Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Diritto Privato  lezione 2 ( Fatti specie concreta e astratta, definizione di istituto e principio giuridico . Clausola Generale e definizione di diritto Privato e Diritto Pubblico) Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

COMBINATO DISPOSTO)

L’indennità differisce dal risarcimento perché può non essere pari al danno, perciò

potrebbe essere inferiore e non coprire il danno.

Dal punto di vista dell’ambito di applicazione le norme possono distinguersi in:

- Generali

- Speciali: norme che si applicano ad un gruppo di soggetti o ad una classe di

fatti più ristretta di quella ai quali si applica un’altra norma, detta generale.

- Eccezionali: norme dettate dal legislatore per fronteggiare circostanze

eccezionali (derogano sia quelle generali che quelle speciali).

Es. norme speciali: art 2054 c.1 c.c. è una norma speciale, perché comprende una

classe di illeciti più ristretta.

Art. 2043 c.c. è una norma generale.

Rapporto tra norme speciali e generali si trova in un brocardo (aforismo): LEX

SPECIALIS DEROGAT GENERALI (la norma speciale deroga quella generale). La norma

speciali si applica nei limiti del proprio ambito applicativo.

Qual è la specialità dell’art 2054 rispetto all’art 2043? Cambia l’onere della prova

(dover provare i fatti posti nelle fondamenta del diritto, art. 2697), ovvero della

colpa. Nel 2043 tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito devono essere provati dal

danneggiato, mentre nel 2054 il danneggiato deve provare il fatto, ma non deve

provare la colpa del danneggiante, in quanto è quest’ultimo che dovrà provare, se

potrà, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (INVERSIONE DELL’ONERE

DELLA PROVA).

Una norma giuridica (di qualsiasi dei tre tipi) ha sempre due caratteristiche:

- Generalità: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di

destinatari.

- Astrattezza: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di fatti,

corrispondenti alla sua fattispecie astratta.

Le norme possono anche essere distinte secondo il loro grado di

VINCOLABILITA’/IMPERABILITA’:

- Norme imperative/cogenti/inderogabili: si applicano senza che i destinatari

possano di comune accordo derogarla.

- Norme dispositive/derogabili: si applicano solo se i destinatari non derogano

ad esse tramite un accordo.

Es. art 143 c.c doveri dei coniugi, è una norma cogente in quanto l’art 160 c.c.

stabilisce che i doveri dei coniugi non sono derogabili.

Es. il venditore per legge deve garantire che il bene sia esente da vizi, art 1490 c.c.

tramite un accordo si può escludere la garanzia, ma solo se il venditore non ha in

mala fede taciuto i vizi. (è derogabile solo in parte).

TERMINI IMPORTANTI:

ISTITUTO: cosa è un istituto giuridico? È un insieme di norme che disciplinano un

determinato fenomeno della realtà in modo completo e organico.

La proprietà privata è un istituto giuridico in quanto regolata da più norme (artt 832

c.c. e ss.), anche il matrimonio (artt 79 c.c. e ss.) (matrimonio è un vincolo di

instaurare e mantenere la comunità di beni e doveri ecc…)

PRINCIPIO GIURIDICO:

- Valore fondamentale dell’ordinamento che può trovare enunciazione espressa

in una norma (spesso in ramo cost.) oppure che può ricavarsi, in via

sistematica, da altre norme espresse.

Art 32 cost (diritto alla salute, perciò tutela anche il diritto alla vita)

- In una seconda accezione si può interpretare in maniera logica, principio di non

contraddizione.

- In una terza accezione, per PRINCIPIO si intende una direttiva/criterio di

massima che ispira una certa disciplina e che molto spesso si ricava per

generalizzazione delle norme di quella disciplina. Orientamento generale di

una disciplina, ratio, che si trova ricostruendo le altre norme.

[es. la disciplina della filiazione (genitori e figli) è ispirata al prinicipio del favor

veritatis (favore per la verità), cioè osservando una serie di norme ci si accorge

che il legislatore mira a fare emergere la verità biologica]

CLAUSOLA GENERALE: è la parte di una norma giuridica che fa riferimento ad un

concetto extra giuridico che spetta al giudice concretizzare/determinare, quando

applica la norma, facendo riferimento a standard/criteri di valutazione operanti

nel contesto sociale del momento.

Elemento extra giuridico di una norma che trova concretizzazione nel momento in

cui la norma è applicata secondo standard di valore della società.

Es. art 1175 c.c. stabilisce che creditore e debitore devono comportarsi secondo

buona fede (buona fede è una clausola generale, elemento da parte di una norma

che esprime un concetto extra giuridico il cui preciso contenuto e significato viene

Dettagli
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.