Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ALLIANI UGIOTTO
verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in AIC, 2017, f. 4, p. 4.
132 L. P , op. cit., p. 7.
ACE
133 Vedi ancora L. P , loc. ult. cit.
ACE 33
‘93 “anomalia”
Eppure la Corte del riconobbe una parziale del sistema: pur
considerando la collaborazione con la giustizia come un indicatore di ravvedimento, era
«ben può
consapevole che la collaborazione essere frutto di mere valutazioni
134
connette»
utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi . Inoltre la Consulta
osservò può «incolpevole
che la mancata collaborazione essere dovuta dalla
impossibilità prestarla» «valutazioni
di o da che non sarebbero ragionevolmente
sé
rimproverabili quale, ad esempio, l’esposizione a gravi pericoli per o per i propri
familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare».
«con offrì «visione
Dunque la sentenza n. 306, sofferti argomenti di realpolitik», una
135
ratio» è
tanto lucida quanto scabra della sua . Di fatti palese che la decisione della
necessità
Consulta aveva lo scopo di subordinare la fase esecutiva alle strettamente
procedurali, concentrandosi sull’acquisizione di informazioni fondamentali per
136
contrastare le organizzazioni mafiose .
Sin da subito, la dottrina riconobbe che l’ostatività non poteva essere giustificata
poiché
esclusivamente dalle esigenze processuali, contrasta con il principio di
rimarrà
rieducazione. Eppure, ancora per molto, il meccanismo dell’art. 4-bis salvo, con
piccoli ridimensionamenti e cambi di paradigma.
6. La «versione III» dell’ostatività
134 La collaborazione attesta solamente il distacco effettivo dal gruppo criminale ma non prova il
poiché
ravvedimento interiore, potrebbe trattarsi di una mossa unicamente utilitaristica. A riguardo vedi
D. G -A. P , op. cit., p. 15.
ALLIANI UGIOTTO
135 Così S. C , Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l’insostenibilità delle
ARNEVALE
presunzioni assolute sui percorsi individuali, in G. B -A. P -P. V (a cura di), Per
RUNELLI UGIOTTO ERONESI
sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le corti, in Amicus Curie, 2019, p. 57.
136 S. C , loc. ult. cit.
ARNEVALE 34
Negli anni di poco successivi alla sentenza n. 306 del 1993, la giurisprudenza
137
“anomalia”
costituzionale, partendo proprio dalla parziale riscontrata , ha cercato di
mitigare gli effetti negativi della disciplina.
’94
Nel fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis co. 1 nella parte in cui
non prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per uno
«anche
dei reati di prima fascia nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un’utile
138
collaborazione con la giustizia» .
’95, «sentenza additiva»,
Nel sempre con una fu sancito che i condannati per uno dei
«anche
reati di prima fascia possono accedere alle misure extramurarie nel caso in cui
responsabilità
l’integrale accertamento dei fatti e delle operato con sentenza irrevocabile
139
collaborazione con la giustizia»
renda impossibile un’utile .
In tal modo, a fianco della vera e propria collaborazione (descritta dall’art. 58-ter ord.
«irrilevante»
penit.) e della collaborazione fu aggiunta la cosiddetta collaborazione
«inesigibile» «impossibile». Così ridimensionò
e la Corte di quegli anni l’obbligo di
140
collaborazione quale unico modo di superare l’effetto ostativo . Va comunque
possibilità
precisato che queste nuove di superamento del regime ostativo
(collaborazione inesigibile e impossibile) furono condizionate dall’acquisizione di
«elementi criminalità
tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la
137 Vedi supra, cap. II, par. 5.
138 Corte cost., sent. n. 357 del 1994.
139 Corte cost., sent. n. 68 del 1995.
140 perché
Vedi D. G -A. P , op. cit., p. 13; cfr. A. P , Come e eccepire
ALLIANI UGIOTTO UGIOTTO
l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Dalle pagine di un libro a Palazzo della Consulta, in DPC,
2016, p. 34. 35
141
organizzata» «probatio diabolica» ’92
: stessa imposta dal legislatore del per la
142
collaborazione oggettivamente irrilevante .
possibilità
Da questo momento in poi, aggiunta la di collaborazione impossibile e
143
inesigibile, si può considerare di essere di fronte a una «versione III» dell’ostatività .
In ogni caso, si tenga conto che l’accertamento di queste ipotesi alternative alla
144
– –
collaborazione positiva con la giustizia non implicava e non implica anche la
è
sterilizzazione delle maggiori quote di pena che necessario espiare per poter accedere
145
ai benefici penitenziari in questione così come previsto dall’art. 58-ter .
