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COMBINATO DISPOSTO)
L’indennità differisce dal risarcimento perché può non essere pari al danno, perciò
potrebbe essere inferiore e non coprire il danno.
Dal punto di vista dell’ambito di applicazione le norme possono distinguersi in:
- Generali
- Speciali: norme che si applicano ad un gruppo di soggetti o ad una classe di
fatti più ristretta di quella ai quali si applica un’altra norma, detta generale.
- Eccezionali: norme dettate dal legislatore per fronteggiare circostanze
eccezionali (derogano sia quelle generali che quelle speciali).
Es. norme speciali: art 2054 c.1 c.c. è una norma speciale, perché comprende una
classe di illeciti più ristretta.
Art. 2043 c.c. è una norma generale.
Rapporto tra norme speciali e generali si trova in un brocardo (aforismo): LEX
SPECIALIS DEROGAT GENERALI (la norma speciale deroga quella generale). La norma
speciali si applica nei limiti del proprio ambito applicativo.
Qual è la specialità dell’art 2054 rispetto all’art 2043? Cambia l’onere della prova
(dover provare i fatti posti nelle fondamenta del diritto, art. 2697), ovvero della
colpa. Nel 2043 tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito devono essere provati dal
danneggiato, mentre nel 2054 il danneggiato deve provare il fatto, ma non deve
provare la colpa del danneggiante, in quanto è quest’ultimo che dovrà provare, se
potrà, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (INVERSIONE DELL’ONERE
DELLA PROVA).
Una norma giuridica (di qualsiasi dei tre tipi) ha sempre due caratteristiche:
- Generalità: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di
destinatari.
- Astrattezza: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di fatti,
corrispondenti alla sua fattispecie astratta.
Le norme possono anche essere distinte secondo il loro grado di
VINCOLABILITA’/IMPERABILITA’:
- Norme imperative/cogenti/inderogabili: si applicano senza che i destinatari
possano di comune accordo derogarla.
- Norme dispositive/derogabili: si applicano solo se i destinatari non derogano
ad esse tramite un accordo.
Es. art 143 c.c doveri dei coniugi, è una norma cogente in quanto l’art 160 c.c.
stabilisce che i doveri dei coniugi non sono derogabili.
Es. il venditore per legge deve garantire che il bene sia esente da vizi, art 1490 c.c.
tramite un accordo si può escludere la garanzia, ma solo se il venditore non ha in
mala fede taciuto i vizi. (è derogabile solo in parte).
TERMINI IMPORTANTI:
ISTITUTO: cosa è un istituto giuridico? È un insieme di norme che disciplinano un
determinato fenomeno della realtà in modo completo e organico.
La proprietà privata è un istituto giuridico in quanto regolata da più norme (artt 832
c.c. e ss.), anche il matrimonio (artt 79 c.c. e ss.) (matrimonio è un vincolo di
instaurare e mantenere la comunità di beni e doveri ecc…)
PRINCIPIO GIURIDICO:
- Valore fondamentale dell’ordinamento che può trovare enunciazione espressa
in una norma (spesso in ramo cost.) oppure che può ricavarsi, in via
sistematica, da altre norme espresse.
Art 32 cost (diritto alla salute, perciò tutela anche il diritto alla vita)
- In una seconda accezione si può interpretare in maniera logica, principio di non
contraddizione.
- In una terza accezione, per PRINCIPIO si intende una direttiva/criterio di
massima che ispira una certa disciplina e che molto spesso si ricava per
generalizzazione delle norme di quella disciplina. Orientamento generale di
una disciplina, ratio, che si trova ricostruendo le altre norme.
[es. la disciplina della filiazione (genitori e figli) è ispirata al prinicipio del favor
veritatis (favore per la verità), cioè osservando una serie di norme ci si accorge
che il legislatore mira a fare emergere la verità biologica]
CLAUSOLA GENERALE: è la parte di una norma giuridica che fa riferimento ad un
concetto extra giuridico che spetta al giudice concretizzare/determinare, quando
applica la norma, facendo riferimento a standard/criteri di valutazione operanti
nel contesto sociale del momento.
Elemento extra giuridico di una norma che trova concretizzazione nel momento in
cui la norma è applicata secondo standard di valore della società.
Es. art 1175 c.c. stabilisce che creditore e debitore devono comportarsi secondo
buona fede (buona fede è una clausola generale, elemento da parte di una norma
che esprime un concetto extra giuridico il cui preciso contenuto e significato viene