Norme giuridiche e dispositivi di effetti giuridici
Ci sono delle norme giuridiche che non contengono regole di condotta, ma sono dispositivi di effetti giuridici, stabiliscono che al verificarsi di un certo fatto si producano certi effetti giuridici.
Art 1376 c.c. compravendita. La proprietà si acquista con la volontà delle parti nella stipulazione del contratto, quando entrambe le parti ne hanno la volontà consenso traslativo (principio consesualistico). È favorevole per il compratore in quanto può già vendere il bene e guadagnarne.
La norma ha una struttura ipotetica, in quanto prevede il verificarsi di un fatto e gli attribuisce determinati effetti.
Fattispecie
Dal latino facti species = immagine di un fatto:
- Astratta: Si intende la descrizione di un fatto da parte di una norma che vi ricollega determinati effetti giuridici.
- Concreta: Si intende il fatto concreto, ovvero concretamente accaduto nella realtà dell’esperienza corrispondente al modello astratto previsto dalla norma, cioè corrispondente alla fattispecie astratta.
Il giurista qualifica i fatti concreti attraverso le norme giuridiche, distinguendo tra fatti giuridicamente irrilevanti/indifferenti e fatti giuridicamente rilevanti o giuridici. Es. un proprietario recinta il suo terreno, è giuridicamente rilevante in quanto regolato dall’art 832 c.c. che spiega che la proprietà è piena ed esclusiva. Giuridicamente disapprovato/riprovati (?)
Il ragionamento che il giurista prende per passare dalla fattispecie concreta a quella astratta prende il nome di sussunzione, ovvero incasellare una sotto l’altra. Bisogna capire se un fatto realmente accaduto si può ricollegare ad una norma, per poi capire se è giuridicamente approvato o no.
Dolo e colpa nel diritto civile
Sul piano del diritto civile dolo e colpa sono equivalenti. Es. viene rotto un vaso: colore ecc non è rilevante, dove è stato acquistato ed il valore sì per stabilire il quantum ovvero quanto va risarcito. La colpa stabilisce la prevedibilità.
Stato di necessità
Art 2045 c.c. stato di necessità: l’appartamento sta andando a fuoco, l’ospitato colpisce il vaso mentre si mette in salvo. (artt. 2043-2045 c.c in combinato disposto) L’indennità differisce dal risarcimento perché può non essere pari al danno, perciò potrebbe essere inferiore e non coprire il danno.
Ambito di applicazione delle norme
Dal punto di vista dell’ambito di applicazione le norme possono distinguersi in:
- Generali
- Speciali: Norme che si applicano ad un gruppo di soggetti o ad una classe di fatti più ristretta di quella ai quali si applica un’altra norma, detta generale.
- Eccezionali: Norme dettate dal legislatore.
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Il diritto (privato/pubblico), norma giuridica e fatti e atti giuridici
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Diritto privato
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Riassunto esame Diritto Privato, prof. Basile, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Torrente, Schlesinger
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Diritto privato - Il Diritto in Generale