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IRPEF.
L’idea è che la personalità dell’ente non possa manifestarsi e rilevare allo stesso modo di quella
della persona fisica e che, per società ed enti commerciali, la deducibilità di costi e spese sia già
prevista a livello di regole di determinazione del reddito d’impresa.
L’aliquota d’imposta è attualmente al 24% e dall’imposta cos’ determinata è possibile
scomputare, ove sussistano i requisiti, detrazioni, crediti d’imposta, acconti, e ritenute d’acconto.
L’IRAP è disciplinata dal d.lgs. 446/1997 e costituisce un tributo regionale proprio derivato, in
quanto la fonte legislativa statale di istituzione e disciplina attribuisce alle regioni la titolarità del
credito e la connessa potestà impositiva, oltre a poteri di regolamentazione.
L’IRAP è applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione.
Il presupposto d’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente
organizzata, diretta alla produzione o scambio di beni o servizi.
La ratio è quella di ritenere che l’esistenza di una struttura idonea alla produzione di beni e servizi,
che impieghi capitale e lavoro, possa delineare una capacità contributiva ulteriore e diversa dalla
ricchezza creata dai singoli soggetti e fattori della produzione.
La capacità contributiva è riferita al soggetto che assume i poteri di coordinamento dell’attività e
di dominio organizzativo sui fattori produttivi.
Nell’individuazione del presupposto assume particolare importanza la locuzione “autonomamente
organizzata”: devono essere escluse da imposizione quelle attività che non rivelano
un’organizzazione autonoma.
L’elemento organizzativo non può dirsi connaturato all’attività di lavoro autonomo, se svolta con
carattere di abitualità; lo stesso è a dirsi per i piccoli imprenditori.
Questo impone di verificare, volta per volta, se l’attività è effettivamente esercitata con
organizzazione di capitale e lavoro, avendo riguardo all’impiego di beni strumentali diversi da
quelli indispensabili ed all’utilizzo non occasionale di lavoro altrui, indipendentemente dal titolo
giuridico con cui la collaborazione è realizzata.
Per essere rilevante ai fini IRAP, è necessario che il soggetto sia il responsabile
dell’organizzazione.
L’art. 3 identifica quali sono i soggetti passivi a cui l’IRAP può essere imputata: società ed enti
commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, persone fisiche e società
semplici, enti privati non commerciali, p.a.
La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta quale risultato economico
dell’attività esercitata nel territorio della regione. Questo valore costituisce l’indicatore della
rilevanza economica dei processi svolti e dei risultati ottenuti grazie all’organizzazione dei fattori di
produzione, venendo, in tal modo, misurata la complessiva potenzialità produttiva delle attività
organizzate.
Il valore della produzione netta è espresso dalla differenza tra i proventi ed i costi della
produzione, ma senza scomputare gli interessi passivi ed il costo del lavoro.
L’aliquota del tributo è in via ordinaria al 3,9% che le regioni hanno facoltà di variare nel limite
dello 0,92%, potendo anche differenziarla per settori di attività e categorie di soggetti.
L’imposta sul valore aggiunto, c.d. IVA, è stata istituita con D.P.R. 633/1972 e rappresenta
un’imposta europea in quanto introdotta in attuazione di direttive comunitarie.
Il meccanismo di applicazione dell’imposta fa sì che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi poste in essere dagli operatori economici soggiacciono all’imposta, che viene accreditata
in via di rivalsa all’acquirente.
L’operatore economico può portare in detrazione dall’imposta da versare allo stato, quella che ha
gravato sui beni e servizi acquistati, che gli è stata a sua volta addebitata.
Simile meccanismo comporta che il gravame definitivo sia indipendente dal numero degli scambi
e che il consumatore finale, ossia il soggetto passivo di fatto, risulti inciso dal peso del tributo,
nonostante gli adempimenti formali ed il versamento dell’imposta gravino sugli operatori
economici, ossia i soggetti passivi di diritto. lOMoARcPSD|477 530 1
La Corte di giustizia qualifica l’IVA come imposta generale sui consumi, affermando la centralità
del principio di neutralità secondo cui la tassazione si realizza senza salti né duplicazioni,
andando a colpire, in capo al consumatore finale, il complessivo valore aggiunto creato nel corso
dell’intero processo di produzione e distribuzione.
L’art. 1 D.P.R. 633/1972 individua gli elementi caratterizzanti la fattispecie impositiva, prevedendo
l’applicazione dell’imposta:
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo)
• …effettuate nel territorio dello stato (presupposto territoriale)
• …nell’esercizio di imprese o arti e professioni (presupposto soggettivo)
•
L’IVA si applica sulle importazioni da chiunque effettuate ed agli acquisti intracomunitari di beni.