7. L’ergastolo ostativo continua a salvarsi
tentò più
Dopo che la Corte di rendere lievemente superabile lo sbarramento imposto
utilizzò
dall’art. 4-bis, il legislatore l’articolo in questione come un contrasto alle varie
146
emergenze criminali . 147
subì però,
Inizialmente l’articolo solo lievi ritocchi ; nel 2002, fu oggetto di una
148 più
revisione completa . Nell’articolo, completamente ristrutturato per renderlo chiaro
141 Vedi ancora le sentt. nn. 357/1994 e 68/1995.
142 Vedi supra, cap. II, par. 4.
143 Così D. G -A. P , op. cit., p. 25.
ALLIANI UGIOTTO
144 Vedi infra, cap. IV, par. 4.4.
145 Vedi supra, cap. II, par. 2.
146 Il legislatore interveniva sull’art. 4-bis per contrastare esplicitamente le emergenze criminali del
è «l’espediente tecnico»
periodo: condivisibile affermare che l’emergenza si presentava come per liberare
«le sistema». Così
scelte dei pubblici poteri dalle strette maglie dei controlli di F. B , Emergenza,
ILANCIA
interpretazione per valori e certezza del diritto, in Giur. cost., 1993, p. 3007.
147 Ad esempio vedi art. 11 del d.l. n. 341/2000 che aggiunse tra i reati ostativi il delitto di cui all’art. 416
«realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli
articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale».
148 L. n. 279 del 2002. 36
nel suo tenore letterale, furono integrate la collaborazione impossibile e quella
irrilevante tra le opzioni per superare l’ostacolo, che precedentemente erano solamente
149
una creazione giurisprudenziale . Inoltre furono introdotti nuovi reati ostativi,
150
ampliando la portata pratica della norma, rendendola ancora più controversa .
«conferma»
La riforma del 2002, quindi, fu una sorta di della disciplina preclusiva
151
‘92
dettata nel : il legislatore non era per niente intenzionato a rivedere la disciplina
ciò continuò
della norma. Malgrado la magistratura di sorveglianza a sollevare questioni
arrivò
alla Corte costituzionale e nel 2003 una pronuncia che aveva ad oggetto proprio il
152
c.d. ergastolo ostativo . perché,
La Corte respinse la questione osservando che la disciplina dell’art. 4-bis faceva
salve le ipotesi di collaborazione irrilevante, impossibile e inesigibile, imputava la
153
mancata collaborazione alla libera scelta del condannato . Di conseguenza, la Corte
giudicava ragionevole che il legislatore considerasse la decisione di non collaborare
come un comportamento essenziale per accertare il sicuro ravvedimento del
154
condannato . In sostanza, a dire della Corte, colui che non riusciva a superare lo
possibilità
sbarramento imposto dall’art. 4-bis, a maggior ragione con le della
collaborazione impossibile, irrilevante e inesigibile, era da ritenere una persona non
149 Praticamente il legislatore riportò in legge i dispositivi delle sentt. nn. 357/1994 e 68/1995.
150 L. P , op. cit., p. 8.
ACE
151 Così M. P , La pena dell’ergastolo, cit., p. 605.
ISANI
152 Il
Corte cost., sent. n. 135 del 2003. Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento
«nella
legittimità
all’art. 27 co. 3 Cost. questione di costituzionale dell’art. 4-bis parte in cui impedisce, in
58-ter
assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. ord. penit., l’ammissione alla
liberazione condizionale dei soggetti condannati all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo
comma 1, primo periodo, dell’art. 4-bis».
153 E. D , L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, cit., p. 1501.
OLCINI
154 M. P , La pena dell’ergastolo, cit., p. 606.
ISANI 37
libertà
meritevole di ottenere la condizionale siccome la si presumeva come ancora
legata alla criminalità e, perciò, non ravveduta.
può
Sicuramente, si concordare sul fatto che la Corte costituzionale abbia trattato la
«mancata
questione in modo poco convincente e abbia considerato l’equazione
rieducazione» “frettoloso”: è
collaborazione = non in modo troppo non possibile
155
così
risolvere in modo semplicistico una questione complessa . Infatti la decisione
della Corte fu oggetto di moltissime critiche da parte della dottrina. La Corte
dimenticava o fingeva di aver dimenticato che ci sono casi in cui la preclusione
– –
dell’art. 4-bis non deriva dalla libera scelta del condannato: basti pensare al tipico caso
è
in cui la collaborazione esigibile, possibile e rilevante ma il condannato si trova
costretto a non collaborare per via delle minacce provenienti dall’organizzazione
156
criminale di appartenenza .
Nonostante l’iter argomentativo utilizzato dalla Corte non avesse convinto la
portò “rassegnazione”
maggioranza della dottrina, la sentenza del 2003 alla della
legittimità):
magistratura di sorveglianza (e anche della magistratura di essa per
sollevò più legittimità
moltissimo tempo non questioni di costituzionali sull’ergastolo
157
ostativo . Molto probabilmente questo approccio rassegnato della magistratura di
manifestò perché
s