicuramente, si concordare sul fatto che la Corte costituzionale abbia trattato la

«mancata

questione in modo poco convincente e abbia considerato l’equazione

rieducazione» “frettoloso”: è

collaborazione = non in modo troppo non possibile

155

così

risolvere in modo semplicistico una questione complessa . Infatti la decisione

della Corte fu oggetto di moltissime critiche da parte della dottrina. La Corte

dimenticava o fingeva di aver dimenticato che ci sono casi in cui la preclusione

– –

dell’art. 4-bis non deriva dalla libera scelta del condannato: basti pensare al tipico caso

è

in cui la collaborazione esigibile, possibile e rilevante ma il condannato si trova

costretto a non collaborare per via delle minacce provenienti dall’organizzazione

156

criminale di appartenenza .

Nonostante l’iter argomentativo utilizzato dalla Corte non avesse convinto la

portò “rassegnazione”

maggioranza della dottrina, la sentenza del 2003 alla della

legittimità):

magistratura di sorveglianza (e anche della magistratura di essa per

sollevò più legittimità

moltissimo tempo non questioni di costituzionali sull’ergastolo

157

ostativo . Molto probabilmente questo approccio rassegnato della magistratura di

manifestò perché

s

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A.A. 2022-2023
127 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Carnevale Stefania.