La realizzazione di operazioni imponibili dà luogo al sorgere dell'obbligazione tributaria e degli
obblighi formali connessi al procedimento di attuazione del tributo ed alle stesse è connesso il
pieno diritto di detrazione per gli acquisti effettuati a monte dall'operatore economico.
Il perimetro applicativo dell'Iva, tuttavia, non comprende solo le operazioni imponibili, ma anche le
operazioni non imponibili e le operazioni esenti.
Queste ultime due tipologie di operazioni, pur essendo caratterizzate dal fatto di non determinare
la nascita della pubblicazione di imposta, assumono una rilevanza, formale e sostanziale, nel
sistema Iva.
Le operazioni non imponibili sono soggette agli obblighi formali del tributo senza però
applicazione dell'imposta e non determinano alcuna limitazione al diritto di detrazione del
soggetto passivo.
Le operazioni esenti sono anche essere assoggettate agli obblighi di natura formale senza
applicazione dell'imposta, ma comportano una limitazione od una esclusione del diritto di
detrazione per il soggetto passivo che le pone in essere.
Rimangono invece totalmente estranee alla disciplina dell'imposta, non solo in termini di nascita
della obbligazione ma anche con riferimento agli obblighi ed ai rapporti viva, le operazioni
escluse, che possono individuarsi in quanto non integrano i requisiti previsti ovvero perché lo
stesso legislatore espressamente le qualifica come tali.
Il soggetto attivo dell'Iva è lo stato italiano; tuttavia, una quota del gettito dell'imposta, riscossa
dall'Italia quale paese membro, viene destinata al finanziamento dell'Unione Europea.
Con l'espressione presupposto oggettivo ci si riferisce alle operazioni considerate rilevanti per la
realizzazione della fattispecie impositiva: cessione di beni, prestazioni di servizi, importazioni,
acquisti intracomunitari.
La cessione di beni è atto a titolo oneroso che comporta trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Possono
considerarsi cessioni di beni non solo i negozi di diritto privato tipicamente destinati ai
trasferimenti dei beni, ma tutti gli atti giuridici aventi il medesimo effetto.
Si ritiene che il concetto di bene coincida con quello civilistico e che comprenda tanto i beni
mobili quanto quelli immobili, con la sola precisazione della esclusione dei beni immateriali.
L'elemento di onerosità concorre a definire il concetto di cessione di beni, così come quello della
corrispettività definisce la prestazione di servizi.
L'interpretazione prevalente riconosce una omogeneità tra i due concetti appena richiamati, quale
ingresso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il controvalore ricevuto,
divenendo rilevante l'esistenza di una controprestazione economicamente valutabile.
L'onerosità può anche essere espressa da una operazione permutativa, nel qual caso i singoli
trasferimenti sono autonomamente considerati ai fini Iva.
Tra le operazioni escluse rientrano le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, le
cessioni ed i conferimenti di aziende e rami di azienda, le cessioni di terreni non edificabili, i
passaggi di beni in occasione di operazioni societarie straordinarie.
La prestazione di servizi è una prestazione verso corrispettivo dipendente da obbligazione di fare,
non fare e permettere, quale sia la fonte. Caratteristica fondamentale è la corrispettività.
Anche per le prestazioni di servizi, il legislatore prevede fattispecie assimilate e fattispecie
escluse.
La dimensione soggettiva del presupposto esprime la rilevanza dell'attività economica della
fattispecie impositiva, identificando al tempo stesso i soggetti passivi di diritto.
Il presupposto soggettivo è definito considerando l'esercizio di impresa e l'esercizio di arti e
professioni, anche se si segnala che l'ordinamento europeo non conosce questa distinzione,
riferendosi genericamente al soggetto che esercita l'attività economica.
lOMoARcPSD|477 530 1
Il presupposto territoriale del tributo è individuato quale realizzazione delle operazioni all'interno
del territorio dello Stato italiano.
Per territorio dello Stato italiano deve intendersi il territorio politico in cui lo stato italiano esercita
la propria sovranità.
Per le cessioni di beni, la territorialità è definita dalla resistenza fisica del territorio dello stato del
bene al momento in cui le operazioni sono effettuate; con la precisazione che, per i beni immobili,
si deve trattare di beni prodotti in Italia o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia o originari di
altro Stato dell'unione europea o in libera pratica o vincolati al regime della temporanea
importazione.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dell'unione europea o rese a committenti non soggetti passivi da operatori economici
stabiliti nell'Unione Europea.
Le operazioni intracomunitarie si definiscono quali acquisti e cessioni di beni che intercorrono tra
soggetti passivi Iva appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione Europea. Il regime originario
previsto dalla normativa europea, ma mai entrato in vigore, era quello generale della tassazione
dello stato del soggetto cedente. Il regime oggi in vigore prevede la tassazione nel pa