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IRPEF.

L’idea è che la personalità dell’ente non possa manifestarsi e rilevare allo stesso modo di quella

della persona fisica e che, per società ed enti commerciali, la deducibilità di costi e spese sia già

prevista a livello di regole di determinazione del reddito d’impresa.

L’aliquota d’imposta è attualmente al 24% e dall’imposta cos’ determinata è possibile

scomputare, ove sussistano i requisiti, detrazioni, crediti d’imposta, acconti, e ritenute d’acconto.

L’IRAP è disciplinata dal d.lgs. 446/1997 e costituisce un tributo regionale proprio derivato, in

quanto la fonte legislativa statale di istituzione e disciplina attribuisce alle regioni la titolarità del

credito e la connessa potestà impositiva, oltre a poteri di regolamentazione.

L’IRAP è applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione.

Il presupposto d’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente

organizzata, diretta alla produzione o scambio di beni o servizi.

La ratio è quella di ritenere che l’esistenza di una struttura idonea alla produzione di beni e servizi,

che impieghi capitale e lavoro, possa delineare una capacità contributiva ulteriore e diversa dalla

ricchezza creata dai singoli soggetti e fattori della produzione.

La capacità contributiva è riferita al soggetto che assume i poteri di coordinamento dell’attività e

di dominio organizzativo sui fattori produttivi.

Nell’individuazione del presupposto assume particolare importanza la locuzione “autonomamente

organizzata”: devono essere escluse da imposizione quelle attività che non rivelano

un’organizzazione autonoma.

L’elemento organizzativo non può dirsi connaturato all’attività di lavoro autonomo, se svolta con

carattere di abitualità; lo stesso è a dirsi per i piccoli imprenditori.

Questo impone di verificare, volta per volta, se l’attività è effettivamente esercitata con

organizzazione di capitale e lavoro, avendo riguardo all’impiego di beni strumentali diversi da

quelli indispensabili ed all’utilizzo non occasionale di lavoro altrui, indipendentemente dal titolo

giuridico con cui la collaborazione è realizzata.

Per essere rilevante ai fini IRAP, è necessario che il soggetto sia il responsabile

dell’organizzazione.

L’art. 3 identifica quali sono i soggetti passivi a cui l’IRAP può essere imputata: società ed enti

commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, persone fisiche e società

semplici, enti privati non commerciali, p.a.

La base imponibile IRAP è costituita dal valore della produzione netta quale risultato economico

dell’attività esercitata nel territorio della regione. Questo valore costituisce l’indicatore della

rilevanza economica dei processi svolti e dei risultati ottenuti grazie all’organizzazione dei fattori di

produzione, venendo, in tal modo, misurata la complessiva potenzialità produttiva delle attività

organizzate.

Il valore della produzione netta è espresso dalla differenza tra i proventi ed i costi della

produzione, ma senza scomputare gli interessi passivi ed il costo del lavoro.

L’aliquota del tributo è in via ordinaria al 3,9% che le regioni hanno facoltà di variare nel limite

dello 0,92%, potendo anche differenziarla per settori di attività e categorie di soggetti.

L’imposta sul valore aggiunto, c.d. IVA, è stata istituita con D.P.R. 633/1972 e rappresenta

un’imposta europea in quanto introdotta in attuazione di direttive comunitarie.

Il meccanismo di applicazione dell’imposta fa sì che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi poste in essere dagli operatori economici soggiacciono all’imposta, che viene accreditata

in via di rivalsa all’acquirente.

L’operatore economico può portare in detrazione dall’imposta da versare allo stato, quella che ha

gravato sui beni e servizi acquistati, che gli è stata a sua volta addebitata.

Simile meccanismo comporta che il gravame definitivo sia indipendente dal numero degli scambi

e che il consumatore finale, ossia il soggetto passivo di fatto, risulti inciso dal peso del tributo,

nonostante gli adempimenti formali ed il versamento dell’imposta gravino sugli operatori

economici, ossia i soggetti passivi di diritto. lOMoARcPSD|477 530 1

La Corte di giustizia qualifica l’IVA come imposta generale sui consumi, affermando la centralità

del principio di neutralità secondo cui la tassazione si realizza senza salti né duplicazioni,

andando a colpire, in capo al consumatore finale, il complessivo valore aggiunto creato nel corso

dell’intero processo di produzione e distribuzione.

L’art. 1 D.P.R. 633/1972 individua gli elementi caratterizzanti la fattispecie impositiva, prevedendo

l’applicazione dell’imposta:

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo)

• …effettuate nel territorio dello stato (presupposto territoriale)

• …nell’esercizio di imprese o arti e professioni (presupposto soggettivo)

L’IVA si applica sulle importazioni da chiunque effettuate ed agli acquisti intracomunitari di beni.

La realizzazione di operazioni imponibili dà luogo al sorgere dell'obbligazione tributaria e degli

obblighi formali connessi al procedimento di attuazione del tributo ed alle stesse è connesso il

pieno diritto di detrazione per gli acquisti effettuati a monte dall'operatore economico.

Il perimetro applicativo dell'Iva, tuttavia, non comprende solo le operazioni imponibili, ma anche le

operazioni non imponibili e le operazioni esenti.

Queste ultime due tipologie di operazioni, pur essendo caratterizzate dal fatto di non determinare

la nascita della pubblicazione di imposta, assumono una rilevanza, formale e sostanziale, nel

sistema Iva.

Le operazioni non imponibili sono soggette agli obblighi formali del tributo senza però

applicazione dell'imposta e non determinano alcuna limitazione al diritto di detrazione del

soggetto passivo.

Le operazioni esenti sono anche essere assoggettate agli obblighi di natura formale senza

applicazione dell'imposta, ma comportano una limitazione od una esclusione del diritto di

detrazione per il soggetto passivo che le pone in essere.

Rimangono invece totalmente estranee alla disciplina dell'imposta, non solo in termini di nascita

della obbligazione ma anche con riferimento agli obblighi ed ai rapporti viva, le operazioni

escluse, che possono individuarsi in quanto non integrano i requisiti previsti ovvero perché lo

stesso legislatore espressamente le qualifica come tali.

Il soggetto attivo dell'Iva è lo stato italiano; tuttavia, una quota del gettito dell'imposta, riscossa

dall'Italia quale paese membro, viene destinata al finanziamento dell'Unione Europea.

Con l'espressione presupposto oggettivo ci si riferisce alle operazioni considerate rilevanti per la

realizzazione della fattispecie impositiva: cessione di beni, prestazioni di servizi, importazioni,

acquisti intracomunitari.

La cessione di beni è atto a titolo oneroso che comporta trasferimento della proprietà ovvero

costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Possono

considerarsi cessioni di beni non solo i negozi di diritto privato tipicamente destinati ai

trasferimenti dei beni, ma tutti gli atti giuridici aventi il medesimo effetto.

Si ritiene che il concetto di bene coincida con quello civilistico e che comprenda tanto i beni

mobili quanto quelli immobili, con la sola precisazione della esclusione dei beni immateriali.

L'elemento di onerosità concorre a definire il concetto di cessione di beni, così come quello della

corrispettività definisce la prestazione di servizi.

L'interpretazione prevalente riconosce una omogeneità tra i due concetti appena richiamati, quale

ingresso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il controvalore ricevuto,

divenendo rilevante l'esistenza di una controprestazione economicamente valutabile.

L'onerosità può anche essere espressa da una operazione permutativa, nel qual caso i singoli

trasferimenti sono autonomamente considerati ai fini Iva.

Tra le operazioni escluse rientrano le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, le

cessioni ed i conferimenti di aziende e rami di azienda, le cessioni di terreni non edificabili, i

passaggi di beni in occasione di operazioni societarie straordinarie.

La prestazione di servizi è una prestazione verso corrispettivo dipendente da obbligazione di fare,

non fare e permettere, quale sia la fonte. Caratteristica fondamentale è la corrispettività.

Anche per le prestazioni di servizi, il legislatore prevede fattispecie assimilate e fattispecie

escluse.

La dimensione soggettiva del presupposto esprime la rilevanza dell'attività economica della

fattispecie impositiva, identificando al tempo stesso i soggetti passivi di diritto.

Il presupposto soggettivo è definito considerando l'esercizio di impresa e l'esercizio di arti e

professioni, anche se si segnala che l'ordinamento europeo non conosce questa distinzione,

riferendosi genericamente al soggetto che esercita l'attività economica.

lOMoARcPSD|477 530 1

Il presupposto territoriale del tributo è individuato quale realizzazione delle operazioni all'interno

del territorio dello Stato italiano.

Per territorio dello Stato italiano deve intendersi il territorio politico in cui lo stato italiano esercita

la propria sovranità.

Per le cessioni di beni, la territorialità è definita dalla resistenza fisica del territorio dello stato del

bene al momento in cui le operazioni sono effettuate; con la precisazione che, per i beni immobili,

si deve trattare di beni prodotti in Italia o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia o originari di

altro Stato dell'unione europea o in libera pratica o vincolati al regime della temporanea

importazione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti nel

territorio dell'unione europea o rese a committenti non soggetti passivi da operatori economici

stabiliti nell'Unione Europea.

Le operazioni intracomunitarie si definiscono quali acquisti e cessioni di beni che intercorrono tra

soggetti passivi Iva appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione Europea. Il regime originario

previsto dalla normativa europea, ma mai entrato in vigore, era quello generale della tassazione

dello stato del soggetto cedente. Il regime oggi in vigore prevede la tassazione nel pa

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A.A. 2022-2023
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher previo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Carinci Andrea.